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Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 MARZO 1956,
n. 303
E' STATO ABROGATO DAL TESTO
UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
(CON LA SOLA ECCEZIONE
DELL'ARTICOLO 64 CHE E' ANCORA IN VIGORE)
(DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista
la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di
norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro;
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
TITOLO I - Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
Art. 1
ATTIVITÀ SOGGETTE
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle
quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi
del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli
istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni
espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati
in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno
applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio
ferroviario.
Art. 2
ATTIVITÀ ESCLUSE
Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle
navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle
miniere, delle cave e delle torbiere .
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare col solo aiuto dei membri della famiglia con
lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art.
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Art. 3
DEFINIZIONE DI LAVORATORE
SUBORDINATO
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui
che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze
e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati
i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, i
quali prestino la loro attività per conto delle società o degli enti
stessi.
Capo II - Obblighi dei
datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
Art. 4
OBBLIGHI DEI
DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti i quali esercitano,
dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai
rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Art. 5
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal
datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione,
senza averne ottenuta l'autorizzazione.
TITOLO II - Disposizioni
particolari
Capo I - Ambienti di lavoro
Art. 6
ALTEZZA,
CUBATURA E SUPERFICIE
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che
occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le
lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi,
cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media
della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di
vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal
tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Art. 7
PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI
SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICO
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi [...]
che non rispondono alle condizioni seguenti:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e
dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da
poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita
ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro
dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle
vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono
entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse
vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di
sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è
elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta
sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi i quali consentano la loro
pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché
per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature
che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e
devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili e accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno una uscita. Ove sia
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di
lunghezza devono disporre di una uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i
lavoratori possano cadere.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono
altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di
carico.
Art. 8
LOCALI SOTTERRANEI
È vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o
semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere
destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando
ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere
con mezzi idonei alla aereazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può
consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i
lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre
norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla
aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
Art. 9
AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
CHIUSI
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo
conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti
i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche
ottenuta con impianti di areazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere
sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato
da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare
la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori
non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.".
Art. 10
ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI
LAVORO
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei,
i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentono una illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei
lavoratori
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti
a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono
disporre di una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.
Art. 11
TEMPERATURA DEI LOCALI
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi
di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essi il grado di
umidità e il movimento dell'aria concomitanti.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto
del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente,
si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature
troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione".
Art. 12
APPARECCHI DI
RISCALDAMENTO
Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo,
devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed
avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i
prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza
del locale, tale impianto non sia necessario.
Art. 13
UMIDITÀ
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali
l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si
deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con
le esigenze tecniche.
Art. 14
LOCALI DI RIPOSO
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a
causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter
disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere
dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del
numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente
e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
Art. 15
PULIZIA DEI LOCALI
Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo
eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro
e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere
nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
Art. 16
SISTEMAZIONE DEI TERRENI SCOPERTI DIPENDENTI DAI LOCALI DI
LAVORO
I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro
devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di
pioggia e di quelle di altra provenienza.
Art. 17
DEPOSITI DI IMMONDIZIE, DI RIFIUTI E DI MATERIALI
INSALUBRI
Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il
datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di
altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri,
a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o
i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti
sanitari.
Capo II - Difesa dagli
agenti nocivi
Art. 18
DIFESA DALLE
SOSTANZE NOCIVE
Ferme restando le norme di cui al regio decreto
9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie
prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano
proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido
o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed
avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art.
355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
numero 547 .
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano
essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono
essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella
strettamente necessaria per la lavorazione .
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al
trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni
sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra,
disinfettati.
Art. 19
SEPARAZIONE DEI LAVORI
NOCIVI
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è
possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo
scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni.
Art. 20
DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI
NOCIVI
Nei lavori nei quali si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici
od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o
fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti
atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono .
[...].
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla
fonte corrispondente a tali pericoli.
Art. 21
DIFESA CONTRO LE POLVERI
Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di
qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i
provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo
sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle
polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si
devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero
muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad
impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel
comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si
deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle
polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano
rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e
la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere
causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può
esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma
precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi
personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del
lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e
quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non
sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro
le polveri.
