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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della
legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Visto il proprio decreto 8 giugno 1993
recante: "Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di
distribuzione di gas naturale per autotrazione";
Visto il progetto
di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata
la necessita' di modificare ed aggiornare la vigente normativa di
sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della
direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica n. 83/189;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha
per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione, che possono essere di due
tipi:
a) impianti alimentati da condotta;
b) impianti alimentati da carro bombolaio.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
impianti di nuova realizzazione.
3. Gli impianti esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, entro due anni da
tale data, alle disposizioni di cui al Titolo V dell'allegato. Le norme
di esercizio sono osservate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Qualora vengano effettuate modifiche che comportino
alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli
adeguamenti di cui sopra saranno eseguiti contestualmente ai lavori di
modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono applicare le
distanze di sicurezza previste al Titolo III dell'allegato, saranno
adeguati integralmente alle disposizioni del presente decreto.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo
scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione sono realizzati e
gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
a) minimizzare le
cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione;
b)
limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare,
in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui
all'impianto;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al
presente decreto.
Art. 4
Ubicazione
1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non possono sorgere:
a) nella zona territoriale
omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano
regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art.
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni
sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro
del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' media
dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli
elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3
dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi per
metro quadrato;
b) nelle zone di completamento e di espansione
dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel
programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di
edificabilita' superiore a 3 m3 per m2;
c) nelle aree, ovunque ubicate,
destinate a verde pubblico.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1,
lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da
condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non
superiore a 500 Nm3 di gas;
in tali impianti non e' consentito l'uso dei
carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di
emergenza, ne' il rifornimento del tipo self-service.
3. Il divieto di
cui al precedente comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di
distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di
smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas nel caso in cui gli
strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di
carburanti nelle aree destinate a verde pubblico;
in tali impianti non e'
consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per
l'alimentazione di emergenza, ne' il rifornimento del tipo self-service.
4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto
non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate e'
rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno dei
Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE,
legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un
livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a
quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
Nelle more della emanazione di
apposite norme armonizzate, agli estintori si applica la normativa
italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CE, stabilite
nei seguenti decreti del Ministro dell'interno: decreto 12 novembre 1990
per gli estintori portatili; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori
carrellati.
Art. 6
Disposizioni complementari e finali
Sono abrogate tutte le
disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia. Il presente
decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
24 maggio 2002
Il Ministro: Scajola
Allegato
(il
seguente allegato va sostituito con l'allegato al D.M. 28/6/2002 più
sotto riportato)
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS
NATURALE PER AUTOTRAZIONE
TITOLO I
Disposizioni generali
1.1. Termini,
definizioni e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le
tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339
del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si
definisce:
Linea di alta pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra
la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e
la pistola di erogazione gas al veicolo.
Linea di bassa pressione.
Parte
dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale
di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo
stadio del compressore.
Locali.
Strutture di alloggiamento delle
apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento.
Piazzali.
Aree
dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.
Pistola di
erogazione gas al veicolo.
Dispositivo montato all'estremita' di una
tubazione flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul
veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a
pressione di 220 bar.
Valvola di intercettazione comandata a distanza.
Valvola normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un
punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.
1.2. Elementi costitutivi.
I vari elementi che costituiscono l'impianto
di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di
sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo Titolo
II.
1.2.1
Impianti alimentati da condotta.
Gli impianti possono essere costituiti
da:
a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas;
b) locale
compressori;
c) locale contenente recipienti di accumulo;
d) uno o piu'
apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli
autoveicoli;
e) box per i carri bombolai;
f) cabina per la trasformazione
dell'energia elettrica;
g) locali destinati a servizi accessori (ufficio
del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di
lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.2 Impianti alimentati da carro bombolaio.
Gli impianti possono essere costituiti da:
a) locale
contenente recipienti di accumulo;
b) locale compressori;
c) uno o piu'
apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli
autoveicoli;
d) uno o piu' box per i carri bombolai;
e) cabina per la
trasformazione dell'energia elettrica;
f) locali destinati a servizi
accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi
igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere,
posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).
1.2.3. Elementi
pericolosi dell'impianto.
Sono considerati elementi pericolosi
dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza,
quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed
al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e) ed f). 1.3. Gradi di
sicurezza.
Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1,
lettere a), b), c), ed e), nonche' al punto 1.2.2, lettere a), b), e d),
possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi
gradi:
a) sicurezza di primo grado - quando le caratteristiche
costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il
contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;
b)
sicurezza di secondo grado - quando le caratteristiche costruttive dei
manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il contenimento di
materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. I
gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le
protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo Titolo II.
Titolo II
Modalita' costruttive
2.1. Generalita'.
Per la realizzazione
dei locali di cui al punto 1.3 e' consentito l'impiego di elementi
prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti
nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti:
a) le fondazioni
devono essere realizzate con getti eseguiti in loco;
b) i pannelli
impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra
loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in
calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia;
c) le travi di
sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e
non semplicemente appoggiate;
d) gli elementi costituenti la copertura
devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno
essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.
E'
altresi' consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a
condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in
loco.
2.2. Recinzione.
Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi
dell'impianto di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi
di distribuzione automatici, devono essere recintate. La recinzione deve
essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto
3.1. La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, puo' essere
realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con
rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo. Nel caso in
cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di cui al primo
capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di primo grado, le pareti
costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di
altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte
nonche' di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo
inferiore a 2,5 metri. Dette pareti, costituenti recinzione, devono
comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del
distributore. Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di
cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di primo grado, siano
interrati, la recinzione fuori terra puo' essere posta in corrispondenza
delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.
Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere
realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.
2.3.
Cabina di riduzione con dispositivo di misura.
