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Autorità
per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 18 marzo 2004, n. 40
Adozione del regolamento delle
attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
(Testo
coordinato con tutte le modifiche e integrazioni intevernute)
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Adozione del
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza
degli impianti di utenza a gas
Documenti
collegati
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Delibera
n. 147/06
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Attuazione del
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza
degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18
marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas
diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica
di errori materiali
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Delibera
n. 87/06
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Modifiche ed
integrazioni al regolamento delle attività di accertamento
della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla
deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per gli impianti di
utenza nuovi
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Delibera
n. 47/06
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Prolungamento
dei periodi concessi per l’invio della documentazione da
sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie
per impianti di utenza nuovi di cui all'articolo 18 della
deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04
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Documento
di consultazione
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Modifiche ed
integrazioni al regolamento delle attività di accertamento
della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (delibera
n. 40/04)
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Delibera
n. 42/05
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Chiusura
dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
20 settembre 2005, n. 192/05 sull’attuazione da parte dei
distributori e dei venditori di gas della deliberazione 18
marzo 2004, n. 40/04
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Comunicato
stampa
2.3.06
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Sicurezza degli
impianti a gas: completata l’istruttoria conoscitiva
sull’applicazione del nuovo regolamento
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Delibera
n. 278/05
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Proroga dei
termini per la comunicazione dei dati relativi agli
accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas
per l’anno termico 2004-2005 di cui all’articolo 11, commi
2 e 5, della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04
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Autorità
per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 18 marzo 2004
Adozione del regolamento delle
attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
(Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 8/4/2004)
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Delibera
n. 40/04 versione storica originale pubblicata il 19 marzo 2004
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione
del 18 marzo 2004;
Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990,
n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995,
n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 febbraio 1992;
il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
551;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 6 aprile 2000;
la deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 2 marzo
2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) come
modificata dalle deliberazioni dell'Autorita' 28 dicembre 2001,
n. 334/01, e 19 dicembre 2002, n. 221/02;
la deliberazione dell'Autorita'
28 dicembre 2000, n. 236/00 (di seguito: deliberazione n.
236/00);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n.
237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito:
deliberazione n. 5/01);
la deliberazione dell'Autorita' 18
aprile 2002, n. 64/02 (di seguito: deliberazione n. 64/02);
il
documento per la consultazione 13 giugno 2002 recante
regolazione delle attivita' di accertamento della sicurezza
degli impianti di utenza a gas (di seguito: documento per la
consultazione);
il parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato 8 ottobre 2002 relativo al documento
per la consultazione;
Considerato che:
con la deliberazione n. 47/00 l'Autorita' ha
previsto che i distributori siano soggetti agli obblighi di
pronto intervento su chiamata del cliente finale, ai fini della
salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose;
con la deliberazione n. 236/00, come modificata dalla
deliberazione n. 5/01, l'Autorita' ha previsto che i
distributori siano soggetti all'obbligo di pronto intervento in
seguito a chiamata relativa a segnalazione di dispersione di gas
sugli impianti di proprieta' o gestiti dal cliente finale a
valle del punto di consegna; con la deliberazione n. 237/00 l'Autorita'
ha introdotto un meccanismo provvisorio per il riconoscimento
dei costi sostenuti dai distributori per gli interventi per la
promozione della sicurezza di impianti dei clienti finali; con
la deliberazione n. 64/02 l'Autorita' ha definito le modalita'
per il riconoscimento dei costi di cui al precedente alinea; con
il proprio parere l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato ha segnalato, tra l'altro, l'opportunita' che il
distributore si limiti ad accertamenti documentali;
l'Autorita'
puo' imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di
distribuzione del gas, intesa come tutela dell'integrita' fisica
delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di
diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla
salute e il diritto di proprieta';
i soggetti interessati hanno
fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al
documento per la consultazione ed hanno tra l'altro segnalato le
esigenze di:
a) prevedere che l'avvio degli accertamenti sugli impianti in
servizio sia adeguatamente differito per consentire ai normatori
il completamento delle norme tecniche e ai distributori
l'adeguamento della propria organizzazione e procedure
aziendali;
b) definire in modo chiaro il quadro delle responsabilita',
valorizzando, ove possibile, il ruolo e le competenze dei
soggetti che gia' operano nel settore della sicurezza degli
impianti di utenza a gas;
c) semplificare la registrazione dei dati e la raccolta delle
informazioni;
d) evitare duplicazioni di controlli presso il
cliente finale, tenendo conto della vigente legislazione in tema
di impianti di utenza a gas e dei compiti affidati agli enti
locali;
Ritenuto che sia opportuno: prevedere l'obbligo di
accertamento documentale su tutti gli impianti di utenza,
inclusi quelli in servizio, pur con la dovuta gradualita',
evitando in tal modo disparita' di tutela tra clienti finali che
utilizzano impianti in servizio rispetto ai clienti che
utilizzano impianti nuovi o modificati;
effettuare gli
accertamenti su documenti gia' previsti dalle disposizioni
vigenti di settore, fatti salvi gli opportuni adattamenti, al
fine di evitare duplicazioni di controlli sui clienti finali;
individuare i requisiti tecnico-professionali degli accertatori
facendo riferimento a profili professionali gia' richiesti, per
analoghe attivita', dalle discipline di settore; riservare al
comune competente per territorio l'effettuazione di verifiche
con sopralluogo:
a) su impianti di utenza per i quali il distributore abbia
notificato al comune medesimo l'impossibilita' di procedere
all'accertamento per mancato invio della documentazione da parte
del cliente finale;
b) su impianti di utenza gia' accertati per via documentale da
parte del distributore; istituire per l'installatore, che
modifica un impianto di utenza a gas, l'obbligo di invio al
distributore di copia della dichiarazione di conformita' alla
legge n. 46/1990, ove prevista, o equivalente per gli impianti
di utenza non ricadenti sotto la legge n. 46/1990, al fine di
consentire al distributore medesimo lo svolgimento dell'attivita'
di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di
utenza a gas modificati;
provvedere alla copertura dei costi
sostenuti dai distributori per l'attuazione del presente
regolamento sia attraverso corrispettivi a carico dei
richiedenti l'attivazione della fornitura di gas sia attraverso
le tariffe di distribuzione;
superare il meccanismo provvisorio
definito dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 64/02 per il
riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per gli
interventi per la promozione della sicurezza di impianti dei
clienti finali con le disposizioni del presente regolamento;
prevedere una graduale attuazione del presente regolamento con
l'avvio degli accertamenti sugli impianti nuovi, successivamente
sugli impianti modificati e riattivati e, da ultimo, sugli
impianti in servizio, differendo altresi' di un anno
l'applicazione del presente regolamento per i distributori che
servivano alla data del 31 dicembre 2003 un numero di clienti
finali minore o uguale a 5.000;
prevedere strumenti ed
iniziative atte a favorire la piu' ampia diffusione e conoscenza
del presente regolamento;
Ritenuto che non sia opportuno dare
seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati,
alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:
di escludere
dal regolamento gli impianti in servizio;
cio' non e' possibile
in quanto l'Autorita' ritiene di dovere tutelare in eguale
misura tutti i consumatori di gas distribuito a mezzo di rete,
indipendentemente dallo stato del proprio impianto di utenza,
sia esso nuovo, modificato, riattivato o in servizio, tanto piu'
considerando che, come affermato anche da alcuni soggetti
consultati, gli impianti in servizio sono quelli che
potenzialmente presentano i maggiori rischi dal punto di vista
della sicurezza;
di definire come criterio di incompatibilita'
per il personale incaricato degli accertamenti quello di non
essere un soggetto che operi a qualsiasi titolo nel settore
degli impianti di utenza;
cio' non e' possibile perche'
porterebbe ad una scarsita' di personale tecnico da adibire agli
accertamenti e impedirebbe di beneficiare delle competenze dei
soggetti operanti nel settore per le attivita' di accertamento;
tuttavia tale proposta di incompatibilita' e' stata accettata
limitatamente all'impianto di utenza sottoposto ad accertamento;
Delibera di approvare il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Definizioni
1.1. Ai fini del
presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «accertamento» e' l'insieme delle attivita' dirette ad
accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di
utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro
funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita';
b) «accertatore» e' il personale tecnico incaricato dal
distributore di effettuare l'accertamento;
c) «anno di riferimento» e' l'anno termico al quale si
riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;
d) «anno termico» e' il periodo compreso tra il primo ottobre
e il trenta settembre dell'anno successivo;
e) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito: legge n. 481/1995);
f) «cliente finale» e' il consumatore che acquista gas per uso
proprio;
g) «distributore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di
distribuzione del gas;
h) «impianto di distribuzione» e' una rete di gasdotti locali
integrati funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita'
di distribuzione; l'impianto di distribuzione e' costituito
dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti
locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai
gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di
utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di
misura; l'impianto di distribuzione puo' essere gestito da uno o
piu' distributori;
i) «impianto di utenza» e' il complesso costituito
dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di
consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi,
dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del
locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno
dei prodotti della combustione;
j) «impianto di utenza in
servizio» e' l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva;
k) «impianto di utenza modificato» e' l'impianto di utenza sul
quale sono state eseguite operazioni di ampliamento,
trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n.
