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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445, con il
quale sono state approvate le norme tecniche per gli attraversamenti e
per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984
concernente le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del
2 novembre 1987, n. 975, con il quale e' stata approvata la parziale
modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle
apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse
al punto 2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio 1971, n.
2445, ed e' stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate
nell'ambito dei centri abitati, con impianti aventi caratteristiche
costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate, sotto il
profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge
23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli
attraversamenti, di cui al soprarichiamato decreto n. 2445;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche recante norme di sicurezza per gli impianti di
telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998, n.
37 recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999
contenente modificazioni al decreto del 24 novembre 1984
soprarichiamato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della
direttiva 98/30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ( di seguito
richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
Visto l'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, che
prevede che vengano emanate con decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo
economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione,
costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di
distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti
di gas naturale liquefatto GNL, per la connessione del sistema gas,
nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del
contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire
la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi,
in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli
scambi trasfrontalieri con altri Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente
modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente
la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo
e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del 20 luglio
1998;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente le norme
di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
10 agosto 2004 concernente modifiche alle «Norme tecniche per gli
attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti
liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante il riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 1°
dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento recante norme per la
messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93;
Acquisiti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero della salute, del Ministero delle
comunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero delle
infrastrutture e del Ministero per i trasporti e la navigazione civile;
Considerato che nelle date 28 giugno 2006 e 11 gennaio 2007 e' stata
espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 98/34 modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 98/48 soprarichiamate;
Considerata l'opportunita' di emanare distinti decreti concernenti i
diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del soprarichiamato
decreto legislativo n. 164/2000, data la vastita' della stessa;
Ritenuta l'opportunita' che il decreto recante norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale
con densita' non superiore a 0,8 venga emanato di concerto con il
Ministero dell'interno al fine di fornire agli operatori del settore un
quadro unico ed organico di norme di riferimento per i vari aspetti
tecnici coinvolti nella progettazione, costruzione, collaudo, esercizio
e sorveglianza delle opere ed impianti di trasporto del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8 anche in relazione alle innovazioni
tecnologiche intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per
la realizzazione delle condotte e dei metodi di posa in opera delle
stesse;
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo
l'emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di
garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza
antincendio, e la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita'
dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per
la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non
superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o
sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonche' a quelli esistenti
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo nel caso di
modifiche sostanziali come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al comma 1
si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il
rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non
oggetto di modifica.
Art. 2
Clausola di
reciproco riconoscimento
1. Le attrezzature a pressione
standard quali ad esempio le valvole, i regolatori di pressione, le
valvole di sicurezza, i filtri, i recipienti a pressione, gli
scambiatori di calore, devono essere conformi al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 97/23 del 27 maggio 1997.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando
applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di
attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
1999/92/CE del 16 dicembre 1999, al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva del
Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1998 e relativi mandati.
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi
futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni di
prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori
del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono legalmente
fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione
europea, in Turchia o in uno stato dell'EFTA, parte contraente
dell'accordo SEE.
4. Se le autorita' competenti possono provare che un prodotto specifico
legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato membro
dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell'EFTA, parte
contraente l'accordo SEE, non garantisce un livello di protezione
equivalente a quello richiesto dalla presente normativa, possono
rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo
aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che
commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche
nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione,
e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti, a
disposizione delle autorita' competenti, per quali motivi vincolanti di
interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al
prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive,
e invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali
osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti
giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un
provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in
questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella
motivazione della decisione definitiva. L'autorita' competente notifica
il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a
disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si applicano
alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle attrezzature a
pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del medesimo
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della
direttiva 97/23/CE soprarichiamato.
Art. 3
Procedure
1. Per le opere e gli impianti di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, qualora per particolari
esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il
rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto
interessato puo' presentare domanda motivata di deroga secondo il
procedimento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Per l'esame delle deroghe, il
Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e'
integrato da un rappresentante rispettivamente: del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero
per i trasporti e l'aviazione civile e del Comitato italiano gas.
2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto, soggette al rilascio del parere del Ministero delle
comunicazioni si applicano le procedure tecnico amministrative di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente
decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445
e successive modificazioni, si applicano le procedure e le annesse
«Norme tecniche» previste dalle predette norme.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il Comitato italiano gas assicura
l'invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle
norme tecniche citate nell'allegato A del presente decreto ed i relativi
aggiornamenti, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi
istituzionali di competenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non
sono piu' applicabili le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta
del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante: «Norme
di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo
e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8» e
successive modifiche, per quanto inerente agli impianti di trasporto di
cui al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
Allegato A......................................................» 36
1. Disposizioni generali....................................» 37
1.1 Scopo ed ambito di applicazione.........................» 37
1.2 Definizioni.............................................» 38
1.3 Classificazione delle condotte..........................» 40
1.4 Livelli di pressione.....................................» 40
1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto.......» 42
2. Criteri di progettazione.................................» 43
2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione............» 43
2.2 Scelta del tracciato....................................» 44
2.3 Sezionamento in tronchi.................................» 44
2.4 Profondita' di interramento.............................» 45
2.5 Distanze di sicurezza delle condotte....................» 46
2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati...» 46
2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei
abitati.........................................................» 47
2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di
concentrazione di persone.......................................» 48
2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare...........» 48
2.6 Distanze da linee elettriche............................» 48
2.7 Parallelismi ed attraversamenti.........................» 49
2.8 Manufatti di protezione.................................» 51
2.9 Criteri di progetto dei punti di linea (punti di
intercettazione di linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento
apparati per la pulizia e l'ispezione interna)..................» 52
2.10 Impianti di riduzione della pressione compresi nelle
condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle
utenze industriali e REMI)......................................» 52
2.10.1 Progettazione......................................» 52
2.10.2. Impianto all'aperto con recinzione................» 53
2.10.3 Impianto in cabina o altro tipo di alloggiamento con
recinzione......................................................» 53
2.10.4 Impianto in cabina o altro tipo di alloggiamento senza
recinzione (senza preriscaldo e con pressione di monte compresa tra
12 e 5 bar).....................................................» 54
2.10.5 Circuito principale del gas........................» 55
2.10.6 Intercettazione del flusso del gas.................» 55
2.10.7 Sezionamento dell'impianto.........................» 55
2.10.8 Dispositivi per la limitazione della pressione.....» 55
2.10.9 Apparecchi di riscaldamento a fiamma libera........» 55
2.11 Criteri di progetto delle centrali di compressione.....» 56
2.12 Progettazione della protezione contro la corrosione....» 57
3. Materiali................................................» 57
3.1 Generalita..............................................» 57
4. Costruzione in cantiere..................................» 58
4.1 Premessa................................................» 58
4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare..» 58
4.3 Giunzione delle condotte................................» 58
4.4 Collaudo in opera delle condotte........................» 59
4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e dei relativi
impianti all'esercizio..........................................» 60
5. Esercizio................................................» 60
5.1 Gestione della rete.....................................» 60
5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento................» 61
5.3 Dati per il controllo della rete........................» 61
5.4 Sistemi di comunicazione................................» 61
5.5 Gestione delle emergenze................................» 61
6. Ispezione e manutenzione.................................» 62
6.1 Criteri generali........................................» 62
6.2 Sorveglianza delle condotte a terra.....................» 63
6.3 Sorveglianza delle condotte a mare......................» 63
6.4 Misure e controlli per la protezione contro la
corrosione......................................................» 63
6.5 Ispezioni interne delle condotte........................» 64
6.6 Manutenzione degli impianti, dei punti di linea e delle
centrali di compressione........................................» 64
6.7 Apparati a pressione....................................» 64
6.7.1 Recipienti..........................................» 65
6.7.2 Accessori di sicurezza..............................» 65
7. Installazioni interne delle utenze industriali...........» 66
7.1 Generalita..............................................» 66
7.2 Condotta di alimentazione...............................» 66
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno
delle utenze industriali........................................» 67
7.4 Rete di adduzione.......................................» 67
ALLEGATO A
REGOLA TECNICA PER LA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DELLE
OPERE E DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE CON DENSITA' NON
SUPERIORE A 0,8
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Scopo ed ambito di applicazione
Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di trasporto del gas naturale,
ed i relativi aspetti di sicurezza, allo scopo di garantire la sicurezza
e l'affidabilita' del sistema di trasporto stesso. Esse si applicano a
tutti gli impianti di trasporto, alle reti di trasporto locale del gas
con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar, compresi nei
seguenti limiti:
- confine di Stato; - punto di consegna dagli impianti di
rigassificazione del GNL; - punto di consegna agli impianti di
stoccaggio;
- punto di consegna da impianti di stoccaggio e campi di produzione a
valle degli impianti di trattamento gas; - punto di riconsegna alle
utenze industriali; - punto di riconsegna ai sistemi di distribuzione
(impianto REMI escluso). Il sistema di trasporto del gas naturale puo'
quindi essere suddiviso nelle seguenti parti: - condotte a terra; -
condotte a mare entro i limiti delle acque territoriali; - punti di
linea; - impianti di riduzione e regolazione della pressione; - impianti
di misura del gas; - centrali di compressione. Le prescrizioni
riguardanti gli impianti di rigassificazione del GNL, impianti di
stoccaggio, impianti dei campi di produzione e trattamento gas che
alimentano la rete di trasporto devono garantire la possibilita' di
interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in maniera coerente
con le prescrizioni di questo decreto. Le reti di trasporto con
pressione non superiore 5 bar, devono essere realizzate secondo le
prescrizioni della "Regola tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di
distribuzione e di linee dirette a gas naturale con densita' non
superiore a 0,8"; la gestione di tali impianti deve comunque essere
eseguita secondo quanto previsto nella presente regola tecnica. Per
quanto non espressamente previsto dalla presente regola tecnica, si
applicano le norme emanate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(UNI), dal Comitato elettrotecnico Italiano (CEI) e, in mancanza di
queste, le normative internazionali maggiormente utilizzate in materia.
1.2 Definizioni
Condotta: l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi
speciali uniti tra loro per il trasporto del gas naturale. Impianti:
complesso dei dispositivi ed elementi costituiti dagli impianti di
riduzione e regolazione della pressione e dagli impianti di misura del
gas. Punti di linea: aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali
con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del
gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna
delle condotte, di terminali marini; le stesse, per quanto riguarda la
determinazione delle attivita' soggette al rilascio del certificato di
prevenzione incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982, sono assimilate alla condotta. Centrale di compressione:
complesso dei dispositivi ed elementi posti lungo le condotte ed atti ad
innalzare la pressione del gas per permetterne il trasporto. Impianto
REMI: impianto di ricezione e prima riduzione del gas naturale
allacciato alla rete di trasporto e posto a valle del punto di
riconsegna dal Trasportatore al Distributore/Cliente finale, per
ricevere, ridurre la pressione e misurare il gas. Grado di utilizzazione
del materiale: coefficiente che definisce il livello di sollecitazione
ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento.