La cabina, con sicurezza
sia di primo che di secondo grado, puo' avere uno o due dei quattro lati
completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte
verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee
all'impianto. Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera
di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare
separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a
mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al
fine di evitare la propagazione dell'incendio. Qualora non necessiti la
riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di misura puo'
essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.7.1.
a)
Con sicurezza di primo grado. Per conferire all'impianto caratteristiche
di sicurezza di primo grado, la cabina di riduzione e di misura del gas
deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore
minimo di 15 cm. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i
muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere
privi di aperture. Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di
impianti tecnologici di collegamento. La copertura deve essere costituita
da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio
armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali
schegge proiettate verso l'alto. Nel caso di copertura con soletta
continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali
da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza
delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione
antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici
aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve
essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.
b)
Con sicurezza di secondo grado. Per conferire all'impianto
caratteristiche di sicurezza di secondo grado, i muri perimetrali della
cabina di riduzione e di misura devono essere costruiti in muratura di
mattoni pieni a due teste, oppure in calcestruzzo armato di spessore non
inferiore a 15 cm, o in altro materiale incombustibile di equivalente
resistenza meccanica. La cabina deve avere la copertura di tipo leggero
in materiali incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate
in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In
corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una
protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle
superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione,
deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del
locale.
2.4. Locale compressori.
Nel locale compressori i recipienti
adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacita' non
superiore a 300 Nm3 di gas.
a) Con sicurezza di primo grado. Il locale
deve avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3,
lettera a), per la cabina di riduzione e di misura.
b) Con sicurezza di
secondo grado. Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura.
2.5. Locale recipienti di accumulo.
Deve essere realizzato con sicurezza
di primo grado, con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di
15 cm e copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua
in calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento
di eventuali schegge proiettate verso l'alto. Nel caso di copertura con
soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in
posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In
corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una
protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle
superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione,
deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del
locale. L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere
maggiore di almeno un metro rispetto al punto piu' alto dei recipienti.
Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato
dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate in modo tale da
impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non si rende
necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di un metro rispetto al
punto piu' alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad altre parti
dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm
e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il
passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.
Se il locale contiene recipienti con capacita' di accumulo complessiva
superiore a 3.000 Nm3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all'interno
di ciascun box, non deve essere accumulata una quantita' di gas superiore
a 3.000 Nm3.
2.6. Box per i carri bombolai.
Box impiegati per alloggiare
i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per
l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso
di temporanee interruzioni del flusso del gas.
a) Con sicurezza di primo
grado.
I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in
calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti
muri deve essere tale da superare almeno di un metro la massima altezza a
cui si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza
dei muri dei box deve essere, ad entrambe le estremita', eccedente di
almeno un metro l'ingombro dei recipienti. I muri paraschegge devono
essere orientati in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione
automatici completamente defilati dai carri bombolai. Per i lati in
adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore
di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Devono essere protetti con
una copertura costruita secondo i criteri di cui al punto 2.3, lettera
a).
b) Con sicurezza di secondo grado.
I box devono essere delimitati da
due muri paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15
cm. L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di un
metro la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro
bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad
entrambe le estremita', eccedente di almeno un metro l'ingombro dei
recipienti. I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far
risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai. Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri
devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Il
box puo' essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero
realizzata con materiale incombustibile.
2.7. Impianto gas.
Impianto
costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di
scarico e di sicurezza, nonche' di apparecchiature che compongono la rete
di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del
gas e sistema di emergenza. Le pressioni di progetto dell'impianto devono
essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di
esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento
delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di
alimentazione degli apparecchi distributori non deve essere superiore
all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non
superiori al 4%. Le macchine installate debbono essere conformi alle
vigenti norme.
2.7.1. Dispositivo di misura.
Quando non esiste riduzione
di pressione, il dispositivo di misura puo' essere installato all'aperto,
con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di
protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non
inferiore a 2 metri.
2.7.2. Tubazioni rigide.
Le installazioni dal punto
di consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori, devono
essere progettate, costruite e collaudate secondo quanto prescritto dal
decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 5a. I
materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto
ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto 2.1.1, e
successive modifiche ed integrazioni. Le tubazioni rigide, relative alla
linea di alta pressione, devono essere sistemate:
a) in cunicoli
carrabili dotati alle estremita' di griglie di aerazione con superficie
almeno pari alla sezione del cunicolo;
b) nel sottosuolo, a profondita'
di interramento non inferiore a 0,50 m e protette come prescritto dal
decreto ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto
2.6.1;
le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili. Il collaudo
idraulico deve essere eseguito per tronchi e con una pressione di prova
non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di esercizio.
Le tubazioni
facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla
base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso
di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola deve
essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas anche in caso di
asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione. Il collettore
di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in modo che l'intervento
di una valvola non provochi l'apertura prematura delle altre valvole di
sicurezza. Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione
di dispersione in atmosfera, in area sicura. L'estremita' superiore del
collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza
dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo
taglia fiamma inossidabile.
2.7.3. Tubazioni flessibili.
Le tubazioni
flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e
dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente al gas naturale
ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di
esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in
cui vengono inserite e la pressione di scoppio, con raccordi montati,
deve essere non minore di 4 volte la pressione di esercizio.
2.7.4.
Valvole ed altri dispositivi di sicurezza.
Le valvole ed i dispositivi di
sicurezza devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto
ministeriale 24 novembre 1984, parte prima, sezione 2a, punto 2.1.2. Per
diametri fino ad 1 ø e' ammesso l'uso di raccordi e valvole filettati,
purche' adatti per gas naturale. Le valvole ed i dispositivi di sicurezza
devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la
pressione massima di esercizio stabilita per non piu' dell'1%, salvo i
dispositivi di sicurezza di scarico in atmosfera tarati a non piu' del
110% della pressione massima di esercizio stabilita. Le valvole di
sicurezza installate a valle dei compressori, a garanzia che non siano
superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montate
indipendentemente da quelle esistenti nei compressori stessi. Ogni
compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto
automatico tarato per le massime pressioni di esercizio. Le pressioni di
erogazione non devono essere superiori a 220 bar. Negli impianti nei
quali la compressione e' realizzata con pressione superiore a 220 bar, la
linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un
limitatore di carica con pressione di taratura pari a 220 bar. Deve anche
essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime
di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo, in testa alle
condotte, a valle delle unita' di compressione, deve essere installato,
oltre all'apparecchio principale di riduzione della pressione, un idoneo
dispositivo di sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie,
dispositivo di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima
che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di
esercizio stabilita. Negli impianti nei quali la compressione e'
realizzata con pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il
gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto
automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello
proprio del compressore. Deve inoltre essere installato un dispositivo di
scarico in atmosfera tarato a non piu' del 110% della pressione massima
di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a
20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici. Gli apparecchi di
distribuzione devono essere di tipo approvato, ai fini della sicurezza,
dal Ministero dell'interno. Le relative tubazioni flessibili di
erogazione devono superare le prove indicate nell'appendice
"A". Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla
linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di
eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve
essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in
atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni
meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio. L'estremita'
superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una
distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da
dispositivo taglia fiamma inossidabile. I distributori devono essere
collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.9.
Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di
intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso. Al fine di
impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto
di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito: un
sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la
testata contometrica, oppure un sistema di equivalente efficacia e non
manomissibilita'. Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il
Ministero dell'interno emanera' disposizioni per l'esercizio di impianti
di distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service.
Tali impianti dovranno essere in ogni caso presidiati da personale
addetto durante l'orario di apertura al pubblico.
2.7.6. Organi di
intercettazione e scarico dell'impianto gas.
Gli organi di
intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e
gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i
compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati
all'esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo
stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore. Le valvole di
intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da
apposite targhette di identificazione. Le linee del gas di bassa
pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua del
sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi
secondo le normative vigenti.
2.8. Sistema di emergenza.
Sistema
comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in
prossimita' del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del
locale gestore, in grado di:
a) isolare completamente le tubazioni di
mandata agli apparecchi di distribuzione mediante valvole di
intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi
serbatoio di accumulo o smorzamento con capacita' complessiva superiore a
50 Nm3;
b) isolare completamente la linea di bassa pressione
dall'aspirazione dei compressori;
c) interrompere integralmente il
circuito elettrico dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali
che alimentano impianti di sicurezza.
2.9. Impianti elettrici, di terra e
di protezione dalle scariche atmosferiche.
L'impianto di distribuzione di
gas naturale per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici,
di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche
realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1 marzo 1968, n. 186.
L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti
idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina
elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le
tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto
generale di messa a terra. Qualora dal calcolo probabilistico di
fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla norma vigente,
le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino
autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini,
preferibilmente del tipo a gabbia.
2.10. Protezione antincendio.
Deve
essere previsto:
a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete
idranti, con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti
i punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche: portata: 120 l/min.; pressione residua: 2 bar; autonomia: 30
minuti.
b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacita'
complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm3 di gas, un impianto di
estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche:
portata: 5 l/min. per metro quadro di superficie da
proteggere;
pressione residua: 1 bar; autonomia: 30 minuti.
c) estintori
portatili e/o carrellati prescritti dal competente Comando provinciale
dei Vigili del fuoco in relazione alle dimensioni dell'impianto ed al
numero degli apparecchi di distribuzione.
Titolo III
Distanze di
sicurezza
3.1. Entita' delle distanze di sicurezza. In relazione al grado
di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto
per gli impianti misti al successivo punto 3.2.
A) Elementi con sicurezza
di primo grado.
=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di |sicurezza interna|sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | (m) | (m)
=====================================================================
Cabina di | | |
riduzione e | | |
misura.... | 2 | - | 10
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
compressori.... | 5 | - | 20 (*)
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
recipienti di | | |
accumulo.... | 5 | - | 20
---------------------------------------------------------------------
Box carro | | |
bombolaio.... | 5 | - | 20
(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna,
ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla
collettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti verificata
una delle seguenti condizioni: a) le aperture dei locali non
siano rivolte verso edifici esterni all'impianto;
b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni
esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo
continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15
cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il
contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni
esterne.
B) Elementi con sicurezza di secondo grado.
=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di |sicurezza interna|sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | (m) | (m)
=====================================================================
Cabina di | | |
riduzione e | | |
misura.... | 2 | 10 | 10
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
compressori.... | 10 | 10 | 20
---------------------------------------------------------------------
Box carro | | |
bombolaio.... | 10 | 10 | 20
C)Apparecchi di distribuzione automatici.
=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di | sicurezza |sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | interna (m) | (m)
=====================================================================
Apparecchi di | | |
distribuzione....| 10 (*) | 8 | 20 (*)
(*) Le distanze di
sicurezza esterna e di protezione possono essere ridotte del 50% qualora
tra l'apparecchio di distribuzione automatico e le costruzioni esterne
all'impianto, tranne quelle adibite alla collettivita', siano realizzate
idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato
aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da
assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le
costruzioni esterne.
D) Altre distanze di
sicurezza.
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i
sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) ufficio del gestore,
magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e
impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere
A), B), C);
b) cabina energia elettrica: 7,5 m;
c) abitazione gestore:
distanza di sicurezza esterna;
d) posti di ristoro e/o vendita: fino a 50
m2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di
sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C);
fino a 200
m2 di superficie lorda accessibile al pubblico (e' consentita inoltre una
superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50
m2):
10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura e 15 m rispetto agli
altri elementi pericolosi dell'impianto;
nel caso di superfici superiori
a quelle sopra indicate: 20 m.
Ove i posti di ristoro ed i locali di
vendita risultino contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o
sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino
non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le
rispettive superfici non vanno cumulate. Le aperture dei locali
contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3,
con esclusione degli apparecchi di distribuzione automatici, devono
essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali
destinati ai servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera g), ed al
punto 1.2.2, lettera f). Rispetto ad edifici destinati alla collettivita'
come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di
pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi
turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e
rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali
stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e
simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel
computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le
larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la
distanza di sicurezza esterna e' riferita ad aree edificabili, e'
consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto,
nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul
confine. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche
aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente
alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata,
rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali
dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche
aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.
3.2.
Impianti misti.
E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione
di gas naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di
distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) metri 10 tra gli
elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale per
autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio;
b)
metri 20 tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di
gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas
di petrolio liquefatti; per gli apparecchi di distribuzione di gas
naturale tale distanza e' ridotta a 10 m;
c) tra gli apparecchi di
distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di
8 m.
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione
degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi
pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono
essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con
elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale
incombustibile di equivalente resistenza meccanica. Costituiscono
schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi
aventi caratteristiche costruttive di primo grado.
Tali strutture non
devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal
piano di campagna.
