INAIL - DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
CIRCOLARE 2 febbraio 2001
Nuove Tariffe dei premi.
Istruzioni per l'applicazione delle oscillazioni del tasso ai fini prevenzionali (Artt. 19 - 25)


PREMESSA

Le nuove Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000, pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001, introducono un sistema di oscillazione dei tassi aziendali parzialmente innovativo rispetto a quello previgente.
Le principali novità riguardano le oscillazioni successive al primo biennio di attività che, in armonia con i principi ed i criteri generali indicati dal Legislatore già nell'ambito della Legge n. 144/99, risultano finalizzate a conferire specifico ed autonomo risalto alle iniziative assunte dal Datore di lavoro in tema di sicurezza e prevenzione.
Per rendere operativo il nuovo sistema sono stati elaborati appositi moduli di domanda, differenziati in relazione sia al "tipo" di riduzione richiesta (oscillazione relativa al primo biennio di attività: articolo 20 M.A.T.; oscillazione relativa ai successivi anni di attività: articolo 24 M.A.T.), sia all'attività esercitata e/o alla dimensione aziendale.
A corredo di ciascun modulo è stato elaborato un documento tecnico, denominato "Guida", nel quale sono fornite le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda ed illustrati i relativi criteri di valutazione.
In merito alle nuove disposizioni - contenute negli articoli da 19 a 25 delle Modalità di applicazione nonché, per il regime transitorio, nell'articolo 29 delle Modalità medesime - si ritiene utile fornire la seguente informativa rinviando, per una più approfondita disamina della documentazione sopra citata, ai testi disponibili in "Intranet" sul server FTP della scrivente Direzione.


1. OSCILLAZIONE DEL TASSO NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITA' - articoli 19, 20, 21, 25

Per il primo biennio di attività le nuove Modalità di applicazione confermano la previsione di una oscillazione in riduzione o in aumento, in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

