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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31
marzo 2004
Visti:
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la legge
14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
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la
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità) 27 febbraio 2002, n.
26/02 (di
seguito: deliberazione n. 26/02);
-
la
deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02
(di seguito:
deliberazione n. 195/02);
-
la
deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002, n.
207/02;
-
la
deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n.
138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
-
la
delibera dell’Autorità 29 dicembre 2004, n.
248/04 (di
seguito: delibera n. 248/04);
-
la
delibera dell’Autorità 30 marzo 2005 n.
56/05 (di
seguito: delibera n. 56/05);
-
le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di
seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156/05, n.
157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n.
163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n.
170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n.
177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n.
183/05, 1 marzo 2005, n. 524/05;
-
l’
ordinanza del Consiglio di Stato 22 marzo 2005, n. 1525/05.
Considerato
che:
-
l’articolo
6, comma 7, della deliberazione n. 138/03, dispone che la componente
tariffaria dello stoccaggio QS, prevista dall’articolo 3 della
medesima deliberazione, sia calcolata con riferimento alle tariffe di
stoccaggio determinate ai sensi della deliberazione n. 26/02 e che sia
aggiornata con provvedimento dell’Autorità;
-
l’Autorità,
ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della deliberazione n. 26/02, ha
pubblicato nel proprio sito internet le tariffe di stoccaggio per
l’anno termico 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006;
-
la
componente tariffaria dello stoccaggio prevede, ai sensi della
deliberazione n. 26/02, il riconoscimento degli oneri relativi alle
quantità di gas naturale necessarie all’espletamento delle fasi di
iniezione e/o di erogazione; ai fini di tale riconoscimento è
utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato
dall’Autorità sulla base delle disposizioni in materia;
-
in
conseguenza delle ordinanze del Tar Lombardia sopra richiamate, con cui
è stata sospesa in via cautelare l’efficacia delle disposizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, l’Autorità, con
delibera n. 56/04 ha provveduto all’aggiornamento della componente
materia prima per il trimestre gennaio – marzo 2005 e per il trimestre
aprile – giugno 2005, ai sensi della deliberazione n. 195/02;
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qualora
il Tar Lombardia respinga i ricorsi in relazione ai quali sono state
rese le predette ordinanze, l’Autorità dovrà rideterminare il valore
della componente tariffaria QS relativamente al periodo 1 aprile 2005
– 31 marzo 2006, sulla base dell’aggiornamento della componente
materia prima effettuato ai sensi delle disposizioni attualmente
sospese.
Ritenuto che
sia necessario aggiornare la componente tariffaria dello stoccaggio QS
relativamente al periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006
DELIBERA
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di
stabilire che, per il periodo 1 aprile 2005 – 31 marzo 2006, il valore
della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale, di cui all’articolo 3 della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03, sia pari a 0,246169
euro/GJ;
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di
pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it).
Milano, 31 marzo 2005
Il presidente: Ortis
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