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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge 6
dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas
combustibile;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 6
dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione
della citata legge 5 marzo 1990;
Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per
l'applicazione della legge 6 diceme 1971, n. 1083;
Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata
legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche
per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione
(UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui
osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli
apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile;
Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi
similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, e cioe' a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi
domestici e da questi differiscono perche' richiedono apparecchi
o installazioni diverse;
Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i
componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e
UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la
salvaguardia della sicurezza;
Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai
componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE
sugli apparecchi a gas combustibile;
Considerato che le predette tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il
carattere di norme volontarie, e pertanto, non costituendo
regole tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE che ha
abrogato e sostituito la direttiva 83/189/CEE e successive
modifiche, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti,
costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformita'
alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della
sicurezza;
Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza sia le norme
tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione di cui
all'allegato II della direttiva 98/34/CEE, se dette norme
garantiscono un livello di sicurezza equivalente, sia le norme
tecniche mutuamente riconosciute equivalenti negli stati
contraenti lo Spazio economico europeo;
Considerata la necessita', per la piu' ampia divulgazione
possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in allegato al decreto di
approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia
della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla
pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina
comunitaria;
Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46,
comma 3, della legge n. 128/1998 in data 18 dicembre 2000 e la
convenzione stipulata in data 25 novembre 2002 tra il Ministero
delle attivita' produttive e l'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme di
sicurezza nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1
Sono adottate, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e pubblicate in
allegato al presente decreto, le seguenti norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza (20° gruppo):
1. UNI 10576: 1996: Protezione delle tubazioni di gas durante i
lavori nel sottosuolo; Errata Corrige - (3 marzo 2004).
2. UNI 10845: 2000: Impianti a gas uso domestico - Sistemi di
evacuazione.
3. UNI 9036: 2001: Gruppi di misura con contatori a pareti
deformabili.
4. UNI 10640: 1997: Canne fumarie collettive per apparecchi tipo
B a tiraggio naturale; Errata Corrige - (3 marzo 2004).
5. UNI 10641: 1997: Canne fumarie collettive e camini a tiraggio
naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel
circuito di combustione.
Il presente decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo
2004
Il Ministro:
Marzano
Allegato
UNI
10576:1996
- UNI
10845:2000
- UNI
9036:2001
- UNI
10640:1997
- UNI
10641:1997
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