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Autorità per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 18 marzo 2004, n. 40
Adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

(Testo coordinato con tutte le modifiche e integrazioni intevernute)

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Documenti collegati

Delibera n. 147/06

Attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali

Delibera n. 87/06

Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per gli impianti di utenza nuovi

Delibera n. 47/06

Prolungamento dei periodi concessi per l’invio della documentazione da sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi di cui all'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04

Documento di consultazione

Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (delibera n. 40/04)

Delibera n. 42/05

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 settembre 2005, n. 192/05 sull’attuazione da parte dei distributori e dei venditori di gas della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04

Comunicato stampa
2.3.06

Sicurezza degli impianti a gas: completata l’istruttoria conoscitiva sull’applicazione del nuovo regolamento

Delibera n. 278/05

Proroga dei termini per la comunicazione dei dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas per l’anno termico 2004-2005 di cui all’articolo 11, commi 2 e 5, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04

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Segnalazione al Parlamento e al Governo in materia di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 per gli impianti di utenza a gas

Determinazione n. 32/05

Avvio di un gruppo di lavoro per l’individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04

Comunicato stampa 21.9.05

Sicurezza degli impianti a gas: nuove disposizioni per l’applicazione del regolamento

Delibera n. 192/05

Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 

Comunicato stampa 26.8.05

Sicurezza degli impianti a gas: verifica dell’Autorità per l’energia sull’applicazione del nuovo regolamento

Delibera n. 43/05

Prolungamento del periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti di utenza a gas nuovi previste dall'articolo 18 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 

Comunicato stampa 15.10.04

Avviata la nuova campagna di controllo della sicurezza sugli impianti a gas decisa dall'Autorità.

Delibera n. 129/04

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04 in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas 

Comunicato stampa

Nuove procedure e modalità di accertamento per la sicurezza degli impianti del gas nelle case.

Allegati

Autorità per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 18 marzo 2004
Adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8/4/2004)

Delibera n. 40/04 versione storica originale pubblicata il 19 marzo 2004

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 marzo 2004;
Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) come modificata dalle deliberazioni dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n. 236/00);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 5/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: deliberazione n. 64/02);
il documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante regolazione delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la consultazione);
il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento per la consultazione;
Considerato che:
con la deliberazione n. 47/00 l'Autorita' ha previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose; con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla deliberazione n. 5/01, l'Autorita' ha previsto che i distributori siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna; con la deliberazione n. 237/00 l'Autorita' ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali; con la deliberazione n. 64/02 l'Autorita' ha definito le modalita' per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea; con il proprio parere l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunita' che il distributore si limiti ad accertamenti documentali;
l'Autorita' puo' imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrita' fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprieta';
i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione ed hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:
a) prevedere che l'avvio degli accertamenti sugli impianti in servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori il completamento delle norme tecniche e ai distributori l'adeguamento della propria organizzazione e procedure aziendali;
b) definire in modo chiaro il quadro delle responsabilita', valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei soggetti che gia' operano nel settore della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
c) semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle informazioni;
d) evitare duplicazioni di controlli presso il cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli enti locali;
Ritenuto che sia opportuno: prevedere l'obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza, inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualita', evitando in tal modo disparita' di tutela tra clienti finali che utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che utilizzano impianti nuovi o modificati;
effettuare gli accertamenti su documenti gia' previsti dalle disposizioni vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali;
individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori facendo riferimento a profili professionali gia' richiesti, per analoghe attivita', dalle discipline di settore; riservare al comune competente per territorio l'effettuazione di verifiche con sopralluogo:
a) su impianti di utenza per i quali il distributore abbia notificato al comune medesimo l'impossibilita' di procedere all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte del cliente finale;
b) su impianti di utenza gia' accertati per via documentale da parte del distributore; istituire per l'installatore, che modifica un impianto di utenza a gas, l'obbligo di invio al distributore di copia della dichiarazione di conformita' alla legge n. 46/1990, ove prevista, o equivalente per gli impianti di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/1990, al fine di consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell'attivita' di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas modificati;
provvedere alla copertura dei costi sostenuti dai distributori per l'attuazione del presente regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei richiedenti l'attivazione della fornitura di gas sia attraverso le tariffe di distribuzione;
superare il meccanismo provvisorio definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali con le disposizioni del presente regolamento;
prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con l'avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli impianti in servizio, differendo altresi' di un anno l'applicazione del presente regolamento per i distributori che servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;
prevedere strumenti ed iniziative atte a favorire la piu' ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento;
Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:
di escludere dal regolamento gli impianti in servizio;
cio' non e' possibile in quanto l'Autorita' ritiene di dovere tutelare in eguale misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete, indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza, sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto piu' considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti consultati, gli impianti in servizio sono quelli che potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista della sicurezza;
di definire come criterio di incompatibilita' per il personale incaricato degli accertamenti quello di non essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore degli impianti di utenza;
cio' non e' possibile perche' porterebbe ad una scarsita' di personale tecnico da adibire agli accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei soggetti operanti nel settore per le attivita' di accertamento;
tuttavia tale proposta di incompatibilita' e' stata accettata limitatamente all'impianto di utenza sottoposto ad accertamento;
Delibera di approvare il seguente regolamento: 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1.1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «accertamento» e' l'insieme delle attivita' dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita';
b) «accertatore» e' il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento;
c) «anno di riferimento» e' l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;
d) «anno termico» e' il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;
e) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
f) «cliente finale» e' il consumatore che acquista gas per uso proprio;
g) «distributore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione del gas;
h) «impianto di distribuzione» e' una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione puo' essere gestito da uno o piu' distributori;
i) «impianto di utenza» e' il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
j) «impianto di utenza in servizio» e' l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva;
k) «impianto di utenza modificato» e' l'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991);
l) «impianto di utenza nuovo» e' l'impianto di utenza di nuova installazione;
m) «impianto di utenza riattivato» e' l'impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione;
n) «impianto interno» e' l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese;
non comprende il gruppo di misura;
o) «installatore» e' l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;
p) «nuovo allaccio» e' l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna;
non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 16.6;
q) «periodo di avviamento» e' l'intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo;
r) «periodo di gestione» e' il numero di mesi dell'anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di distribuzione;
la frazione di mese maggiore di quindici giorni solari e' considerata pari ad un mese di gestione;
s) «periodo di subentro» e' l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' avvenuto il subentro stesso;
t) «punto di consegna» e' il punto di confine tra l'impianto di proprieta' del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprieta' o gestito dal cliente finale;
u) «stato dell'impianto di utenza» e' lo stato dell'impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas;
ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:
(i) impianti di utenza nuovi;
(ii) impianti di utenza modificati o riattivati;
(iii) impianti di utenza in servizio;
v) «terzo responsabile» e', ai sensi dell'art. 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica e organizzativa, e' delegata dal proprietario dell'impianto ad assumerne la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
w) «tipologia di impianto di utenza» e' la tipologia dell'impianto di utenza in base alla portata termica complessiva;
ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:
(i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
(ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
(iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW;
x) «venditore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di vendita del gas;
y) «verifica» e' l'insieme delle attivita' effettuate dal comune per verificare con sopralluogo che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita'.