447/1991);
l) «impianto di utenza nuovo» e' l'impianto di utenza di nuova
installazione;
m) «impianto di utenza riattivato» e' l'impianto di utenza non
di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura
di gas dopo una precedente sospensione;
n) «impianto interno»
e' l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per
l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione
del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione
del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste
ultime comprese;
non comprende il gruppo di misura;
o) «installatore»
e' l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la
trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di
utenza;
p) «nuovo allaccio» e' l'avvio dell'alimentazione del punto di
consegna;
non comprende i subentri immediati e l'attivazione
della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia
stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della
fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa
la fornitura ai sensi del comma 16.6;
q) «periodo di avviamento» e' l'intervallo di tempo compreso
tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di
consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel
comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare
successivo;
r) «periodo di gestione» e' il numero di mesi dell'anno di
riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di
distribuzione;
la frazione di mese maggiore di quindici giorni
solari e' considerata pari ad un mese di gestione;
s) «periodo
di subentro» e' l'intervallo di tempo compreso tra la data di
subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del
servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello
in cui e' avvenuto il subentro stesso;
t) «punto di consegna» e' il punto di confine tra l'impianto
di proprieta' del distributore o gestito da esso e l'impianto di
proprieta' o gestito dal cliente finale;
u) «stato
dell'impianto di utenza» e' lo stato dell'impianto di utenza in
relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas;
ai
fini del presente regolamento sono previsti tre stati:
(i) impianti di utenza nuovi;
(ii) impianti di utenza modificati o riattivati;
(iii) impianti di utenza in servizio;
v) «terzo responsabile» e', ai sensi dell'art. 1, lettera o),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea
capacita' tecnica, economica e organizzativa, e' delegata dal
proprietario dell'impianto ad assumerne la responsabilita'
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici;
w) «tipologia di impianto di utenza» e' la tipologia
dell'impianto di utenza in base alla portata termica
complessiva;
ai fini del presente regolamento sono previste tre
tipologie:
(i) impianti di utenza con portata termica
complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
(ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore
di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
(iii) impianti di utenza con portata termica complessiva
maggiore di 116 kW;
x) «venditore» e' il soggetto che esercita l'attivita' di
vendita del gas;
y) «verifica» e' l'insieme delle attivita'
effettuate dal comune per verificare con sopralluogo che
l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato
di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita'.
Art. 2
Adempimento
degli obblighi di accertamento
2.1. Il presente
regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas
per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire
esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo
restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche
vigenti.
2.2. L'accertamento e' effettuato dal distributore
esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in
alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal
regolamento:
a) richiesta ed attestazione di cui agli allegati A
e B, complete di tutti gli allegati;
b) richiesta ed
attestazione di cui agli allegati C e D, complete di tutti gli
allegati;
c) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla legge 5
marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990) completa di
tutti gli allegati obbligatori per legge;
d) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica
pubblicata dall'UNI che definisce le modalita' di verifica su
impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di
sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26.
Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di
cui sopra entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento
della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi
e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma
23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla
deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito:
deliberazione n. 47/00) per l'attivazione della fornitura per
come modificati dall'art. 30.
2.3. L'accertamento su un impianto
di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando
l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame
della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata
il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma
leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.
2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione
esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione
vigente. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo,
il distributore ne da' comunicazione scritta al cliente finale
entro trenta giorni solari dalla data di effettuazione
dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i
quali si applica il titolo II e degli impianti di utenza per i
quali si applica l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui
l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua
quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato
dell'impianto di utenza per il quale e' stato effettuato
l'accertamento.
Art. 3
Requisiti
tecnico-professionali degli accertatori
3.1. Il distributore
effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono
essere in alternativa:
a) personale tecnico da esso dipendente
avente i titoli di studio previsti dall'art. 3, lettere a) o b),
della legge n. 46/1990;
b) personale tecnico da esso non
dipendente ed iscritto nell'elenco di una camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformita'
a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.
Art. 4
Informazione agli ordini e collegi professionali
4.1. Qualora il
distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante
accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne da'
informazione agli ordini e ai collegi professionali competenti
per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua
gli accertamenti.
Art. 5
Criteri
di incompatibilita' per gli accertatori
5.1. L'accertatore non
deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale
effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:
a)
esserne stato il progettista;
b) esserne stato l'installatore;
c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni
termici precedenti;
d) esserne o esserne stato il manutentore
nei cinque anni termici precedenti. L'accertatore non deve
essere altresi' il proprietario, il conduttore o
l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza
sui quale effettua l'accertamento.
5.3. Nel caso in cui il
distributore si trovi in una delle situazioni di
incompatibilita' di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il
medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di
cui al comma 3.1, lettera b).
5.4. L'accertatore fino a quando
opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire,
personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un
rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative
relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato
l'accertamento.
5.5. Il distributore che viene a conoscenza
della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di
incompatibilita' di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca
all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui
l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera
b), informa l'ordine o il collegio professionale di
appartenenza.
Art. 6
Utilizzo
delle informazioni raccolte durante gli accertamenti
6.1. Le
informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti
possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su
loro richiesta, dagli enti pubblici competenti a svolgere
attivita' di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad
accertamento.
Art. 7
Norme
tecniche
7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento
si applicano le norme tecniche emanate dall'UNI, Ente nazionale
di unificazione, e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano.
7.2. Il CIG, Comitato italiano gas, provvede a definire linee
guida per la corretta e completa compilazione delle
dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di
sicurezza precisando altresi' i casi nei quali e' obbligatoria
la predisposizione del progetto.
