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AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 5 agosto 2004.
Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della
deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 30 maggio
2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di gnl. (Deliberazione n.
141/04).
(Gazzetta Ufficiale n.
219 del 17/9/2004)
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 5 agosto 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre
1995, n. 481;
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l’articolo 24, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00);
-
l’articolo 14 e
l’articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 maggio
2001, n.
120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
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l’articolo 23 della
deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n.
137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
-
la deliberazione
dell’Autorità 29 settembre 2003, n.
113/03 (di seguito: deliberazione n. 113/03);
-
il documento
per la consultazione 14 luglio 2004, recante “Garanzie di libero
accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e
norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione” (di
seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).
Considerato che:
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l’articolo 24, comma 5,
del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all’Autorità il potere
di definire la disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione
del servizio di rigassificazione di Gnl, sulla base della quale le
imprese esercenti il servizio sono tenute a predisporre il proprio
codice di rigassificazione; e che ai sensi del medesimo articolo
l’Autorità verifica la coerenza di detti codici con il quadro
normativo dalla medesima definito;
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con gli articoli 14 e 15,
commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 l’Autorità, nelle more
della compiuta definizione della disciplina di cui al precedente
alinea,ha previsto in via d’urgenza condizioni minime per garantire
l’accesso al servizio di rigassificazione di Gnl, prevedendo che tali
condizioni minime dovessero essere applicate sino alla data del 30
settembre 2002;
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con l’articolo 23 della
deliberazione n. 137/02 e con la deliberazione n. 113/03, l’Autorità
ha prorogato, rispettivamente sino alla data del 30 settembre 2003 e del
30 settembre 2004,
l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15,
della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di
rigassificazione di Gnl;
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non si è ancora concluso
il procedimento per la formazione dei provvedimenti di competenza
dell’Autorità in materia di disciplina delle condizioni di accesso e
di erogazione al servizio di rigassificazione; e che l’Autorità, con
il documento di consultazione 14 luglio 2004, ha reso pubbliche alcune
proposte e criteri che intende seguire a tal fine, invitando tutti gli
operatori interessati a presentare entro il 23 agosto 2004 proprie
osservazioni e contributi in merito.
Ritenuto necessario, nella
pendenza del procedimento di cui al precedente alinea, dare certezza
agli operatori prorogando l’efficacia delle disposizioni in materia di
accesso al servizio di rigassificazione di Gnl contenute negli articoli 14 e
15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01
DELIBERA
di prorogare le disposizioni
di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n.
120/01, relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl, sino alla data
del 30 settembre 2005;
di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito
internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di
pubblicazione.
Milano, 5 agosto 2004
Il presidente: Ortis
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