Art. 2

Adempimento degli obblighi di accertamento

2.1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
2.2. L'accertamento e' effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:
a) richiesta ed attestazione di cui agli allegati A e B, complete di tutti gli allegati;
b) richiesta ed attestazione di cui agli allegati C e D, complete di tutti gli allegati;
c) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990) completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
d) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'UNI che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) per l'attivazione della fornitura per come modificati dall'art. 30.
2.3. L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.
2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne da' comunicazione scritta al cliente finale entro trenta giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 3

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

3.1. Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:
a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'art. 3, lettere a) o b), della legge n. 46/1990;
b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.

Art. 4

Informazione agli ordini e collegi professionali

4.1. Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne da' informazione agli ordini e ai collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

Art. 5

Criteri di incompatibilita' per gli accertatori

5.1. L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:
a) esserne stato il progettista;
b) esserne stato l'installatore;
c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;
d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti. L'accertatore non deve essere altresi' il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sui quale effettua l'accertamento.
5.3. Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b).
5.4. L'accertatore fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.
5.5. Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilita' di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'ordine o il collegio professionale di appartenenza.

Art. 6

Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

6.1. Le informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su loro richiesta, dagli enti pubblici competenti a svolgere attivita' di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.

Art. 7

Norme tecniche

7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche emanate dall'UNI, Ente nazionale di unificazione, e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano.
7.2. Il CIG, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza precisando altresi' i casi nei quali e' obbligatoria la predisposizione del progetto.

Art. 8

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

8.1. Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:
a) Euro 40,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
b) Euro 50,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
c) Euro 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
8.2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura;
il venditore non puo' addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
8.3. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applica il titolo IV, per ogni accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario comprensivo di ogni costo pari a Euro 15,00.
8.4. Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui ai comma 8.1 e 8.3, l'Autorita' definisce le modalita' di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il titolo IV nonche' dei contributi di cui all'art. 14 versati ai comuni che ne abbiano fatta richiesta.
8.5. Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
8.6. I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che:
a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;
b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
(i) la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2;
(ii) la notifica al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3;
8.7. Il distributore addebita al venditore l'importo di Euro 30,00 per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento;
il venditore non puo' addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.
8.8. All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attivita' di distribuzione l'Autorita' valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.

Art. 9

Obblighi generali di registrazione del distributore

9.1. Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.
9.2. Il distributore registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:
a) il codice con cui identifica la porzione di impianto di distribuzione al quale e' allacciato l'impianto di utenza;
b) il codice con cui identifica il comune in cui e' ubicato l'impianto di utenza medesimo;
c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;
d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;
e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;
f) il codice con cui identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;
g) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;
h) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;
i) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento.
9.3. Il distributore registra, per ogni anno termico e per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, i comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali comuni:
a) l'importo complessivo dei contributi erogati;
b) il numero degli impianti di utenza verificati dal comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

Art. 10

Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati

10.1. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4, il distributore:
a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
b) assicura la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni termici successivi a quello della registrazione;
d) nel caso di subentro di altro distributore nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, il distributore uscente trasferisce al distributore subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c).