Titolo IV
Norme di esercizio
4.1. Generalita'.
Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui
all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto
ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti
seguenti. Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato nel
titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio
dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere
affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In
tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare, al
competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi
ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo
apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle
connesse responsabilita' e l'attuazione dei relativi obblighi.
4.1.1.
Sorveglianza dell'esercizio.
L'esercizio e' ammesso solo sotto
sorveglianza di una o piu' persone formalmente designate al controllo
dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione
dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare
dai prodotti utilizzati o stoccati.
4.1.2. Rifornimento.
Il rifornimento
degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.
4.2. Operazione di erogazione.
Durante le operazioni di erogazione e di
normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far
osservare le seguenti prescrizioni:
a) posizionare almeno un estintore,
pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze
dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;
b) accertarsi che
i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
c) durante le
operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di
fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese
o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 metri dal
perimetro degli apparecchi di distribuzione;
d) e' vietato il
rifornimento di recipienti mobili con gli erogatori dedicati al
rifornimento dei veicoli.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
Il
personale addetto all'impianto deve:
a) essere edotto sulle norme
contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e
sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso
di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di
emergenza in dotazione all'impianto, nonche' impedire, attraverso
segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o
persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4.
Documenti tecnici.
Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti
documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per
l'esercizio dell'impianto;
b) uno schema di flusso semplificato degli
impianti di misura, compressione e distribuzione del gas naturale per
autotrazione;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e
delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette
dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici,
di segnalazione e allarme.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
Devono
osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23
settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben
visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno
schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di
distribuzione. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli
addetti inerenti:
a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
b)
la posizione dei dispositivi di sicurezza;
c) le manovre da eseguire per
mettere in sicurezza l'impianto come, ad esempio, l'azionamento dei
pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio;
d)
nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli indicanti
che il veicolo puo' essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di
erogazione e' stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento. In
prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica
dovra' indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.
4.6.
Chiamata di soccorso.
I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio
di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di
urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve
essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico
dal quale questa sia possibile.
Titolo V
Impianti esistenti
Gli impianti
esistenti devono essere adeguati alle disposizioni riportate ai seguenti
punti.
5.1. Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di
distribuzione devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su
ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere
inserito: un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisca con la testata contometrica, oppure un sistema di equivalente
efficacia e non manomissibilita'.
5.2. Sistema di emergenza.
Gli impianti
di distribuzione stradale di gas naturale devono essere dotati di un
sistema di emergenza avente le caratteristiche indicate al punto 2.8.
5.3. Norme di esercizio. Devono essere osservate le norme di esercizio di
cui al Titolo IV.
Titolo VI
Impianti ad uso privato per il rifornimento
di flotte
6.1. Premessa.
Gli impianti regolamentati al presente Titolo
sono destinati unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali. Per
quanto non menzionato al presente Titolo, si applicano le disposizioni
indicate ai Titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.
6.2.
Caratteristiche costruttive.
Gli elementi costituenti gli impianti di
distribuzione di gas naturale ad uso privato per il rifornimento di
flotte devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di
sicurezza di primo grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture
completamente schermate.
6.3. Recinzione.
Se l'impianto e' ubicato
all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione e' realizzata
con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del
presente allegato, non si rende necessaria un'ulteriore recinzione dei
locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora
siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
a) l'area sia
accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento;
b) le
aperture dei locali sopraindicati siano protette da infissi metallici
antintrusione.
6.4. Distanze di sicurezza.
6.4.1. Distanze di protezione.
Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.
6.4.2. Distanze di sicurezza interne.
Tra gli elementi costituenti
l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti
la struttura dell'azienda entro la quale e' ubicato l'impianto, devono
essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1,
ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che puo'
essere ridotta fino a 4 m.
6.4.3. Distanze di sicurezza esterne.
Devono
essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1.
Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei
confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale nei quali
si svolgono attivita' ricomprese nell'elenco allegato al decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
6.5. Prescrizioni di sicurezza.
Gli
apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo
sulla manichetta di carico. Le linee di carico ad alta pressione devono
essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non piu'
di 20 veicoli.
Appendice A
PROVE SULLE TUBAZIONI FLESSIBILI DEGLI
APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICI
Esame a vista della superficie
interna.
Su uno spezzone lungo 200 mm si pratica un taglio longitudinale
in modo da dividere la tubazione in due parti. Dall'ispezione della
superficie interna non devono riscontrarsi fenditure o irregolarita'.
Prova di resistenza a trazione.
Si pone in una stufa a regolazione
termostatica uno spezzone di 500 mm di tubo completo di raccordi
terminali e lo si mantiene per 24 h a 80oC. La prova di resistenza a
trazione si effettua 30 minuti dopo l'estrazione dalla stufa con un
dinamometro munito di idonei fissaggi per i raccordi terminali del tubo;
la velocita' di trazione deve essere di 100 cm/min.
Il tubo non deve
strapparsi in nessun punto ne' deve sfilarsi dai raccordi terminali prima
che il carico abbia raggiunto il valore corrispondente a 10 volte la
pressione massima di esercizio.
Prova di resistenza allo schiacciamento.
Si effettua su uno spezzone di tubo della lunghezza di 300 mm posto tra
due supporti lisci paralleli che vengono avvicinati tra loro con moto
piano fino a che la distanza tra di essi si sia ridotta di 2/3 del
diametro esterno del tubo. Il carico necessario per deformare lo
spezzone, misurato mediante dinamometro, non deve essere inferiore a
quello corrispondente 7,5 volte la pressione massima di esercizio.
Prova
di curvatura.
Si effettua su uno spezzone lungo 14 volte il diametro
esterno, posto nel dispositivo di prova precedente; con moto parallelo i
supporti vengono avvicinati fino a che la loro distanza sia pari a sette
volte il diametro esterno del tubo. Sullo spezzone, cosi' curvato, si
misura, nella zona di ovalizzazione, il valore del diametro minimo
esterno. L'ovalizzazione percentuale n subita dallo spezzone di tubo e'
data da: n = 100 (de -- d1e)/de, dove: de = diametro esterno prima della
prova; d1e = diametro minimo esterno ovalizzato. Il valore di n deve
essere inferiore al 20%. Determinazione della pressione di sfilamento del
tubo dall'apparecchio di distribuzione e dal mandrino. Si procede con uno
spezzone di tubo preparato come per la prova di resistenza a trazione. Si
provvede a chiudere, mediante un idoneo tappo, uno dei due raccordi
terminali del tubo, mentre l'altro viene collegato ad una sorgente di
aria a pressione regolabile; il tubo deve essere lasciato in modo da
potersi spostare liberamente. L'operatore deve essere opportunamente
protetto dalla possibile violenta espulsione dei raccordi. Si procede
quindi ad un graduale aumento della pressione con un incremento di 2
bar/min. del tubo in prova; la pressione che provoca lo sfilamento del
tubo dai raccordi non deve essere inferiore a 2,5 volte la pressione
massima di esercizio.