1.A - OSCILLAZIONE IN RIDUZIONE

La riduzione in parola è riconosciuta al Datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Per ottenere la riduzione il Datore di lavoro deve presentare motivata istanza corredata degli elementi, notizie ed indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.
A tale scopo, rilevata preliminarmente l'esigenza di differenziare le attività "a rischio di incidente rilevante", sono stati predisposti due distinti moduli di domanda:
- "
Mod. OT/20/01", per le aziende in generale;
- "
Mod. OT/20/02", per gli "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 334/99.
Nell'ambito delle "Guide" elaborate a corredo dei succitati moduli sono stati indicati i requisiti minimi per l'accoglimento delle domande e sono state fornite specifiche "istruzioni" per la compilazione dei moduli stessi.
Si espongono, di seguito, i punti salienti dei succitati documenti.
a) Destinatari
Il "Mod. OT/20/01" è destinato ai Datori di lavoro in generale, indipendentemente dal numero di addetti, con esclusione delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), che dovranno compilare il "Mod. OT/20/02". Nell'ambito di tale ultimo modulo, infatti, sono stati individuati ulteriori riferimenti tecnici specifici di tali attività.
b) Contenuto
I moduli in questione contengono, nella prima parte, una scheda informativa generale, destinata alla indicazione dei dati e delle informazioni necessari per la individuazione del Datore di lavoro, delle Unità produttive (o dei luoghi di lavoro) e delle P.A.T. interessate, nonché quelle conoscitive sul ciclo produttivo.
A tale scheda fa seguito la domanda di riduzione vera e propria, con annessa, sotto forma di autocertificazione, la dichiarazione attestante la ricorrenza del requisito previsto per il riconoscimento della riduzione, e cioè l'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
A tal fine, di seguito all'espressa dichiarazione circa la ricorrenza del requisito, sono stati elencati gli adempimenti essenziali previsti dalla normativa vigente in materia, tenendo anche conto, nell'apposito modulo, delle specificità previste per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
c) Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda di riduzione deve essere formulata utilizzando gli appositi moduli di domanda "Mod. OT/20/01" o "Mod. OT/20/02", da compilare attenendosi alle istruzioni impartite nelle rispettive "Guide".
La domanda di riduzione deve essere presentata, se contestuale alla denuncia dei lavori, all'Unità dell'Istituto presso cui è presentata la denuncia dei lavori; se formulata successivamente, ma non oltre il primo biennio di attività, la domanda deve essere spedita, secondo quanto previsto dall'articolo 20, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede dell'INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente. In considerazione dei principi ispiratori del nuovo sistema di gestione dei rapporti con le aziende, si ritiene, comunque, possa considerarsi valida la domanda presentata o comunque pervenuta, entro il predetto termine, presso qualsiasi Unità operativa dell'Istituto. In tal caso, l'Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere la domanda stessa alla Sede territorialmente competente.
Nel caso di aziende con più Unità produttive il modulo deve essere compilato, in linea generale, per ciascuna Unità produttiva (o luogo di lavoro) facente parte dell'azienda richiedente. Le relative domande devono essere presentate o spedite, in tale caso, alla Sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione di ciascuna Unità produttiva facente parte dell'azienda richiedente. Per le domande presentate o spedite ad una diversa Unità operativa dell'Istituto, valgono le suddette considerazioni.
Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL è però facoltà del Datore di lavoro di compilare un unico modulo di domanda. In tal caso, al modulo di domanda deve essere allegato un elenco, debitamente sottoscritto dal richiedente, contenente tutte le Unità produttive per le quali è richiesta la riduzione con indicate le rispettive P.A.T, nonché, se necessario (in quanto differente nelle diverse Unità produttive), il relativo ciclo produttivo.
Si precisa, tuttavia, che nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto, e cioè in mancanza di un formale provvedimento di autorizzazione) deve essere compilato un unico modulo di domanda. Anche in tale caso, al modulo di domanda deve essere allegato un elenco, debitamente sottoscritto dal richiedente, contenente tutte le Unità produttive facenti capo all'azienda nonché, se necessario (in quanto differente nelle diverse Unità produttive), il relativo ciclo produttivo.
Per la definizione di Unità produttiva (o luogo di lavoro) valgono le disposizioni contenute all'art.2 del D. Lgs. 626/1994.
d) Definizione della domanda
L'istruttoria e la definizione delle domande in parola compete alla Sede nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente. Nel caso di azienda con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti, la competenza è determinata, per ciascuna domanda, seguendo il predetto criterio territoriale. Nel caso di P.A.T. accentrata (anche di fatto), è competente la Sede "accentrante".
Per l'accoglimento della domanda di riduzione è necessario che il Datore di lavoro sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Tale requisito s'intende comprovato - salvo successiva verifica, secondo quanto appresso precisato - qualora risulti resa la relativa dichiarazione e contrassegnate, in particolare, tutte le caselle attestanti la realizzazione degli adempimenti elencati.
L'accoglimento o il rigetto della domanda riguarda tutte le P.A.T. relative all'Unità produttiva indicata nella domanda. Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, l'accoglimento o il rigetto può riguardare anche singole Unità produttive, escluso il caso di P.A.T. gestite in forma "accentrata" (anche di fatto), nel quale l'accoglimento o la riduzione non potrà che riguardare tutte le P.A.T. interessate.
In caso di accoglimento la riduzione decorre:
- dalla data di inizio dei lavori, in caso di presentazione contestuale ad una denuncia dei lavori presentata nei termini;
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro in tutti gli altri casi.
Considerato che l'eventuale riduzione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il primo biennio di attività, la domanda non deve essere ripetuta entro il predetto periodo di vigenza.
Si segnala, peraltro, che qualora da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia risulti, in qualsiasi momento, la mancanza del requisito previsto per il riconoscimento della riduzione in questione, la Sede competente dovrà procedere all'annullamento della riduzione stessa, all'applicazione dell'aumento previsto dall'articolo 21, nonché alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti ed all'applicazione delle vigenti sanzioni.
Se l'accertamento è relativo a singole Unità produttive, l'annullamento e i conseguenti provvedimenti riguarderanno, ovviamente, le sole Unità produttive oggetto di accertamento.
Si richiama, infine, l'obbligo di ciascuna Sede INAIL di trasmettere agli Organi di vigilanza competenti (Direzioni provinciali del lavoro, AA.SS.LL. e Vigili del fuoco), a cadenza semestrale, l'elenco delle aziende alle quali sia stata applicata la riduzione in parola.
1.B - OSCILLAZIONE IN AUMENTO
L'oscillazione in aumento, sempre nella misura fissa del quindici per cento, è applicata d'ufficio dalla Sede INAIL territorialmente competente, come indicata nel precedente punto 1.A d), qualora da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Anche per tali casi, si richiama l'obbligo di ciascuna Sede INAIL di trasmettere agli Organi di vigilanza competenti, a cadenza semestrale, l'elenco delle aziende alle quali sia stato applicato l'aumento in parola.

