LEGGE 27 novembre 2001, n. 417
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11//2001)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 1700):
Presentato dal Presidente dal Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 3 ottobre 2001. Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e VI. Esaminato dalla XI commissione il 10, 11, 16 e 23 ottobre 2001. Esaminato in aula il 5 novembre 2001 e approvato il 6 novembre 2001. Senato della Repubblica (atto n. 801): Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1a, 5a, 6a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 14 novembre 2001. Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il 13, 14 e 20 novembre 2001. Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2001. Avvertenza: Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1 ottobre 2001. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 62.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, n. 355.

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100", sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "28 dicembre 2001" sono sostituite dalle
Seguenti: "27 dicembre 2001".

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 355
Testo del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1 ottobre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2001, n. 417 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.".

(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11//2001)


Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(( 1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, )) le parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002".


Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche). 1 - 14. (Omissis). 15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002".

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.


Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): "Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). 1 - 22. (Omissis). 23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. 24 - 45. (Omissis)".

Art. 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il (( 27 dicembre 2001" )).


Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge: "Art. 138 (Disposizioni relative a eventi calamitosi). - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dell'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 27 dicembre 2001".

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  
  
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