Art. 8
Copertura
dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del
regolamento
8.1. Per gli accertamenti effettuati in attuazione
del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i
seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di
ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:
a) Euro 40,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata
termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
b) Euro 50,00 per
ogni impianto di utenza accertato con portata termica
complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
c)
Euro 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata
termica complessiva maggiore di 116 kW.
8.2. Per gli
accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i
titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i
quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura
dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore
addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato,
l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della
tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta
l'attivazione della fornitura;
il venditore non puo' addebitare
al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra
addebitatogli dal distributore.
8.3. Per gli accertamenti sugli
impianti di utenza per i quali si applica il titolo IV, per ogni
accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte
del cliente finale della documentazione richiesta dal
distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene
riconosciuto al distributore stesso un importo unitario
comprensivo di ogni costo pari a Euro 15,00.
8.4. Con successivo
provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi
unitari di cui ai comma 8.1 e 8.3, l'Autorita' definisce le
modalita' di copertura, mediante le tariffe di distribuzione,
dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli
accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano
gli articoli 20 e 21 e il titolo IV nonche' dei contributi di
cui all'art. 14 versati ai comuni che ne abbiano fatta
richiesta.
8.5. Il distributore corrisponde agli accertatori di
cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto
dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
8.6. I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al
distributore rispettivamente a condizione che:
a) gli
accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto
indicato al comma 2.3;
b) gli accertamenti siano stati impediti
e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:
(i) la
richiesta di documentazione di cui al comma 27.2;
(ii) la
notifica al comune competente per territorio e al cliente finale
di cui al comma 27.3;
8.7. Il distributore addebita al venditore
l'importo di Euro 30,00 per ogni intervento di sospensione della
fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente
regolamento;
il venditore non puo' addebitare al cliente finale
un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal
distributore.
8.8. All'inizio di ogni nuovo periodo di
regolazione tariffaria per l'attivita' di distribuzione l'Autorita'
valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai
precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.
Art. 9
Obblighi
generali di registrazione del distributore
9.1. Il distributore
predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di
registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati
relativi agli accertamenti.
9.2. Il distributore registra per
ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:
a) il
codice con cui identifica la porzione di impianto di
distribuzione al quale e' allacciato l'impianto di utenza;
b) il
codice con cui identifica il comune in cui e' ubicato l'impianto
di utenza medesimo;
c) il codice con cui identifica l'impianto
di utenza;
d) il codice con cui identifica lo stato
dell'impianto di utenza;
e) il codice con cui identifica la
tipologia dell'impianto di utenza;
f) il codice con cui
identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;
g)
l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;
h) la data di
invio della comunicazione al cliente dell'esito
dell'accertamento, ove dovuta;
i) la data della eventuale
sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del
presente regolamento.
9.3. Il distributore registra, per ogni
anno termico e per ogni impianto di distribuzione o porzione di
impianto di distribuzione da esso gestito, i comuni ai quali
abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno
di tali comuni:
a) l'importo complessivo dei contributi erogati;
b) il numero degli impianti di utenza verificati dal comune
medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di
utenza;
c) il numero delle verifiche con esito difforme da
quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di
utenza da parte del distributore.
Art. 10
Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati
10.1.
Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al
successivo comma 11.4, il distributore:
a) mantiene gli
strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le
informazioni e i dati richiesti;
b) assicura la verificabilita'
delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati
sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni
altra documentazione ritenuta necessaria;
c) conserva in modo
ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per
assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati
registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni termici
successivi a quello della registrazione;
d) nel caso di subentro
di altro distributore nella gestione del servizio di
distribuzione in un determinato comune, il distributore uscente
trasferisce al distributore subentrante gli strumenti di cui al
comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c).
Art. 11
Obblighi
di comunicazione del distributore
11.1. Il distributore e'
tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della
fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente
regolamento ad inviare comunicazione:
a) al venditore;
b) al
soggetto che esercita l'attivita' di misura, qualora diverso dal
distributore e dal venditore.
11.2. A partire dal 1° ottobre
2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore
comunica all'Autorita' per ogni impianto di distribuzione o
porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno
termico di riferimento:
a) il numero di impianti di utenza sui
quali ha effettuato piu' di un accertamento, distinguendo per
stato e per tipologia di impianto di utenza;
b) il numero di
accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per
stato e per tipologia di impianto di utenza;
c) il numero di
accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per
stato e per tipologia di impianto di utenza;
d) il numero di
impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito
l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta,
distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
e)
il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura
di gas in attuazione del presente regolamento;
f) i comuni ai
quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per
ciascuno di essi:
(i) il numero degli impianti di utenza
verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto
di utenza;
(ii) il numero delle verifiche con esito difforme da
quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di
utenza da parte del distributore.
11.3. Il distributore comunica
i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati
relativi:
a) ai comuni nei quali il distributore ha cessato la
gestione del servizio di distribuzione nell'anno termico di
riferimento senza gestirlo per l'intero anno termico;
b) ai
comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di
riferimento o in parte di esso;
c) ai comuni in periodo di
subentro nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte
di esso.
11.4. L'Autorita' utilizza le informazioni ed i dati di
cui al precedente comma:
a) per effettuare controlli, anche a
campione, al fine di accertare la veridicita' di tali
informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente regolamento;
b) per la pubblicazione,
anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.
11.5.
A partire dal 1° ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni
anno, il distributore comunica ad ogni comune nel territorio del
quale ha svolto l'attivita' di distribuzione del gas nell'anno
termico precedente:
a) l'elenco nominativo degli impianti di
utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di
utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico
precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli
impianti di utenza accertati;
b) la facolta' del comune di
richiedere i contributi di cui all'art. 14.
11.6. Entro il 30
settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito
internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come
«accertamenti della sicurezza post contatore»:
a) i moduli A,
B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi
per i quali devono essere utilizzati;
b) le procedure, previste
dal presente regolamento, che devono essere seguite per
l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo tra impianti
di utenza nuovi, impianti di utenza modificati e riattivati;
c)
il recapito del distributore al quale fare pervenire la
documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.
Art. 12
Informazioni del distributore ai clienti finali
12.1. Il
distributore e' tenuto a rilasciare al cliente finale, che la
richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di
utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione
del presente regolamento.
Art. 13
Obblighi
del venditore
13.1. Il venditore:
a) entro il 30 settembre 2004
pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente
accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post
contatore», i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per
ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
b) informa il cliente finale, all'atto della sottoscrizione del
contratto di fornitura, di quanto previsto dal presente
regolamento fornendo allo stesso:
(i) la procedura che deve
seguire per l'attivazione della fornitura di gas;
(ii) i moduli
A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi
per i quali devono essere utilizzati;
(iii) il recapito del
distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista
dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini
dell'attivazione della fornitura;
c) a partire dal 1° ottobre
2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati
ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad
ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema
di sicurezza relativi all'impianto di utenza.
13.2. Con
decorrenza dal 1° ottobre 2005, il venditore trasmette entro il
31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione
contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30
settembre precedente con impianto di utenza che non sia
destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali
o artigianali.
Art. 14
Verifiche da parte del comune
14.1. Il comune che effettua
verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto,
per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a Euro 60,00
imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma
14.3.