Art. 11

Obblighi di comunicazione del distributore

11.1. Il distributore e' tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento ad inviare comunicazione:
a) al venditore;
b) al soggetto che esercita l'attivita' di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore.
11.2. A partire dal 1° ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica all'Autorita' per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno termico di riferimento:
a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato piu' di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
d) il numero di impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
e) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;
f) i comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi:
(i) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
(ii) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.
11.3. Il distributore comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi:
a) ai comuni nei quali il distributore ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell'anno termico di riferimento senza gestirlo per l'intero anno termico;
b) ai comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso;
c) ai comuni in periodo di subentro nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso.
11.4. L'Autorita' utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma:
a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.
11.5. A partire dal 1° ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica ad ogni comune nel territorio del quale ha svolto l'attivita' di distribuzione del gas nell'anno termico precedente:
a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati;
b) la facolta' del comune di richiedere i contributi di cui all'art. 14.
11.6. Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore»:
a) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
b) le procedure, previste dal presente regolamento, che devono essere seguite per l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo tra impianti di utenza nuovi, impianti di utenza modificati e riattivati;
c) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Art. 12

Informazioni del distributore ai clienti finali

12.1. Il distributore e' tenuto a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione del presente regolamento.

Art. 13

Obblighi del venditore

13.1. Il venditore:
a) entro il 30 settembre 2004 pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore», i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
b) informa il cliente finale, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
(i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;
(ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
(iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini dell'attivazione della fornitura;
c) a partire dal 1° ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.
13.2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2005, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30 settembre precedente con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Art. 14

Verifiche da parte del comune

14.1. Il comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a Euro 60,00 imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 14.3.
14.2. Il comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza:
a) per i quali il distributore invii la notifica di cui al comma 27.3;
b) sui quali il distributore abbia effettuato nell'anno termico precedente l'accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).
14.3. Il comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche pari al 5%, arrotondato all'unita' superiore del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).
14.4. A partire dal 1° ottobre 2006, il comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia al distributore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale:
a) comunica al distributore l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell'anno termico precedente con l'esito della verifica per ciascuno di essi;
b) richiede al distributore l'erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 14.3.
14.5. Il comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorita' per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
14.6. Il comune effettua le verifiche di cui al comma 14.1 mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale personale tecnico:
a) non deve essere dipendente del distributore che eroga al comune il contributo di cui al comma 14.1;
b) per l'impianto di utenza da verificare:
(i) deve rispettare i criteri di incompatibilita' di cui ai commi 5.1 e 5.2;
(ii) non deve essere l'accertatore che ha effettuato l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.
14.7. Il distributore corrisponde al comune, entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a).
14.8. Nel caso in cui la verifica effettuata dal comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il comune lo comunica per iscritto al distributore, il quale:
a) attribuisce all'accertamento un esito negativo;
b) sospende la fornitura di gas;
c) attiva successivamente la fornitura mediante la procedura di cui all'art. 22.

Titolo II

IMPIANTI DI UTENZA NUOVI

Art. 15

Accertamenti su impianti di utenza nuovi

15.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi con le modalita' stabilite nel presente titolo.
15.2. Il presente titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas; b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
c) agli impianti di utenza in servizio.

Art. 16

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

16.1. In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:
a) se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, i moduli «Richiesta di attivazione della fornitura di gas», di cui all'allegato A, e «Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto», di cui all'allegato B;
b) se l'impianto di utenza non ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, i moduli «Richiesta di attivazione della fornitura di gas», di cui all'allegato C, e «Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto», di cui all'allegato D.
16.2. Il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell'installatore dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura.
16.3. Nel caso di esito positivo dell'accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.
16.4. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:
a) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
b) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate;
c) segnala al venditore che richiede l'attivazione della fornitura la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' riscontrate.
16.5 Il cliente finale entro i trenta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al distributore:
a) per gli impianti di utenza ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;
b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, copia di una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all'impianto.
16.6. Il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma. In tal caso il distributore, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, comunica al cliente finale:
a) la data di sospensione della fornitura di gas;
b) l'addebito al suo venditore dell'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;
c) i tempi per l'attivazione della fornitura, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.
16.7. Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo per l'esecuzione di lavori che prevedano anche l'attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 47/00.

Art. 17

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza nuovi

17.1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza nuovi in occasione di nuovi allacci la data di ricezione della documentazione di cui al comma 16.5.

Art. 18

Norme transitorie per impianti di utenza nuovi

18.1. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del titolo II e fino al 31 marzo 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura puo' essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.

