|
LEGGE 8 marzo 2006,
n. 108
Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19,
recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas
naturale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21/3/2006) |
|
Testo in vigore dal:
22-3-2006
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' convertito in
legge il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure
urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
8 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della
Repubblica (atto n. 3756): Presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle attivita'
produttive (Scajola). Assegnato alla 10ª commissione (Industria),
in sede referente, il 26 gennaio 2006, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 13ª. Esaminato dalla 1ª commissione
(Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalita' il
31 gennaio 2006.
Esaminato dalla 10ª commissione (Industria), in sede referente,
il 31 gennaio 2006; il 1°, 14, 15 febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2006. Camera dei
deputati (atto n. 6359): Assegnato alla X commissione (Attivita'
produttive), in sede referente, il 15 febbraio 2006, con pareri
del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VIII.
Esaminato dalla X commissione (Attivita' produttive), in sede
referente, il 16 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 ed approvato il 23 febbraio
2006.
Avvertenza: Il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del
26 gennaio 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 93.
|
|
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2006, n. 19
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 gennaio 2006, n.
19 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26
gennaio 2006), convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo
2006, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3),
recante: «Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di
gas naturale».
(Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21/3/2006) |
|
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato
in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
Modifiche
temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle
centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile
1. Al fine di
ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di
garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle
imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo
periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto
dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa
vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio
combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in
esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle
relative autorizzazioni ministeriali.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia,
contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui
tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione
dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali
possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali
prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento
della documentazione stessa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
della salute, puo' essere autorizzata in via di urgenza la
sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di
osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei
provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli
impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica
nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza
zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza
sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire
la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto
ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che
dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali
impianti, anche in relazione alle complessive condizioni
ambientali del territorio. Con provvedimenti adottati di intesa
tra il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite
eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno
all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli
impianti che abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione
della domanda di gas naturale disposte dal presente decreto,
nonche' di consentire il raggiungimento degli obiettivi
internazionali derivanti dal Protocollo di Kyoto in tema di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la societa'
TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento degli impianti di
generazione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cosi' come
definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei
vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unita'
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo
2006.
5. La societa' TERNA S.p.A. predispone altresi' un programma di
massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di
energia elettrica alimentati ad olio combustibile che viene
trasmesso all'inizio di ogni settimana al Ministero delle
attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Quest'ultima definisce per gli stessi impianti i corrispettivi a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, quali
oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale. I
maggiori costi sostenuti includono l'onere delle compensazioni
ambientali di cui al comma 7.
6. Il Ministro delle attivita' produttive puo', ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
autorizzare la riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte
obbligatorie di prodotti petroliferi di categoria III (olio
combustibile), anche per evitare o limitare l'adozione delle
misure di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
individua, entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli
interventi sul piano ambientale idonei a compensare il maggiore
livello di inquinamento atmosferico eventualmente registrato per
effetto delle disposizioni del presente decreto.
L'onere delle compensazioni ambientali non puo' superare i 2
centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai commi
1 e 3.
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
supplemento ordinario. «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti
energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In
particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:
impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad
esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua
fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o
comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta:
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra
quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi
inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti
che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di
energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un
MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricita'
prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti
energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla
lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili
utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita'
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili: produzione e
producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili
nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di
elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e
detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione
nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1929,
n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche
non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica
con obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di
manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore
della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle
lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la
connessione;
n) impianto di' rete per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle
lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto
all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito
dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11
del medesimo decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22 (Attuazione della direttiva 98/93/CE che
modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 febbraio 2001, n. 45. «Art. 7 (Emergenza
petrolifera). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in caso di difficolta' nell'approvvigionamento
di prodotti petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate
tali dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal
Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre
amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle scorte
di riserva di cui all'art. 3 e la loro dislocazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, redige e
aggiorna un manuale operativo contenente le misure da adottare e
le procedure da seguire in caso di emergenza petrolifera.».
Art. 2
Corrispettivi
addizionali per il settore termoelettrico
1. Per il
contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono
essere istituiti con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia
elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto
e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di
produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui
prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.
