|
PREMESSA
Le nuove Modalità per l'applicazione delle
Tariffe dei premi approvate con D.M. 12 dicembre 2000, pubblicato sul
S.O. n. 15 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001, introducono un sistema di
oscillazione dei tassi aziendali parzialmente innovativo rispetto a
quello previgente.
Le principali novità riguardano le oscillazioni successive al primo
biennio di attività che, in armonia con i principi ed i criteri generali
indicati dal Legislatore già nell'ambito della Legge n. 144/99,
risultano finalizzate a conferire specifico ed autonomo risalto alle
iniziative assunte dal Datore di lavoro in tema di sicurezza e
prevenzione.
Per rendere operativo il nuovo sistema sono stati elaborati appositi
moduli di domanda, differenziati in relazione sia al "tipo" di
riduzione richiesta (oscillazione relativa al primo biennio di attività:
articolo 20 M.A.T.; oscillazione relativa ai successivi anni di attività:
articolo 24 M.A.T.), sia all'attività esercitata e/o alla dimensione
aziendale.
A corredo di ciascun modulo è stato elaborato un documento tecnico,
denominato "Guida", nel quale sono fornite le istruzioni per la
compilazione del modulo di domanda ed illustrati i relativi criteri di
valutazione.
In merito alle nuove disposizioni - contenute negli articoli da 19 a 25
delle Modalità di applicazione nonché, per il regime transitorio,
nell'articolo 29 delle Modalità medesime - si ritiene utile fornire la
seguente informativa rinviando, per una più approfondita disamina della
documentazione sopra citata, ai testi disponibili in "Intranet"
sul server FTP della scrivente Direzione.
1. OSCILLAZIONE DEL TASSO NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITA' - articoli 19,
20, 21, 25
Per il primo biennio di
attività le nuove Modalità di applicazione confermano la previsione di
una oscillazione in riduzione o in aumento, in misura fissa del quindici
per cento, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne
l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
1.A - OSCILLAZIONE IN
RIDUZIONE
La riduzione in parola è
riconosciuta al Datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Per ottenere la riduzione il Datore di lavoro deve presentare motivata
istanza corredata degli elementi, notizie ed indicazioni definiti a tal
fine dall'INAIL.
A tale scopo, rilevata preliminarmente l'esigenza di differenziare le
attività "a rischio di incidente rilevante", sono stati
predisposti due distinti moduli di domanda:
- "Mod.
OT/20/01", per le aziende in
generale;
- "Mod.
OT/20/02", per gli
"stabilimenti a rischio di incidente rilevante" rientranti nel
campo di applicazione del D. Lgs. n. 334/99.
Nell'ambito delle "Guide" elaborate a corredo dei succitati
moduli sono stati indicati i requisiti minimi per l'accoglimento delle
domande e sono state fornite specifiche "istruzioni" per la
compilazione dei moduli stessi.
Si espongono, di seguito, i punti salienti dei succitati documenti.
a) Destinatari
Il "Mod. OT/20/01" è destinato ai Datori di lavoro in
generale, indipendentemente dal numero di addetti, con esclusione delle
aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999
(stabilimenti a rischio di incidente rilevante), che dovranno compilare
il "Mod. OT/20/02". Nell'ambito di tale ultimo modulo, infatti,
sono stati individuati ulteriori riferimenti tecnici specifici di tali
attività.
b) Contenuto
I moduli in questione contengono, nella prima parte, una scheda
informativa generale, destinata alla indicazione dei dati e delle
informazioni necessari per la individuazione del Datore di lavoro, delle
Unità produttive (o dei luoghi di lavoro) e delle P.A.T. interessate,
nonché quelle conoscitive sul ciclo produttivo.