Prova alla pressione idraulica.
Si prepara una
provetta lunga 800 mm come nella prova di resistenza a trazione. Si
provvede a chiudere, mediante un idoneo tappo uno dei due raccordi
terminali del tubo. Mediante idonea apparecchiatura si riempie di acqua
il campione dopo averne espulso l'aria. In un tempo non superiore a 5
minuti viene fatto salire il valore della pressione fino a 4 volte la
pressione di esercizio. Al termine dei 5 minuti non devono manifestarsi
perdite ne' deformazioni rilevabili a vista.
Prova di scoppio.
Nelle
condizioni di cui al punto precedente si fa crescere la pressione del
fluido contenuto nel tubo con un incremento di 25 bar/min fino a
provocare lo scoppio del tubo. Il valore di tale pressione, misurato con
un manometro provvisto di indice folle, deve essere non minore di cinque
volte la pressione di esercizio.
Prova di resistenza all'invecchiamento.
Una provetta lunga 500 mm, dotata dei raccordi terminali, viene posta in
una stufa a regolazione termostatica su apposito supporto che la mantenga
orizzontale. In tale condizione viene mantenuta per 96 h a 100oC. Dopo il
trattamento la provetta non deve risultare sensibilmente rammollita od
indurita, ne' peciosa. Inoltre non devono apparire indici di screpolature
sullo strato esterno, in particolare nelle zone interessate dai raccordi.
Ripetute le prove di:
a) resistenza a trazione;
e b) curvatura, i valori
devono mantenersi entro i limiti prescritti. Prova di permeabilita' al
gas naturale. Su un provino lungo 1000 mm, dotato dei raccordi terminali,
uno dei quali collegato ad un manometro, si immette gas naturale ad una
pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio, previa espulsione
dell'aria, a temperatura ambiente.
La permeabilita' e' valutata misurando
la perdita di pressione che si verifica in 24 h: essa deve essere minore
dell'1% della pressione di prova.
Prova di piegamento.
Dopo la prova di
resistenza all'invecchiamento, si procede alla piegatura della provette
mantenendo le generatrici parallele e combacianti fra di loro per 60
minuti. Ripetuta la prova di permeabilita' al gas naturale, i valori
devono rimanere entro i limiti della norma.
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto
in data 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002;
Rilevata la presenza di alcuni errori materiali nell'allegato al decreto
citato, in cui e' riportata la regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'allegato;
Decreta:
L'allegato al decreto
ministeriale di cui in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
Roma, 28
giugno 2002
Il Ministro: Scajola
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS
NATURALE PER AUTOTRAZIONE
1.1. Termini, definizioni
e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a
quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini
della presente regola tecnica, si definisce:
Linea di alta pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o
l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione gas al
veicolo.
Linea di bassa pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra
il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto
di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.
Locali.
Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la
stazione di rifornimento.
Piazzali.
Aree dove accedono e sostano gli
autoveicoli per il rifornimento.
Pistola di erogazione gas al veicolo.
Dispositivo montato all'estremita' di una tubazione flessibile che si
innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la
connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di 220 bar.
Valvola
di intercettazione comandata a distanza.
Valvola normalmente chiusa il
cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante
dal punto di installazione della valvola.
1.2. Elementi costitutivi. I vari elementi che costituiscono l'impianto
di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di
sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.
1.2.1.
Impianti alimentati da condotta. Gli impianti possono essere costituiti
da:
a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas;
b) locale
compressori;
c) locale contenente recipienti di accumulo;
d) uno o piu'
apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli
autoveicoli;
e) box per i carri bombolai;
f) cabina per la trasformazione
dell'energia elettrica;
g) locali destinati a servizi accessori (ufficio
del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di
lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.
Gli impianti possono essere costituiti da:
a) locale
contenente recipienti di accumulo;
b) locale compressori;
c) uno o piu'
apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli
autoveicoli;
d) uno o piu' box per i carri bombolai;
e) cabina per la
trasformazione dell'energia elettrica;
f) locali destinati a servizi
accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi
igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere,
posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).
1.2.3. Elementi
pericolosi dell'impianto.
Sono considerati elementi pericolosi
dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza,
quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed
al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e) ed f).
1.3. Gradi di
sicurezza.
Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1,
lettere a), b), c), ed e), nonche' al punto 1.2.2, lettere a), b), e d),
possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi
gradi:
a) sicurezza di 1o grado - quando le caratteristiche costruttive
dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento
dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;
b) sicurezza di 2o grado
- quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da
garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero
proiettati a seguito di un eventuale scoppio.
I gradi di sicurezza sopra
menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni
contenute nel successivo titolo II.
Titolo II
MODALITA' COSTRUTTIVE
2.1. Generalita'. Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 e'
consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano
soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai
successivi punti:
a) le fondazioni devono essere realizzate con getti
eseguiti in loco;
b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle
pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di
fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve
essere doppia;
c) le travi di sostegno delle coperture devono essere
vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
d) gli
elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se
realizzati in calcestruzzo, dovranno essere previste apposite armature di
collegamento e getti integrativi.
E' altresi' consentito l'impiego di
manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali
alla platea di fondazione eseguita in loco.