E' il reciproco del coefficiente di sicurezza.
Nucleo abitato: un fabbricato o un agglomerato di fabbricati la cui
popolazione sia superiore a 300 unita'.
Distanza della condotta dai fabbricati: la minima distanza, misurata in
orizzontale, intercorrente tra l'asse della condotta e il perimetro del
fabbricato.
Manufatto di protezione: si intende l'opera realizzata sulla condotta,
al fine di accrescere il grado di sicurezza della stessa, costituita da
un manufatto chiuso (tubo di protezione o cunicolo) avente la funzione
di protezione meccanica della tubazione o manufatto aperto (beole in cls.,
piastre, coppelle in acciaio, cemento armato, polietilene o altro
materiale idoneo allo scopo) avente, oltre che funzione di protezione
meccanica della condotta, anche quella di ripartizione dei carichi.
Qualora tale manufatto abbia funzione drenante, esso sara' chiuso,
sigillato alle estremita' e provvisto di dispositivi (sfiati) per
convogliare verso l'esterno eventuali fuoriuscite di gas. Personale
qualificato: personale che ha dimostrato di possedere le specifiche
capacita' e competenze professionali richieste per svolgere una
determinata attivita' lavorativa. Personale certificato: personale in
possesso di certificato rilasciato da un organismo di certificazione che
attesta, sulla base di una procedura di certificazione, la competenza
per svolgere una determinata attivita' lavorativa. Profondita'
d'interramento: la distanza compresa tra la generatrice superiore del
tubo e la superficie del terreno. Pressione di progetto (DP): pressione
relativa alla quale si riferiscono i calcoli di progetto.
Pressione di collaudo idraulico (TP): pressione minima relativa alla
quale la condotta o gli impianti sono sottoposti durante il collaudo
idraulico.
Pressione operativa (OP): pressione relativa che si puo' verificare
entro un sistema nelle condizioni di normale esercizio; i livelli di OP
possono eccedere i valori di taratura dei dispositivi di controllo e di
regolazione a causa della dinamica del sistema. Pressione massima di
esercizio (MOP): massima pressione relativa alla quale un sistema puo'
essere fatto funzionare in modo continuo nelle condizioni di normale
esercizio. Pressione limite di esercizio temporaneo (TOP): pressione di
taratura del sistema di sicurezza in condizioni di guasto del sistema di
controllo principale.
Pressione massima accidentale (MIP): massima pressione a cui una
condotta puo' essere soggetta, limitata dal sistema di sicurezza stesso
o quando previsti, da altri dispositivi per limitare la pressione nel
caso di eventuale mancanza di perfetta tenuta in chiusura del sistema
principale. Modifiche sostanziali della condotta e degli impianti:
variazioni concernenti la potenzialita', il tracciato, la concezione
degli impianti o sistemi stessi, realizzati secondo la regolamentazione
precedentemente in vigore. In particolare, per modifiche sostanziali
alla condotta e agli impianti, si intendono:
- interventi a fronte di sviluppo urbanistico successivo alla posa della
condotta che comportino variante al tracciato originario;
- realizzazione di una variante significativa al tracciato; -
sostituzione di tratti di condotte con variazione delle dimensioni
geometriche del metanodotto (esempio sostituzione di un tratto di
condotta con tubazione di diametro superiore/inferiore pur mantenendo lo
stesso tracciato); - modifiche dell'ubicazione dei punti di sezionamento
della linea (esempio per eliminazione e/o nuovi inserimenti); - le
modifiche significative o rifacimento integrale del circuito principale
del gas, anche di singole sezioni di impianto (esempio tratto di monte,
sezione della regolazione, tratto di valle degli impianti di riduzione
della pressione); - aumento della pressione massima di esercizio (MOP)
che comporti il cambio di specie della condotta. Non sono considerate
modifiche sostanziali della condotta e degli impianti: - le
implementazioni e le manutenzioni straordinarie realizzate su tubazioni
e/o apparati impiantistici, quali ad esempio la realizzazione di opere
di protezione meccanica (esempio cunicoli e/o tubi di protezione
realizzati per mantenere in norma la condotta a fronte di interferenze
con altri servizi interrati, strade, aree pavimentate adibite al
transito di automezzi o per garantire le distanze minime di sicurezza
dagli edifici isolati o per altre esigenze operative); - le sostituzioni
di tratti di condotta in loco mediante l'utilizzo di materiali con le
stesse caratteristiche meccaniche di classe e spessore; - gli
adeguamenti impiantistici meccanici, pneumatici o elettrici di processo,
realizzati non sul circuito principale del gas e che non alterano le
potenzialita' dell'impianto.
1.3 Classificazione delle condotte
Le condotte per il trasporto del gas naturale si classificano in: -
condotte di 1ª specie: condotte con pressione massima di esercizio
superiore a 24 bar; - condotte di 2ª specie: condotte con pressione
massima di esercizio superiore a 12 bar ed inferiore od uguale a 24 bar;
- condotte di 3ª specie: condotte con pressione massima di esercizio
superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar; - condotte di 4ª
specie: condotte con pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar
ed inferiore od uguale a 5 bar; - condotte di 5ª specie: condotte con
pressione massima di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od
uguale a 1,5 bar; - condotte di 6ª specie: condotte con pressione
massima di esercizio superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5
bar; - condotte di 7ª specie: condotte con pressione massima di
esercizio inferiore od uguale a 0,04 bar. Le condotte di 1ª Specie sono
generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione,
importazione, rigassificazione alle zone di consumo e per allacciare le
utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati. Le condotte di 2ª Specie
sono generalmente utilizzate per collegare le condotte di 1ª Specie con
quelle di 3ª Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia
dei nuclei abitati. Le condotte di 3ª Specie sono generalmente
utilizzate per costruire le reti di trasporto locale. L'uso di condotte
di 3ª Specie e' obbligatorio ove si tratti di reti di trasporto locale
sottostradale urbana poste nei nuclei abitati per rifornire le utenze
ivi ubicate.
1.4 Livelli di pressione
La pressione di progetto (DP) deve essere uguale o superiore alla
pressione massima di esercizio (MOP) prevista, ed inoltre per le
condotte di 3ª specie deve essere pari ad almeno 12 bar. La relazione
tra la pressione massima di esercizio (MOP), pressione operativa (OP),
pressione limite di esercizio temporaneo (TOP) e pressione massima
accidentale (MIP) deve essere conforme ai valori sotto specificati:
|OP inferiore od | |
|uguale a 1,025 |TOP inferiore od |MIP inferiore od
MOP > 24 bar |MOP |uguale a 1,05 MOP|uguale a 1,10 MOP
---------------------------------------------------------------------
24 bar superiore|OP inferiore od | |
od uguale a MOP |uguale a 1,025 |TOP inferiore od |MIP inferiore od
> 5 bar |MOP |uguale a 1,10 MOP|uguale a 1,15MOP
---------------------------------------------------------------------
5 bar superiore |OP inferiore od | |
od uguale a MOP |uguale a 1,075 |TOP inferiore od |MIP inferiore od
> 0,04 bar |MOP |uguale a 1,10 MOP|uguale a 1,15MOP
---------------------------------------------------------------------
MOP inferiore od|OP inferiore od |TOP = MIP |
uguale a 0,04 |uguale a 1,075 |inferiore od |
bar |MOP |uguale a 1,20 MOP|
Per garantire che la pressione
all'interno di una condotta non superi i livelli sopra indicati, devono
essere presenti due sistemi: - un sistema di controllo principale; il
cui compito e' quello di mantenere la pressione di valle entro limiti
della pressione MOP; tuttavia, a causa della dinamica d'esercizio del
sistema a valle, il valore della pressione d'esercizio puo' eccedere il
valore della pressione MOP, nei limiti ammessi per la pressione OP; - un
sistema di sicurezza; il cui scopo e' quello di prevenire che in caso di
guasto del sistema principale, la pressione nella condotta di valle
ecceda il valore ammesso; la pressione di taratura del sistema di
sicurezza non puo' eccedere la pressione TOP. Le caratteristiche
principali del sistema di sicurezza sono le seguenti: - l'intervento
deve essere di tipo automatico; - indipendente dal sistema di
regolazione principale; - deve fornire un'adeguata protezione contro il
superamento della pressione nella condotta di valle in ogni situazione
ragionevolmente ipotizzabile; - la mancanza dell'energia ausiliaria deve
provocare un'azione di sicurezza del sistema; eccezioni a tale requisito
sono permesse se, - il gas sotto pressione del sistema stesso viene
utilizzato come energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e'
continua; - l'energia ausiliaria (elettricita', aria o fluido idraulico)
di una sorgente esterna viene sostituita dal gas proveniente dal sistema
e l'alimentazione del gas e' continua; - se vengono utilizzati strumenti
elettronici o pneumatici, quali ad esempio trasmettitori o regolatori di
pressione non ridondanti, la perdita del segnale di tali strumenti deve
provocare un'azione di sicurezza del sistema. Nel caso di centrali di
compressione, il sistema di sicurezza deve essere seguito da un sistema
di blocco, tarato alla pressione MIP, a salvaguardia di eventuali
incrementi di pressione dovuti al mancato intervento del sistema di
controllo principale e del sistema di sicurezza. Nel caso di impianti di
riduzione della pressione: - quando la MOP di monte e' superiore a 12
bar e contestualmente la MOP di valle e' superiore a 0,04 bar, il
sistema deve essere seguito da un dispositivo a salvaguardia di
eventuali incrementi di pressione dovuti a perdite dei dispositivi del
sistema di regolazione principale o del sistema di sicurezza stesso; il
dispositivo deve essere tarato al valore di pressione MIP; a tale scopo
deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera
costituito da una valvola di sicurezza, con diametro di ingresso pari ad
almeno 1/10 del diametro della condotta di uscita dell'impianto oppure,
in alternativa, una valvola di blocco; - quando la MOP stabilita per la
condotta di valle e' inferiore o uguale a 0,04 bar, per impedire il
superamento della pressione di valle stabilita, il sistema di sicurezza
deve essere costituito da due dispositivi che intervengano prima che la
pressione effettiva abbia superato la pressione MIP. Nel caso di
collegamento di condotte in cui la pressione MOP di monte sia inferiore
o uguale alla pressione MIP di valle, potra' essere prevista
l'installazione del solo sistema di regolazione principale o in
alternativa del solo sistema di sicurezza; in entrambi i casi la
taratura di tali sistemi deve essere eseguita in modo da non superare il
valore di pressione MOP della condotta di valle. Per garantire la
continuita' del trasporto in condizioni di emergenza o per assetti
operativi particolari della rete e per limitati periodi di tempo, e'
ammesso il collegamento tra reti aventi pressione massima di esercizio
diversa purche' la pressione di valle sia mantenuta entro i limiti della
pressione MOP della condotta di valle tramite: - sistema di controllo
continuo a distanza della pressione della rete, oppure, - operazione
manuale del bypass, con presidio continuo dell'impianto, oppure, -
l'installazione sul bypass di un solo sistema di sicurezza.