A tale scheda fa seguito la domanda di riduzione vera e propria, con
annessa, sotto forma di autocertificazione, la dichiarazione attestante
la ricorrenza del requisito previsto per il riconoscimento della
riduzione, e cioè l'osservanza delle disposizioni obbligatorie in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
A tal fine, di seguito all'espressa dichiarazione circa la ricorrenza del
requisito, sono stati elencati gli adempimenti essenziali previsti dalla
normativa vigente in materia, tenendo anche conto, nell'apposito modulo,
delle specificità previste per gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante.
c) Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda di riduzione deve essere formulata utilizzando gli appositi
moduli di domanda "Mod. OT/20/01" o "Mod. OT/20/02",
da compilare attenendosi alle istruzioni impartite nelle rispettive
"Guide".
La domanda di riduzione deve essere presentata, se contestuale alla
denuncia dei lavori, all'Unità dell'Istituto presso cui è presentata la
denuncia dei lavori; se formulata successivamente, ma non oltre il primo
biennio di attività, la domanda deve essere spedita, secondo quanto
previsto dall'articolo 20, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla Sede dell'INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda
richiedente. In considerazione dei principi ispiratori del nuovo sistema
di gestione dei rapporti con le aziende, si ritiene, comunque, possa
considerarsi valida la domanda presentata o comunque pervenuta, entro il
predetto termine, presso qualsiasi Unità operativa dell'Istituto. In tal
caso, l'Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere
la domanda stessa alla Sede territorialmente competente.
Nel caso di aziende con più Unità produttive il modulo deve essere
compilato, in linea generale, per ciascuna Unità produttiva (o luogo di
lavoro) facente parte dell'azienda richiedente. Le relative domande
devono essere presentate o spedite, in tale caso, alla Sede INAIL
competente, tenendo conto della ubicazione di ciascuna Unità produttiva
facente parte dell'azienda richiedente. Per le domande presentate o
spedite ad una diversa Unità operativa dell'Istituto, valgono le
suddette considerazioni.
Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti nell'ambito
territoriale della medesima Sede INAIL è però facoltà del Datore di
lavoro di compilare un unico modulo di domanda. In tal caso, al modulo di
domanda deve essere allegato un elenco, debitamente sottoscritto dal
richiedente, contenente tutte le Unità produttive per le quali è
richiesta la riduzione con indicate le rispettive P.A.T, nonché, se
necessario (in quanto differente nelle diverse Unità produttive), il
relativo ciclo produttivo.
Si precisa, tuttavia, che nel caso di aziende con più Unità produttive
gestite in forma accentrata (anche in via di fatto, e cioè in mancanza
di un formale provvedimento di autorizzazione) deve essere compilato un
unico modulo di domanda. Anche in tale caso, al modulo di domanda deve
essere allegato un elenco, debitamente sottoscritto dal richiedente,
contenente tutte le Unità produttive facenti capo all'azienda nonché,
se necessario (in quanto differente nelle diverse Unità produttive), il
relativo ciclo produttivo.
Per la definizione di Unità produttiva (o luogo di lavoro) valgono le
disposizioni contenute all'art.2 del D. Lgs. 626/1994.
d) Definizione della domanda
L'istruttoria e la definizione delle domande in parola compete alla Sede
nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente. Nel caso di azienda
con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti, la competenza è
determinata, per ciascuna domanda, seguendo il predetto criterio
territoriale. Nel caso di P.A.T. accentrata (anche di fatto), è
competente la Sede "accentrante".
Per l'accoglimento della domanda di riduzione è necessario che il Datore
di lavoro sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Tale requisito s'intende
comprovato - salvo successiva verifica, secondo quanto appresso precisato
- qualora risulti resa la relativa dichiarazione e contrassegnate, in
particolare, tutte le caselle attestanti la realizzazione degli
adempimenti elencati.
L'accoglimento o il rigetto della domanda riguarda tutte le P.A.T.
relative all'Unità produttiva indicata nella domanda. Nel caso di
domanda relativa a più Unità produttive, l'accoglimento o il rigetto può
riguardare anche singole Unità produttive, escluso il caso di P.A.T.
gestite in forma "accentrata" (anche di fatto), nel quale
l'accoglimento o la riduzione non potrà che riguardare tutte le P.A.T.
interessate.
In caso di accoglimento la riduzione decorre:
- dalla data di inizio dei lavori, in caso di presentazione contestuale
ad una denuncia dei lavori presentata nei termini;
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state
adottate le misure di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro in tutti
gli altri casi.