2.2. Recinzione.
Le aree su
cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3,
fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono
essere recintate. La recinzione deve essere realizzata alla distanza di
protezione di cui al successivo punto 3.1. La recinzione, di altezza non
inferiore a 1,8 m, puo' essere realizzata in muratura o in pannelli
prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su
cordolo di calcestruzzo. Nel caso in cui le strutture perimetrali degli
elementi dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di
sicurezza di 1o grado, le pareti costituiscono recinzione anche se
prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le
pareti devono essere prive di porte nonche' di aperture il cui limite
inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m. Dette pareti,
costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di
protezione dal confine dell'area del distributore. Nel caso in cui
l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso,
realizzati con sicurezza di 1o grado, siano interrati, la recinzione
fuori terra puo' essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali
dei locali contenenti i suddetti elementi. Eventuali recinzioni non
prescritte dalla norma, possono essere realizzate con caratteristiche
difformi da quelle sopra indicate.
2.3. Cabina di riduzione con
dispositivo di misura.
La cabina, con sicurezza sia di 1o che di 2o
grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a
condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista
o consentita la presenza di persone estranee all'impianto. Gli eventuali
apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e
regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli
apparecchi di riduzione e di misura del gas a mezzo di strutture di
resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la
propagazione dell'incendio. Qualora non necessiti la riduzione di
pressione, l'installazione del dispositivo di misura puo' essere
realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.7.1.
a) Con
sicurezza di 1o grado. Per conferire all'impianto caratteristiche di
sicurezza di 1o grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve
essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di
15 cm. Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri
divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi
di aperture. Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di
impianti tecnologici di collegamento. La copertura deve essere costituita
da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio
armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali
schegge proiettate verso l'alto. Nel caso di copertura con soletta
continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali
da consentire una naturale ventilazione del locale. In corrispondenza
delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione
antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici
aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve
essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.
b)
Con sicurezza di 2o grado. Per conferire all'impianto caratteristiche di
sicurezza di 2o grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di
misura devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due teste,
oppure in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, o in
altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. La
cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali
incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in posizioni
tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In
corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una
protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle
superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione,
deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del
locale.
2.4. Locale compressori.
Nel locale compressori i recipienti
adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione devono avere capacita' non
superiore a 300 Nm3 di gas.
a) Con sicurezza di 1o grado. Il locale deve
avere le stesse caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera
a), per la cabina di riduzione e di misura.
b) Con sicurezza di 2o grado. Il locale deve avere le stesse
caratteristiche indicate al precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di misura.
2.5.
Locale recipienti di accumulo.
Deve essere realizzato con sicurezza di 1o
grado, con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm e
copertura costituita da elementi di travi o da soletta continua in
calcestruzzo armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di
eventuali schegge proiettate verso l'alto. Nel caso di copertura con
soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in
posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale. In
corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una
protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle
superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione,
deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del
locale. L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve essere
maggiore di almeno 1 m rispetto al punto piu' alto dei recipienti.
Qualora le aperture siano schermate da strutture in calcestruzzo armato
dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate in modo tale da
impedire la proiezione di eventuali schegge verso l'esterno, non si rende
necessario che l'altezza dei muri sia maggiore di 1 m rispetto al punto
piu' alto dei recipienti. Per i lati in adiacenza ad altre parti
dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm
e devono essere privi di aperture, tranne quelle consentite per il
passaggio delle condotte di collegamento delle componenti dell'impianto.
Se il locale contiene recipienti con capacita' di accumulo complessiva
superiore a 3.000 Nm3 di gas, deve essere suddiviso in box e, all'interno
di ciascun box, non deve essere accumulata una quantita' di gas superiore
a 3.000 Nm3.
2.6. Box per i carri bombolai.
Box impiegati per alloggiare
i carri bombolai presso gli impianti alimentati con questi mezzi, o per
l'alimentazione di emergenza di impianti alimentati da condotta nel caso
di temporanee interruzioni del flusso del gas.
a) Con sicurezza di 1o
grado. I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in
calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm. L'altezza di detti
muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la massima altezza a cui
si trovano i recipienti del carro bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei
muri dei box deve essere, ad entrambe le estremita', eccedente di almeno
1 m l'ingombro dei recipienti. I muri paraschegge devono essere orientati
in modo da far risultare gli apparecchi di distribuzione automatici
completamente defilati dai carri bombolai. Per i lati in adiacenza ad
altre parti dell'impianto, i muri devono avere uno spessore di almeno 20
cm ed essere privi di aperture. Devono essere protetti con una copertura
costruita secondo i criteri di cui al punto 2.3, lettera a).
b) Con
sicurezza di 2o grado. I box devono essere delimitati da due muri
paraschegge in calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1 m la
massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro bombolaio.
Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad entrambe le
estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei recipienti. I muri
paraschegge devono essere orientati in modo da far risultare gli
apparecchi di distribuzione automatici completamente defilati dai carri
bombolai. Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno
spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture. Il box puo' essere
scoperto oppure dotato di copertura di tipo leggero realizzata con
materiale incombustibile.
2.7. Impianto gas.
Impianto costituito
dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di
sicurezza, nonche' di apparecchiature che compongono la rete di
alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas
e sistema di emergenza. Le pressioni di progetto dell'impianto devono
essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di
esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento
delle valvole di sicurezza. La sovrappressione nella linea di
alimentazione degli apparecchi distributori non deve essere superiore
all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non
superiori al 4%. Le macchine installate debbono essere conformi alle
vigenti norme.
2.7.1. Dispositivo di misura.
Quando non esiste riduzione
di pressione, il dispositivo di misura puo' essere installato all'aperto,
con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di
protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione deve essere non
inferiore a 2 m.
2.7.2. Tubazioni rigide.
Le installazioni dal punto di
consegna del gas fino alla rete di adduzione ai compressori, devono
essere progettate, costruite e collaudate secondo quanto prescritto dal
decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 5a. I
materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal decreto
ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 2a, punto 2.2.1, e
successive modifiche ed integrazioni'.
Le tubazioni rigide, relative alla
linea di alta pressione, devono essere sistemate:
a) in cunicoli
carrabili dotati alle estremita' di griglie di aerazione con superficie
almeno pari alla sezione del cunicolo;
b) nel sottosuolo, a profondita'
di interramento non inferiore a 0,50 m e protette come prescritto dal
decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 2a, punto
2.6.1; le giunzioni non saldate devono essere ispezionabili. Le tubazioni
rigide devono essere sottoposte a pressione di prova idrostatica secondo
il punto 7.4 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione. Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione
devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite
ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al
punto di ancoraggio. La valvola deve essere idonea ad impedire la
fuoriuscita di gas anche in caso di asportazione accidentale
dell'apparecchio di distribuzione. Il collettore di scarico in atmosfera
deve essere dimensionato in modo che l'intervento di una valvola non
provochi l'apertura prematura delle altre valvole di sicurezza. Gli
scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di dispersione
in atmosfera, in area sicura. L'estremita' superiore del collettore di
scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di
calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma
inossidabile.
