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AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 4 novembre 2004.
Rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30
settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 192/04).
(Gazzetta Ufficiale n.
279 del 27/11/2004)
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4
novembre 2004
Visti:
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la legge 14 novembre
1995, n. 481;
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il decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164;
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la deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 29 luglio 2004, n.
138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
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la deliberazione
dell’Autorità 29 settembre 2004, n.
170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
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la deliberazione
dell’Autorità 30 settembre 2004, n.
173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04).
Considerato che:
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con la deliberazione n.
138/04, l’Autorità ha definito le garanzie per il libero accesso al
servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la
predisposizione dei codici di rete, prevedendo che i ricavi derivanti
dall’applicazione dei corrispettivi di bilanciamento siano posti in
detrazione dal vincolo dei ricavi per le tariffe di distribuzione
relative all’anno termico successivo;
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con le deliberazioni n.
170/04 e n. 173/04, l’Autorità ha definito, rispettivamente, i
criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di
distribuzione di gas naturale e i criteri per la determinazione delle
tariffe per l’attività di fornitura di gas diversi dal gas
naturale, distribuiti a mezzo rete urbana;
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la deliberazione n.
170/04 ha previsto la trasmissione delle proposte tariffarie entro il
31 marzo di ogni anno, ovvero entro quindici giorni dall’entrata in
vigore della sopra richiamata deliberazione, ai fini del procedimento
di approvazione delle proposte tariffarie per l’anno termico
2004-2005; e che tale disciplina di approvazione delle proposte
tariffarie non consente di realizzare quanto previsto dal meccanismo
di detrazione dei ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento
di cui alla deliberazione n. 138/04, a causa di un errore materiale
riscontrato nella medesima deliberazione;
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successivamente alla
pubblicazione delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana, sono stati riscontrati alcuni
errori materiali.
Ritenuto necessario
provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nelle
deliberazioni n. 138/04, n. 170/04 e n. 173/04, anche in relazione al
procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l’anno
termico 2004-2005 di cui alla deliberazione n. 170/04
DELIBERA
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di approvare la
seguente rettifica della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 luglio
2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04):
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all’articolo 18,
comma 3, le parole “relative all’anno termico successivo”
sono sostituite dalle parole “relative al secondo anno termico
successivo”;
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di approvare le
seguenti rettifiche della deliberazione dell’Autorità 29 settembre
2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04):
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all’articolo 10,
comma 4, le parole “di cui al precedente comma 8.1” sono
sostituite dalle parole “di cui al precedente comma 10.1” e le
parole “di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle parole
“di cui all’articolo 4”;
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all’articolo 12,
comma 3, le parole “ai sensi degli articoli 3 e 6”sono
sostituite dalle parole “ai sensi degli articoli 4 e 7”;
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di approvare le
seguenti rettifiche della deliberazione dell’Autorità 30 settembre
2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04):
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all’articolo 11,
comma 2, le parole “clienti attivi nell’ambito” sono
sostituite dalle parole “clienti attivi nella località” e le
parole “clienti appartenenti all’ambito tariffario” sono
sostituite con le parole “clienti appartenenti alla località”;
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di pubblicare il
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in
vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione;
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di pubblicare nel sito
internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n.
138/04, la deliberazione n.
170/04 e la deliberazione n.
173/04, come risultanti dalle rettifiche apportate con il presente
provvedimento.
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