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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e
differimenti di termini, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 892):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti), dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero),
dal Ministro delle comunicazioni (Gasparri), dal Ministro
dell'istruzione (Moratti), dal Ministro per la funzione
pubblica (Frattini) e dal Ministro per gli italiani nel
mondo (Tremaglia) il 26 novembre 2001.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 26 novembre 2001 con pareri della
commissione 3a, 5a, 6a, 7a e 8a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 29 novembre 2001.
Esaminato dalla 1a commissione il 29 novembre 2001, il
4 e 11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il
12 dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2091):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 13 dicembre 2001 con pareri del
comitato per la legislazione e delle commissioni III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 14, 15 e 17 dicembre
2001.
Esaminato ed approvato in aula il 19 dicembre 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
275 del 26 novembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 63.
Allegato
Modificazioni apportate in
sede di conversione al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411
All'articolo 1, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Comitato
degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" e' sostituita
dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le
strutture ricettive esistenti) - 1. Le attivita' ricettive esistenti con
oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della
regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del
penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui
al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita'
ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle
ubicate nei centri storici".
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine
di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per
le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003"; dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: "Le autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono
destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo
periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali
di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e
successive modificazioni";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Fino all'entrata
in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di
prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie
autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come
previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle
risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, e' prorogato al 30 giugno 2002".
All'articolo 7, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le somme iscritte
nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana
all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui
alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani
dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate
entro il 31 dicembre 2002".
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"ART. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di ricostruzione
del rapporto assicurativo) - 1. Il termine per la presentazione della
domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi
diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui
alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"ART. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di accredito
della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno
presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i
periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste
dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002.
ART. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla disciplina delle
cooperative) - 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e
all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono
prorogati al 30 giugno 2002.
ART. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle
societa' a responsabilita' limitata) - 1. Le societa' a responsabilita'
limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine
sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del
capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e
terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma
restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto
legislativo.
ART. 8-quinquies. - (Differimento di termini di scadenze previste dalla
legge n. 416 del 1998, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno) - 1.
I termini per la presentazione al Ministero delle attivita' produttive
della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo,
gia' previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre
1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.
ART. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste alimentari) - 1.
All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".
ART. 8-septies. - (Proroga del termine per la prestazione del servizio
militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni
delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997) - 1.
Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio
di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si
applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle
richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che
attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi
necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al
31 dicembre 2002.
ART. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche) - 1. I termini di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza
fissata nel medesimo articolo. 2. Le somme iscritte nel bilancio dello
Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1,
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31
dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
ART. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel settore della ricerca
scientifica) - 1. Al fine di differire gli interventi nel settore della
ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa:
a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo
per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante
interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per
l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi
straordinari a sostegno della ricerca universitaria;
c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di
euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 per il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001,
a 61.717 migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31
dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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