Considerato che l'eventuale riduzione resta in vigore sino al 31 dicembre
dell'anno in cui si completa il primo biennio di attività, la domanda
non deve essere ripetuta entro il predetto periodo di vigenza.
Si segnala, peraltro, che qualora da provvedimenti degli Organismi
pubblici competenti in materia risulti, in qualsiasi momento, la mancanza
del requisito previsto per il riconoscimento della riduzione in
questione, la Sede competente dovrà procedere all'annullamento della
riduzione stessa, all'applicazione dell'aumento previsto dall'articolo
21, nonché alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti ed
all'applicazione delle vigenti sanzioni.
Se l'accertamento è relativo a singole Unità produttive, l'annullamento
e i conseguenti provvedimenti riguarderanno, ovviamente, le sole Unità
produttive oggetto di accertamento.
Si richiama, infine, l'obbligo di ciascuna Sede INAIL di trasmettere agli
Organi di vigilanza competenti (Direzioni provinciali del lavoro,
AA.SS.LL. e Vigili del fuoco), a cadenza semestrale, l'elenco delle
aziende alle quali sia stata applicata la riduzione in parola.
1.B - OSCILLAZIONE IN AUMENTO
L'oscillazione in aumento, sempre nella misura fissa del quindici per
cento, è applicata d'ufficio dalla Sede INAIL territorialmente
competente, come indicata nel precedente punto 1.A d), qualora da
provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia risulti la
mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro.
Anche per tali casi, si richiama l'obbligo di ciascuna Sede INAIL di
trasmettere agli Organi di vigilanza competenti, a cadenza semestrale,
l'elenco delle aziende alle quali sia stato applicato l'aumento in
parola.
2. OSCILLAZIONE DEL
TASSO DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITA' - articoli 22, 23, 24, 25
Per il periodo successivo
al primo biennio di attività il nuovo sistema prevede due distinte
oscillazioni.
2.A - OSCILLAZIONE
PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO.
La prima oscillazione, applicata in via automatica, è legata
all'andamento infortunistico e determina l'aumento o la riduzione del
tasso medio di tariffa in percentuale variabile in relazione al tasso
specifico e alla dimensione della singola azienda (articoli 22 e 23).
Tenuto conto che tale oscillazione opera, sostanzialmente, come nel
sistema previgente, si ritiene sufficiente, al riguardo, il richiamo alle
disposizioni ed istruzioni impartite in passato dall'Istituto, segnalando
però l'intervenuta abrogazione delle disposizioni contenute nei commi 4
e 5 dell'articolo 20 delle precedenti Modalità di applicazione,
sostituite dalle disposizioni di seguito illustrate.
2.B - OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE.
L'accesso alla seconda oscillazione, di natura innovativa, è riservato
ai Datori di lavoro che siano in regola con gli adempimenti contributivi
ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d.
"pre-requisiti").
In tali casi, è prevista la riduzione del tasso medio di tariffa - in
misura fissa del 10 per cento per le aziende fino a 500 lavoratori/anno e
del 5 per cento per le altre, secondo quanto in seguito precisato - in
relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in
attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/94 e delle specifiche
normative di settore.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che deve trattarsi di
interventi che realizzino miglioramenti rispetto alle condizioni minime
già previste dalla normativa in materia, in quanto presupposto
essenziale per l'accesso a tale riduzione è che i beneficiari siano già
in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione
infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre che con gli adempimenti
contributivi ed assicurativi
Anche per la riduzione in parola le nuove Modalità di applicazione
prevedono la presentazione di una specifica domanda, disponendo che nella
stessa siano forniti gli elementi, le notizie e le indicazioni a tal fine
definiti dall'INAIL.
A tale scopo, alla luce dei criteri di valutazione forniti dall'articolo
24 delle Modalità di applicazione, sono stati elaborati i seguenti
moduli di domanda, differenziati sia per dimensione aziendale che per
tipologia di attività:
- Mod. OT/24/01, per le aziende fino a dieci addetti;
- Mod. OT/24/02, per le aziende con più di dieci addetti;
- Mod. OT/24/03, per i cantieri temporanei o mobili;
- Mod. OT/24/04, per gli "stabilimenti a rischio di incidente
rilevante" rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n.