14.2. Il comune ha diritto al contributo unitario di cui
al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di
utenza:
a) per i quali il distributore invii la notifica di cui
al comma 27.3;
b) sui quali il distributore abbia effettuato
nell'anno termico precedente l'accertamento con esito positivo
ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di
cui al comma 11.5, lettera a).
14.3. Il comune ha diritto, per
ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1
per un numero massimo di verifiche pari al 5%, arrotondato
all'unita' superiore del numero di impianti di utenza accertati
dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e
riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).
14.4. A
partire dal 1° ottobre 2006, il comune che intende usufruire
dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia al
distributore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una
comunicazione scritta con la quale:
a) comunica al distributore
l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati
nell'anno termico precedente con l'esito della verifica per
ciascuno di essi;
b) richiede al distributore l'erogazione dei
contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto
di quanto indicato al precedente comma 14.3.
14.5. Il comune
sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo
non discriminatorio con priorita' per i casi per i quali si
possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumita'
pubblica.
14.6. Il comune effettua le verifiche di cui al comma
14.1 mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale
personale tecnico:
a) non deve essere dipendente del
distributore che eroga al comune il contributo di cui al comma
14.1;
b) per l'impianto di utenza da verificare:
(i) deve
rispettare i criteri di incompatibilita' di cui ai commi 5.1 e
5.2;
(ii) non deve essere l'accertatore che ha effettuato
l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.
14.7. Il
distributore corrisponde al comune, entro sessanta giorni solari
dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso,
i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei
precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal
comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a).
14.8. Nel
caso in cui la verifica effettuata dal comune su un impianto di
utenza abbia esito negativo, il comune lo comunica per iscritto
al distributore, il quale:
a) attribuisce all'accertamento un
esito negativo;
b) sospende la fornitura di gas;
c) attiva
successivamente la fornitura mediante la procedura di cui
all'art. 22.
Titolo II
IMPIANTI DI UTENZA NUOVI
Art. 15
Accertamenti su impianti di utenza nuovi
15.1. Il distributore
effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti
di utenza nuovi con le modalita' stabilite nel presente titolo.
15.2. Il presente titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di
impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di
gas; b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
c) agli
impianti di utenza in servizio.
Art. 16
Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi
16.1.
In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto
di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del
venditore:
a) se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di
applicazione della legge n. 46/1990, i moduli «Richiesta di
attivazione della fornitura di gas», di cui all'allegato A, e
«Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto», di cui
all'allegato B;
b) se l'impianto di utenza non ricade
nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, i moduli «Richiesta
di attivazione della fornitura di gas», di cui all'allegato C,
e «Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto», di cui
all'allegato D.
16.2. Il modulo di cui all'allegato A o C,
compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente
finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle
sezioni pertinenti e firmato a cura dell'installatore
dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati
indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione
indispensabile per l'attivazione della fornitura.
16.3. Nel caso
di esito positivo dell'accertamento sulla documentazione di cui
al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di
gas.
16.4. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo,
il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data
fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della
fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di
annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:
a)
notifica l'esito negativo dell'accertamento;
b) evidenzia le
motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita'
alle norme tecniche vigenti riscontrate;
c) segnala al venditore
che richiede l'attivazione della fornitura la necessita' di
presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura,
corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente
regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere
provveduto all'eliminazione delle non conformita' riscontrate.
16.5 Il cliente finale entro i trenta giorni solari successivi
alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al
distributore:
a) per gli impianti di utenza ricadenti
nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, copia della
dichiarazione di conformita' dell'impianto di utenza compilata
in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore, priva degli
allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;
b) per gli
impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione
della legge n. 46/1990, copia di una dichiarazione
dell'installatore in cui attesta sotto la propria
responsabilita' di aver eseguito con esito positivo tutte le
prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e
delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e
norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite
dai fabbricanti degli apparecchi collegati all'impianto.
16.6.
Il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui,
trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione della
fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al
precedente comma. In tal caso il distributore, con un preavviso
di almeno due giorni lavorativi, comunica al cliente finale:
a)
la data di sospensione della fornitura di gas;
b) l'addebito al
suo venditore dell'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento
di sospensione della fornitura di gas;
c) i tempi per
l'attivazione della fornitura, che decorreranno dalla data di
presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.
16.7. Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato
nel preventivo per l'esecuzione di lavori che prevedano anche
l'attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della
deliberazione n. 47/00.
Art. 17
Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti
di utenza nuovi
17.1. Il distributore, in aggiunta a quanto
previsto dall'art. 9, registra per ogni accertamento effettuato
su impianti di utenza nuovi in occasione di nuovi allacci la
data di ricezione della documentazione di cui al comma 16.5.
Art. 18
Norme
transitorie per impianti di utenza nuovi
18.1. Qualora,
successivamente all'entrata in vigore del titolo II e fino al 31
marzo 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare
alle disposizioni in esso contenute, la fornitura puo' essere
attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E,
consegnato dal distributore al venditore, compilato nella
sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire
dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di
cui al comma 16.1.
Titolo III
IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O RIATTIVATI
Art. 19
Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati
19.1. Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli
impianti di utenza modificati o riattivati con le modalita'
stabilite nel presente titolo che si applica:
a) agli impianti
di utenza a gas modificati;
b) all'attivazione della fornitura
ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la
fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per
morosita', delle riattivazioni effettuate entro i trenta giorni
solari successivi alla data di sospensione della fornitura e
delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura
ai sensi del comma 16.6;
c) ai nuovi allacci di impianti di
utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.
19.2.
Il presente titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci di
impianti di utenza nuovi;
b) agli impianti di utenza in
servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui
all'art. 20.
Art. 20
Modifica
di impianti di utenza
20.1. L'installatore che effettua su un
impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per
subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione
o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 447/1991, qualora l'impianto
di utenza non ricada nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi
23.1 e 23.2, invia al distributore che fornisce il gas al
medesimo impianto di utenza:
a) nel caso in cui l'impianto di
utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990,
una copia della dichiarazione di conformita' di cui alla legge
n. 46/1990, ove richiesta, completa di tutti gli allegati
previsti dalla vigente legislazione;
b) nel caso in cui
l'impianto non ricada nel campo di applicazione della legge n.
46/1990, una copia del modulo di cui all'allegato D, compilato
nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato
di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso.
Art. 21
Accertamento di impianti di utenza modificati
21.1. Il
distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui
al comma 20.1.
21.2. Nel caso in cui l'accertamento della
documentazione di cui al comma 20.1 abbia esito positivo, il
distributore non sospende la fornitura di gas all'impianto
modificato.
21.3. Nel caso in cui l'accertamento della
documentazione di cui al comma 20.1 abbia esito negativo il
distributore:
a) sospende la fornitura di gas;
b) invia al
cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica
l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le
motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita'
riscontrate alle norme tecniche vigenti;
(iii) segnala la
necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione
della fornitura, corredata della documentazione di cui al
successivo comma 22.2 in forma completa e congruente, solo dopo
avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' alle
norme tecniche vigenti riscontrate.
21.4. Il distributore
attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all'art.
20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.
Art. 22
Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di
esecuzione di lavori
22.1. Il distributore, nel caso di
richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a
seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da
richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio
di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro
tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1,
16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.
