IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19
aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento:
Nota
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
giugno 2000, n. 136, reca:
"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni". Si trascrive il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione
dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il
medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi
formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività
di informazione e di comunicazione.".
1.
Il presente regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da
utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione,
disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione
professionale del personale che già svolge le attività di informazione
e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i
requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo
svolgimento di attività formative in materia di informazione e
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
.
Nota
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
vedano le note alle premesse. Si riporta il testo del comma 2 dell'art.
1:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni,
le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
Requisiti
per lo svolgimento delle attività di comunicazione
1.
L'esercizio delle attività di comunicazione nell'ambito degli uffici per
le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui
all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le norme
vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle
qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi
commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il
personale appartenente a qualifiche comprese nell'area di inquadramento C
del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o
in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i
comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche
cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del
diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea
in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero,
per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari
rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da
università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master
in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole
pubbliche nonchè presso strutture private aventi i requisiti di cui
all'allegato B al presente regolamento.
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di
personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l'applicazione,
secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da
quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico
non puo' essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento
inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi
nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre
amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.
5. Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico o
strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al
personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione
teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo
professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al
successivo articolo 7.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria potestà
regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le
relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai
precedenti commi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette procedure
qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere
il programma formativo di cui al successivo articolo 6.
Nota
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note
alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 6:
"Art. 6. - 1. In conformità alla disciplina dettata dal presente
capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di
informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e
quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il
pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per
il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli
sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio
ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse
disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di
informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in
sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo". Si riporta il testo del comma 95,
dell'art. 17:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con
esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le
modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno
o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da
disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di
cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto
degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di
titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati
dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento
scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità
degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti
degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al
presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle
disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
- Il decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica 3
novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio
2000, n. 2, reca:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei.".
Requisiti
per lo svolgimento delle attività di informazione
1.
L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici
stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai
vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito
della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti
dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo
ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
2. Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è
altresì richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli uffici
lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio delle funzioni
istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e,
in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale
addetto all'ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui
ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono,
nell'ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio
ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell'ufficio in
conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Nota
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note
alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 9:
"Art. 9. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando
o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5,
utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione
per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la
qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive
impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i
collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado
di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono
esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività
professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste
dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di
una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri e carico della finanza pubblica.".
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1963, n. 49, reca:
"Ordinamento della professione di giornalista". Si trascrive il
testo dell'art. 26:
"Art. 26. - Presso ogni consiglio dell'ordine regionale o
interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro
residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.
L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei
pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio
della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento
ordinario reca:
"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri". Si
trascrive il testo dell'art. 16:
"Art. 16. - La carica di segretario generale è conferita ad un
ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono
conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le
funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico
della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli
affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale
del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto
diplomatico.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad
un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di
vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui
compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico,
archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale
sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio
possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei
trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonchè
di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite
ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari
esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro
plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio
possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, vice capo servizio e di vice
direttore dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio
possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con
il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei
direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non
inferiore a consigliere di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e
ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro
degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n.
266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate
nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.".
Cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea
1.
In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
delle funzioni di comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione
di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
38, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nota
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
vedano le note alle premesse. Si riporta il testo dei commi 2 e 3
dell'art. 38:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per
i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonchè i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al
comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell'ammissione al concorso e della nomina.".
Soggetti
estranei all'amministrazione
1.
Il conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio
stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato
al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Norma
di prima applicazione
1.
In fase di prima applicazione del presente regolamento, le
amministrazioni possono confermare l'attribuzione delle funzioni di
comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali
funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se il predetto
personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l'accesso, e,
relativamente all'esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza
del requisito professionale della iscrizione all'albo nazionale dei
giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell'attribuzione delle funzioni
già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli
individuati dal successivo articolo 7, l'adozione di programmi formativi
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo
le norme vigenti, della collaborazione della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubblica
amministrazione locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di
formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università
ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società
private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono
conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze
formative previste dal presente regolamento.
