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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi antincendi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante
«Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965,
concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite
di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
aprile 1982, n. 98;
Ritenuto di disciplinare la normativa tecnica in materia di
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione di gas di
petrolio liquefatto per uso nautico;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli
impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso
nautico per l'alimentazione di motori di imbarcazioni poste in acqua
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli
incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la
salvaguardia delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente
contro i rischi di incendio, gli impianti di cui all'art. 1 sono
realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato
al presente decreto, in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di GPL, di incendio
e di esplosione;
b) limitare i danni in caso di evento incidentale;
c) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 2 e' approvata la regola tecnica allegata
al presente decreto
Art. 4
Ubicazione dell'impianto
1. Gli impianti di distribuzione di gas
di petrolio liquefatto ad uso nautico non possono sorgere: a) nella
zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come
zona A nel piano regolatore generale o nel programma di
fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 aprile 1968, n. 97 e, nei Comuni sprovvisti
dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del
centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17, della legge 6
agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita'
della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal
perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al
punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta
dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro
quadrato; b) nelle zone di completamento e di espansione
dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel
programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di
edificabilita' superiore a tre metri cubi per metro quadrato; c)
nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
2. Gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad
uso nautico possono sorgere esclusivamente sulla terraferma, in
ambiti portuali o in fregio a vie navigabili, quali anche laghi,
fiumi o canali e similari.
3. L'area di pertinenza dell'impianto deve includere anche lo
specchio d'acqua antistante l'impianto stesso. Il perimetro in
pianta del suddetto specchio d'acqua e' determinato, parallelamente
alla banchina, per l'intera lunghezza a terra dell'impianto e,
ortogonalmente ad essa, per una distanza minima di 5 metri misurata
a partire dal limite della superficie delle acque al livello di
guardia, ferma restando la distanza da tale limite dell'apparecchio
di distribuzione, indicata nella lettera e) del punto 12.3,
dell'allegato al presente decreto.
4. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni
all'installazione dell'impianto derivanti dal rispetto di
regolamenti, concessioni, licenze, disposizioni o atti comunque
denominati, emanati dalle altre Autorita' competenti
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Nel campo d'applicazione disciplinato
nel presente decreto sono impiegati anche i prodotti regolamentati
dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori, disciplinati in Italia da apposita disposizione
nazionale, gia' sottoposta con esito positivo alla procedura
d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevede apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine il mutuo
riconoscimento, sono impiegati nel campo di applicazione del
presente decreto, se conformi alla disposizione suddetta. 3. Le
tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purche'
legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dalla Turchia, in virtu' di specifici accordi
internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero da uno degli
Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA)
firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di
norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente
regolamentazione, sono impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto
Art. 6
Disposizioni complementari e finali
1. Gli impianti disciplinati nel
presente decreto rientrano nella tipologia degli impianti di cui al
punto 7 dell'allegato I al decreto ministeriale 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 ottobre 2009
Il Ministro : Maroni
Allegato
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Parte di provvedimento in formato grafico <---- |