2.7.3. Tubazioni flessibili.
Le tubazioni flessibili,
utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri
bombolai, devono essere resistenti internamente al gas naturale ed
esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di
esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in
cui vengono inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le
disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione.
2.7.4. Dispositivi di limitazione della
pressione ed accessori di sicurezza.
I dispositivi di limitazione della
pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati secondo
le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia
di attrezzature a pressione. I dispositivi di limitazione della pressione
devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la
pressione massima di esercizio stabilita per non piu' dell'1%. Gli
accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in atmosfera
devono essere tarati a non piu' del 110% della pressione massima di
esercizio stabilita. Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza)
installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le
pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente
da quelli esistenti nei compressori stessi. Ogni compressore deve essere
inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le
massime pressioni di esercizio. Le pressioni di erogazione non devono
essere superiori a 220 bar. Negli impianti nei quali la compressione e'
realizzata con pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas
agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con
pressione di taratura pari a 220 bar. Deve anche essere assicurato, con
adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite
non vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle
unita' di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio
principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di
sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo di
blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la
pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio
stabilita. Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con
pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto
automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello
proprio del compressore. Deve inoltre essere installato un dispositivo di
scarico in atmosfera tarato a non piu' del 110% della pressione massima
di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a
20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di
distribuzione devono essere di tipo approvato, ai fini della sicurezza,
dal Ministero dell'interno. Il collegamento dell'apparecchio di
distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato
tramite una valvola di eccesso di flusso. Prima della pistola di
erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non
ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di
resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla
pressione di esercizio. L'estremita' superiore del condotto di scarico in
atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non
minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile. I
distributori devono essere collegati elettricamente a terra secondo
quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di distribuzione deve
fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice
dell'apparecchio stesso. Al fine di impedire l'erogazione a pressione
superiore a 220 bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di
distribuzione deve essere inserito: un sistema di controllo automatico
della pressione che interagisca con la testata contometrica; oppure un
sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'. Sulla base di
specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero dell'interno emanera'
disposizioni per l'esercizio di impianti di distribuzione di gas naturale
per autotrazione del tipo self-service. Tali impianti dovranno essere in
ogni caso presidiati da personale addetto durante l'orario di apertura al
pubblico.
2.7.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.
Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei
compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento
tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere
ubicati all'esterno del locale compressori, in posizione protetta
rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore.
Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente
individuate da apposite targhette di identificazione. Le linee del gas di
bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua
del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori
diversi secondo le normative vigenti.
2.8. Sistema di emergenza.
Sistema
comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in
prossimita' del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del
locale gestore, in grado di:
a) isolare completamente le tubazioni di
mandata agli apparecchi di distribuzione mediante valvole di
intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi
serbatoio di accumulo o smorzamento con capacita' complessiva superiore a
50 Nm3;
b) isolare completamente la linea di bassa pressione
dall'aspirazione dei compressori;
c) interrompere integralmente il
circuito elettrico dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali
che alimentano impianti di sicurezza.
2.9. Impianti elettrici, di terra e
di protezione dalle scariche atmosferiche.
L'impianto di distribuzione di
gas naturale per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici,
di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche
realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1 marzo 1968, n. 186.
L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti
idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina
elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le
tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto
generale di messa a terra. Qualora dal calcolo probabilistico di
fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla norma vigente,
le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino
autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini,
preferibilmente del tipo a gabbia.
2.10. Protezione antincendio.
Deve
essere previsto:
a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete
idranti, con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti
i punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche: portata: 120 1/min.; pressione residua: 2 bar; autonomia: 30
minuti;
b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacita'
complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm3 di gas, un impianto di
estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche:
portata: 5 1/min. per m2 di superficie da proteggere;
pressione residua: 1 bar;
autonomia: 30 minuti;
c) estintori portatili
e/o carrellati prescritti dal competente Comando provinciale dei Vigili
del fuoco in relazione alle dimensioni dell'impianto ed al numero degli
apparecchi di distribuzione.
Titolo III
DISTANZE DI SICUREZZA
3.1.
Entita' delle distanze di sicurezza. In relazione al grado di sicurezza
con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le
seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli
impianti misti al successivo punto 3.2.
A) Elementi con sicurezza di 1o
grado
=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di |sicurezza interna|sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | (m) | (m)
=====================================================================
Cabina di | | |
riduzione e | | |
misura.... | 2 | - | 10
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
compressori.... | 5 | - | 20 (*)
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
recipienti di | | |
accumulo.... | 5 | - | 20
---------------------------------------------------------------------
Box carro | | |
bombolaio.... | 5 | - | 20
(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna,
ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla
collettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti verificata
una delle seguenti condizioni:
a) le aperture dei locali non
siano rivolte verso edifici esterni all'impianto;
b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni
esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo
continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15
cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il
contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni
esterne.
B) Elementi con sicurezza di 2o grado.
=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di |sicurezza interna|sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | (m) | (m)
=====================================================================
Cabina di | | |
riduzione e | | |
misura.... | 2 | 10 | 10
---------------------------------------------------------------------
Locale | | |
compressori.... | 10 | 10 | 20
---------------------------------------------------------------------
Box carro | | |
bombolaio.... | 10 | 10 | 20
C)Apparecchi di distribuzione automatici.
=====================================================================
| | Distanza di | Distanza di
| Distanza di | sicurezza |sicurezza esterna
Elemento | protezione (m) | interna (m) | (m)
=====================================================================
Apparecchi di | | |
distribuzione....| 10 (*) | 8 | 20 (*)
(*) Le distanze di
sicurezza esterna e di protezione possono essere ridotte del 50% qualora
tra l'apparecchio di distribuzione automatico e le costruzioni esterne
all'impianto, tranne quelle adibite alla collettivita', siano realizzate
idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato
aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da
assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le
costruzioni esterne.