1.5 Gestione della sicurezza del
sistema di trasporto
La continuita' e la sicurezza del trasporto del gas devono essere
garantiti dalla societa' di trasporto attraverso l'attuazione di sistemi
di prevenzione degli incidenti e la gestione delle eventuali emergenze.
Tali sistemi devono essere attuati mediante la definizione di procedure
e disposizioni aziendali che permettano di assegnare ruoli e
responsabilita' per la gestione di aspetti di sicurezza, assicurando
un'adeguata formazione del personale, l'adozione di adeguate misure per
l'esercizio e la manutenzione di impianti e condotte e la gestione di
eventuali situazioni di emergenza. L'impresa di trasporto del gas deve
poter accedere liberamente alle proprie condotte ed impianti con il
personale ed i mezzi necessari alla sorveglianza, all'esercizio e dalla
manutenzione. Sara' cura dell'impresa di trasporto del gas acquisire i
necessari permessi, autorizzazioni e nulla osta che gli consentano di
realizzare il metanodotto e i relativi impianti ed esercitarne la
sorveglianza e la manutenzione. E' pure compito dell'impresa di
trasporto del gas apporre apposita segnaletica lungo il tracciato della
condotta, onde permettere ai terzi l'agevole individuazione della sua
collocazione. Il tutto al fine di consentire l'adeguamento dei progetti
interferenti con la presenza delle condotte stesse e/o per l'esecuzione
in sicurezza di eventuali lavori da realizzarsi in prossimita' di
queste. Tale segnaletica, oltre ad individuare indicativamente il
tracciato della condotta, dovra' riportare i riferimenti identificativi
dell'impresa di trasporto del gas. La segnaletica dovra' essere ubicata,
di norma, in punti significativi del tracciato (es. attraversamenti,
cambi di direzione, ecc.). Gli enti locali preposti alla gestione del
territorio dovranno tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione
delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o
nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il
rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del
rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta. Di norma, tutti i
metanodotti di prima specie aventi diametro nominale maggiore o uguale a
400 mm e una lunghezza superiore a 35 km, devono essere realizzati in
modo da consentire le ispezioni con apparati di ispezione interna delle
condotte. Agli approdi costieri, ultimata la realizzazione
dell'attraversamento marino, deve essere creato un corridoio di rispetto
che deve essere segnalato ai suoi estremi, per ognuno degli approdi, da
appositi pali segnaletici con idonei simboli e luci. Le norme seguite si
attengono al Codice della Navigazione. Le prescrizioni contenute nel
presente allegato devono essere rispettate anche dagli altri utenti del
suolo e sottosuolo nel caso in cui le condotte del gas siano
preesistenti.
2. Criteri di progettazione
2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione
Lo spessore minimo inteso come spessore nominale al netto delle
tolleranze negative di fabbricazione dei tubi deve essere calcolato
utilizzando la seguente formula: tmin = (DP x D)/(20 x Sp), con Sp
minore o uguale a f x Rt0,5 dove:
- tmin e' lo spessore minimo del tubo espresso in mm; - DP e' la
pressione di progetto, in bar;
- D e' il diametro esterno della condotta, in mm; - Sp e' la
sollecitazione circonferenziale ammissibile in MPa;
- f e' il grado di utilizzazione; - Rt0,5 e' il carico unitario di
snervamento minimo garantito, in MPa. Il grado di utilizzazione per il
calcolo dello spessore per le condotte di prima specie non deve superare
0,72 purche' siano soddisfatte le maggiorazioni sulle distanze di
sicurezza di cui alla tabella 2 o 0,57 in caso contrario. Il grado di
utilizzazione per il calcolo dello spessore per le condotte di seconda e
terza specie non deve superare 0,30. Il grado di utilizzazione per il
calcolo dello spessore per le condotte delle linee a mare non deve
superare 0,72. Il grado di utilizzazione per il calcolo dello spessore
dei tubi degli impianti di linea, degli impianti di riduzione e/o misura
della pressione, delle centrali, inclusi i tubi del circuito principale
non deve superare: - 0,57 per la parte di circuito con pressione MOP
maggiore di 24 bar - 0,30 per la parte di circuito con pressione MOP
inferiore o uguale 24 bar e superiore a 5 bar. Devono essere garantiti
almeno i seguenti spessori minimi, anche se dall'applicazione delle
formule di progetto risultino spessori di calcolo inferiori:
- 1,8 mm per diametri esterni fino a 30 mm;
- 2,3 mm per diametri esterni oltre 30 e fino a 65 mm;
- 2,6 mm per diametri esterni oltre 65 e fino a 160 mm;
- 3,5 mm per diametri esterni oltre 160 e fino a 325 mm;
- 4,5 mm per diametri esterni oltre 325 e fino a 450 mm;
- 1% del diametro esterno per diametri esterni oltre 450 mm.
La progettazione dei raccordi (pezzi a T, collettori, riduzioni,
fondelli, inserti da saldare, ecc.) e delle curve prodotte in fabbrica
deve essere eseguita in conformita' con quanto previsto dalla norma UNI
EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1 e UNI
EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar. Il grado
di utilizzazione da assumere per la progettazione dei raccordi e delle
curve prodotte in fabbrica non dovra' essere superiore a quello previsto
per la linea di trasporto gas o impianto sui quali saranno inseriti.
2.2 Scelta del tracciato Sicurezza, fattori ambientali e tecnici sono le
principali grandezze influenti per il tracciato di una condotta. Occorre
tenere debito conto dei vincoli e delle infrastrutture presenti sul
territorio. Per la pianificazione del tracciato deve essere svolta
un'indagine conoscitiva del territorio e in particolare devono essere
acquisiti i fattori geologici, topografici, idrogeologici, gli
insediamenti urbani e i programmi dei Piani Regolatori, l'esistenza di
eventuali aree protette ed i vincoli che su queste gravano, la presenza
di infrastrutture di trasporto quali ad esempio strade, ferrovie e linee
elettriche, di corsi d'acqua e di aree di bonifica. Analoghe indagini
preventive devono essere condotte per definire il sito piu' idoneo per
la costruzione delle centrali di compressione. Per il tracciato delle
condotte a mare devono essere realizzate delle ispezioni del corridoio
di posa e del fondale marino circostante per individuare e localizzare
le caratteristiche geologiche, le proprieta' geotecniche, la presenza di
ostacoli come relitti navali, residuati bellici e rottami vari. Devono
inoltre essere acquisiti i dati meteorologici ed oceanografici necessari
per una pianificazione dello specifico progetto e costruzione. Nella
definizione del tracciato devono essere considerate inoltre le distanze
di sicurezza delle condotte di cui al punto 2.5.
2.3 Sezionamento in tronchi Le condotte a terra devono essere sezionate
mediante apparecchiature di intercettazione in accordo con quanto
previsto dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla
norma UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Il sezionamento deve essere eseguito in modo tale che la distanza tra le
valvole di intercettazione non sia superiore a quella indicata nella
tabella 1 sotto riportata.
Tabella 1
Distanza massima di sezionamento in
relazione alla specie della condotta Tabella 1. Distanza massima di
sezionamento in relazione alla specie della condotta
Tabella 1. Distanza massima di sezionamento in relazione alla
specie della condotta
=====================================================================
|Distanze in caso di valvole|Distanze in caso di valvole
| con comando locale | telecontrollate
=====================================================================
1ª specie | 10 km | 15 km
---------------------------------------------------------------------
2ª specie (1)| 6 km | 10 km
---------------------------------------------------------------------
3ª specie | 2 km | 6 km
(1) nel caso di attraversamento di nuclei abitati si veda
quanto riportato al paragrafo 2.5.2
Le apparecchiature di intercettazione
devono essere ubicate in posizione facilmente raggiungibile. Le
condotte, in ciascun tronco ottenuto a seguito del sezionamento sopra
indicato, devono essere munite di idonei dispositivi di scarico, da
ubicare di norma nell'area dei punti di linea, che consentano di
procedere rapidamente allo svuotamento del tratto di condotta qualora se
ne determini la necessita'. Le operazioni di scarico, peraltro
eccezionali e non automatiche, devono essere effettuate con la massima
cautela e in modo da non recare pregiudizio alla sicurezza di persone o
cose.
2.4 Profondita' di interramento
a) Le condotte devono essere di regola interrate ad una profondita' di
norma non inferiore a 0,90 m.
b) In terreni che presentano ondulazioni, fossi di scolo, cunette e
simili, e' consentita per brevi tratti una profondita' di interramento
minore di 0,90 m ma mai inferiore a 0,50 m.
c) In terreni rocciosi, e' consentita una profondita' di interramento
fino ad un minimo di 0,40 m.
d) Nel caso di condotte poste in sede stradale (carreggiata e relative
fasce di pertinenza), il metanodotto deve essere interrato ad una
profondita' minima di interramento di 1,00 metro rispetto al piano di
rotolamento (carreggiata).
E' consentita una profondita' minore, fino ad un minimo di 0,50 metri,
purche' si provveda alla realizzazione di un manufatto di protezione
della condotta che resista ai carichi massimi del traffico. La
protezione deve essere prolungata per almeno 0,50 m oltre il bordo della
carreggiata nei tratti di accesso e di abbandono della sede stradale.
Questa riduzione di profondita' di interramento non e' consentita nel
caso di strade statali, regionali, provinciali e autostrade. Fatto salvo
quanto prima detto che deve essere tenuto in considerazione in funzione
di un possibile ampliamento della strada, nelle fasce di pertinenza per
le quali possono esserci dislivelli diversi rispetto alla carreggiata,
si applicano le stesse profondita' di interramento prevista ai paragrafi
a), b), c). Nei tratti di condotta posti in aiuole spartitraffico a
distanza maggiore di 0,50 m dal bordo della carreggiata, la profondita'
di interramento puo' essere ridotta fino ad un minimo di 0,50 metri. In
tutti i casi e' ammessa una profondita' di interramento di 0,50 m
rispetto al fondo delle cunette o del fosso di guardia.
e) Quando le condotte sono posate al di fuori della sede stradale in
manufatti di protezione o in protezioni equivalenti, e' consentita una
profondita' di interramento ridotta fino ad un minimo di 0,50 m e nelle
zone non destinate a traffico di veicoli, fino ad un minimo di 0,30 m.
f) Nei casi particolari in cui la condotta debba essere collocata fuori
terra (ad esempio: attraversamenti di corsi d'acqua o di terreni
instabili), essa deve essere sollevata dalla superficie del terreno e
munita, dove necessario, di curve, giunti di dilatazione o ancoraggi.
g) In tutti i casi assimilabili a quelli sopra descritti possono essere
adottate le stesse condizioni di posa. Le prescrizioni sopraindicate non
sono applicabili per le condotte posate nelle aree recintate dei punti
di linea, degli impianti e delle centrali di compressione.