2. OSCILLAZIONE DEL TASSO DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITA' - articoli 22, 23, 24, 25

Per il periodo successivo al primo biennio di attività il nuovo sistema prevede due distinte oscillazioni.

2.A - OSCILLAZIONE PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO.
La prima oscillazione, applicata in via automatica, è legata all'andamento infortunistico e determina l'aumento o la riduzione del tasso medio di tariffa in percentuale variabile in relazione al tasso specifico e alla dimensione della singola azienda (articoli 22 e 23).
Tenuto conto che tale oscillazione opera, sostanzialmente, come nel sistema previgente, si ritiene sufficiente, al riguardo, il richiamo alle disposizioni ed istruzioni impartite in passato dall'Istituto, segnalando però l'intervenuta abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 20 delle precedenti Modalità di applicazione, sostituite dalle disposizioni di seguito illustrate.
2.B - OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE.
L'accesso alla seconda oscillazione, di natura innovativa, è riservato ai Datori di lavoro che siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. "pre-requisiti").
In tali casi, è prevista la riduzione del tasso medio di tariffa - in misura fissa del 10 per cento per le aziende fino a 500 lavoratori/anno e del 5 per cento per le altre, secondo quanto in seguito precisato - in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/94 e delle specifiche normative di settore.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che deve trattarsi di interventi che realizzino miglioramenti rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia, in quanto presupposto essenziale per l'accesso a tale riduzione è che i beneficiari siano già in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre che con gli adempimenti contributivi ed assicurativi
Anche per la riduzione in parola le nuove Modalità di applicazione prevedono la presentazione di una specifica domanda, disponendo che nella stessa siano forniti gli elementi, le notizie e le indicazioni a tal fine definiti dall'INAIL.
A tale scopo, alla luce dei criteri di valutazione forniti dall'articolo 24 delle Modalità di applicazione, sono stati elaborati i seguenti moduli di domanda, differenziati sia per dimensione aziendale che per tipologia di attività:
- Mod. OT/24/01, per le aziende fino a dieci addetti;
- Mod. OT/24/02, per le aziende con più di dieci addetti;
- Mod. OT/24/03, per i cantieri temporanei o mobili;
- Mod. OT/24/04, per gli "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 334/99.
Nell'ambito di tali moduli sono stati individuati, in apposite parti, gli elementi, le notizie e le indicazioni necessari per la definizione delle domande. Nella "Guida" elaborata a corredo dei citati moduli sono stati individuati i requisiti minimi per l'accoglimento delle domande e sono state fornite le istruzioni per la compilazione.
Si espongono, di seguito, i punti salienti dei succitati documenti.
a) Destinatari
I Moduli in parola si differenziano per dimensione aziendale e tipologia di attività.
"Mod. OT/24/01"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro con un numero di addetti fino a 10, esclusi, comunque, i Datori di lavoro che, pur rientrando nel predetto limite, svolgono attività cantieristica temporanea o mobile, nonché quelli che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs 334/1999 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), che dovranno utilizzare i Moduli appositamente predisposti.
Il numero di addetti è determinato secondo le disposizioni dell'art.2 del D. Lgs. 626/1994. Per il relativo computo deve farsi riferimento all'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, nel caso di aziende con più Unità produttive, il numero di addetti da considerare, ai fini in parola, è quello di ciascuna Unità produttiva. In concreto, nel caso di azienda con due Unità produttive, di cui una con 10 addetti e l'altra con 5 addetti, deve essere utilizzato il modulo di domanda relativo alle aziende con numero di addetti fino a 10, per entrambe le Unità produttive (ferma restando la facoltà di utilizzare, nei casi individuati nella successiva lett. c, un unico modulo di domanda).
"Mod. OT/24/02"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro con un numero di addetti superiore a 10, esclusi, comunque, i Datori di lavoro che svolgono attività cantieristica temporanea o mobile, nonché quelli che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs 334/1999 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), che dovranno utilizzare i Moduli appositamente predisposti.
Per la determinazione ed il computo del numero di addetti, vale quanto sopra.