Art. 22
DIFESA DALLE RADIAZIONI
NOCIVE
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in
modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante
l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia
possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali
di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi
indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere
efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni
ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
Art. 23
DIFESA CONTRO LE RADIAZIONI
IONIZZANTI
Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di
sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è
tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la
salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalità d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni
ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di
protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro
intensità, nonché della entità e della durata della esposizione e
della estensione della superficie corporea esposta .
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui e
i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano
convenientemente eliminati o resi innocui.
Art. 24
RUMORI E SCUOTIMENTI
(*)
Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori
dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla
tecnica per diminuirne l'intensità.
N.B.:
(*) limitatamente al danno uditivo, non si applica l'articolo 24, come
stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195.
Art. 25
LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI
INQUINAMENTO
È vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei
camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in
recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas
deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle
condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata
sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
Art. 26
MEZZI PERSONALI DI
PROTEZIONE
I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano
diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati
col nome dell'assegnatario o con un numero.
Capo III - Servizi
sanitari
Art. 27
PRONTO SOCCORSO
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più
di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti
o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in
una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate la quantità
e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.
Art. 28
PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende
industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi
artt. 29 e 30, nonché le aziende commerciali che occupano più di 25
dipendenti.
Art. 29
CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO
Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano
ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente
di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino
rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando
siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano
ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi
di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque
ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
Art. 30
CAMERA DI MEDICAZIONE
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende
industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate
lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività
che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari
condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente
art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad
allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende
industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35
del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti
dall'art. 27, deve essere convenientemente aereata ed illuminata,
riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e
due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e
asciugamani.
Art. 31
DECENTRAMENTO DEL PRONTO
SOCCORSO
Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro
dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la
necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può
prescrivere che l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto
soccorso, provveda ad istituire altri localizzati nei reparti più
lontani o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari
rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato
del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed
alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere
che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del
pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi
specifici, l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi
siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso
ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle
lavorazioni.
Art. 32
Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art.
33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il
nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di
soccorso pubblico più vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto,
una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di
curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali
destinati al pronto soccorso.
Art. 33
VISITE MEDICHE
Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze
tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella
tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati
da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i
requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il
loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto
sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a
base per le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro [(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex
art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833]può prescrivere la
esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando
li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei
lavoratori.
Art. 34
I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso
ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro
[(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex art. 21
della L. 23 dicembre 1978, n. 833], a rischi della medesima natura,
devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo
precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in
lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a
rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi
della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si
svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono
addetti.
Art. 35
Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del
lavoro [(v. ora, Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro delle Unità sanitarie locali: ex
art. 21 della L. 23 dicembre 1978, n. 833] a far eseguire le
visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti
nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo indicato,
quando i provvedimenti adottati nella azienda siano tali da diminuire
notevolmente i periodi igienici della lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro
dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del
materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure
preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro
insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la
salute dei lavoratori.
Capo IV - Servizi
igienico-assistenziali
Art. 36
ACQUA
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere
messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto
per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, per la conservazione e per la distribuzione dell'acqua
devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.
Art. 37
DOCCE
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità
lo esigano.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
Art. 38
DOCCE
[....].
Art. 39
GABINETTI E LAVABI
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce,
di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando
ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e
nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
Art. 40
SPOGLIATOI E ARMADI PER IL
VESTIARIO
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di
lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può
loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal
caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi,
secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario
di lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il
tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri
indumenti.
Art. 41
REFETTORIO
Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le
aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante
gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle
condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti
destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella
stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti
devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di
lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia
necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei
casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione
alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i
pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo
destinato alla refezione.
Art. 42
CONSERVAZIONE VIVANDE E SOMMINISTRAZIONE
BEVANDE
Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti
fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande
alcooliche nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e
di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
Art. 43
LOCALI DI RICOVERO E DI
RIPOSO
Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a
disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante
le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve
essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante
la stagione fredda.
Art. 44
DORMITORI STABILI
I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di
dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità
prescritti per le case di abitazione della località ed avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce
artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate
nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di
lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e
con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato
del lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne
e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da
quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è
vietato l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere
un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due
letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i
dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.
