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AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 29 dicembre 2005.
Aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2006, delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04. (Deliberazione n.
298/05).
(Gazzetta Ufficiale n.
26 del 1/2/2006)
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L’AUTORITÀ
PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione
del 29 dicembre 2005
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481;
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
il decreto
legge 4 settembre 2002 n. 193, convertito con
legge 28 ottobre 2002, n. 238;
-
il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31
ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
-
la
legge 23 agosto 2004, n. 239;
-
la
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(di seguito: l’Autorità) 22 aprile 1999,
n. 52/99;
-
la
deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2002,
n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
-
la
deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2002,
n. 207/02;
-
la
deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003,
n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
-
la delibera
dell’Autorità 29 dicembre 2004,
n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);
-
la delibera
dell’Autorità 30 marzo 2005,
n. 56/05;
-
la delibera
dell’Autorità 28 giugno 2005,
n. 132/05
-
la delibera
dell’Autorità 5 settembre 2005,
n. 184/05 (di seguito: delibera n. 184/05);
-
la delibera
dell’Autorità 28 settembre 2005,
n. 200/05 (di seguito: delibera n. 200/05);
-
le sentenze
del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di
seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di
seguito: sentenza n. 3478/05), 6 ottobre 2005 n. 3696/05, n.
3697/05, n. 3698/05, n. 3699/05, n.3700/05, n. 3701/05, n.
3702/05, n. 3703/05, n. 3704/05, n. 3705/05, n. 3706/05, n.
3707/05, n. 3708/05, n. 3709/05, n.3710/05, n. 3711/05, n.
3712/05, n. 3713/05, n. 3714/05, n. 3715/05, n. 3716/05, n.
3717/05, n.3718/05, n. 3719/05, n. 3720/05, n. 3721/05, n.
3722/05, n. 3723/05, n.3724/05, n. 3725/05, n. 3726/05, n.
3727/05;
-
l’ordinanza
del Consiglio di Stato 14 ottobre 2005 n. 4921/05.
Considerato che:
-
con le
sentenze sopra richiamate il Tar Lombardia ha annullato la
delibera n. 248/04;
-
con la
delibera n. 184/05, l’Autorità ha proposto appello innanzi
al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia
n. 3478/05;
-
con
l’ordinanza sopra richiamata il Consiglio di Stato ha
sospeso in via cautelare l’efficacia della sentenza del Tar
Lombardia di cui al precedente alinea;
-
l’articolo 2
della delibera n. 248/04 ha previsto che gli esercenti
l’attività di vendita, limitatamente ai contratti di
compravendita all’ingrosso in essere alla data di entrata in
vigore della medesima delibera, offrano nuove condizioni
economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo
aggiornamento della componente materia prima, effettuato
dall’Autorità ai sensi della disciplina introdotta
dall’articolo1, comma 2, della delibera n. 248/04.
-
rispetto al
valore definito all’articolo 4 della delibera n. 248/04,
l’indice dei prezzi di riferimento It, del gas
naturale:
-
nel
periodo di riferimento giugno 2004 – febbraio 2005,
relativo all’aggiornamento per il trimestre
aprile-giugno 2005, non ha registrato una variazione
maggiore del 5%;
-
nel
periodo di riferimento settembre 2004 – maggio 2005,
relativo all’aggiornamento per il trimestre
luglio-settembre 2005, ha registrato una variazione
maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale di
0,0364 centesimi di euro/MJ, pari a 1,4021 centesimi di
euro/mc per le forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
-
rispetto al
valore per il trimestre luglio-settembre 2005 di cui al
precedente alinea definito ai sensi della delibera n.
248/04, l’indice dei prezzi di riferimento It,
del gas naturale nel periodo di riferimento dicembre 2004 –
agosto 2005, relativo all’aggiornamento per il trimestre
ottobre-dicembre 2005, ha registrato una variazione maggiore
del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale di 0,0385 centesimi
di euro/MJ, pari a 1,4830 centesimi di euro/mc per le
forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di
riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
-
rispetto al
sopraccitato valore per il trimestre ottobre-dicembre 2005
definito ai sensi della delibera n. 248/04, l’indice dei
prezzi di riferimento It, del gas naturale nel
periodo di riferimento marzo – novembre 2005, relativo
all’aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006, ha
registrato una variazione maggiore del 5%, che comporterebbe
un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale di 0,0598 centesimi di euro/MJ, pari a 2,3035
centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con
potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
Ritenuto che sia
opportuno:
-
prevedere
disposizioni attuative dell’ordinanza cautelare del
Consiglio di Stato, al fine di dare certezza al settore,
fermo ed impregiudicato l’esito finale del giudizio di
merito attualmente pendente;
-
per il
trimestre gennaio-marzo 2006, tenuto conto delle variazioni
dell’indice It sopra riportate rispetto al valore
definito all’articolo 4 della delibera n. 248/04 e della
revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 3 della
delibera n. 248/04, modificare le condizioni economiche di
fornitura del gas naturale di cui all’articolo 3 della
deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di
commercializzazione all’ingrosso previsto dall’articolo 7,
comma 1, della medesima deliberazione, tenuto conto che il
valore di QE definito nell’aggiornamento per il trimestre
ottobre-dicembre 2005 ai sensi della delibera 195/02 è pari
a 0,5000 centesimi di euro/MJ;
-
che i
conguagli relativi ai consumi dell’anno 2005, derivanti
dall’applicazione delle modalità di aggiornamento di cui
alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e
della revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 3 della
delibera n. 248/04, siano effettuati dagli esercenti
l’attività di vendita del gas naturale con modalità che
saranno fissate dall’Autorità successivamente all’esito del
giudizio attualmente pendente al Consiglio di Stato avverso
la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05
DELIBERA
-
di aumentare
interinalmente, in adempimento dell’ordinanza n. 4921/05 del
Consiglio di Stato e fermo ed impregiudicato l’esito del
giudizio di merito attualmente pendente, complessivamente
per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006, rispetto al
valore determinato con l’applicazione della delibera 28
settembre 2005 n. 200/05, di 0,007722 centesimi di euro/MJ
(0,07722 euro/GJ) le condizioni economiche di fornitura del
gas naturale determinate ai sensi dell’articolo 3 della
deliberazione dell’Autorità n. 138/03; tale aumento è pari a
0,2974 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale
con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52
MJ/mc;
-
di riservare
a successiva deliberazione dell’Autorità la fissazione delle
modalità con le quali, secondo l’esito del contenzioso
attualmente pendente al Consiglio di Stato, gli esercenti
l’attività di vendita effettueranno i conguagli relativi ai
consumi dell’anno 2005 derivanti dalle variazioni delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in
applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla
delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e dalla
revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all’ingrosso di cui all’articolo 3 della
delibera n. 248/04;
-
di pubblicare
la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità,
affinché entri in vigore dall’1 gennaio 2006.
Milano, 29
dicembre 2005
Il presidente:
Ortis
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