"Mod. OT/24/03"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro che, indipendentemente dal numero di addetti, svolgono attività cantieristica di tipo temporanea o mobile nei luoghi indicati dal D. Lgs. 494/1996, art.2, comma 1, lettera "a", riguardanti i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (comprese le linee elettriche), le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile), gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile, con le modifiche apportate dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 528/1999.
"Mod. OT/24/04"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro che, indipendentemente dal numero di addetti, per l'attività svolta o per il quantitativo di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 334/1999.
b) Contenuto
La prima parte, denominata scheda informativa generale, è destinata alla indicazione dei dati e delle informazioni necessari per la individuazione del Datore di lavoro, delle Unità produttive (o dei luoghi di lavoro) e delle P.A.T. interessate, nonché quelle conoscitive sul ciclo produttivo.
A tale scheda fa seguito la domanda di riduzione, con annesse, sotto forma di autocertificazione, le dichiarazioni attestanti la ricorrenza sia dei "pre-requisiti" per l'accesso alla oscillazione in parola (regolarità contributiva ed assicurativa; osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro) sia della specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Ampio spazio, in particolare, è riservato alle informazioni dirette ad accertare l'attuazione di interventi migliorativi nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.
La parte dedicata all'acquisizione di tali informazioni è suddivisa in cinque Sezioni, identificate da lettere maiuscole in ordine alfabetico, che seguono i criteri di valutazione di cui all'art. 24 delle Modalità di applicazione:
A ) servizio di prevenzione e protezione, gestione delle emergenze;
B ) attrezzature, macchine e impianti;
C ) sorveglianza sanitaria;
D ) informazione e formazione dei lavoratori;
E ) misure di prevenzione e protezione.
Per ciascuna Sezione (area tematica), è riportato un elenco di interventi significativi ai fini del miglioramento della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. Nel compilare il Modulo di domanda il richiedente deve contrassegnare, con riferimento a ciascuna Sezione identificata con le lettere dalla "A" alla "E" (prima colonna) ed al tipo d'intervento migliorativo applicato nell'Unità produttiva nell'anno solare precedente a quello per il quale si richiede la riduzione, le caselle (terza colonna) corrispondenti ai requisiti migliorativi applicati.
Per ciascuna Sezione, inoltre, è inserito un campo libero destinato all'eventuale descrizione di interventi non espressamente indicati nel Modulo di domanda ma ritenuti significativi.
c) Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda deve essere formulata utilizzando gli appositi moduli "Mod. OT/24/01", "Mod. OT/24/02", "Mod. OT/24/03" o "Mod. OT/24/04", da compilare attenendosi alle istruzioni impartite nelle rispettive "
Guide".
La domanda deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo 24, a pena d'inammissibilità, alla Sede dell'INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. In considerazione dei principi ispiratori del nuovo sistema di gestione dei rapporti con le aziende, si ritiene, comunque, possa considerarsi valida la domanda presentata o comunque pervenuta, entro il predetto termine, presso qualsiasi Unità operativa dell'Istituto. In tal caso, l'Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere la domanda stessa alla Sede territorialmente competente.
Per gli anni 2000 e 2001 il termine per la presentazione della domanda di riduzione è fissato, sempre a pena d'inammissibilità, al sessantesimo giorno successivo alla comunicazione dei tassi e degli elementi di calcolo 2000 e 2001.
La domanda deve essere formulata per ciascun anno in relazione agli interventi effettuati nell'anno solare precedente. Tale regola si applica naturalmente anche per gli anni 2000 e 2001.
Per le aziende con più Unità produttive, si richiamano le modalità di compilazione e presentazione riportate al precedente punto 1.A c).
d) Definizione della domanda
Riguardo alla competenza per l'istruttoria e la definizione delle domande in parola si richiama quanto illustrato al precedente punto 1.A d).
La domanda di riduzione deve essere accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei "pre-requisiti" previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità contributiva ed assicurativa; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro), nonché l'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, per come appresso specificato