334/99.
Nell'ambito di tali moduli sono stati individuati, in apposite parti, gli
elementi, le notizie e le indicazioni necessari per la definizione delle
domande. Nella "Guida" elaborata a corredo dei citati moduli
sono stati individuati i requisiti minimi per l'accoglimento delle
domande e sono state fornite le istruzioni per la compilazione.
Si espongono, di seguito, i punti salienti dei succitati documenti.
a) Destinatari
I Moduli in parola si differenziano per dimensione aziendale e tipologia
di attività.
"Mod. OT/24/01"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro con un numero di addetti fino
a 10, esclusi, comunque, i Datori di lavoro che, pur rientrando nel
predetto limite, svolgono attività cantieristica temporanea o mobile,
nonché quelli che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs
334/1999 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), che dovranno
utilizzare i Moduli appositamente predisposti.
Il numero di addetti è determinato secondo le disposizioni dell'art.2
del D. Lgs. 626/1994. Per il relativo computo deve farsi riferimento
all'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, nel caso di aziende con
più Unità produttive, il numero di addetti da considerare, ai fini in
parola, è quello di ciascuna Unità produttiva. In concreto, nel caso di
azienda con due Unità produttive, di cui una con 10 addetti e l'altra
con 5 addetti, deve essere utilizzato il modulo di domanda relativo alle
aziende con numero di addetti fino a 10, per entrambe le Unità
produttive (ferma restando la facoltà di utilizzare, nei casi
individuati nella successiva lett. c, un unico modulo di domanda).
"Mod. OT/24/02"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro con un numero di addetti
superiore a 10, esclusi, comunque, i Datori di lavoro che svolgono
attività cantieristica temporanea o mobile, nonché quelli che rientrano
nel campo di applicazione del D. Lgs 334/1999 (stabilimenti a rischio di
incidente rilevante), che dovranno utilizzare i Moduli appositamente
predisposti.
Per la determinazione ed il computo del numero di addetti, vale quanto
sopra.
"Mod. OT/24/03"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro che, indipendentemente dal
numero di addetti, svolgono attività cantieristica di tipo temporanea o
mobile nei luoghi indicati dal D. Lgs. 494/1996, art.2, comma 1, lettera
"a", riguardanti i lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento
di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali (comprese le linee elettriche),
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, le opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro (solo per la parte che comporta
lavori edili o di ingegneria civile), gli scavi, il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile, con le modifiche apportate dall'art.
21, comma 1, del D. Lgs. 528/1999.
"Mod. OT/24/04"
Il Modulo è destinato ai Datori di lavoro che, indipendentemente dal
numero di addetti, per l'attività svolta o per il quantitativo di
sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs
334/1999.
b) Contenuto
La prima parte, denominata scheda informativa generale, è
destinata alla indicazione dei dati e delle informazioni necessari per la
individuazione del Datore di lavoro, delle Unità produttive (o dei
luoghi di lavoro) e delle P.A.T. interessate, nonché quelle conoscitive
sul ciclo produttivo.
A tale scheda fa seguito la domanda di riduzione, con annesse, sotto
forma di autocertificazione, le dichiarazioni attestanti la ricorrenza
sia dei "pre-requisiti" per l'accesso alla oscillazione in
parola (regolarità contributiva ed assicurativa; osservanza delle
disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro) sia della specifica condizione riguardante l'attuazione di
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro.
Ampio spazio, in particolare, è riservato alle informazioni dirette ad
accertare l'attuazione di interventi migliorativi nel campo della
sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.
La parte dedicata all'acquisizione di tali informazioni è suddivisa in
cinque Sezioni, identificate da lettere maiuscole in ordine alfabetico,
che seguono i criteri di valutazione di cui all'art. 24 delle Modalità
di applicazione:
A ) servizio di prevenzione e protezione, gestione delle emergenze;
B ) attrezzature, macchine e impianti;
C ) sorveglianza sanitaria;
D ) informazione e formazione dei lavoratori;
E ) misure di prevenzione e protezione.