Art. 45
DORMITORI DI FORTUNA
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i
lavoratori debbono pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro
fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici.
Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione
fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad
uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di
legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano
ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
Art. 46
DORMITORI TEMPORANEI
Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il
datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei,
quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle condizioni seguenti:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli
e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai
membri di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene
asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione
dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 30 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene
l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate
durante la stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione
dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le
aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 mq per
persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una
cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e
coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una
mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista
dal quarto comma dell'art. 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono
essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine
adatte e mezzi per la pulizia personale.
Art. 47
PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI
IGIENICO-ASSISTENZIALI
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi
di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in
stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le
installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
Capo V - Nuovi impianti
Art. 48
NOTIFICHE
ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO
Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale
per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere
addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del
lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle
lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle
caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di
massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità
delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni delle
cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato
prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con
l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei provvedimenti
di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30
giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma
restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
TITOLO III -
Disposizioni relative alle aziende agricole
Capo unico
Art. 49
AZIENDE E
LAVORI SOGGETTI AL PRESENTE TITOLO
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle
aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti direttamente
all'esercizio dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia,
ma anche quelli di carattere industriale e commerciale che hanno per
scopo la preparazione, la conservazione ed il trasporto dei loro
prodotti, quando siano compiuti esclusivamente da lavoratori della terra
o da quelli addetti alla custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal
proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo
con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per
brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Art. 50
ABITAZIONI E DORMITORI
Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di
abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , è
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di
lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le
cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne,
frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non
continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti
più di cinque chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano
le disposizioni dell'art. 45.
È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano
destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano
cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Art. 51
DORMITORI TEMPORANEI
Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei
lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono
rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art.
46 del presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei
servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46, quando
li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori,
nonché alle condizioni locali.
Art. 52
ACQUA
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua
potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad
evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
Art. 53
ACQUAI E LATRINE
Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia
di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere
costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non
inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili
e muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze
di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
Art. 54
STALLE E CONCIMAIE
Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere
solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di
fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi
bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate
dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture
nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei
dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di
25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile
mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire
che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
Art. 55
LOCALI SOTTERRANEI
È vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le
lavorazioni di carattere industriale o commerciale indicate al primo
comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le
successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere
adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.
Art. 56
MEZZI DI PRONTO SOCCORSO E DI
PROFILASSI
Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il
pacchetto di medicazione di cui all'art. 27 ; quando il numero dei
lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di
pronto soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti
alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare
il contagio delle malattie infettive.
Art. 57
Nelle attività concernenti il
diserbamento, la distruzione dei
parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi
o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e
la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da
eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in
cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche,
infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere
osservate le disposizioni contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare
uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le
disposizioni di cui all'art. 26.
TITOLO IV - Norme penali
Capo unico
Art. 58
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI
DIRIGENTI
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13;
18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità
soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli
6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5
e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37;
39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48,
primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65,
secondo comma. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i
dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6, 31, terzo comma; 48, terzo
comma; 51, secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4,
comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32,
42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto
comma; 56. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro ed i
dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo
comma..
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo
comma e 34.
Art. 59
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI
PREPOSTI
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4 lettera b), 9 commi 1, 2, 4, 11, 13, 18 primo, terzo e
quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9,
comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, [....],
50 primo comma.
Art. 60
CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI
LAVORATORI
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo
comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5 lettera a), b) e c), [....], 41 quarto
comma .
TITOLO V - Disposizioni
transitorie e finali
Capo I - Deroghe
Art. 61
DEROGHE DI
CARATTERE GENERALE
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo
da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art.
393 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per
gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole per le
quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure
sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.
Art. 62
DEROGHE PARTICOLARI
Gli Ispettori del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di
concedere alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta,
deroghe temporanee per l'attuazione di determinate norme del presente
decreto, quando non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti
alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione di
dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per
altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure
igienico-sanitarie.
Capo II - Applicazione
delle norme
Art. 63
VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire
che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali,
sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico
del Ministero dell'agricoltura e dal Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le
Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle
ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi, la
vigilanza per l'applicazione del presente decreto.