Regolarità contributiva ed assicurativa
La regolarità contributiva ed assicurativa s'intende comprovata, salva successiva verifica, dall'apposita dichiarazione del Datore di lavoro contenuta nel Modulo di domanda.
Per quanto concerne, in particolare, la regolarità contributiva, va precisato che, nel caso di pagamenti rateali (in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente), il requisito s'intende realizzato qualora siano rispettate le relative scadenze.
Per quanto concerne, poi, la regolarità "assicurativa", rilevano, ai fini in parola, la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.
Nell'uno e nell'altro caso, peraltro, la regolarità va riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Rilevano, a tal fine, anche le irregolarità accertate per anni ulteriormente precedenti, nel limite della prescrizione quinquennale.
Il requisito in parola deve ricorrere per tutte le P.A.T. intestate al medesimo "Datore di lavoro".
Non rilevano, ai fini in parola, le irregolarità risultanti o derivanti da provvedimenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. In tali casi, tuttavia, qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti, si procederà all'annullamento della riduzione eventualmente concessa .

Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
Il requisito s'intende comprovato, salva successiva verifica, qualora risulti resa la relativa dichiarazione e, in particolare, risultino contrassegnate tutte le caselle attestanti la realizzazione degli adempimenti elencati nella specifica parte del modulo di domanda.
La regolarità va riferita, anche in questo caso, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Rilevano, a tal fine, anche le irregolarità degli anni ulteriormente precedenti, qualora definitivamente accertate dagli Organi competenti.
Anche in tali casi, non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

Interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

Per quanto riguarda, infine, la specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, questa s'intende realizzata se risultano contrassegnate almeno 3 caselle riguardanti tali interventi (Sezioni da A ad E), di cui almeno uno appartenente alla Sezione denominata Informazione e formazione.
Gli interventi migliorativi contrassegnati devono essere stati effettuati all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) nell'anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) quello cui si riferisce la domanda.
Si precisa, peraltro, che nel caso in cui l'intervento migliorativo indicato non rientri tra quelli espressamente menzionati nel Modulo di domanda (descrizione nel campo denominato "altro"), la Sede competente dovrà valutare, avvalendosi della CONTARP Regionale, la natura "migliorativa" dell'intervento realizzato, in relazione agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.
Si richiama, peraltro, la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede istruttoria, alla verifica tecnica di quanto dichiarato dal richiedente. In tale ottica, la Sede competente valuterà l'esigenza di promuovere, sempre avvalendosi della CONTARP Regionale, ogni verifica necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda.
Qualora dalla suddetta verifica risulti la mancanza dei requisiti e/o della condizione sopra illustrati, la domanda deve essere rigettata.
Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, il rigetto potrà riguardare anche singole Unità produttive, tranne i casi di irregolarità contributiva ed assicurativa e di P.A.T. gestite in forma "accentrata" (anche di fatto), nei quali non potrà che riguardare tutte le Unità produttive facenti parte dell'azienda e le relative P.A.T.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, deve essere comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.
L'eventuale riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Per l'anno 2000, tuttavia, data l'oggettiva impossibilità di procedere nel senso indicato, l'accoglimento della domanda di riduzione comporterà il riconteggio della regolazione del premio e l'eventuale credito che ne deriverà potrà essere rimborsato al datore di lavoro nel termine di 60 giorni ovvero utilizzato per operazioni di compensazione.
Si segnala, infine, che qualora successivamente all'accoglimento della domanda di riduzione risulti la mancanza dei requisiti e della condizione previsti per il relativo riconoscimento, la Sede competente procederà all'annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni. Esclusi i succitati casi di irregolarità contributiva ed assicurativa e di P.A.T. gestite in forma "accentrata" (anche di fatto), si precisa che se l'accertamento è relativo a singole Unità produttive facenti parte dell'azienda, l'annullamento e i conseguenti provvedimenti riguarderanno soltanto tali Unità.

***

Come anticipato in premessa, si comunica che i moduli di domanda da utilizzare per la richiesta delle riduzioni in parola, con le relative "Guide", sono disponibili in "Intranet", sul server FTP della scrivente Direzione.
Si informa, peraltro, che al fine di pervenire alla costituzione di una specifica "Banca Dati", è imminente il rilascio dei suddetti moduli in versione "lettura ottica".
Alla luce di ciò, data comunque l'esigenza di far fronte alle eventuali richieste dei Datori di lavoro interessati alla presentazione delle domande, si dispone che, fino al rilascio dei nuovi moduli a "lettura ottica", si provveda all'utilizzo dei moduli di domanda disponibili in "Intranet".

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alberigo Ricciotti)

Allegati

  
  
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