Per ciascuna Sezione (area tematica), è riportato un elenco di
interventi significativi ai fini del miglioramento della sicurezza e
dell'igiene sul lavoro. Nel compilare il Modulo di domanda il richiedente
deve contrassegnare, con riferimento a ciascuna Sezione identificata con
le lettere dalla "A" alla "E" (prima colonna) ed al
tipo d'intervento migliorativo applicato nell'Unità produttiva nell'anno
solare precedente a quello per il quale si richiede la riduzione, le
caselle (terza colonna) corrispondenti ai requisiti migliorativi
applicati.
Per ciascuna Sezione, inoltre, è inserito un campo libero destinato
all'eventuale descrizione di interventi non espressamente indicati nel
Modulo di domanda ma ritenuti significativi.
c) Modalità di compilazione e presentazione della domanda
La domanda deve essere formulata utilizzando gli appositi moduli "Mod.
OT/24/01", "Mod. OT/24/02", "Mod. OT/24/03" o
"Mod. OT/24/04", da compilare attenendosi alle istruzioni
impartite nelle rispettive "Guide".
La domanda deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo
24, a pena d'inammissibilità, alla Sede dell'INAIL nel cui territorio è
ubicata l'azienda richiedente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale
la riduzione è richiesta. In considerazione dei principi ispiratori del
nuovo sistema di gestione dei rapporti con le aziende, si ritiene,
comunque, possa considerarsi valida la domanda presentata o comunque
pervenuta, entro il predetto termine, presso qualsiasi Unità operativa
dell'Istituto. In tal caso, l'Unità ricevente provvederà nel più breve
termine a trasmettere la domanda stessa alla Sede territorialmente
competente.
Per gli anni 2000 e 2001 il termine per la presentazione della domanda di
riduzione è fissato, sempre a pena d'inammissibilità, al sessantesimo
giorno successivo alla comunicazione dei tassi e degli elementi di
calcolo 2000 e 2001.
La domanda deve essere formulata per ciascun anno in relazione agli
interventi effettuati nell'anno solare precedente. Tale regola si applica
naturalmente anche per gli anni 2000 e 2001.
Per le aziende con più Unità produttive, si richiamano le modalità di
compilazione e presentazione riportate al precedente punto 1.A c).
d) Definizione della domanda
Riguardo alla competenza per l'istruttoria e la definizione delle domande
in parola si richiama quanto illustrato al precedente punto 1.A d).
La domanda di riduzione deve essere accolta qualora risulti accertata la
ricorrenza dei "pre-requisiti" previsti dall'articolo 24 delle
Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità
contributiva ed assicurativa; osservanza delle norme di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro), nonché l'attuazione di interventi di
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di
lavoro, per come appresso specificato
Regolarità contributiva ed assicurativa
La regolarità contributiva ed assicurativa s'intende comprovata, salva
successiva verifica, dall'apposita dichiarazione del Datore di lavoro
contenuta nel Modulo di domanda.
Per quanto concerne, in particolare, la regolarità contributiva, va
precisato che, nel caso di pagamenti rateali (in tutte le ipotesi
previste dalla normativa vigente), il requisito s'intende realizzato
qualora siano rispettate le relative scadenze.
Per quanto concerne, poi, la regolarità "assicurativa",
rilevano, ai fini in parola, la mancata o tardiva denuncia delle
variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del
rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle
variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il
domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.
Nell'uno e nell'altro caso, peraltro, la regolarità va riferita alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la
domanda. Rilevano, a tal fine, anche le irregolarità accertate per anni
ulteriormente precedenti, nel limite della prescrizione quinquennale.
Il requisito in parola deve ricorrere per tutte le P.A.T. intestate al
medesimo "Datore di lavoro".
Non rilevano, ai fini in parola, le irregolarità risultanti o derivanti
da provvedimenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in
sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. In tali casi, tuttavia,
qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi
competenti, si procederà all'annullamento della riduzione eventualmente
concessa .
Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro
Il requisito s'intende comprovato, salva successiva verifica, qualora
risulti resa la relativa dichiarazione e, in particolare, risultino
contrassegnate tutte le caselle attestanti la realizzazione degli
adempimenti elencati nella specifica parte del modulo di domanda.
La regolarità va riferita, anche in questo caso, alla data del 31
dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Rilevano, a tal fine, anche le irregolarità degli anni ulteriormente
precedenti, qualora definitivamente accertate dagli Organi competenti.
Anche in tali casi, non rilevano le irregolarità risultanti da
accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede
di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della
riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata
nelle sedi competenti.
Interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro
Per quanto riguarda, infine, la specifica condizione riguardante
l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, questa s'intende realizzata
se risultano contrassegnate almeno 3 caselle riguardanti tali interventi
(Sezioni da A ad E), di cui almeno uno appartenente alla Sezione
denominata Informazione e formazione.
Gli interventi migliorativi contrassegnati devono essere stati effettuati
all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) nell'anno
solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) quello cui si riferisce la
domanda.
Si precisa, peraltro, che nel caso in cui l'intervento migliorativo
indicato non rientri tra quelli espressamente menzionati nel Modulo di
domanda (descrizione nel campo denominato "altro"), la Sede
competente dovrà valutare, avvalendosi della CONTARP Regionale, la
natura "migliorativa" dell'intervento realizzato, in relazione
agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.
Si richiama, peraltro, la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede
istruttoria, alla verifica tecnica di quanto dichiarato dal richiedente.
In tale ottica, la Sede competente valuterà l'esigenza di promuovere,
sempre avvalendosi della CONTARP Regionale, ogni verifica necessaria a
comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda.
Qualora dalla suddetta verifica risulti la mancanza dei requisiti e/o
della condizione sopra illustrati, la domanda deve essere rigettata.
Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, il rigetto potrà
riguardare anche singole Unità produttive, tranne i casi di irregolarità
contributiva ed assicurativa e di P.A.T. gestite in forma
"accentrata" (anche di fatto), nei quali non potrà che
riguardare tutte le Unità produttive facenti parte dell'azienda e le
relative P.A.T.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente
motivato, deve essere comunicato al datore di lavoro con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della
domanda.
L'eventuale riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di
presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del
premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Per l'anno 2000, tuttavia,
data l'oggettiva impossibilità di procedere nel senso indicato,
l'accoglimento della domanda di riduzione comporterà il riconteggio
della regolazione del premio e l'eventuale credito che ne deriverà potrà
essere rimborsato al datore di lavoro nel termine di 60 giorni ovvero
utilizzato per operazioni di compensazione.
Si segnala, infine, che qualora successivamente all'accoglimento della
domanda di riduzione risulti la mancanza dei requisiti e della condizione
previsti per il relativo riconoscimento, la Sede competente procederà
all'annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle
integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti
sanzioni. Esclusi i succitati casi di irregolarità contributiva ed
assicurativa e di P.A.T. gestite in forma "accentrata" (anche
di fatto), si precisa che se l'accertamento è relativo a singole Unità
produttive facenti parte dell'azienda, l'annullamento e i conseguenti
provvedimenti riguarderanno soltanto tali Unità.
***
Come anticipato in
premessa, si comunica che i moduli di domanda da utilizzare per la
richiesta delle riduzioni in parola, con le relative "Guide",
sono disponibili in "Intranet", sul server FTP della scrivente
Direzione.
Si informa, peraltro, che al fine di pervenire alla costituzione di una
specifica "Banca Dati", è imminente il rilascio dei suddetti
moduli in versione "lettura ottica".
Alla luce di ciò, data comunque l'esigenza di far fronte alle eventuali
richieste dei Datori di lavoro interessati alla presentazione delle
domande, si dispone che, fino al rilascio dei nuovi moduli a
"lettura ottica", si provveda all'utilizzo dei moduli di
domanda disponibili in "Intranet".
F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alberigo Ricciotti)
Allegati
|