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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 28 aprile 2005.
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale, per il secondo periodo di regolazione. (Deliberazione n. 78/05). 

(Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19/5/2005)


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2005

Visti:

  • la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;

  • la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

  • la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2002, 26/02 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 26/02);

  • la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni.

Considerato che:

  • l’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

  • l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;

  • con la deliberazione n. 26/02, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il primo periodo di regolazione, compreso tra l’1 aprile  2002 e il 31 marzo 2006.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione;

  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;

  • verificare le attuali disponibilità di stoccaggio, anche in relazione alla domanda, e i relativi costi di sviluppo e di potenziamento connessi a nuovi investimenti

DELIBERA

  1. di avviare, per il secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e conseguentemente di:

    1. convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione dei provvedimenti;

    2. rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione delle tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il nuovo periodo di regolazione;

    3. esaminare le disponibilità attuali delle capacità di stoccaggio e gli investimenti necessari per il loro sviluppo;

    4. attribuire al dott. ing. Egidio Fedele Dell’Oste, nella sua posizione di direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) e al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di  direttore della Direzione Gas dell’Autorità, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell’attività preparatoria delle decisioni conclusive;

  2. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1, delle esigenze generali di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;

  3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 28 aprile 2005

Il presidente: Ortis

        

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