D) Altre distanze di sicurezza Tra gli elementi
pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sottoelencati locali destinati a
servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di
sicurezza:
a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina
senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di
sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B), C);
b) cabina energia
elettrica: 7,5 m;
c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
d) posti di ristoro e/o vendita: fino a 50 m2 di superficie coperta
complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle
precedenti lettere A), B), C);
fino a 200 m2 di superficie lorda
accessibile al pubblico (e' consentita inoltre una superficie aggiuntiva
destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m2):
10 m rispetto alla
cabina di riduzione e misura e 15 m rispetto agli altri elementi
pericolosi dell'impianto;
nel caso di superfici superiori a quelle sopra
indicate: 20 m.
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino
contigui su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma
non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati
tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno
cumulate. Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi
dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di
distribuzione automatici, devono essere schermate con muri paraschegge
qualora siano rivolte verso locali destinati ai servizi accessori di cui
al punto 1.2.1, lettera g), ed al punto 1.2.2, lettera f). Rispetto ad
edifici destinati alla collettivita' come scuole, ospedali, uffici,
fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti
sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e
centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi
affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree
per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere
raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono
comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.
Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna e' riferita ad aree
edificabili, e' consentito comprendere in essa anche la prescritta
distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali
vietino la costruzione sul confine. Tra gli elementi pericolosi
dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione
maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente
continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una
distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere
attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a
quelli sopra indicati.
3.2. Impianti misti.
E' consentita la costruzione
di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione installati
nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a
condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) 10
m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas
naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina
e gasolio;
b) 20 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di
distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i
serbatoi di gas di petrolio liquefatti; per gli apparecchi di
distribuzione di gas naturale tale distanza e' ridotta a 10 m;
c) tra gli
apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di
sicurezza interna di 8 m. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto
1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli
altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il
complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo
in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro
materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.
Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi
pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1o grado. Tali strutture
non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal
piano di campagna.
Titolo IV
NORME DI ESERCIZIO
4.1. Generalita'.
Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale
per autotrazione devono essere - osservati, oltre agli obblighi di cui
all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto
ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti
seguenti. Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato nel
titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio
dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere
affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In
tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare, al
competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi
ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo
apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle
connesse responsabilita' e l'attuazione dei relativi obblighi.
4.1.1.
Sorveglianza dell'esercizio.
L'esercizio e' ammesso solo sotto
sorveglianza di una o piu' persone formalmente designate al controllo
dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione
dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare
dai prodotti utilizzati o stoccati.
4.1.2. Rifornimento.
Il rifornimento
degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto.
4.2. Operazione di erogazione.
Durante le operazioni di erogazione e di
normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far
osservare le seguenti prescrizioni:
a) posizionare almeno un estintore,
pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze
dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano;
b) accertarsi che
i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
c) durante le
operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di
fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese
o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal
perimetro degli apparecchi di distribuzione;
d) e' vietato il
rifornimento di recipienti mobili con gli erogatori dedicati al
rifornimento dei veicoli.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
Il
personale addetto all'impianto deve:
a) essere edotto sulle norme
contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e
sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso
di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di
emergenza in dotazione all'impianto, nonche' impedire, attraverso
segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o
persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4.
Documenti tecnici.
Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti
documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per
l'esercizio dell'impianto;
b) uno schema di flusso semplificato degli
impianti di misura, compressione e distribuzione del gas naturale per
autotrazione;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e
delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree protette
dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici,
di segnalazione e allarme.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
Devono
osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito
dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea
cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed
una planimetria dell'impianto di distribuzione.
In particolare devono
essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:
a) il comportamento
da tenere in caso di emergenza;
b) la posizione dei dispositivi di
sicurezza;
c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
come, ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il
funzionamento dei presidi antincendio;
d) nella zona di rifornimento,
devono essere posti dei cartelli indicanti che il veicolo puo' essere
messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione e' stata
disinserita da parte dell'addetto al rifornimento. In prossimita' degli
apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovra' indicare le
prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.
4.6. Chiamata di
soccorso.
I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza
tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite
rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente
indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia
possibile.
Titolo V
IMPIANTI ESISTENTI
Gli impianti esistenti devono
essere adeguati alle disposizioni riportate ai seguenti punti.
5.1.
Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di distribuzione
devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno. Al fine di
impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar, su ciascun punto
di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito: un
sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la
testata contometrica; oppure un sistema di equivalente efficacia e non
manomissibilita'.
5.2. Sistema di emergenza.
Gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale devono essere dotati di un sistema
di emergenza avente le caratteristiche indicate al punto 2.8.
5.3. Norme
di esercizio. Devono essere osservate le norme di esercizio di cui al
Titolo IV.
Titolo VI
IMPIANTI AD USO PRIVATO PER IL RIFORNIMENTO DI
FLOTTE
6.1. Premessa. Gli impianti regolamentati al presente titolo sono
destinati unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali. Per quanto
non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate
ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.
6.2.
Caratteristiche costruttive. Gli elementi costituenti gli impianti di
distribuzione di gas naturale ad uso privato per il rifornimento di
flotte devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di
sicurezza di 1o grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture
completamente schermate.
6.3. Recinzione. Se l'impianto e' ubicato
all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione e' realizzata
con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del
presente allegato, non si rende necessaria un'ulteriore recinzione dei
locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora
siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: a) l'area sia
accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento; b) le
aperture dei locali sopraindicati siano protette da infissi metallici
antintrusione.
6.4. Distanze di sicurezza.
6.4.1. Distanze di protezione.
Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.
6.4.2. Distanze di sicurezza interne.
Tra gli elementi costituenti
l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti
la struttura dell'azienda entro la quale e' ubicato l'impianto, devono
essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1,
ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che puo'
essere ridotta fino a 4 m.
6.4.3. Distanze di sicurezza esterne. Devono
essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1.
Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei
confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale nei quali
si svolgono attivita' ricomprese nell'elenco allegato al decreto
ministeriale 16 febbraio 1982.
6.5. Prescrizioni di sicurezza.
Gli
apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo
sulla manichetta di carico. Le linee di carico ad alta pressione devono
essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non piu'
di 20 veicoli. |