Art. 64
ISPEZIONI
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi
momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di
sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni
di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore
di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che
ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese
quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli
ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica
dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di
lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza
per ragioni di ufficio.
Art. 65
PRESCRIZIONI
Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per
l'applicazione del presente decreto sono compilate, di norma, in sede di
ispezione, su apposito foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal
datore di lavoro, o dalla persona che lo rappresenta all'atto della
visita, al quale viene consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro
e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti,
o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione,
quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
Art. 66
RICORSI
Le disposizioni impartite da gli ispettori del lavoro in materia di
igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di
giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il
ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite l'Ispettorato
del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione
sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma,
avverso le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro in materia
di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.
Art. 67
CONTRAVVENZIONI
I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e
precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre
informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e
firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel
momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di
fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà
convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale,
l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
Art. 68
COORDINAMENTO DELLA
VIGILANZA
Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità
sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela
dell'igiene e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del
commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonché
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le
norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per
impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia
causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi
al vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del
lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il
prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di
sanità.
Capo III - Disposizioni
finali
Art. 69
COORDINAMENTO
CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI INMATERIA
Le disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti
leggi e regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili
con le norme del presente decreto, o riguardanti settori o materie da
questo non espressamente disciplinati.
Art. 70
DECORRENZA
Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per igiene del lavoro,
approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530,
è abrogato.
ALLEGATO
Tabella delle lavorazioni
per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
|
Causa del rischio |
Lavorazioni
o categorie di lavoratori |
Periodo
visite |
| |
|
|
| 45. Radio, raggi X e
sostanze radioattive |
Lavoratori addetti: |
|
| |
a) alla produzione di
sostanze radioattive;
b) alle lavorazioni che implicano l'uso di radio, raggi X e
sostanze radioattive |
Trimestrale e visita
immediata quando l'operaio denunci o presenti segni patologici
sospetti |
| 46. Radiazioni
ultraviolette e infrarosse |
Lavoratori addetti: |
|
| |
a) alle applicazioni
industriali dei raggi ultravioletti e infrarossi; |
Semestrale e visita
immediata quando l'operaio denunci o presenti segni patologici
sospetti |
| |
b) alla saldatura ad
arco. |
Id. |
| 48. Vibrazioni e
scuotimenti |
Lavoratori che
impiegano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile. |
Annuale |
49. Rumori
(*) |
Lavoratori addetti: |
|
| |
a) lavoro dei calderai;
|
Annuale |
| |
b) ribaditura dei
bulloni; |
Id. |
| |
c) battitura e foratura
delle lamiere con punzoni; |
Id. |
| |
d) prove dei motori a
scoppio e a reazione; |
Id. |
| |
e) produzione di
polveri metalliche con macchine a pestelli; |
Id. |
| |
f) fabbricazione di
chiodi; |
Id. |
| |
g) lavoro ai telai
meccanici per tessitura. |
Id.] |
| 50. Ferro (ossido) |
Lavoratori addetti ai
laminatoi di ferro e di acciaio, in quanto esposti alla inalazione
di polvere di ossido di ferro. |
Annuale |
| 51. Polveri di zolfo [1] |
Lavoratori addetti alla
macinazione e alla raffinazione dello zolfo. |
Annuale |
| 52. Polveri di talco [1] |
Lavoratori addetti: |
|
| |
a) alla produzione e
alla lavorazione del talco; |
Annuale |
| |
b) alla talcatura nella
lavorazione della gomma. |
Id. |
| 53. Polveri di cotone,
lino, canapa e juta |
Lavoratori addetti: |
|
| |
a) alla apertura,
battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, canapa,
lino e juta; |
Annuale |
| |
b) alla filatura e
tessitura della canapa e della juta. |
Id. |
| 54. Anchilostomiasi
|
Lavori nelle gallerie,
nelle fornaci di laterizi. |
Annuale e quando
l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di infestione |
| 55. Carbonchio e morva
|
Lavoratori addetti: |
|
| |
a) alle infermerie per
animali; |
Annuale e quando
l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di infezione |
| |
b) ai macelli; |
Id. |
| |
c) alle sardigne;
|
Id. |
| |
d) alla concia delle
pelli; |
Id. |
| |
e) alla lavorazione del
crine; |
Id. |
| |
f) alla raccolta e alla
lavorazione dei residui animali per la fabbricazione di concimi,
di colla e di altri prodotti industriali. |
Id. |
| 56. Leptospirosi |
a) Lavori nelle fogne e
nei canali;
b) lavori di bonifica in terreni paludosi. |
Annuale e immediata
quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di infestione |
| 57. Tubercolosi,
sifilide ed altre malattie trasmissibili |
Soffiatura del vetro
con mezzi non meccanici (in quanto implichi l'uso di canne
promisque). |
Ogni 15 giorni ed ogni
volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo una assenza superiore
a 5 giorni |
----------
[1] I controlli sanitari sono limitati ai lavoratori
esposti all'inalazione di dette polveri, quando esse siano esenti da
silice, in quanto per le lavorazioni che comportano la inalazione di
polveri silicee provvedono le norme contenute nella legge 12 aprile 1943,
n. 455, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi
(in corso di modifica: vedi decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 648 e decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1960, n. 1169).