Titolo III

IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI

Art. 19

Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati

19.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalita' stabilite nel presente titolo che si applica:
a) agli impianti di utenza a gas modificati;
b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosita', delle riattivazioni effettuate entro i trenta giorni solari successivi alla data di sospensione della fornitura e delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;
c) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.
19.2. Il presente titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi;
b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all'art. 20.

Art. 20

Modifica di impianti di utenza

20.1. L'installatore che effettua su un impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi 23.1 e 23.2, invia al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:
a) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/1990, ove richiesta, completa di tutti gli allegati previsti dalla vigente legislazione;
b) nel caso in cui l'impianto non ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia del modulo di cui all'allegato D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso.

Art. 21

Accertamento di impianti di utenza modificati

21.1. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.
21.2. Nel caso in cui l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 abbia esito positivo, il distributore non sospende la fornitura di gas all'impianto modificato.
21.3. Nel caso in cui l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 abbia esito negativo il distributore:
a) sospende la fornitura di gas;
b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' riscontrate alle norme tecniche vigenti;
(iii) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2 in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate.
21.4. Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all'art. 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Art. 22

Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori

22.1. Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
22.2. Costituiscono documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura di gas:
a) la copia della dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/1990 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell'impianto di utenza richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l'installatore la necessita' di effettuare prove di sicurezza e di funzionalita' sulle apparecchiature;
b) il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.
22.3. Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Art. 23

Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell'impianto di utenza

23.1. Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura e' stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.
23.2. Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del comune o dell'ente locale competente ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, o di altra pubblica autorita', il distributore attiva la fornitura di gas all'impianto di utenza dietro disposizione del comune, dell'ente locale di cui sopra o della pubblica autorita' mediante la procedura definita dal precedente art. 22.
23.3. Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio che non ricade nei casi indicati dagli articoli 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2:
a) se la richiesta e' stata presentata oltre i trenta giorni solari successivi alla data della sospensione della fornitura, il distributore attiva la fornitura di gas:
(i) se non sono state apportate modifiche all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione della fornitura di gas, dietro presentazione da parte del proprietario dell'impianto di utenza di una dichiarazione scritta con la quale lo stesso proprietario attesta che non sono state apportate modifiche all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione della fornitura;
in tal caso il distributore attribuisce all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza in servizio;
(ii) se sono state apportate modifiche all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione della fornitura di gas o il proprietario dell'impianto di utenza non ha presentato la dichiarazione scritta di cui al punto precedente, mediante applica-zione di quanto previsto dall'art. 22;
in tal caso il distributore attribuisce all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato;
b) se la richiesta e' stata presentata entro i trenta giorni solari successivi alla data della sospensione della fornitura, con esclusione delle riattivazioni per morosita', il distributore attiva la fornitura e attribuisce all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza in servizio.

Art. 24

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati

24.1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra la data di ricevimento della documentazione di cui al comma 20.1.

Titolo IV

IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO

Art. 25

Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

25.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalita' stabilite nel presente titolo che si applica:
a) agli impianti di utenza in servizio;
b) agli impianti di utenza di cui al comma 23.3, lettera b).
25.2. Il presente titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci;
b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.

Art. 26

Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio

26.1. Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumita' sono:
a) l'idoneita' della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l'idoneita' dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) l'idoneita' dei locali ove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Art. 27

Modalita' di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

27.1. Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all'impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell'effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore e' tenuto ad inviare al distributore i dati entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.
27.2. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l'invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata a.r. nella quale:
a) precisa che la documentazione richiesta e' finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumita';
b) richiede l'invio, entro centocinquanta giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
(i) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/1990, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;
(ii) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'UNI che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26;
c) precisa che:
(i) l'accertamento sulla documentazione inviata sara' effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
(ii) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne dara' comunicazione scritta al cliente finale;
(iii) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvedera' a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebitera' al suo venditore l'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;
(iv) in caso di mancato invio della documentazione, inviera' notifica al comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del comune stesso, provvedera' a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della notifica al comune.
27.3 Nel caso in cui dopo centottanta giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest'ultimo:
a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata a.r. con il quale richiede nuovamente ed entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;
b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi quaranta giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi cinque giorni lavorativi:
(i) notifica al comune competente per territorio, l'impossibilita' di procedere all'accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del comune stesso, provvedera' a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della notifica stessa;
(ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvedera' a sospendere la fornitura.
27.4. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore:
a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;
b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformita' riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;
(iii) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle difformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate.

