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LEGGE
27 novembre 2001, n. 417 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11//2001) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni
urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a
tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle
pensioni, nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e
contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16
dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge. Data a Roma, addi' 27 novembre 2001
CIAMPI Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE All'articolo 1: |
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TESTO
AGGIORNATO DEL
DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 355 (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11//2001) |
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Art. 1. (( 1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, )) le parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche). 1 - 14. (Omissis). 15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002". Art. 2. 1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e'
concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto
articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o
superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema
contributivo. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): "Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). 1 - 22. (Omissis). 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. 24 - 45. (Omissis)". Art. 3. 1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il (( 27 dicembre 2001" )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge: "Art. 138 (Disposizioni relative a eventi calamitosi). - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dell'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 27 dicembre 2001". Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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