22.2. Costituiscono
documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura
di gas:
a) la copia della dichiarazione di conformita' di cui
alla legge n. 46/1990 completa di tutti gli allegati obbligatori
per legge, nei casi in cui la modifica dell'impianto di utenza
richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti
per l'installatore la necessita' di effettuare prove di
sicurezza e di funzionalita' sulle apparecchiature;
b) il modulo
di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e
firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui
all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato
dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel
modulo stesso, in tutti gli altri casi.
22.3. Il distributore
attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza
precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di
impianto di utenza modificato o riattivato.
Art. 23
Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse
dalla modifica dell'impianto di utenza
23.1. Nel caso di
attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in
servizio per il quale la fornitura e' stata sospesa dal
distributore a seguito di dispersione di gas rilevata
sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il
distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da
parte del cliente finale del modulo di cui all'allegato E,
compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un
installatore.
23.2. Nel caso di sospensione della fornitura di
gas da parte del distributore a seguito di richiesta del comune
o dell'ente locale competente ai sensi dell'art. 16, comma 6,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, o di altra
pubblica autorita', il distributore attiva la fornitura di gas
all'impianto di utenza dietro disposizione del comune, dell'ente
locale di cui sopra o della pubblica autorita' mediante la
procedura definita dal precedente art. 22.
23.3. Nel caso di
richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto
di utenza in servizio che non ricade nei casi indicati dagli
articoli 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2:
a) se la richiesta e'
stata presentata oltre i trenta giorni solari successivi alla
data della sospensione della fornitura, il distributore attiva
la fornitura di gas:
(i) se non sono state apportate modifiche
all'impianto di utenza rispetto alla situazione precedente alla
sospensione della fornitura di gas, dietro presentazione da
parte del proprietario dell'impianto di utenza di una
dichiarazione scritta con la quale lo stesso proprietario
attesta che non sono state apportate modifiche all'impianto di
utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione
della fornitura;
in tal caso il distributore attribuisce
all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza in
servizio;
(ii) se sono state apportate modifiche all'impianto di
utenza rispetto alla situazione precedente alla sospensione
della fornitura di gas o il proprietario dell'impianto di utenza
non ha presentato la dichiarazione scritta di cui al punto
precedente, mediante applica-zione di quanto previsto dall'art.
22;
in tal caso il distributore attribuisce all'impianto di
utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato;
b) se la richiesta e' stata presentata entro i trenta giorni
solari successivi alla data della sospensione della fornitura,
con esclusione delle riattivazioni per morosita', il
distributore attiva la fornitura e attribuisce all'impianto di
utenza lo stato di impianto di utenza in servizio.
Art. 24
Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti
di utenza modificati o riattivati
24.1. Il distributore, in
aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra la data di
ricevimento della documentazione di cui al comma 20.1.
Titolo IV
IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO
Art. 25
Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio
25.1. Il
distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di
utenza in servizio con le modalita' stabilite nel presente
titolo che si applica:
a) agli impianti di utenza in servizio;
b) agli impianti di utenza di cui al comma 23.3, lettera b).
25.2. Il presente titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci;
b)
agli impianti di utenza modificati o riattivati.
Art. 26
Criteri
essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio
26.1. Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per
definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della
pubblica incolumita' sono:
a) l'idoneita' della ventilazione
adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in
relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l'idoneita'
dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli
apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza
dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei
prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli
apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di
distribuzione del gas combustibile;
e) l'idoneita' dei locali
ove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso
collegati.
Art. 27
Modalita' di effettuazione degli accertamenti su impianti di
utenza in servizio
27.1. Il distributore individua con criteri
non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre
annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati
all'impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini
dell'effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai
venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli
accertamenti. Il venditore e' tenuto ad inviare al distributore
i dati entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento
della lettera di richiesta.
27.2. Il distributore effettua
l'accertamento sulla documentazione di cui alla successiva
lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio,
richiesta mediante l'invio al cliente finale di comunicazione
con lettera raccomandata a.r. nella quale:
a) precisa che la
documentazione richiesta e' finalizzata ad accertare il rispetto
dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza
in servizio ai fini della pubblica incolumita';
b) richiede
l'invio, entro centocinquanta giorni solari dalla data di
ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
(i) copia
della dichiarazione di conformita' di cui alla legge n. 46/1990,
nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della
legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;
(ii) copia
della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata
dall'UNI che definisce le modalita' di verifica su impianti di
utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini
della pubblica incolumita' di cui all'art. 26;
c) precisa che:
(i) l'accertamento sulla documentazione inviata sara' effettuato
senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
(ii) in
caso di esito positivo di tale accertamento, ne dara'
comunicazione scritta al cliente finale;
(iii) in caso di esito
negativo di tale accertamento, provvedera' a sospendere la
fornitura di gas al cliente finale e addebitera' al suo
venditore l'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di
sospensione della fornitura di gas;
(iv) in caso di mancato
invio della documentazione, inviera' notifica al comune
competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte
del comune stesso, provvedera' a sospendere la fornitura
trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della
notifica al comune.
27.3 Nel caso in cui dopo centottanta giorni
solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma
precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al
distributore, quest'ultimo:
a) invia al cliente finale un
sollecito con lettera raccomandata a.r. con il quale richiede
nuovamente ed entro trenta giorni solari dalla data di
ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma
precedente;
b) qualora tale documentazione non pervenga al
distributore entro i successivi quaranta giorni solari dalla
data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi
cinque giorni lavorativi:
(i) notifica al comune competente per
territorio, l'impossibilita' di procedere all'accertamento e
che, salvo diversa indicazione scritta da parte del comune
stesso, provvedera' a sospendere la fornitura trascorsi
ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della notifica
stessa;
(ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere
inviato al comune competente per territorio la notifica di cui
al precedente punto e che trascorsi ulteriori sessanta giorni
dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione
da parte del comune stesso o ricevimento della documentazione
richiesta, provvedera' a sospendere la fornitura.
27.4. Nel caso
in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore:
a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;
b) invia al
cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i) notifica
l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le
motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformita'
riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;
(iii)
segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di
attivazione della fornitura di gas, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 22, solo dopo avere provveduto
all'eliminazione delle difformita' alle norme tecniche vigenti
riscontrate.
Art. 28
Periodicita' degli accertamenti su impianti di utenza in
servizio
28.1. Il distributore, per ogni anno termico e per ogni
impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso
gestito, ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero
d'impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti
percentuali minime:
a) 1% per l'anno termico 2006-2007;
b) 2%
per l'anno termico 2007-2008;
c) 3% per gli anni termici
successivi.
28.2. Il distributore, qualora per un impianto o
porzione di impianto di distribuzione da esso gestito non
rispetti la percentuale minima annua di cui al precedente comma
28.1, subisce una penale per ogni mancato accertamento pari a
Euro 250 da portare in detrazione nel calcolo di cui al comma
8.4, fatto salvo quanto previsto dal comma 28.7.
28.3. Il
distributore per ogni anno termico e per ogni impianto o
porzione di impianto di distribuzione da esso gestito puo'
sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in
servizio tale da rispettare anche le seguenti percentuali
massime:
a) 3% per l'anno termico 2006-2007;
b) 4% per l'anno
termico 2007-2008;
c) 5% per gli anni termici successivi.
28.4.
Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto
di distribuzione da esso gestito superi la percentuale massima
annua indicata al precedente comma 28.3, non puo' conteggiare
gli impianti di utenza sottoposti ad accertamento eccedenti nel
calcolo per la copertura dei costi di cui al comma 8.4.
28.5. Ai
fini del rispetto delle percentuali di cui ai commi precedenti
concorrono anche gli impianti di utenza per i quali sia stato
impedito l'accertamento purche' il distributore abbia provveduto
nell'anno termico di riferimento all'invio al comune competente
per territorio e al cliente finale della comunicazione di cui al
comma 27.3.
28.6. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono
calcolate, per ogni impianto o porzione di impianto di
distribuzione, sulla base delle informazioni comunicate dai
venditori di cui al comma 13.2. Nel caso di mancata
comunicazione da parte di un venditore dei dati di cui al comma
13.2, il distributore calcola le percentuali utilizzando il
numero totale dei clienti finali forniti da quel venditore alla
data del 30 settembre precedente.
28.7. Il distributore non puo'
sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio
prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo
accertamento effettuato ai sensi del presente regolamento, con
esclusione degli impianti di utenza per i quali il distributore
abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma
20.1.
28.8. Il distributore rispetta le percentuali di cui ai
commi 28.1 e 28.3 in proporzione al periodo di gestione
dell'impianto di distribuzione o della porzione di impianto di
distribuzione da esso gestito.
Art. 29
Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti
di utenza in servizio
29.1. Il distributore, in aggiunta a
quanto previsto dall'art. 9, registra per ogni accertamento
effettuato su impianti di utenza in servizio:
a) la data di
invio della comunicazione di richiesta della documentazione di
cui al comma 27.2;
b) la data di ricezione della documentazione
di cui al comma 27.2;
c) la data della eventuale comunicazione
al comune competente di cui al comma 27.3.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00
30.1. A partire dal 1°
ottobre 2004 i tempi massimi di attivazione della fornitura
indicati all'art. 21, comma 21.1, tabella 1, della deliberazione
n. 47/00, pari a cinque e a dieci giorni lavorativi
rispettivamente per clienti finali con gruppo di misura fino
alla classe G25 e per clienti finali con gruppo di misura dalla
classe G40, vengono innalzati a dieci e quindici giorni
lavorativi.
Art. 31
Modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00
30.1. Il comma 2
dell'art. 11 della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre
2000, n. 237/00, e' abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2004.
Art. 32
Abrogazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 18 aprile 2002, n. 64/2002
32.1. La
deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 64/02 e'
abrogata con decorrenza dal 1° luglio 2004.
Art. 33
Entrata
in vigore
33.1. Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2,
11.5, 13.1, 30.1, 31.1 e 32.1, i titoli I e V entrano in vigore
dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
33.2.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.1, il titolo II entra
in vigore dal 1° ottobre 2004.
33.3. Il titolo III entra in
vigore dal 1° ottobre 2005.
33.4. Il titolo IV entra in vigore
dal 1° ottobre 2006. Il titolo IV non si applica nei comuni nei
quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio di
distribuzione, limitatamente a tale periodo.
33.5. Per i
distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un
numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, i termini di
cui ai precedenti commi sono differiti di un anno.
33.6. Nel
caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione
o di una porzione di esso, tra un distributore che, alla data
del 31 dicembre 2003, serviva un numero di clienti finali minore
o uguale a 5.000, e un distributore che, alla medesima data,
serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il
distributore subentrante e' tenuto ad applicare il presente
regolamento a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo a
quello di subentro.
Di pubblicare il presente regolamento,
completo degli allegati (Allegati
A, B, C, D, ed E), che ne
costituiscono parte integrante, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' n. 221/02 come risultante dalle
modificazioni ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento.
Milano, 18 marzo 2004
Il presidente: Ortis
Allegati
|
|
AutoritA'
per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 22 luglio 2004
Integrazioni e modifiche della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 marzo
2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attivita' di
accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.
(Deliberazione n. 129/04).
(Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 27/8/2004 - Suppl. Ordinario n. 148)
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22
luglio 2004
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
la deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 18 marzo 2004, n.
40/04 (di seguito:
deliberazione n. 40/04).
Considerato che:
-
con la
deliberazione n. 40/04 l’Autorità ha emanato il regolamento
delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti
di utenza a gas (di seguito: regolamento);
-
al fine di
garantire un graduale impatto degli effetti derivanti
dall’adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha
previsto l’attuazione fissando l’avvio degli accertamenti:
-
per gli
impianti di utenza nuovi, a partire dall’1 ottobre 2004,
con possibilità di differimento all’1 aprile 2005;
-
per gli
impianti modificati e riattivati, dall’1 ottobre 2005;
-
per gli
impianti in servizio, dall’1 ottobre 2006;
-
sono pervenute
segnalazioni da parte delle Associazioni di categoria Anigas (prot.
n. 15394 del 2 luglio 2004 e prot. 15395 del 2 luglio 2004),
Assogas (prot. n. 14487 del 21 giugno 2004) e Assogasliquidi (prot.
n. 15393 del 2 luglio 2004), le quali hanno evidenziato
l’esigenza di semplificare la disciplina introdotta dal
regolamento e di differirne l’avvio, proponendo in particolare
di:
-
differire
all’1 ottobre 2005 l’avvio degli accertamenti sugli
impianti di utenza nuovi, motivando tale richiesta con la
necessità di tempi adeguati per l’aggiornamento dei
sistemi informativi e per l’adeguamento delle procedure
aziendali;
-
semplificare
le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di
utenza riattivati con subentro non immediato, eliminando la
distinzione tra subentri entro i 30 giorni dalla data di
sospensione della fornitura ed oltre i 30 giorni da tale
data; tale richiesta è stata motivata sia con la necessità
di evitare svantaggi per i venditori subentranti sia con
l’opportunità di uniformare le procedure di accertamento
con le altre tipologie di impianti di utenza;
-
consentire la
possibilità per i distributori, soprattutto di piccole
dimensioni, di avvalersi, tramite apposito collegamento, in
alternativa al proprio sito internet, di altro sito nel
quale ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui
all’articolo 11, comma 11.6, in forma centralizzata;
-
escludere dal
campo di applicazione della deliberazione n. 40/04 gli
impianti di utenza con portata termica maggiore di 116
kW, motivando tale richiesta con il fatto che tali impianti
di utenza sono già soggetti a controlli da parte dei Vigili
del Fuoco;
-
è pervenuta
segnalazione da parte del Comitato Italiano Gas (prot. n. 16044
del 12 luglio 2004), il quale ha evidenziato l’esigenza di
modificare l’allegato D alla deliberazione n. 40/04,
proponendo in particolare di eliminare il riferimento alle
istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei
componenti dell’impianto di utenza in assenza di norme
tecniche applicabili, motivando tale richiesta con il fatto che
i casi particolari di assenza di norme tecniche applicabili
devono essere trattati specificatamente, mediante appositi
pareri da parte degli enti all’uopo preposti;
-
a seguito di
approfondimenti con le principali associazioni di categoria
degli installatori, è stata evidenziata l’opportunità di
eliminare dagli allegati B e D il riferimento alla regola
d’arte, motivando tale richiesta con il fatto che ciò non può
essere dichiarato dall’installatore poiché la regola d’arte
prevede anche l’esecuzione delle prove di sicurezza e di
funzionalità delle apparecchiature che l’installatore non ha
ancora eseguito al momento della sottoscrizione degli allegati B
e D.
