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COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18/2/2002) |
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Vista la
legge 18 ottobre 2001, n. 383, che al capo I reca norme per incentivare
l'emersione dell'economia sommersa; Delibera: E' approvato il documento concernente le linee guida per il piano di emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e parte integrante della medesima. Sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali informeranno semestralmente questo Comitato. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 150 Allegato PROGRAMMA DI EMERSIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI (legge 18 ottobre 2001, n. 383) Premesso che: gli articoli da
1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, contengono disposizioni volte
al recupero della piena legalita' dei rapporti di lavoro svolti in
violazione della normativa in materia fiscale, assicurativa e
contributiva; la finalita' della norma e' quella di favorire l'emersione
dei predetti rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela
previdenziale, assicurativa e assistenziale nei confronti dei lavoratori
interessati e, conseguentemente, quella di far emergere le connesse
attivita' economiche; al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di
lavoro sono riconosciuti, per un triennio, una riduzione della
contribuzione riferita ai lavoratori interessati e un regime fiscale
agevolato da applicare agli incrementi di reddito dichiarati; il datore
di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro posizione, possono
estinguere i relativi debiti fiscali e previdenziali per gli anni
pregressi; condizione per l'emersione del lavoro irregolare e' la
presentazione, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di
emersione; l'ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla
tutela previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per
l'Erario, e' la diffusione dei principi di moralita' e di legalita' nel
mercato del lavoro e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro di
maggiore trasparenza, di corretta concorrenzialita' e di rispetto delle
regole, del sistema economico del Paese, soprattutto nelle zone ove il
lavoro irregolare genera maggiori distorsioni. 1. Dichiarazione di emersione Il datore
di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 1 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una apposita dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare, conforme a quella approvata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con la dichiarazione di
emersione il datore di lavoro garantisce la veridicita' dei dati ivi
indicati, con particolare riferimento all'avvenuta acquisizione della
manifestazione di volonta', da parte del lavoratore, di aderire al
programma di emersione, e si impegna a rispettare il programma medesimo. A. Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e regolarizzazione degli anni pregressi Il datore di lavoro provvede ad
assumere il lavoratore irregolare nel rispetto dei vigenti contratti
collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative e si impegna: B. Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonche' la tutela ambientale. Il datore di lavoro si impegna: C. Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si impegna a fornire attivita' di formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con riferimento alla possibilita', per i datori di lavoro, di concorrere ai finanziamenti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 38 del 2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Resta ferma la possibilita' di fornire consulenza e assistenza nelle suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994. D. Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della norma, si impegnano a divulgarne le finalita' presso i propri rappresentati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le altre amministrazioni pubbliche interessate e con le predette organizzazioni e associazioni, verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma di emersione. |
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