3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a
compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
4. È esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al
comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in
comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste
dall'allegato A, lettera A), del presente regolamento, organizzati dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed
istituti universitari e altre scuole pubbliche nonchè strutture private
aventi i requisiti di cui all'allegato B al presente regolamento. I
moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico
di cui all'allegato A, già erogati dalle pubbliche amministrazioni
potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini
dell'assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo
articolo 7.
5. Il personale confermato nell'esercizio delle funzioni di comunicazione
ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine
di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla
tipologia e al livello della funzione svolta presso l'amministrazione di
appartenenza.
1.
Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attività
di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso
gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono
i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
Nota
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note
alle premesse. Il testo del comma 2 dell'art. 4, è riportato in nota
all'art. 8.
Strutture
private abilitate alle attività di formazione
1.
Per le attività di formazione di cui all'articolo 6 le amministrazioni
possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione
individuate all'articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di
strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel
settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione
per lo svolgimento delle attività di formazione di cui all'articolo 6
previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza
dei requisiti minimi individuati nell'allegato B che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto,
il Guardasigilli: Castelli
alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
Nota
- Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note
alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito
delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività
di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo
modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo
30 luglio 1999, n.
287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle
università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze
della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e
studi (FORMEZ), nonchè da strutture pubbliche e private con finalità
formative che adottano i modelli di cui al comma 1.".
Allegato
A (articolo 7, comma 1)
CRITERI,
MODALITÀ E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
A)
Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e
aggiornamento.
Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e
strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi formativi
devono avere una durata minima di novanta ore per il personale che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento svolga l'attività di
comunicazione od informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove
il periodo sia inferiore. Per il restante personale degli uffici sopra
indicati i corsi devono avere una durata minima di sessanta ore se con
anzianità nella funzione di almeno due anni all'entrata in vigore del
regolamento e di novanta ore ove il periodo sia inferiore.
B) Modalità.
L'organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere progettate
secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo sia
caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a
raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e
specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).
Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza dei
partecipanti alle attività formative, deve essere metodologicamente
privilegiato un modello didattico principalmente fondato su:
lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche
comunicative;
laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in
tema di comunicazione;
incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli uffici per le
relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, più in generale alla
comunicazione pubblica e di pubblica utilità.
I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il pubblico e
le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno avere una
parte comune non superiore al trenta per cento del monte orario
complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune interesse. Le
amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in autoistruzione
predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione dei
contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del
raggiungimento del numero di ore di formazione previsto nelle diverse
ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti differenziati sia in
relazione alla specificità delle funzioni di comunicazione ed
informazione che in relazione al livello di responsabilità dei
destinatari. I corsi si concluderanno con prove finali di profitto.
C) Supporti multimediali e formazione a distanza.
Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte dei
contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero di ore
non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo dei
singoli programmi formativi, puo' essere erogata mediante formazione a
distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere progettati secondo
criteri di coerenza con i moduli di erogazione d'aula e dovranno
prevedere test di verifica, valutazione e controllo del percorso di
apprendimento del discente.
D) Organizzazione.
I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di
venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti gli
interventi formativi per il personale che già svolge attività di
informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso lezioni,
esercitazioni pratiche, case studies, simulazioni anche operative,
confronto con testimoni, un'adeguata trattazione delle discipline
specifiche della comunicazione e dell'informazione con particolare
riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche.
La partecipazione ai corsi è obbligatoria.
La frequenza non puo' essere inferiore all'ottanta per cento del totale
delle ore complessive previste al punto A).
La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.
E) Contenuti.
Nell'ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti temi:
tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell'informazione
istituzionale e di interesse generale;
analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi;
il quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione
pubblica, la stampa, la privacy;
le tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione,
l'utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica
su Internet;
la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle campagne di
informazione;
il marketing nel sistema pubblico;
la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
logiche organizzative e strategie comunicative;
le tecniche di relazioni pubbliche;
la comunicazione interpersonale;
i new media;
tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione;
tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
Allegato
B (articolo 8, comma 2)
REQUISITI
PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE.
A)
Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende
erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A previsto dall'art. 7
del regolamento.
B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della
formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della
formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e
delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata
competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative
alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa
alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni
professionali relativi alla comunicazione, all'informazione e relazioni
pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture
pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa
ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre
analoghe e qualificate figure professionali).
E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso
strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di
impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle
rispettive amministrazioni.
F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e
disponibilità di sale multimediali attrezzate.
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