Ritenuto che sia
necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo
avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi fissato
dalla deliberazione n. 40/04 alla data dell’1 ottobre 2004:
-
consentire ai
distributori l’adempimento degli obblighi di cui
all’articolo 11, comma 11.6, mediante il collegamento del
proprio sito internet ad altro sito, differendo altresì la
pubblicazione di tali informazioni per quei distributori che
avviino gli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza
nuovi in data successiva all’1 novembre 2004, al fine di
contenere i costi di tale pubblicazione soprattutto per gli
esercenti di piccole dimensioni;
-
modificare il
comma 16.5, lettera b), e gli allegati B e D della deliberazione
n. 40/04 al fine di evitare da una parte comportamenti non
adeguati per i casi di assenza di norme applicabili e,
dall’altra, il rilascio di dichiarazioni da parte degli
installatori non pienamente rispondenti al loro operato;
-
semplificare le
disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza
riattivati con subentro non immediato anche al fine di eliminare
dal regolamento disposizioni che possano ostacolare lo sviluppo
della concorrenza nella vendita di gas;
-
non accogliere la
proposta enunciata alla precedente lettera a), in quanto:
-
il tempo
intercorrente tra la data di pubblicazione della
deliberazione n. 40/04 e l’avvio degli accertamenti di
sicurezza sugli impianti di utenza nuovi, superiore
all’anno tenendo conto di quanto previsto dall’articolo
18 della deliberazione n. 40/04, è maggiore del tempo
massimo richiesto dai soggetti che hanno inviato
osservazioni scritte al documento di consultazione
dell’Autorità 13 giugno 2002 intitolato “Regolazione
delle attività di accertamento della sicurezza degli
impianti di utenza a gas” (di seguito: documento di
consultazione);
-
il tempo di
cui al precedente punto è ritenuto congruo per
l’adeguamento di procedure aziendali e sistemi informativi
tali da consentire la piena attuazione della deliberazione
n. 40/04, anche tenuto conto delle semplificazioni
introdotte dalla medesima deliberazione n. 40/04 rispetto al
documento di consultazione quali, ad esempio,
l’eliminazione della previsione per i distributori di
effettuare accertamenti con sopralluogo;
-
non accogliere la
proposta enunciata alla precedente lettera d), in quanto i
Vigili del Fuoco, su richiesta di parere da parte degli uffici
dell’Autorità, hanno evidenziato con nota della Direzione
centrale (prot. n. 3845 dell’11 febbraio 2004) come
l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi o la
presentazione della dichiarazione di inizio attività rilevano
ai soli fini antincendio
DELIBERA
- di approvare le
seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04:
|
a.
|
al comma
11.6:
-
le parole
“Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica
nel proprio sito internet,” sono sostituite dalle
parole “Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno
30 giorni solari prima dell’avvio degli accertamenti,
in caso di avvio successivo all’1 novembre 2004, il
distributore rende disponibili nel proprio sito
internet, direttamente o tramite collegamento ad altro
sito,”;
-
le parole
“c) il recapito del distributore” sono sostituite
dalle parole “c) il recapito”;
|
|
b.
|
al comma 14.8
le parole “a) attribuisce all’accertamento un esito
negativo” sono sostituite dalle parole “a) registra
l’esito negativo della verifica effettuata dal Comune
sull’impianto di utenza”;
|
|
c.
|
al comma
19.1, lettera b), le parole “morosità, delle
riattivazioni effettuate entro i 30 giorni solari successivi
alla data di sospensione della fornitura e delle
riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai
sensi del comma16.6;” sono sostituite dalle parole
“morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito
della sospensione della fornitura ai sensi del comma
16.6;”
|
|
d.
|
l’articolo
20 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo
20
Modifica
di impianti di utenza
20.1
Il cliente finale che ha fatto effettuare
sull’impianto di utenza in servizio o con fornitura
sospesa per subentro non immediato operazioni di
ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai
sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 447/91, qualora l’impianto di utenza non
ricada nei casi previsti dall’articolo 22 e dai commi 23.1
e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al
medesimo impianto di utenza:
-
nel caso
in cui l’impianto di utenza sia in servizio:
-
se
ricade nel campo di applicazione della legge n.
46/90, una copia della dichiarazione di conformità
di cui alla legge n. 46/90 rilasciata
dall’installatore che ha eseguito le modifiche,
completa di tutti gli allegati;
-
se
non ricade nel campo di applicazione della legge n.
46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha
eseguito le modifiche, completa di tutti gli
allegati previsti dal modulo di cui all’allegato
D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto
la propria responsabilità di aver operato in modo
conforme alla regola dell’arte;
-
nel caso
in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa
per subentro non immediato e le modifiche eseguite non
richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e
funzionalità sugli apparecchi a gas:
-
se
ricade nel campo di applicazione della legge n.
46/90, una copia della dichiarazione di conformità
di cui alla legge n. 46/90 rilasciata
dall’installatore che ha eseguito le
modifiche, completa di tutti gli allegati;
-
se
non ricade nel campo di applicazione della legge n.
46/90, una dichiarazione dell’installatore che ha
eseguito le modifiche, completa di tutti gli
allegati previsti dal modulo di cui all’allegato
D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto
la propria responsabilità di aver operato in modo
conforme alla regola dell’arte;
-
nel caso
in cui l’impianto di utenza abbia la fornitura sospesa
per subentro non immediato e le modifiche eseguite
richiedano l’effettuazione di prove di sicurezza e
funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione
prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).”;
|
|
e.
|
all’articolo
21, i commi 21.2 e 21.3 sono sostituiti dai seguenti commi:
“21.2
Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia
stata sospesa per subentro non immediato, il distributore
attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5,
16.6 e 16.7.
21.3
Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:
-
se
l’accertamento della documentazione di cui al comma
20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di
gas;
-
se
l’accertamento della documentazione di cui al comma
20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas
ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in
cui:
-
notifica
l’esito negativo dell’accertamento;
-
evidenzia
le motivazioni dell’esito negativo ed indica le
non conformità riscontrate alle norme tecniche
vigenti;
-
segnala
la necessità di presentare una nuova richiesta di
attivazione della fornitura, corredata della
documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo
dopo avere provveduto all’eliminazione delle non
conformità alla legislazione vigente.”;
|
|
f.
|
il comma 23.3
è sostituito dal seguente comma:
“23.3
Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas
ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al
quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei
casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e
23.2, il distributore attiva la fornitura di gas,
attribuendo all’impianto di utenza lo stato di impianto di
utenza modificato o riattivato.”;
|
|
g.
|
il comma 25.1
è sostituito dal seguente comma:
“25.1
Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli
impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite
nel presente Titolo.”;
|
|
h.
|
al comma 27.2
le parole “(i) copia della dichiarazione di conformità di
cui alla legge n. 46/90,” sono sostituite dalle parole
“(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla
legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati,”;
|
|
i.
|
nell’allegato
B le parole “Attesta sotto la propria personale
responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo
conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della legge n. 46/90, avendo in particolare”
sono sostituite dalle parole “Attesta sotto la propria
personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato
avendo”;
|
|
j.
|
nell’allegato
D:
-
le parole
“Attesta sotto la propria personale responsabilità
che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla
regola dell'arte, avendo in particolare” sono
sostituite dalle parole “Attesta sotto la propria
personale responsabilità che l'impianto è stato
realizzato avendo”;
-
le parole
“seguito le regole e le norme tecniche applicabili
all'impiego (3):
__________________________________________ e, in loro
assenza o carenza, le istruzioni fornite dai fabbricanti
degli apparecchi e dei componenti l’impianto” sono
sostituite dalle parole “seguito le regole e le norme
tecniche applicabili all'impiego (3):
______________________;”;
|
-
prevedere che il
presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data
della sua prima pubblicazione;
-
di pubblicare nel
sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo
della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 e degli allegati A,
B, C, D e E come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni
apportate con il presente provvedimento.