2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini
dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilita' della
domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilita' di cui alla
fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto
del Ministro delle attivita' produttive in data 12 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.
Art. 3
Disposizioni
transitorie e finali
1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo
2006. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
DECRETO-LEGGE 25 gennaio
2006, n. 19
Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 26/1/2003)
|
Testo in vigore dal:
27-1-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione
della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', ed in particolare
l'articolo 29;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 12
dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per
far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in
caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005;
Considerato che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde degli
ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa,
determinando uno straordinario incremento della domanda di gas naturale
ed una riduzione delle importazioni dall'estero;
Considerato che, al fine di salvaguardare la continuita' delle forniture
di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle imprese,
sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia delle
condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas
naturale;
Considerato che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la
massimizzazione delle importazioni e della produzione nazionale di gas
naturale, l'interruzione delle forniture a particolari classi di clienti
finali, la sostituzione nei casi previsti dell'uso del gas naturale con
altri combustibili, risultano insufficienti a garantire l'affidabilita'
e la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale
nel corso dei prossimi mesi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare immediate e
piu' incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza, al fine di
garantire, per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza di
funzionamento del sistema del gas naturale e delle forniture, riducendo
la quota dell'offerta nazionale di gas naturale attualmente destinata
alla produzione di energia elettrica;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di controllare
e contenere le emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2006; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto-legge:
Modifiche temporanee
delle condizioni di esercizio e di funzionamento delle centrali
termoelettriche alimentate ad olio combustibile
1. Al fine di ridurre il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la
sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato
in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e
fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera
previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di
energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW
alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano
attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute
nelle relative autorizzazioni ministeriali.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia,
contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e
sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al
Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, i quali possono impartire, con
provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio
entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere
autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo
2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati
nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli
impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale
superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a
basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di
tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' di
esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche
indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati,
non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle
complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti
adottati di intesa tra il Ministro delle attivita' produttive ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono impartite
eventuali prescrizioni di esercizio e tempi per il ritorno all'impiego
di gas naturale o olio combustibile senza zolfo negli impianti che
abbiano utilizzato altri tipi di combustibile.
4. Allo scopo di assicurare efficacia alle misure di riduzione della
domanda di gas naturale disposte dal presente decreto, nonche' di
consentire il raggiungimento degli obiettivi internazionali derivanti
dal Protocollo di Kyoto in tema di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, la societa' TERNA S.p.A. effettua il dispacciamento
degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati ad olio
combustibile e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, cosi'
come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1 e 3, nel rispetto dei
vincoli di sicurezza della rete, assimilandoli alle unita' essenziali
per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006.
5. La societa' TERNA S.p.A. predispone altresi' un programma di
massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia
elettrica alimentati ad olio combustibile che viene trasmesso all'inizio
di ogni settimana al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Quest'ultima definisce per gli stessi
impianti i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi
sostenuti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas
naturale. I maggiori costi sostenuti includono l'onere delle
compensazioni ambientali di cui al comma 7.
6. Il Ministro delle attivita' produttive puo', ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, autorizzare la riduzione
dell'ammontare complessivo delle scorte obbligatorie di prodotti
petroliferi di categoria III (olio combustibile), anche per evitare o
limitare l'adozione delle misure di cui al comma 3, primo periodo.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua,
entro dodici mesi a decorrere dal 31 marzo 2006, gli interventi sul
piano ambientale idonei a compensare il maggiore livello di inquinamento
atmosferico eventualmente registrato per effetto delle disposizioni del
presente decreto. L'onere delle compensazioni ambientali non puo'
superare i 2 centesimi di euro per kWh prodotto dagli impianti di cui ai
commi 1 e 3.
Corrispettivi
addizionali per il settore termoelettrico
1. Per il contenimento dei
consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di
energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di
trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di
produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui
prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.
2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre
2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione
dell'offerta di interrompibilita' della domanda aggiuntiva rispetto alla
interrompibilita' di cui alla fase 2 della procedura di emergenza
climatica di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in
data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22
dicembre 2005.
Disposizioni transitorie
e finali
1. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006. 2.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
|
|