Art. 28

Periodicita' degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

28.1. Il distributore, per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero d'impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti percentuali minime:
a) 1% per l'anno termico 2006-2007;
b) 2% per l'anno termico 2007-2008;
c) 3% per gli anni termici successivi.
28.2. Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito non rispetti la percentuale minima annua di cui al precedente comma 28.1, subisce una penale per ogni mancato accertamento pari a Euro 250 da portare in detrazione nel calcolo di cui al comma 8.4, fatto salvo quanto previsto dal comma 28.7.
28.3. Il distributore per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito puo' sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare anche le seguenti percentuali massime:
a) 3% per l'anno termico 2006-2007;
b) 4% per l'anno termico 2007-2008;
c) 5% per gli anni termici successivi.
28.4. Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito superi la percentuale massima annua indicata al precedente comma 28.3, non puo' conteggiare gli impianti di utenza sottoposti ad accertamento eccedenti nel calcolo per la copertura dei costi di cui al comma 8.4.
28.5. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui ai commi precedenti concorrono anche gli impianti di utenza per i quali sia stato impedito l'accertamento purche' il distributore abbia provveduto nell'anno termico di riferimento all'invio al comune competente per territorio e al cliente finale della comunicazione di cui al comma 27.3.
28.6. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate, per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione, sulla base delle informazioni comunicate dai venditori di cui al comma 13.2. Nel caso di mancata comunicazione da parte di un venditore dei dati di cui al comma 13.2, il distributore calcola le percentuali utilizzando il numero totale dei clienti finali forniti da quel venditore alla data del 30 settembre precedente.
28.7. Il distributore non puo' sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo accertamento effettuato ai sensi del presente regolamento, con esclusione degli impianti di utenza per i quali il distributore abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 20.1.
28.8. Il distributore rispetta le percentuali di cui ai commi 28.1 e 28.3 in proporzione al periodo di gestione dell'impianto di distribuzione o della porzione di impianto di distribuzione da esso gestito.

Art. 29

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza in servizio

29.1. Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza in servizio:
a) la data di invio della comunicazione di richiesta della documentazione di cui al comma 27.2;
b) la data di ricezione della documentazione di cui al comma 27.2;
c) la data della eventuale comunicazione al comune competente di cui al comma 27.3.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

30.1. A partire dal 1° ottobre 2004 i tempi massimi di attivazione della fornitura indicati all'art. 21, comma 21.1, tabella 1, della deliberazione n. 47/00, pari a cinque e a dieci giorni lavorativi rispettivamente per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G25 e per clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40, vengono innalzati a dieci e quindici giorni lavorativi.

Art. 31

Modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 

30.1. Il comma 2 dell'art. 11 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, e' abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2004.

Art. 32

Abrogazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 aprile 2002, n. 64/2002 

32.1. La deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 64/02 e' abrogata con decorrenza dal 1° luglio 2004.

Art. 33

Entrata in vigore

33.1. Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 30.1, 31.1 e 32.1, i titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
33.2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.1, il titolo II entra in vigore dal 1° ottobre 2004.
33.3. Il titolo III entra in vigore dal 1° ottobre 2005.
33.4. Il titolo IV entra in vigore dal 1° ottobre 2006. Il titolo IV non si applica nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio di distribuzione, limitatamente a tale periodo.
33.5. Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, i termini di cui ai precedenti commi sono differiti di un anno.
33.6. Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso, tra un distributore che, alla data del 31 dicembre 2003, serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, e un distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante e' tenuto ad applicare il presente regolamento a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello di subentro.
Di pubblicare il presente regolamento, completo degli allegati (
Allegati A, B, C, D, ed E), che ne costituiscono parte integrante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 221/02 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 18 marzo 2004

Il presidente: Ortis

Allegati

AutoritA' per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 22 luglio 2004
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 129/04).

(Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27/8/2004 - Suppl. Ordinario n. 148)


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l’Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall’adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l’attuazione fissando l’avvio degli accertamenti:

    • per gli impianti di utenza nuovi, a partire dall’1 ottobre 2004, con possibilità di differimento all’1 aprile 2005;

    • per gli impianti modificati e riattivati, dall’1 ottobre 2005;

    • per gli impianti in servizio, dall’1 ottobre 2006;

  • sono pervenute segnalazioni da parte delle Associazioni di categoria Anigas (prot. n. 15394 del 2 luglio 2004 e prot. 15395 del 2 luglio 2004), Assogas (prot. n. 14487 del 21 giugno 2004) e Assogasliquidi (prot. n. 15393 del 2 luglio 2004), le quali hanno evidenziato l’esigenza di semplificare la disciplina introdotta dal regolamento e di differirne l’avvio, proponendo in particolare di:

    1. differire all’1 ottobre 2005 l’avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi, motivando tale richiesta con la necessità di tempi adeguati per l’aggiornamento dei sistemi informativi e per l’adeguamento delle procedure aziendali;

    2. semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato, eliminando la distinzione tra subentri entro i 30 giorni dalla data di sospensione della fornitura ed oltre i 30 giorni da tale data; tale richiesta è stata motivata sia con la necessità di evitare svantaggi per i venditori subentranti sia con l’opportunità di uniformare le procedure di accertamento con le altre tipologie di impianti di utenza;

    3. consentire la possibilità per i distributori, soprattutto di piccole dimensioni, di avvalersi, tramite apposito collegamento, in alternativa al proprio sito internet, di altro sito nel quale ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 11, comma 11.6, in forma centralizzata;