Le condotte a mare sono normalmente interrate solo in corrispondenza
degli approdi costieri. Particolari condizioni ambientali potranno
richiedere in determinate zone l'interramento o la protezione della
condotta con altri mezzi.
2.5 Distanze di sicurezza delle
condotte
2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati Fatto salvo
quanto indicato ai punti 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4, le distanze minime di
sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1ª, 2ª e 3ª specie, sono
determinate in base alla pressione massima di esercizio (MOP), al
diametro della condotta e alla natura del terreno come indicato nella
Tabella 2. Tutte le soluzioni deducibili da detta tabella, ai fini delle
determinazioni delle distanze minime di sicurezza dai fabbricati, sono
indifferentemente applicabili.
Tabella 2
Correlazione tra le distanze delle
condotte dai fabbricati - la pressione massima di esercizio - Il
diametro della condotta - La natura del terreno di posa - Il tipo di
manufatto adottato
---->
Vedere tabella a pag. 46 <----
Ai fini dell'applicazione della
Tabella 2 sono contemplate le seguenti condizioni di posa delle
condotte: Categoria A - Tronchi posati in terreno con manto superficiale
impermeabile, intendendo tali le pavimentazioni di asfalto, in lastroni
di pietra e di cemento ed ogni altra copertura naturale o artificiale
simile. Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni
nei quali all'atto dello scavo di posa si riscontri in profondita' una
permeabilita' nettamente superiore a quella degli strati superficiali.
Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale
impermeabile, purche' tale condizione sussista per una striscia larga
almeno due metri e coassiale alla condotta. Si considerano rientranti in
questa categoria anche quei terreni nei quali, all'atto dello scavo di
posa, si riscontri in profondita' una permeabilita' inferiore o
praticamente equivalente a quella degli strati superficiali. Categoria D
- Tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti di cui al
punto 2.8, lungo i quali devono essere disposti diaframmi alla distanza
massima di 150 m e dispositivi di sfiato verso l'esterno protetti contro
l'intasamento. I fabbricati ausiliari, destinati esclusivamente a
contenere apparecchiature e dispositivi finalizzati all'esercizio del
servizio di trasporto, devono mantenere una distanza di sicurezza dalle
condotte interrate o fuori terra, poste all'interno della recinzione di
punti di linea, impianti e centrali, pari almeno alla quota di
interramento della condotta stessa e tale da consentire la
manovrabilita' degli apparati per le condotte fuori terra, comunque non
inferiore a 0,90 m e nel rispetto del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati Le condotte
di 1ª specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da
fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300
unita'. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non
sia possibile osservare la distanza di 100 m dai fabbricati appartenenti
a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unita', e' consentita
una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori che si desumono
dalla colonna 1 della Tabella 2, purche' si impieghino tubi il cui
spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio
aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore
a 100 m. In alternativa, nello stesso tratto, possono essere utilizzati
sulla condotta manufatti di protezione di cui al paragrafo 2.8,
rispettando: - le distanze di sicurezza previste per la condizione di
posa A in caso di utilizzo di manufatti aperti con funzione di sola
protezione meccanica; - le distanze di sicurezza previste per la
condizione di posa B in caso di utilizzo di manufatti chiusi con
funzione di protezione meccanica e drenaggio. Le stesse condizioni
devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo
alla posa delle condotte, non risultino piu' soddisfatte le condizioni
relative alla distanza prescritta. Le condotte di 2ª specie possono
attraversare i nuclei abitati a condizione che le stesse siano
sezionabili in tronchi secondo quanto previsto per le condotte di terza
specie nella tabella 1 e che vengano rispettate le distanze che si
desumono dalla colonna 2 della Tabella 2. 6.8 2.5.3 Distanze di
sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone. Le
condotte di 1ª specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a
100 m da fabbricati destinati a collettivita' (es. ospedali, scuole,
alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o
pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unita', di seguito
denominati "luoghi di concentrazione di persone". Qualora per
impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile
osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione di persone",
e' consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore
alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A
e B, purche' si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base
alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il
tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso
tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una
distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria
di posa B. Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino
spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita
una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella
tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non
superiore a quello previsto per la categoria di posa B. Le stesse
condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio
successivo alla posa delle condotte, non risultino piu' soddisfatte le
condizioni relative alla distanza prescritta. Nel caso di condotte di 2ª
e di 3ª specie poste in prossimita' di "luoghi di concentrazione di
persone", dovra' essere garantita la distanza minima prevista
rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la
categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata,
fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria
di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore. 2.5.4
Distanze di sicurezza per condotte a mare Per quanto riguarda le
condotte a mare, devono essere concordate con le Autorita' competenti,
lungo il tracciato della condotta, aree di divieto di pesca,
d'ancoraggio e comunque afferenti ad altre attivita' che possano
comportare un potenziale pericolo per la sicurezza.2.6 Distanze da linee
elettriche Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi
dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere
rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. I punti di
linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere
ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza tra condotte
aeree o apparati e dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea
e impianti, non puo' essere inferiore all'altezza dei conduttori sul
terreno come da decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988,
n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di
scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla
proiezione verticale del conduttore piu' vicino. Per linee elettriche
aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le
eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da
prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di
tensioni indotte. La distanza tra linee elettriche interrate, senza
protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere
inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi.
Tale distanza puo' essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga
interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di
calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli
attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a
distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non
venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee
elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le
prescrizioni del punto 2.7. Non devono mai essere disposti nello stesso
manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di
gas.
2.7 Parallelismi ed attraversamenti
Le procedure seguite e le attrezzature utilizzate durante la
realizzazione dell'attraversamento non devono causare danno o rendere
pericoloso l'utilizzo di ogni struttura attraversata o adiacente al
metanodotto. Per quanto possibile inoltre gli attraversamenti devono
essere realizzati in modo tale che l'uso e la manutenzione del
metanodotto non intralci la circolazione su strade, ferrovie e tranvie e
non limiti l'utilizzo e la manutenzione degli altri servizi
attraversati. Qualora il metanodotto sia preesistente, sara' cura degli
interessati alla realizzazione dell'opera interferente adottare le
precauzioni atte ad impedire danni o pericoli all'esercizio e alla
manutenzione del metanodotto. La progettazione dell'attraversamento deve
considerare tutte le sollecitazioni agenti sulla condotta, comprendendo
sia le sollecitazioni longitudinali che quelle circonferenziali. Nei
casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie e
tranviarie extraurbane, si applicano le norme emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti a tutela degli impianti di propria
competenza. Nel caso di attraversamenti di strade ed autostrade oltre a
quanto di seguito indicato si devono rispettare le prescrizioni del
Codice della Strada. Per le condotte di 1ª Specie, posate in sede
stradale (carreggiata e relative fasce di pertinenza) di autostrade e di
strade statali, regionali e provinciali, per attraversamenti o con
percorso parallelo alla carreggiata, deve essere previsto l'impiego di
tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di
esercizio aumentata del 25% oppure in alternativa la posa entro un
manufatto di protezione chiuso adeguatamente dimensionato per resistere
ai carichi esterni. Per tali condotte i requisiti relativi alla
maggiorazione dello spessore (o all'applicazione del manufatto di
protezione) devono essere applicati per l'intera sede stradale e
comunque per non meno di 3 m dal limite della carreggiata. Nei casi di
attraversamento di linee tranviarie urbane la profondita' di
interramento della condotta non deve mai essere inferiore ad 1 m
misurata tra la generatrice superiore della condotta stessa ed il piano
di ferro; nel caso di condotte di 1ª specie, i tubi devono essere
calcolati in base ad una pressione massima di esercizio maggiorata del
25% fino ad una distanza di 1 m dalla rotaia piu' vicina oppure la
condotta deve essere collocata in manufatto di protezione chiuso
drenante per la stessa estesa. Nei casi di percorsi paralleli a linee
tranviarie urbane, la distanza minima misurata in senso orizzontale tra
la superficie esterna della condotta e la rotaia piu' vicina, non deve
essere inferiore a 3 m per le condotte di 1ª e 2ª Specie, ed a 1 m per
quelle di 3ª Specie. In prossimita' di opere d'arte l'attraversamento
deve essere realizzato in modo tale da non interessarne le strutture e
consentire la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o
consolidamento delle opere stesse. Laddove non sia praticabile
l'attraversamento con condotta interrata possono essere utilizzati
attraversamenti sopraelevati che, a seconda delle luci da attraversare e
dei diametri delle condotte interessate, possono essere autoportanti o
sostenuti da adeguate strutture di sostegno. I ponti cosi' realizzati
devono essere progettati in accordo con le norme di progettazione
appropriate, con luce sufficiente per evitare i danni possibili dovuti
ad eventuale traffico e con adeguati accessi per la manutenzione. Nei
casi di attraversamenti sopraelevati e' inoltre consentita
l'utilizzazione di opere d'arte esistenti, previa verifica della
struttura portante alle nuove condizioni di carico. La condotta puo'
essere posata in vista aggraffata esternamente al manufatto, oppure
interrata nella sede di transito, con l'esclusione del collocamento
attraverso camere vuote di manufatti non liberamente arieggiate. Nei
casi di percorsi paralleli fra condotte non drenate ed altre
canalizzazioni non in pressione adibite ad usi diversi (cunicoli per
cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima tra
le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla profondita'
di interramento adottata per la condotta del gas, salvo l'impiego di
diaframmi continui di separazione o manufatti di protezione chiusi
drenanti. Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre
tubazioni in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovra'
essere assicurata una distanza minima tra le superfici affacciate non
inferiore a 0,50 m. E' ammessa una distanza inferiore purche' si mettano
in atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra le condotte
e che non interferiscano con le operazioni di manutenzione. Tale ultima
soluzione dovra' essere adottata anche nei casi di parallelismi e di
attraversamenti con impianti di irrigazione. Nei casi di attraversamenti
di condotte non drenate ad altre canalizzazioni non in pressione adibite
ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e
simili), la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici
affacciate non deve essere inferiore a 1,50 m. Qualora non sia possibile
osservare tale distanza, la condotta del gas deve essere collocata entro
un manufatto di protezione chiuso drenante che deve essere prolungato da
una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 m nei sovrappassi e 3
m nei sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle
pareti esterne della canalizzazione ed in ogni caso deve essere evitato
il contatto metallico tra le superfici affacciate. Quando tecnicamente
fattibile il manufatto di protezione chiuso drenante, di cui sopra, puo'
essere invece realizzato a protezione della canalizzazione interferente.
