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AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 28 aprile 2005.
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di
tariffe per l'attivita' di stoccaggio di gas naturale, per il secondo periodo di
regolazione. (Deliberazione n. 78/05).
(Gazzetta Ufficiale n.
115 del 19/5/2005)
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 aprile
2005
Visti:
-
la Direttiva
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003;
-
la legge 14 novembre
1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
-
la legge
23 agosto 2004, n. 239;
-
la delibera
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
-
la deliberazione
dell’Autorità 27 febbraio 2002, 26/02
e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
26/02);
-
la deliberazione
dell’Autorità 17 luglio 2002, n.
137/02 e sue successive modifiche
e integrazioni.
Considerato che:
-
l’articolo 1, comma 1,
della legge n. 481/95 prevede che l’Autorità persegua la finalità di
garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei
servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema
tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto
conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale
formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì
armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il
servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse;
-
l’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l’altro, che
l’Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo incentivare
gli investimenti per il potenziamento delle capacità tenendo conto del
particolare rischio associato alle attività minerarie della
immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di
punta;
-
con la deliberazione n.
26/02, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle
tariffe di stoccaggio del gas naturale per il primo periodo di
regolazione, compreso tra l’1 aprile 2002 e il 31 marzo 2006.
Ritenuto necessario:
-
avviare un procedimento
per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività
di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione;
-
individuare alcune
esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei
provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;
-
verificare le attuali
disponibilità di stoccaggio, anche in relazione alla domanda, e i
relativi costi di sviluppo e di potenziamento connessi a nuovi
investimenti
DELIBERA
-
di avviare, per il
secondo periodo di regolazione, un procedimento ai fini della formazione
di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di stoccaggio
di gas naturale ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e conseguentemente di:
-
convocare, qualora
sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento,
audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle
formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini
dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione
e l’adozione dei provvedimenti;
-
rendere disponibile,
qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del
procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di
provvedimenti per la definizione delle tariffe per l’attività di
stoccaggio di gas naturale per il nuovo periodo di regolazione;
-
esaminare le
disponibilità attuali delle capacità di stoccaggio e gli
investimenti necessari per il loro sviluppo;
-
attribuire al dott.
ing. Egidio Fedele Dell’Oste, nella sua posizione di direttore
della Direzione Tariffe dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (di seguito: l’Autorità) e al dott. ing. Claudio di Macco,
nella sua posizione di direttore della Direzione Gas
dell’Autorità, la responsabilità degli adempimenti di carattere
procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo
svolgimento dell’attività preparatoria delle decisioni
conclusive;
-
di tenere conto, nella
formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1,
delle esigenze generali di garantire lo sviluppo del sistema gas
nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
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di pubblicare la presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 28 aprile 2005
Il presidente: Ortis
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