    4. escludere dal campo di applicazione della deliberazione n. 40/04 gli impianti di utenza con portata termica maggiore di 116  kW, motivando tale richiesta con il fatto che tali impianti di utenza sono già soggetti a controlli da parte dei Vigili del Fuoco;

  • è pervenuta segnalazione da parte del Comitato Italiano Gas (prot. n. 16044 del 12 luglio 2004), il quale ha evidenziato l’esigenza di modificare l’allegato D alla deliberazione n. 40/04, proponendo in particolare di eliminare il riferimento alle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti dell’impianto di utenza in assenza di norme tecniche applicabili, motivando tale richiesta con il fatto che i casi particolari di assenza di norme tecniche applicabili devono essere trattati specificatamente, mediante appositi pareri da parte degli enti all’uopo preposti;

  • a seguito di approfondimenti con le principali associazioni di categoria degli installatori, è stata evidenziata l’opportunità di eliminare dagli allegati B e D il riferimento alla regola d’arte, motivando tale richiesta con il fatto che ciò non può essere dichiarato dall’installatore poiché la regola d’arte prevede anche l’esecuzione delle prove di sicurezza e di funzionalità delle apparecchiature che l’installatore non ha ancora eseguito al momento della sottoscrizione degli allegati B e D.

Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi fissato dalla deliberazione n. 40/04 alla data dell’1 ottobre 2004:

  • consentire ai distributori l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 11.6, mediante il collegamento del proprio sito internet ad altro sito, differendo altresì la pubblicazione di tali informazioni per quei distributori che avviino gli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi in data successiva all’1 novembre 2004, al fine di contenere i costi di tale pubblicazione soprattutto per gli esercenti di piccole dimensioni;

  • modificare il comma 16.5, lettera b), e gli allegati B e D della deliberazione n. 40/04 al fine di evitare da una parte comportamenti non adeguati per i casi di assenza di norme applicabili e, dall’altra, il rilascio di dichiarazioni da parte degli installatori non pienamente rispondenti al loro operato;

  • semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato anche al fine di eliminare dal regolamento disposizioni che possano ostacolare lo sviluppo della concorrenza nella vendita di gas;

  • non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera a), in quanto:

    • il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della deliberazione n. 40/04 e l’avvio degli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi, superiore all’anno tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 18 della deliberazione n. 40/04, è maggiore del tempo massimo richiesto dai soggetti che hanno inviato osservazioni scritte al documento di consultazione dell’Autorità 13 giugno 2002 intitolato “Regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” (di seguito: documento di consultazione);

    • il tempo di cui al precedente punto è ritenuto congruo per l’adeguamento di procedure aziendali e sistemi informativi tali da consentire la piena attuazione della deliberazione n. 40/04, anche tenuto conto delle semplificazioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 40/04 rispetto al documento di consultazione quali, ad esempio, l’eliminazione della previsione per i distributori di effettuare accertamenti con sopralluogo;

  • non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera d), in quanto i Vigili del Fuoco, su richiesta di parere da parte degli uffici dell’Autorità, hanno evidenziato con nota della Direzione centrale (prot. n. 3845 dell’11 febbraio 2004) come l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi o la presentazione della dichiarazione di inizio attività rilevano ai soli fini antincendio

DELIBERA

- di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04:

a.

al comma 11.6:

  1. le parole “Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito internet,” sono sostituite dalle parole “Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno 30 giorni solari prima dell’avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo all’1 novembre 2004, il distributore rende disponibili nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito,”;

  2. le parole “c) il recapito del distributore” sono sostituite dalle parole “c) il recapito”;

b.

al comma 14.8 le parole “a) attribuisce all’accertamento un esito negativo” sono sostituite dalle parole “a) registra l’esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull’impianto di utenza”;

c. 

al comma 19.1, lettera b), le parole “morosità, delle riattivazioni effettuate entro i 30 giorni solari successivi alla data di sospensione della fornitura e delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma16.6;” sono sostituite dalle parole “morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;”

d.

l’articolo 20 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 20

Modifica di impianti di utenza

20.1       Il cliente finale che ha fatto effettuare sull’impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, qualora l’impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall’articolo 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:

  1. nel caso in cui l’impianto di utenza sia in servizio:

    1. se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

    2. se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all’allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell’arte;

  2. nel caso in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:

    1. se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall’installatore che ha eseguito le modifiche,  completa di tutti gli allegati;

    2. se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all’allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell’arte;

  3. nel caso in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).”;

e.

all’articolo 21, i commi 21.2 e 21.3 sono sostituiti dai seguenti commi:

“21.2  Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

21.3   Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:

  1. se l’accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;

  2. se l’accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

    1. notifica l’esito negativo dell’accertamento;

    2. evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

    3. segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.”;

f.

il comma 23.3 è sostituito dal seguente comma:

“23.3  Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all’impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.”;

g.

il comma 25.1 è sostituito dal seguente comma:

“25.1  Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente Titolo.”;

h.

al comma 27.2 le parole “(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90,” sono sostituite dalle parole “(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati,”;

i.

nell’allegato B le parole “Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/90, avendo in particolare” sono sostituite dalle parole “Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo”;

j.

nell’allegato D:

  1. le parole “Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, avendo in particolare” sono sostituite dalle parole “Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo”;

  2. le parole “seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): __________________________________________ e, in loro assenza o carenza, le istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti l’impianto” sono sostituite dalle parole “seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): ______________________;”;

  • prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

  • di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 e degli allegati A, B, C, D e E come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 22 luglio 2004

Il presidente: Ortis

AutoritA' per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 20 settembre 2005
Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05).

(Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7/10/2004)


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2005

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

  • la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;

  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;

  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

  • la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche e integrazioni.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l’Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall’adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l’attuazione fissando:

    • l’avvio degli accertamenti:

      1. per gli impianti di utenza nuovi, a partire dall’1 ottobre 2004, con possibilità di differimento all’1 luglio 2005;

      2. per gli impianti modificati e riattivati, dall’1 ottobre 2005;

      3. per gli impianti in servizio, dall’1 ottobre 2006;

    • il differimento di un anno dei termini di cui al precedente alinea per distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;

  • sono pervenute all’Autorità numerose segnalazioni da parte di clienti finali in attesa di ottenere l’attivazione della fornitura di gas che hanno evidenziato tra l’altro:

    • i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas i moduli e le istruzioni per la loro compilazione ai fini dell’invio della documentazione da sottoporre ad accertamento ai sensi del regolamento;

    • l’opportunità di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale, per l’invio da parte del venditore di gas della documentazione di cui al precedente alinea;

    • la mancanza di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino le motivazioni della incompletezza e le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

    • la difficoltà di stabilire un contatto diretto tra l’installatore e l’accertatore al fine di pervenire rapidamente alla soluzione degli eventuali problemi incontrati nell’attività di accertamento;

  • sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005), Assogasliquidi (prot. n. 20260 del 14 settembre 2005), Confartigianato (prot. n. 17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884 del 9 settembre 2005), Associazione Artigiani di Brescia (prot. n. 17225 del 4 agosto 2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra l’altro l’esigenza di:

    • prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la successiva attività di accertamento ai sensi del regolamento, consentano di attivare la fornitura di gas per le richieste di attivazioni alle quali non si è ancora dato seguito a causa dell’incompletezza, in numerosi casi, della documentazione predisposta dagli installatori ed inviata dai clienti finali ai distributori;

    • introdurre nel regolamento disposizioni relative agli installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano la necessaria diligenza nella compilazione della documentazione di legge provocando in tal modo disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas;

    • indagare sulla corretta attuazione della deliberazione n. 40/04 da parte di distributori e venditori di gas al fine di evitare che alcuni di tali soggetti:

      1. adottino comportamenti difformi dal regolamento e dalla legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficoltà per gli installatori e disagi per i clienti finali in fase di attivazione della fornitura;

      2. attribuiscano esito negativo alla documentazione inviata dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il completamento, provocando in tal modo una indebita duplicazione dei costi di accertamento per il cliente finale stesso;

    • differire:

      1. almeno di dodici mesi l’avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza modificati e riattivati, motivando tale richiesta con la necessità di non aggiungere le criticità di tale avvio alle difficoltà derivanti dall’attuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi ed evitando, se possibile, la coincidenza dell’avvio di tali accertamenti con l’inizio della stagione invernale;

      2. almeno all’1 ottobre 2007 l’avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio, motivando tale richiesta con la necessità di approfondire le disposizioni del Titolo IV del regolamento ai fini di una loro eventuale semplificazione;

      3. di un ulteriore anno la decorrenza degli adempimenti previsti per i distributori che al 31 dicembre 2003 servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, al fine di consentire una adeguata preparazione per tutti i soggetti interessati;

  • le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché degli installatori, nelle riunioni convocate dall’Autorità in data 14 settembre 2005 per una verifica dello stato di attuazione della deliberazione n. 40/04, hanno richiesto l’istituzione da parte dell’Autorità stessa di un gruppo di lavoro, che le coinvolga, finalizzato ad una eventuale semplificazione del regolamento anche a partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua attuazione;

  • il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) ha provveduto a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza ai fini dell’attuazione del regolamento e sta svolgendo il ruolo di referente per ogni controversiatecnica.

Ritenuto che:

  • sia necessario individuare con urgenza disposizioni transitorie che consentano una tempestiva attivazione della fornitura di gas ai clienti finali al fine di evitare disagi anche in previsione dell’imminente inizio della stagione invernale;

  • tali disposizioni transitorie:

    • debbano consentire l’attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo a condizione che siano pervenuti al distributore almeno:

      1. l’ allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;

      2. l’allegato B, corredato dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, o D, compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto di utenza;

    • non debbano escludere, entro tempi certi, la successiva attività di accertamento della documentazione inviata dal cliente finale, una volta che essa sia stata completata;

  • sia opportuno introdurre altresì integrazioni al regolamento che favoriscano il superamento delle criticità segnalate sia dai clienti finali sia dalle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché degli installatori a seguito dell’attuazione del regolamento medesimo;