Nel caso di percorsi paralleli o attraversamenti fra condotte non
contenute in un manufatto di protezione e tubi portacavi di usi diversi
non in pressione, al servizio del gasdotto, quali ad esempio tubi
portacavi per posa cavo telecomunicazione, e' consentito che le distanze
minime prescritte non vengano rispettate, purche' la continuita' della
canalizzazione sia interrotta mediante idonei diaframmi o tappi di
separazione, in ingresso ed in uscita dai pozzetti e da edifici chiusi,
ad evitare che le canalizzazioni siano veicolo di trasporto gas. Per
tali tubi portacavi, negli attraversamenti di strade, ferrovie e tranvie
urbane ed extraurbane e' ammessa la posa in posizione adiacente al
metanodotto. Gli attraversamenti di corsi d'acqua devono essere
realizzati di norma sottopassando l'alveo. I requisiti di protezione per
l'attraversamento di fiumi, torrenti, canali, saranno determinati in
accordo con le richieste delle Autorita' competenti.
2.8 Manufatti di protezione
I manufatti di protezione citati ai punti 2.5, 2.6, 2.7 devono essere
dimensionati in relazione ai carichi a cui saranno sottoposti in opera e
potranno essere costituiti da: - manufatti di protezione aperti quali
beole in cls., piastre o coppelle in acciaio, cemento armato,
polietilene o altro materiale idoneo alle scopo; - manufatti chiusi
quali, - tubi in acciaio o in cemento o altro materiale idoneo allo
scopo, oppure, - cunicoli in muratura, in calcestruzzo realizzati in
opera su canalette o con elementi prefabbricati. I manufatti di
protezione aperti hanno funzione di protezione meccanica e/o di
ripartitori dei carichi e sono collocati al di sopra della generatrice
superiore della condotta . I manufatti di protezione chiusi contengono
completamente la condotta e possono essere realizzati con funzione di: -
protezione meccanica e drenaggio; - sola protezione meccanica. Nel primo
caso tra condotta e manufatto di protezione deve essere assicurata una
intercapedine libera o riempita con materiale drenante che sara' resa
comunicante con l'esterno mediante il collegamento di uno o piu' sfiati.
Nel secondo caso invece l'intercapedine tra condotta ed il manufatto
potra' essere riempita con materiale non drenante; non sono richiesti
sfiati. Nel caso di tubi di protezione devono essere applicati sulla
condotta distanziatori di materiale plastico per evitare il contatto
metallico tra condotta e manufatto di protezione o il danneggiamento al
rivestimento. La giunzione dei vari elementi costituenti i manufatti di
protezione drenanti deve garantire la sigillatura e la continuita' della
protezione. Le estremita' dei manufatti di protezione chiusi devono
essere sigillate alle estremita' con idonei dispositivi e/o materiali. I
manufatti di protezione con funzione drenante dovranno essere suddivisi
in tratti con diaframmi come indicato al punto 2.5 per la categoria di
posa D. Gli sfiati devono essere costruiti con tubi di diametro non
inferire a 30 mm e devono essere in numero di uno per i tratti di
lunghezza inferiori o uguali a 30 m e in numero di due per i tratti di
lunghezza maggiore. Gli sfiati potranno essere ubicati sul manufatto di
protezione o lateralmente ad esso e comunque in posizione tale: - da non
arrecare disturbo e pericolo al transito di veicoli o persone; - da
evitare che eventuali perdite possano interessare fabbricati o linee
elettriche; - da essere accessibili per il controllo.
2.9 Criteri di progetto dei punti di linea (punti di intercettazione di
linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento apparati per la pulizia e
l'ispezione interna) I punti di linea devono essere progettati in
accordo con la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con la
norma UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar.
Il circuito principale del gas dei punti di linea interrati e' soggetto
alle stesse regole riguardanti le condotte di cui al punto 2.5 per le
modalita' di posa B e D purche', in quest'ultimo caso, sia assicurato il
drenaggio del gas in modo che eventuali perdite non interessino
fabbricati. Qualora il circuito principale del gas dei punti di linea
sia realizzato fuori terra devono essere rispettate le stesse regole per
la modalita' di posa di tipo B. Nel caso in cui non possa essere
rispettata la distanza di sicurezza prevista, devono essere realizzati
appositi ed idonei schermi di protezione che dovranno avere estensione
ed essere posizionati in modo tale che la distanza di sicurezza
calcolata con la regola del filo teso non sia inferiore a quella
prevista. Le aree classificate secondo il D. Lgs. 12.06.2003 n° 233
devono risultare contenute all'interno della recinzione dell'impianto.
Gli impianti con condotte o apparati fuori terra, o con dispositivi di
manovra delle valvole fuori terra devono essere recintati. Nel caso di
impianti completamente interrati non e' richiesta la recinzione purche'
i dispositivi di manovra delle valvole di intercettazione e gli altri
apparati da manovrare siano contenuti in appositi pozzetti che
permettano la manovra degli stessi dall'esterno.
2.10 Impianti di riduzione della
pressione compresi nelle condotte di trasporto (con esclusione di quelli
al servizio delle utenze industriali e REMI)
2.10.1 Progettazione
Gli impianti di riduzione facenti parte del sistema di trasporto gas
devono essere realizzati in conformita' a quanto previsto dalla norma
UNI EN 12186. Gli impianti di riduzione della pressione con MOP di monte
superiore a 12 bar possono essere realizzati all'aperto oppure allocati
in cabina o altro tipo di alloggiamento fuori terra o seminterrato. Gli
stessi devono essere allocati in un'area provvista di recinzione alta
almeno 2 m per precludere l'accesso a persone non autorizzate. Gli
impianti di riduzione della pressione con MOP di monte compresa tra 5 e
12 bar possono essere anche realizzati in cabina o altro manufatto di
alloggiamento senza recinzione, fuori terra, seminterrati o interrati,
purche' non sia previsto il riscaldamento del gas. Gli impianti con MOP
di monte inferiore o uguale a 5 bar devono essere realizzati in accordo
con "Regola tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e
di linee dirette a gas naturale con densita' non superiore a 0,8".
2.10.2 Impianto all'aperto con
recinzioneL'impianto all'aperto e' quello in cui gli apparecchi di
riduzione della pressione sono installati all'aperto ed in aree
opportunamente recintate. La distanza minima tra gli apparecchi di
riduzione della pressione e la recinzione non deve essere inferiore a 10
m, a meno che non si provveda alla costruzione di appositi ed idonei
schermi di protezione in muratura o in terra. In tal caso gli schermi di
protezione dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 2
m dalla recinzione e dovranno avere un'estensione tale che la somma: -
della distanza tra gli apparati fuori terra ed una delle estremita'
dello schermo, e - della distanza tra lo schermo e la recinzione, non
risulti inferiore a 10 m (regola del filo teso). La distanza minima tra
la recinzione e le parti fuori terra dell'impianto in pressione, escluse
le valvole e le condotte, non deve essere inferiore a 2 m.
2.10.3 Impianto in cabina o altro tipo
di alloggiamento con recinzione
L'impianto in cabina con recinzione e' quello in cui gli apparecchi di
riduzione della pressione sono installati in apposita cabina
opportunamente recintata. La cabina puo' essere costruita in muratura in
mattoni o di calcestruzzo, puo' essere fuori terra o seminterrata ed ha
di norma dimensioni tali da consentire l'accesso e lo stazionamento del
personale al suo interno. Tra la recinzione ed i muri perimetrali della
cabina deve essere osservata una distanza non inferiore a 2 m. La stessa
distanza deve essere osservata tra la recinzione e le parti fuori terra
dell'impianto in pressione, escluse le valvole e le condotte. I muri
perimetrali della cabina devono essere costruiti in calcestruzzo dello
spessore minimo di 20 cm, se semplice, o di 15 cm, se armato, oppure con
materiali incombustibili che conferiscano alle strutture portanti e alle
eventuali pareti di compartimentazione una resistenza al fuoco
rispettivamente non inferiore a R120 e REI/EI120. Le cabine fuori terra
o seminterrate devono avere la copertura di tipo leggero, costruita in
materiale non combustibile. L'aerazione della cabina deve essere
assicurata da aperture, disposte in alto vicino alla copertura, aventi
una superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in
pianta, e da altre aperture poste in basso per agevolare il ricambio. Le
aperture devono essere protette con reticelle metalliche per impedire
l'ingresso di corpi estranei. La cabina seminterrata deve consentire un
accesso laterale direttamente dall'esterno. Gli apparati che
costituiscono gli impianti di riduzione e misura possono essere
installati anche in altro tipo di alloggiamento di dimensioni ridotte
sempre recintato. Le caratteristiche costruttive e i materiali
utilizzati per questi tipi manufatto, devono essere tali da garantire un
livello equivalente di sicurezza antincendio, sia per quanto riguarda la
protezione delle persone, sia per la protezione degli apparati. Anche
per gli impianti costruiti in tali manufatti di alloggiamento, devono
essere comunque rispettate le disposizioni e le distanze di sicurezza e
protezione previste per gli impianti con cabina in muratura.
2.10.4 Impianto in cabina o altro tipo
di alloggiamento senza recinzione (senza preriscaldo e con pressione di
monte compresa tra 12 e 5 bar)
L'impianto senza recinzione e' quello in cui gli apparecchi di riduzione
della pressione sono installati in cabina o altro tipo di alloggiamento,
costruiti fuori terra, interrati o seminterrati e senza recinzione. Le
caratteristiche costruttive delle cabine sono le stesse riportate al
punto 2.10.3. eccetto che per la struttura portante e le eventuali
pareti di compartimentazione che devono avere una resistenza al fuoco
rispettivamente non inferiore a R30 e REI/EI30. Per le cabine interrate,
le aperture di aerazione devono essere raccordate a dei condotti
sfioranti all'esterno ad una altezza diversa in modo da realizzare una
circolazione naturale d'aria. I condotti devono essere muniti di
terminali appositi che impediscano l'entrata dell'acqua e di dispositivi
tagliafiamma. La superficie totale delle aperture deve essere pari ad
almeno 1% di quella in pianta del locale con un minimo di 400 cm2. Per
altri tipi di alloggiamento si intendono manufatti quali armadi di
materiale metallico o di materiale di Classe 1 o equivalente di reazione
al fuoco, secondo le vigenti norme, di dimensioni ristrette, per le
quali non e' previsto l'accesso del personale. Per l'aerazione di questi
tipi di alloggiamento si applicano gli stessi requisiti previsti per le
cabine. Le cabine ed i manufatti di alloggiamento interrati,
seminterrati e fuori terra senza recinzione degli impianti di riduzione
della pressione devono essere ubicati ad una distanza di almeno 2 m dai
fabbricati.
2.10.5 Circuito principale del gas
Il circuito del gas e' costituito da condotte, valvole, filtri, pezzi
speciali, riduttori, contatori ecc., nei quali il gas fluisce per
passare dalle condotte poste a monte alle condotte di valle. Per le
sezioni di impianto con pressione superiore a 5 bar, i materiali devono
essere conformi ai requisiti di cui al punto 3 e devono essere
dimensionati in relazione ai criteri di progettazione riportati al punto
2.1. Per le sezioni di impianto con pressione inferiore o uguale a 5 bar
i materiali dovranno rispondere a quanto prescritto dalla "Regola
tecnica relativa alle opere ed ai sistemi di distribuzione e di linee
dirette a gas naturale con densita' non superiore a 0,8".