N.B.:
(*) la voce «rumori» e' stata abrogata dall'art. 5 del D.Lgs. 10 aprile
2006, n. 195.
__________________________________________
NOTE AL D.P.R.
19/3/1956, N. 303
Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte dal D.Lgs.
242/96 le stesse sono evidenziate in grassetto
corsivo
Titolo II: la denominazione del titolo è stata così sostituita dall'art. 33,
comma 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 6: l'articolo è stato dapprima modificato dall'art. 33, comma 5 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato sostituito
dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96.
Art. 7: l'articolo è stato dapprima sostituito, titolo compreso,
dall'art. 33, comma 9 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs.
242/96.
Art. 9: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art.
33, comma 6 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il
comma 1 è stato modificato dall'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 242/96.
Art. 10: l'articolo è stato dapprima sostituito, titolo compreso,
dall'art. 33, comma 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
successivamente il comma 1 è stato sostituito dall'art. 16, comma 7 del
D.Lgs. 242/96.
Art. 11: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art.
33, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 14: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art.
33, comma 10 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 20: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 7 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente il comma terzo è stato
soppresso dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 242/96..
Art. 37: è stato dapprima sostituito, titolo compreso, dall'art. 33,
comma 12 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato
sostituito dall'art. 16, comma 8 del D.Lgs. 242/96.
Art. 38: è stato abrogato dall'art. 16, comma 9 del D.Lgs. 242/96.
Art. 39: è stato dapprima sostituito, titolo compreso, dall'art. 33,
comma 12 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente è stato
sostituito dall'art. 16, comma 10 del D.Lgs. 242/96.
Art. 40: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 33, comma 11 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Il D.P.R. 303/1956 è stato emanato in base all'autorizzazione contenuta
nella legge 12 febbraio 1955, n. 51; successivamente il comma 2 è stato
modificato dall'art. 16, comma 11 del D.Lgs. 242/96.
Il testo è conforme alle rettifiche contenute nell'avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142.
La misura delle ammende è stata elevata di cinque volte ai sensi
dall'art. 113, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni
sono escluse dalla depenalizzazione in base all'art. 32, commi 1 e 2,
della L. 24 novembre 1981, n. 689.
In base all'art. 27 del Codice penale le pene proporzionali non hanno
limite massimo.
Art. 48: cfr. la Circolare (Min. Lavoro) 2 febbraio 1971, n. 144.
Art. 58, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma
16 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; successivamente le lettere a),
b), c) sono state sostituite dall'art. 16, comma 12 del D.Lgs. 242/96..
Art. 59, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma
17 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; successivamente le lettere a),
b) sono state modificate dall'art. 16, comma 13 del D.Lgs. 242/96.
Art. 60, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma
18 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; successivamente la lettera b) è
stata modificata dall'art. 16, comma 14 del D.Lgs. 242/96.
Allegato, voci 11 e 49: le voci sono state soppresse dall'art. 59 del D.
Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, sono state abrogate dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956,
n. 303
E' STATO ABROGATO DAL TESTO
UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
(CON LA SOLA ECCEZIONE
DELL'ARTICOLO 64 CHE E' ANCORA IN VIGORE)
(DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81)
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