  • sia opportuno prevedere l’istituzione da parte dell’Autorità di un gruppo di lavoro, finalizzato all’individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, che coinvolga le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché dalle associazioni di categoria degli installatori e che a tale gruppo di lavoro debbano partecipare anche il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e il Cig;

  • sia necessario avviare un’istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/04

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:
     

    1. all’articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
      “11.7 Il distributore comunica per iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato, indicando altresì gli estremi dell’installatore interessato, i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dal regolamento.”;
       

    2. all’articolo 13, comma 1, lettera b, le parole “sottoscrizione del contratto” sono sostituite dalle parole “richiesta di attivazione”;
       

    3. all’articolo 13, comma 1, dopo la lettera c è aggiunta la seguente lettera d:
      “ d)  il venditore fornisce la documentazione di cui alla precedente lettera b, in alternativa ed a scelta del richiedente l’attivazione della fornitura:

      1. tramite sportello, se esistente;

      2. tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria;”;
         

    4. il comma 16.6 è sostituito dal seguente:
      “16.6 Il distribu
      tore, qualora, trascorsi 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, invia una comunicazione scritta al venditore in cui:

      1. indica la documentazione che non è ancora pervenuta;

      2. precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata alla precedente lettera entro trenta giorni solari dall’invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;

      3. indica l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;

      4. precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.”
         

    5. all’articolo 18, dopo il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti commi:
       
      “18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, può attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:

      1. l’allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;

      2. l’allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’installatore, o D, compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto di utenza.

      18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:

      1. il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso entro i 180 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura:

        1. nel caso in cui l’impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;

        2. nel caso in cui l’impianto di utenza non ricada nell’ambito di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell’installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;

      2. il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell’accertamento, non sospende la fornitura di gas;

      3. il distributore, nel caso di esito negativo dell’accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

        1. notifica l’esito negativo dell’accertamento;

        2. evidenzia le motivazioni dell’esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;

        3. segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente;

      4. il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi 200 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui alla lettera a); in tal caso il distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui:

        1. indica la documentazione che non è ancora pervenuta;

        2. precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente punto entro trenta giorni solari dall’invio della comunicazione, la fornitura verrà sospesa;

        3. indica l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;

        4. precisa che la riattivazione della fornitura avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata;

      5. il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante. 

      18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell’Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all’articolo 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:

      1. a)una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l’individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:

        1. (i)invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);

        2. (ii)si impegna ad inviare al distributore entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, copia di una dichiarazione di un
          installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90, ove richiesto, in cui quest’ultimo attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, pena la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi 200 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;

        3. (iii)si impegna a non utilizzare l’impianto di utenza in oggetto fino a che l’installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii), sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;

      2. copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 3, comma 3.1, lettera b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all’articolo 26; su tale documentazione il distributore non effettua l’accertamento. 

      18.5 Fino al 30 settembre 2006:

      1. il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b):

        1. tramite sportello, se esistente;

        2. in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria;

      2. il termine di 40 giorni solari previsti dal comma 16.6 è elevato a 200 giorni solari;

      3. il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell’installatore interessati.”
         

    6. all’articolo 28, comma 1, lettera a, le parole “l’anno termico 2006-2007” sono sostituite dalle parole “l’anno termico 2007-2008”;
       

    7. all’articolo 28, comma 1, lettera b, le parole “l’anno termico 2007-2008” sono sostituite dalle parole “l’anno termico 2008-2009”;
       

    8. all’articolo 28, comma 3, lettera a, le parole “l’anno termico 2006-2007” sono sostituite dalle parole “l’anno termico 2007-2008”;
       

    9. all’articolo 28, comma 3, lettera b, le parole “l’anno termico 2007-2008” sono sostituite dalle parole “l’anno termico 2008-2009”;
       

    10. all’articolo 33, comma 3, le parole “dall’1 ottobre 2005” sono sostituite dalle parole “dall’1 aprile 2007”;
       

    11. all’articolo 33, comma 4, le parole “dall’1 ottobre 2006” sono sostituite dalle parole “dall’1 ottobre 2007”;
       

    12. all’articolo 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:
      “33.5     Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000:

      1. il Titolo II, con esclusione dell’articolo 18 e fatto salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore dall’1 ottobre 2006; qualora, successivamente a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all’allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall’installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1;

      2. i termini di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4 sono differiti di un anno.”;
         

  2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
     

  3. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell’Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
     

  4. di avviare un’istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/04.
     

  5. di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell’Autorità per procedere:

    1. allo svolgimento delle attività conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 4.;

    2. alle convocazioni ed all’organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell’istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto 4.
       

  6. di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all’individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell’Autorità, che coinvolga, ove possibile, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas, le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas nonché degli installatori.
     

  7. di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell’Autorità per attivare adeguate azioni di informazione nei confronti dei soggetti interessati dall’attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in particolare nei confronti dei Comuni e delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

         

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