2.10.6 Intercettazione del flusso del
gas Il circuito principale del gas deve essere munito di apparecchiature
di intercettazione generali poste in posizione ben accessibile.
all'interno della recinzione ma esterne alla cabina, ove esistente, per
gli impianti con recinzione e comunque all'esterno del manufatto di
alloggiamento per gli impianti senza recinzione.
2.10.7 Sezionamento dell'impianto
Il confine tra la pressione MOP di monte e la pressione MOP di valle e'
in corrispondenza o a valle del collegamento di uscita: - dei riduttori
della pressione se installati a valle dei dispositivi di sicurezza,
oppure, - del dispositivo di sicurezza se e' installato a valle del
riduttore di pressione, oppure, - della valvola di isolamento di uscita
dell'impianto o delle valvole di uscita delle linee di regolazione, se
la presa di impulso del dispositivo di sicurezza con la taratura piu'
alta e' collegata alla condotta a valle di tale valvola.
2.10.8 Dispositivi per la limitazione
della pressione
Al fine di impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento
irregolare del sistema di regolazione principale, il superamento della
pressione massima di esercizio stabilita per le condotte di valle, deve
essere installato un idoneo sistema di sicurezza le cui caratteristiche
sono quelle descritte al punto 1.4. Allo scopo possono essere
utilizzati: - monitor, regolatore di pressione di emergenza, oppure, -
valvola di blocco del flusso del gas. Ove installato, il dispositivo di
scarico in atmosfera deve essere munito di opportuna condotta di sfiato
per il convogliamento in atmosfera del gas, scaricato ad una altezza non
inferiore a 3 m dal piano campagna.
2.10.9 Apparecchi di riscaldamento a
fiamma libera
Gli apparecchi di riscaldamento a fiamma libera, quando installati in
cabina, devono essere posti in un locale separato da quello delle
apparecchiature di riduzione della pressione a mezzo di muro con
resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120. Nel caso di
installazione all'aperto, a meno che non si provveda alla costruzione di
appositi idonei schermi di protezione in muratura o in terra, gli
apparecchi di riscaldamento, devono essere ubicati ad almeno 5 m dal
riduttore di pressione, dai dispositivi di sicurezza per il controllo
della pressione di valle, dalla recinzione ed ad almeno 25 m da
fabbricati non ausiliari al servizio di trasporto esterni all'impianto.
Ove si provveda alla realizzazione di schermi di protezione tale
distanza dai fabbricati esterni all'impianto puo' essere ridotta al 50%.
Gli schermi di protezione, quando realizzati, dovranno avere una
larghezza tale che la somma: - della distanza tra gli apparecchi di
riscaldamento ed una delle estremita' dello schermo, e - della distanza
tra la stessa estremita' dello schermo ed il riduttore di pressione/i
dispositivi di sicurezza per il controllo della pressione di valle/il
fabbricato esterno all'impianto, non risulti inferiore alla distanza
rispettivamente prescritta (regola del filo teso).
2.11 Criteri di progetto delle
centrali di compressione
Le centrali di compressione devono essere progettate in accordo alla
norma UNI EN 12583. L'area di centrale deve essere opportunamente
recintata e devono essere attivate adeguate misure per evitare che
personale non autorizzato possa avere accesso all'area. Nell'area della
centrale, la distanza minima tra gli apparati fuori terra in pressione e
la recinzione, non deve essere inferiore a 10 m; in casi particolari,
qualora non sia rispettata tale distanza, devono essere realizzati
appositi ed idonei schermi di protezione. In tal caso gli schermi di
protezione dovranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 2
m dalla recinzione e dovranno avere un'estensione tale che la somma: -
della distanza tra gli apparati fuori terra ed una delle estremita'
dello schermo, e - della distanza tra lo schermo e la recinzione, non
risulti inferiore a 10 m (regola del filo teso). La limitazione della
pressione in uscita deve essere assicurata con il sistema di controllo e
protezione descritto al paragrafo 1.4 e nei limiti di pressione
stabiliti nello stesso paragrafo. Qualora la pressione MOP della
centrale sia superiore alla pressione MOP della condotta, la limitazione
della pressione sul metanodotto a valle della centrale di compressione
potra' essere ottenuta con lo stesso sistema di controllo e protezione
di cui sopra, purche' per il controllo del sistema sia utilizzata la
misura di pressione del metanodotto stesso. Il sistema di arresto di
emergenza della centrale deve permettere, in presenza di ben definiti
eventi anomali, una corretta procedura di arresto della centrale stessa,
in grado di minimizzare possibili danneggiamenti alle apparecchiature o
l'insorgere di situazioni di possibile pericolosita'. Tale sistema deve
attivare l'arresto di emergenza delle unita' di compressione e chiudere
le valvole di centrale secondo una sequenza programmata, isolando cosi'
la centrale dal metanodotto. Il ripristino dell'esercizio della centrale
deve essere effettuato da personale in sito, applicando una specifica
procedura di controllo e verifica funzionale. L'arresto di emergenza
deve essere attivabile sia in remoto che in locale attraverso il sistema
di controllo e supervisione della Centrale, tramite opportuni comandi
distribuiti nell'area dell'impianto. Deve essere possibile isolare la
centrale dal metanodotto connesso con il sistema di trasporto.
2.12 Progettazione della protezione
contro la corrosione
I tubi e tutte le strutture metalliche interrate devono essere
opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento
isolante e protezione catodica. Le strutture posate fuori terra soggette
a condizioni di aggressivita' ambientale devono essere opportunamente
trattate con appositi cicli di pitturazione. I rivestimenti isolanti
devono essere scelti tenendo conto del tipo di struttura da proteggere e
di ambiente di posa, della presenza della protezione catodica, delle
sollecitazioni a cui il rivestimento e' soggetto nella fase di
stoccaggio, trasporto, messa in opera ed esercizio, al fine di garantire
una funzionalita' ed una durata adeguate. Le caratteristiche dei
rivestimenti per la condotta in relazione al tipo di posa e le norme di
applicazione dei rivestimenti sono riportate nella norma UNI EN 1594 per
condotte con MOP > 16 bar e nelle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3
per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar. Il sistema di
protezione catodica deve essere progettato e realizzato in accordo con
la norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con la norma UNI EN
12007-1 per componenti destinati a condotte con MOP inferiore od uguale
a 16, al fine di garantire il mantenimento della condotta nelle
condizioni di immunita' dalla corrosione. Il sezionamento elettrico
delle condotte, ottenuto tramite l'inserimento di giunti isolanti, deve
essere previsto qualora sia necessario limitare l'interferenza dei campi
elettrici esterni. Le tensioni elevate provocate da parallelismi o
incroci con linee elettriche ad alta tensione o linee ferroviarie
esercite in corrente alternata, devono essere adeguatamente controllate
e se necessario limitate con opportuni interventi.
3. Materiali
3.1 Generalita'
I tubi ed i componenti utilizzati per la costruzione condotte per il
trasporto di gas devono essere di acciaio. I tubi per condotte con MOP >
16 bar devono essere conformi alle norme previste dalla norma UNI EN
1594. I tubi per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar devono
essere conformi alle norme previste dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN
12007-3. Per i componenti le condotte di trasporto di gas devono essere
rispettati i requisiti chimico fisici previsti per i materiali, la
conformita' alle norme tecniche indicate dalla norma UNI EN 1594 per
componenti destinati a condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN
12007-1 ed UNI EN 12007-3 per componenti destinati a condotte con MOP
inferiore od uguale a 16 bar. I componenti stessi devono inoltre
conformi anche alle pertinenti direttive europee, ove applicabili, ed a
quanto prescritto nei relativi decreti legislativi di attuazione
nazionale. Devono inoltre riportare la relativa marcatura CE ove
prevista. I tubi ed i componenti previsti per condotte con MOP > 16 bar
possono essere utilizzati su condotte con MOP inferiore od uguale a 16.
4. COSTRUZIONE IN CANTIERE
4.1 Premessa
Le imprese impiegate per la costruzione devono possedere le
caratteristiche necessarie per i lavori da eseguire. I lavori devono
essere effettuati in modo da garantire la sicurezza del personale
impiegato per la costruzione, la sicurezza di terzi, la salvaguardia
dell'ambiente e delle aree interessate dai lavori stessi, nonche' l'integrita'
dei materiali impiegati. I lavori di costruzione devono essere eseguiti
nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni e/o
regolamenti locali.
4.2 Posa delle condotte e degli
impianti a terra e in mare
La posa delle condotte e degli impianti a terra deve essere eseguita in
accordo con le modalita' e gli accorgimenti tecnici previsti dalla norma
UNI-EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1
ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16. In caso
di lavori di costruzione di condotte in prossimita' di servizi di terzi
interrati, il metodo di esecuzione dello scavo deve essere tale da
garantire la salvaguardia di tali servizi. La posa di condotte in mare
deve essere effettuata con mezzi navali idonei per le varie fasi di
lavorazione che la compongono.
4.3. Giunzione delle condotte
La giunzione in campo dei tubi per la formazione delle condotte deve
essere eseguita normalmente mediante saldatura per fusione. Collegamenti
mediante flange, filettature e giunti speciali di accertata idoneita'
devono essere limitati agli impianti e alle centrali, e solo per casi
particolari alle condotte (es. prese per funzioni ausiliarie). Le
saldature della condotta devono essere eseguite in accordo con la norma
UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e con le norme UNI EN 12007-1
ed UNI EN 12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16. Le
saldature della condotta devono essere effettuate da personale
certificato secondo procedure di saldatura qualificate. Le saldature
della linea e del circuito principale del gas nei punti di linea e negli
impianti, devono essere ispezionate al 100% con controllo non
distruttivo utilizzando i metodi indicati dalla norma UNI EN 1594 per
condotte con MOP > 16 bar e dalle norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN 12007-3
per condotte con MOP inferiore od uguale a 16. Le operazioni di
controllo non distruttivo devono essere effettuate da personale
certificato secondo procedure di controllo qualificate.
4.4 Collaudo in opera delle condotte
Dopo la posa in opera delle condotte, si deve procedere alla prova
combinata di resistenza e di tenuta a pressione secondo le modalita'
ammesse dalla norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalle
norme UNI EN 12007-1 ed UNI EN12007-3 per condotte con MOP inferiore od
uguale a 16. La condotta ed il circuito principale del gas negli
impianti di linea, impianti di riduzione e centrali di compressione
devono essere collaudati ad una pressione pari ad almeno: - 1,30 MOP per
le condotte di 1ª specie; - 1,50 MOP per le condotte di 2ª e 3ª specie.
Durante il collaudo, la pressione nella sezione piu' sollecitata del
tronco non deve dar luogo ad una tensione superiore al carico unitario
di snervamento minimo garantito per il tipo di materiale impiegato.
Durante il collaudo, la pressione non deve superare di norma la
pressione di prova idraulica in stabilimento dei componenti e le
pressioni di collaudo ammesse per i componenti. Il collaudo della
condotta puo' essere eseguito per tronchi. Il collaudo delle condotte e'
considerato favorevole se, dopo almeno 48 ore, la pressione si e'
mantenuta costante a meno delle variazioni dovute all'influenza della
temperatura ovvero se, in relazione alle variazioni di temperatura e
pressione, il volume del liquido e' rimasto costante nei limiti della
precisione degli strumenti di misura utilizzati. Nel caso di tronchi
costituiti da condotte fuori terra di breve lunghezza, da punti di linea
o da impianti di riduzione e simili, il collaudo e' considerato
favorevole se, dopo almeno 4 ore, la pressione si e' mantenuta costante
a meno delle variazioni dovute all'influenza della temperatura; in
questi casi il collaudo puo' essere eseguito fuori opera. Per le
condotte delle centrali di compressione la durata minima del collaudo
idraulico e' di 24 ore. Dal collaudo su indicato possono essere esclusi
i riduttori di pressione, i contatori, i filtri e gli altri componenti
per i quali e' previsto il collaudo in fabbrica. E' consentito
l'inserimento in linea di spezzoni di tubo, raccordi e pezzi speciali
senza l'esecuzione del suddetto collaudo purche' gli stessi siano
collaudati in stabilimento ad una pressione non inferiore a quella di
collaudo prevista per la condotta. Sono escluse dall'obbligo del
collaudo idraulico quelle parti per le quali il collaudo prima
dell'inserimento in linea non sia tecnicamente fattibile (ad esempio
pezzi speciali per l'esecuzione di una derivazione da una condotta in
esercizio). Tutte le saldature di collegamento dei tronchi di collaudo o
di inserimento nella condotta di pezzi speciali o spezzoni di tubo che
non sono state collaudate, dovranno essere controllate con metodo non
distruttivo in conformita' alle norme di riferimento indicate dalla
norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma UNI EN
12007-3 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar. Su dette
saldature inoltre dovranno essere eseguiti controlli alla ricerca di
eventuali perdite che potranno essere effettuati durante o dopo la messa
in esercizio della condotta. Per le condotte a mare, il collaudo
idraulico puo' non essere necessario per le loro caratteristiche di
opere monolitiche realizzate solamente attraverso la saldatura di tubi,
senza valvole ne' collegamenti. Il controllo di qualita' in tutte le
fasi dell'opera, l'ispezione interna con idonei apparati e la prova di
tenuta con gas inerte o gas naturale possono essere operazioni
sostitutive del tradizionale collaudo idraulico. 4.5 Messa in esercizio
e consegna della condotta e dei relativi impianti all'esercizio Dopo lo
svuotamento dell'acqua utilizzata per il collaudo a pressione e prima
della messa in esercizio del metanodotto, dell'impianto o della centrale
di compressione, si deve procedere all'eliminazione dell'acqua residua
con un idoneo procedimento (es. essiccamento ad aria secca, essiccamento
a vuoto, lavaggio con gas naturale o con aria) in modo da evitare la
formazione di idrati durante l'esercizio. Le attivita' di messa in
esercizio devono essere eseguite in accordo con quanto previsto dalla
norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e dalla norma UNI EN
12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar. I disegni che
riportano il tracciato del metanodotto e la documentazione relativa ai
collaudi devono essere raccolti in modo organico e conservati per la
vita dell'opera da parte dell'impresa di trasporto del gas.
5. ESERCIZIO
5.1 Gestione della rete
Il servizio di trasporto viene effettuato sulla base dei programmi
richiesti dagli utenti della rete, in condizioni di efficienza,
affidabilita' e sicurezza, garantite dall'impresa di trasporto del gas
attraverso l'esercizio della rete dei metanodotti. A tale scopo,
l'impresa di trasporto del gas deve stabilire una propria politica
inerente alle attivita' di esercizio, dispacciamento del gas,
sorveglianza e manutenzione e dotarsi di un'adeguata organizzazione e
sistemi anche per far fronte ad eventuali emergenze. Salvo quanto di
seguito indicato i criteri da utilizzare sono quelli riportati nella
norma UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar e nella norma UNI EN
12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar. L'impresa di
trasporto del gas deve prevedere nella propria organizzazione una
struttura di dispacciamento in grado di assicurare, in relazione
all'estensione e alla complessita' della propria rete, le attivita'
sopra esposte.
5.2 Caratteristiche minime di
dispacciamento
In questo paragrafo sono descritte le attivita' minime che il
dispacciamento deve essere in grado di assicurare per l'esercizio della
rete dei metanodotti. L'organizzazione del dispacciamento deve essere in
grado di assicurare, coerentemente al Codice di Rete adottato
dall'impresa di trasporto del gas, la programmazione operativa del
trasporto secondo le fasi temporali concordate con gli altri Operatori
del sistema di trasporto. L'esercizio nel Giorno Gas deve essere gestito
in modo continuativo nell'arco delle ventiquattrore. In particolare esso
deve garantire: - il bilanciamento fisico della rete; - l'attivazione
delle procedure di emergenza; - il coordinamento degli interventi di
emergenza; - il coordinamento operativo in occasione di lavori e
manutenzioni straordinarie; - il coordinamento operativo con gli altri
operatori del sistema.
5.3 Dati per il controllo della rete
Per svolgere le attivita' sopra descritte il dispacciamento utilizzera',
in relazione all'estensione e alla complessita' della struttura di
trasporto dell'impresa, un sistema di acquisizione dei dati fondamentali
per l'esercizio del sistema stesso. Devono essere acquisiti in via
continuativa o su evento, e conservati per un congruo periodo i dati di
pressione, portata e qualita' del gas dai principali punti d'ingresso e
punti di rete significativi.
5.4 Sistemi di comunicazione
L'impresa di trasporto del gas deve disporre di un sistema di
telecomunicazione che, oltre a supportare l'attivita' del dispacciamento,
assicuri il collegamento e la trasmissione dei dati con tutti gli
operatori del sistema (compresi i dispacciamenti di altre imprese di
trasporto del gas nazionali ed estere). E' inoltre necessario che
l'impresa di trasporto del gas disponga di un sistema sufficientemente
affidabile di collegamento in fonia con il personale che assicura gli
interventi sugli impianti in occasione di manutenzioni ordinarie,
straordinarie e di emergenza.
5.5 Gestione delle emergenze
Si definisce "emergenza" ogni evento che si verifica nell'esercizio del
sistema di trasporto che possa risultare pregiudizievole per la
sicurezza di persone, delle cose e dei beni di terzi, per l'ambiente in
generale, o per la sicurezza dell'impiantistica e la continuita' del
trasporto. Per far fronte a queste tipologie di emergenza l'impresa di
trasporto del gas deve dotarsi di una struttura organizzativa sul
territorio interessato dalla propria rete, in grado di assicurare un
servizio di rintracciabilita', reperibilita' e intervento in modo
continuativo nell'arco delle ventiquattro ore al fine di poter
assicurare, qualora necessario, un rapido intervento sui propri
impianti. L'impresa di trasporto deve dotarsi di una procedura per la
gestione delle emergenze, nella quale devono essere definiti i criteri
organizzativi e attuativi per la predisposizione e l'impiego di
personale, mezzi, attrezzature e materiali. Tale procedura deve essere
costantemente mantenuta aggiornata e tutto il personale operativo
dell'impresa coinvolto nella gestione delle emergenze deve essere
opportunamente istruito per una sua corretta applicazione. E' fatto
obbligo all'impresa di trasporto di dotarsi di un sistema di recapito
automatico, presso un centro di smistamento delle informazioni attivo e
funzionante in modo continuativo nell'arco delle ventiquattrore, delle
segnalazioni telefoniche che dovessero pervenire da Terzi in merito a
problematiche connesse con l'attivita' di trasporto.
6. Ispezione e MANUTENZIONE
6.1 Criteri generali
Allo scopo di garantire il corretto esercizio e il mantenimento delle
necessarie condizioni di affidabilita' e di sicurezza, le condotte per
il trasporto del gas, le centrali di compressione e gli impianti, devono
essere oggetto delle necessarie attivita' di ispezione e di manutenzione
ordinarie e straordinarie. L'impresa di trasporto del gas deve preparare
un piano di ispezione e manutenzione e quindi documentare in un apposito
registro, che puo' essere anche di tipo elettronico, l'esecuzione degli
interventi di manutenzione, gli esiti degli interventi stessi e le
eventuali anomalie riscontrate. Salvo quanto di seguito indicato, i
criteri generali da adottare per la sorveglianza della condotta e la
manutenzione dei componenti, l'integrita' della condotta, l'esecuzione
di lavori di riparazione e/o inserimento su condotte in esercizio, sono
quelli riportati nelle norme UNI EN 1594 per condotte con MOP > 16 bar,
UNI EN 12007-1 per condotte con MOP inferiore od uguale a 16 bar, UNI EN
12186 per impianti di riduzione della pressione e UNI EN 12583 per
centrali di compressione. L'integrita' e la funzionalita' dei componenti
installati lungo la condotta, negli impianti di riduzione e nelle
centrali di compressione in particolare deve essere periodicamente
verificata. La manutenzione deve essere mirata a mantenere o a riportare
le apparecchiature e gli impianti nella condizione in cui possano
espletare efficacemente la funzione richiesta, quale garanzia di
affidabilita' e sicurezza del servizio. Le operazioni di manutenzione, a
seconda della natura dell'intervento e delle operazioni da eseguire,
devono essere svolte da personale qualificato ed opportunamente formato.
Le operazioni di ispezione e di manutenzione devono tenere in
considerazione sia le procedure e le prescrizioni di sicurezza a tutela
del personale operante, che il corretto utilizzo delle attrezzature
necessarie alla loro effettuazione.
6.2 Sorveglianza delle condotte a
terra
Il controllo delle condotte deve essere attuato allo scopo di: -
verificare la funzionalita' ed il buono stato di conservazione dei
tratti di condotta non interrati; - verificare la buona conservazione
dei manufatti e della segnaletica delle condotte, prevedendo appositi
controlli per rivelare la presenza di gas nei cunicoli e nei tubi di
protezione delle condotte stesse; - accertare eventuali azioni di terzi
che possano interessare le aree di rispetto delle condotte e le relative
distanze di sicurezza; - verificare le condizioni morfologiche del
territorio lungo il tracciato della condotta e degli attraversamenti dei
corsi d'acqua. La frequenza di esecuzione del controllo di una condotta
sara' definita in base alle condizioni di progetto e di esercizio della
condotta stessa e dalle caratteristiche dei territori attraversati
(livello di urbanizzazione del territorio, grado di stabilita' dei
terreni attraversati, tipologia d'uso del territorio attraversato dalla
condotta).
6.3 Sorveglianza delle condotte a mare
Il controllo delle condotte sottomarine deve essere realizzato
attraverso lo svolgimento periodico di ispezioni a mare sia in bassi
fondali, sia in alti fondali. Per le indagini devono essere impiegati
adeguati mezzi dotati di sistemi video e strumentali che permettano di
avere una panoramica dello stato esterno della condotta posata sul
fondale marino e delle sue interazioni con il fondale stesso, nonche' di
verificare le buone condizioni delle protezioni meccaniche ed elettriche
presenti. Deve essere verificato lo stato di ricoprimento delle condotte
e le eventuali modifiche dell'ambiente marino limitrofo. In particolare
devono essere monitorate tutte le eventuali intersezioni, con altre
condotte e/o cavi elettrici e di telecomunicazione. Gli interventi di
manutenzione devono essere mirati principalmente alla stabilizzazione
del tubo sul fondo e alla sua protezione contro eventuali interferenze
con attivita' umane (pesca a strascico, traffico marittimo commerciale
e/o diporto).
6.4 Misure e controlli per la
protezione contro la corrosione
Lungo le condotte devono essere opportunamente posizionati posti di
misura per accertare l'efficacia dei sistemi di protezione catodica in
relazione ai programmi stabiliti nei piani di manutenzione. La
protezione passiva applicata alle condotte aeree ed agli apparati fuori
terra deve essere oggetto di ispezioni allo scopo di accertarne il buono
stato di conservazione.
6.5 Ispezioni interne delle condotte
Al fine di verificarne l'integrita', le condotte a terra e a mare
possono essere ispezionate mediante il passaggio all'interno della
condotta di idonei dispositivi. Le frequenze di ispezione devono essere
stabilite in funzione delle condizioni e delle caratteristiche di ogni
singola condotta. Eventuali difetti riscontrati devono essere valutati
in base a criteri riconosciuti di buona tecnica che garantiscano l'integrita'
della condotta. Eventuali difetti per i quali la valutazione sopra
definita richieda un intervento, potranno essere riparati con sistemi di
rinforzo che garantiscano il ripristino delle condizioni di progetto.
6.6 Manutenzione degli impianti, dei
punti di linea e delle centrali di compressione
Le operazioni di manutenzione da eseguire negli impianti, nei punti di
linea e nelle centrali di compressione, si suddividono in: a) Operazioni
di conduzione, quali: - le verifiche ispettive; - il controllo delle
perdite; - il controllo dei livelli su apparati di contenimento o di
raccolta liquidi; - le verifiche di funzionamento;
- il controllo della manovrabilita' delle valvole di intercettazione; -
le verifiche delle tarature. b) Operazioni di manutenzione, ovvero
operazioni che di norma comportano lo smontaggio e il successivo
rimontaggio delle singole apparecchiature. Sugli apparati posti sul
circuito principale del gas devono essere eseguite le necessarie
operazioni di manutenzione allo scopo di garantire il corretto esercizio
degli impianti.
6.7 Apparati a pressione
Sulle attrezzature a pressione standard di cui al decreto legislativo 25
febbraio 2000 n. 93 devono essere eseguite le operazioni di ispezione e
di manutenzione previste dal manuale di uso e manutenzione dell'apparato
redatto dal costruttore. Per recipienti a pressione di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 e per quelli realizzati in
conformita' alla normativa pre-vigente, aventi volume maggiore di 25
litri e, se con pressione massima ammissibile inferiore o uguale a 12
bar, aventi capacita' maggiore di 50 litri, tali operazioni devono
comunque comprendere le operazioni di ispezione e di manutenzione
indicate al punto 6.7.1. Per gli accessori di sicurezza invece, tali
operazioni devono comprendere le operazioni di verifica di funzionalita'
cui al punto 6.7.2.
6.7.1 Recipienti
I recipienti a pressione devono essere oggetto di operazioni di
ispezione per verificarne l'integrita'. Qualora dette operazioni di
ispezione dovessero riscontrare difetti che possano in qualche modo
pregiudicare l'esercibilita' del recipiente, dovranno essere intraprese
le azioni piu' opportune di ripristino della integrita' strutturale del
componente, oppure valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo
di ulteriore esercibilita' con la permanenza dei difetti riscontrati.
Tali operazioni di ispezione devono avere una frequenza decennale; la
frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle
singole attrezzature nel manuale d'uso e manutenzione indichi
periodicita' di interventi inferiori. Le operazioni di ispezione per le
verifiche di integrita' consistono in esame visivo eseguito dall'esterno
e, ove possibile, dall'interno delle varie membrature, in controlli
spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a
fronte di situazioni evidenti di danno. Qualora il recipiente a
pressione abbia caratteristiche tali da non consentire un'esaustiva
ispezionabilita' a causa della presenza, su parti rappresentative del
recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni
inamovibili, l'ispezione deve essere integrata, limitatamente alle
camere interessate, da una prova di pressione a 1,125 volte la massima
pressione ammissibile che puo' essere effettuata utilizzando un fluido
allo stato liquido. La prova a pressione con fluido allo stato liquido
puo' essere sostituita, previa predisposizione di opportuni
provvedimenti cautelativi, con una prova di pressione con gas ad un
valore di 1,1 volte la massima pressione ammissibile. Ispezioni
alternative e/o con periodicita' differenti, ma tali da garantire un
livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi
specifici, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso
rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa.
6.7.2 Accessori di sicurezza
Gli accessori di sicurezza devono essere oggetto di operazioni per la
constatazione della loro funzionalita'. La verifica di funzionalita'
degli accessori di sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco,
con simulazioni, oppure, ove sia possibile e non sia pregiudizievole per
le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. La
verifica di funzionalita' degli accessori di sicurezza deve essere
eseguita di norma ogni due anni. La frequenza di esecuzione di tale
verifica e' specifica per ogni tipologia di attrezzatura e deve essere
individuata tenendo presente le condizioni di esercizio e le modalita'
di gestione dell'accessorio stesso. L'analisi delle condizioni di
esercizio e delle modalita' di gestione dell'accessorio di sicurezza
potrebbero determinare l'esecuzione della verifica di funzionalita' con
frequenza diversa (inferiore o superiore) rispetto a quanto sopra
indicato.
7. INSTALLAZIONI INTERNE DELLE UTENZE
INDUSTRIALI
7.1 Generalita'
Per le installazioni interne delle utenze industriali vengono prescritte
soluzioni tecniche analoghe a quanto previsto per la rete di trasporto.
Le minori distanze di sicurezza disponibili per l'installazione delle
condotte e degli impianti di riduzione e misura del gas, nell'ambito di
un impianto industriale sono compensate dalla presenza all'interno
dell'impianto di solo personale a conoscenza dei rischi relativi alle
attivita' che all'interno dell'impianto si svolgono. Le installazioni
interne delle utenze industriali sono generalmente costituite da: - una
condotta che dalla rete esterna adduce il gas all'impianto di riduzione
della pressione e di misura dell'utenza (condotta di alimentazione); -
l'impianto di riduzione della pressione e di misura; - rete di condotte
che da tale impianto adducono il gas agli apparecchi di utilizzazione
(rete di adduzione). La rete di adduzione realizzata in conformita' ai
requisiti del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, dovra'
comunque rispettare le modalita' di installazione e le distanze di
sicurezza previste nel presente decreto.
7.2 Condotta di alimentazione
La condotta di alimentazione deve essere progettata, costruita e
collaudata secondo le prescrizioni stabilite per la rete esterna, salvo
quanto sotto riportato: Il tracciato della condotta deve essere scelto
in modo da evitare la vicinanza di opere, manufatti, cumuli di
materiale, ecc., che possano danneggiare la condotta oppure creare
pericoli derivanti da eventuali fughe di gas. Nei tratti fuori terra la
condotta deve essere opportunamente protetta contro eventuali
danneggiamenti da azioni esterne. Qualora per particolari ragioni di
carattere tecnico si fosse costretti a prescegliere un tracciato lungo
il quale dovessero incontrarsi degli edifici, deve essere tenuto
presente quanto segue: - e' vietato il sottopasso degli edifici; - e'
vietato l'attraversamento degli edifici entrando nel corpo degli edifici
stessi; - e' ammesso il passaggio delle condotte attraverso androni, a
condizione che questi siano permanentemente aerati e che le condotte
abbiano diametro non superiore a 120 mm, con pressione non superiore a
12 bar. In tal caso se l'edificio non e' cantinato, la condotta puo'
essere interrata nel pavimento dell'androne, contenuto in un adatto
manufatto di protezione con opportuni sfiati di ampia sezione all'estremita'.
Nel caso di edifici cantinati la condotta deve essere esterna ed
addossata ai muri delimitanti l'androne, ai quali deve essere fissata
con staffe che la distanzino opportunamente dai detti muri; la condotta
deve essere inoltre protetta contro possibili danneggiamenti per azioni
meccaniche esterne; - e' consentito il sorpasso di un edificio, purche'
i tronchi di condotta non interrati siano opportunamente protetti contro
eventuali danneggiamenti da azioni meccaniche esterne e siano fissati ai
muri dell'edificio con staffe di distanziamento; in tal caso pero' le
parti di struttura dell'edificio, interessate al passaggio della
condotta, devono avere una resistenza al fuoco pari almeno a R120 e
REI/EI120, e la pressione della condotta non deve essere superiore a 12
bar.
7.3 Impianti di riduzione e misura
della pressione all'interno delle utenze industriali
L'ubicazione dell'impianto di riduzione della pressione va prevista come
segue: - se la pressione massima prevista e' maggiore di 24 bar,
l'impianto deve essere addossato o quanto meno vicino al muro di cinta;
- se la pressione massima prevista e' superiore a 5 bar ed inferiore od
uguale a 24 bar, l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza
possibile dagli edifici e dai capannoni dello stabilimento,
preferibilmente addossato o quanto meno vicino al muro di cinta.
L'impianto, se la pressione massima prevista e' inferiore od uguale a 24
bar, puo' anche essere ubicato sulla terrazza di un fabbricato, purche'
sulla stessa non vi siano locali destinati ad abitazione o a luogo di
riunione; in tal caso i locali della cabina devono essere realizzati con
strutture incombustibili e con copertura leggera ed incombustibile ed il
solaio della terrazza deve avere una resistenza al fuoco non inferiore a
REI 120. L'impianto, per quanto possibile, deve essere progettato,
costruito e collaudato secondo le prescrizioni stabilite per gli
impianti di riduzione della pressione di cui al paragrafo 2.10.
7.4 Rete di adduzione
La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e collaudata
prescrizioni stabilite per la condotta di attenendosi per quanto
possibile alle alimentazione. In caso di reti estese o ramificate deve
essere accuratamente studiata l'ubicazione delle apparecchiature di
intercettazione
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