Milano, 22 luglio
2004
Il presidente: Ortis
|
|
AutoritA'
per l'energia elettrica e il gas
DELIBERAZIONE 20 settembre 2005
Modifiche ed integrazioni al
regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti
di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
(Deliberazione n. 192/05).
(Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 7/10/2004)
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 settembre
2005
Visti:
-
la legge 6
dicembre 1971, n. 1083;
-
la legge 5
marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481;
-
la legge 23
agosto 2004, n. 239;
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
-
la
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (di seguito: l’Autorità) 18 marzo 2004, n.
40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: deliberazione n. 40/04);
-
la
deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n.
168/04 e successive modifiche e integrazioni.
Considerato che:
-
con la
deliberazione n. 40/04 l’Autorità ha emanato il
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza
degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
-
al fine di
garantire un graduale impatto degli effetti derivanti
dall’adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04
ne ha previsto l’attuazione fissando:
-
l’avvio
degli accertamenti:
-
per
gli impianti di utenza nuovi, a partire dall’1
ottobre 2004, con possibilità di differimento
all’1 luglio 2005;
-
per
gli impianti modificati e riattivati, dall’1
ottobre 2005;
-
per
gli impianti in servizio, dall’1 ottobre 2006;
-
il
differimento di un anno dei termini di cui al precedente
alinea per distributori che, alla data del 31 dicembre
2003, servivano un numero di clienti finali minore o
uguale a 5.000;
-
sono
pervenute all’Autorità numerose segnalazioni da parte di
clienti finali in attesa di ottenere l’attivazione della
fornitura di gas che hanno evidenziato tra l’altro:
-
i tempi
eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas
i moduli e le istruzioni per la loro compilazione ai
fini dell’invio della documentazione da sottoporre ad
accertamento ai sensi del regolamento;
-
l’opportunità
di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale,
per l’invio da parte del venditore di gas della
documentazione di cui al precedente alinea;
-
la
mancanza di indicazioni chiare ed esaustive che
evidenzino le motivazioni della incompletezza e le non
conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;
-
la
difficoltà di stabilire un contatto diretto tra
l’installatore e l’accertatore al fine di pervenire
rapidamente alla soluzione degli eventuali problemi
incontrati nell’attività di accertamento;
-
sono
pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di
categoria Anigas e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto
2005), Assogasliquidi (prot. n. 20260 del 14 settembre
2005), Confartigianato (prot. n. 17585 del 9 agosto 2005 e
prot. n. 19884 del 9 settembre 2005), Associazione Artigiani
di Brescia (prot. n. 17225 del 4 agosto 2005) e di Italgas (prot.
n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra
l’altro l’esigenza di:
-
prevedere
con urgenza norme transitorie che, senza escludere la
successiva attività di accertamento ai sensi del
regolamento, consentano di attivare la fornitura di gas
per le richieste di attivazioni alle quali non si è
ancora dato seguito a causa dell’incompletezza, in
numerosi casi, della documentazione predisposta dagli
installatori ed inviata dai clienti finali ai
distributori;
-
introdurre
nel regolamento disposizioni relative agli installatori
che subiscano un accertamento negativo o che non pongano
la necessaria diligenza nella compilazione della
documentazione di legge provocando in tal modo disagi ai
clienti finali in fase di attivazione della fornitura di
gas;
-
indagare
sulla corretta attuazione della deliberazione n. 40/04
da parte di distributori e venditori di gas al fine di
evitare che alcuni di tali soggetti:
-
adottino
comportamenti difformi dal regolamento e dalla
legislazione vigente in tema di sicurezza con
conseguenti difficoltà per gli installatori e
disagi per i clienti finali in fase di attivazione
della fornitura;
-
attribuiscano
esito negativo alla documentazione inviata dal
cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza
attenderne il completamento, provocando in tal modo
una indebita duplicazione dei costi di accertamento
per il cliente finale stesso;
-
differire:
-
almeno
di dodici mesi l’avvio degli accertamenti sugli
impianti di utenza modificati e riattivati,
motivando tale richiesta con la necessità di non
aggiungere le criticità di tale avvio alle
difficoltà derivanti dall’attuazione degli
accertamenti sugli impianti di utenza nuovi ed
evitando, se possibile, la coincidenza dell’avvio
di tali accertamenti con l’inizio della stagione
invernale;
-
almeno
all’1 ottobre 2007 l’avvio degli accertamenti
sugli impianti di utenza in servizio, motivando tale
richiesta con la necessità di approfondire le
disposizioni del Titolo IV del regolamento ai fini
di una loro eventuale semplificazione;
-
di un
ulteriore anno la decorrenza degli adempimenti
previsti per i distributori che al 31 dicembre 2003
servivano un numero di clienti finali minore o
uguale a 5.000, al fine di consentire una adeguata
preparazione per tutti i soggetti interessati;
-
le
associazioni di categoria dei distributori e dei venditori
di gas nonché degli installatori, nelle riunioni convocate
dall’Autorità in data 14 settembre 2005 per una verifica
dello stato di attuazione della deliberazione n. 40/04,
hanno richiesto l’istituzione da parte dell’Autorità
stessa di un gruppo di lavoro, che le coinvolga, finalizzato
ad una eventuale semplificazione del regolamento anche a
partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua
attuazione;
-
il Comitato
Italiano Gas (di seguito: Cig) ha provveduto a definire
linee guida per la corretta e completa compilazione delle
dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia
di sicurezza ai fini dell’attuazione del regolamento e sta
svolgendo il ruolo di referente per ogni controversiatecnica.
Ritenuto che:
-
sia
necessario individuare con urgenza disposizioni transitorie
che consentano una tempestiva attivazione della fornitura di
gas ai clienti finali al fine di evitare disagi anche in
previsione dell’imminente inizio della stagione invernale;
-
tali
disposizioni transitorie:
-
debbano
consentire l’attivazione della fornitura di gas ad un
impianto di utenza nuovo a condizione che siano
pervenuti al distributore almeno:
-
l’
allegato A o C, compilato e
firmato dal cliente finale;
-
l’allegato
B, corredato dalla copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
dell’installatore, o D, compilato e firmato
dall’installatore che ha realizzato l’impianto
di utenza;
-
non
debbano escludere, entro tempi certi, la successiva
attività di accertamento della documentazione inviata
dal cliente finale, una volta che essa sia stata
completata;
-
sia opportuno
introdurre altresì integrazioni al regolamento che
favoriscano il superamento delle criticità segnalate sia
dai clienti finali sia dalle associazioni di categoria dei
distributori e dei venditori di gas nonché degli
installatori a seguito dell’attuazione del regolamento
medesimo;
-
sia opportuno
prevedere l’istituzione da parte dell’Autorità di un
gruppo di lavoro, finalizzato all’individuazione di
eventuali semplificazioni del regolamento, che coinvolga le
associazioni di categoria dei distributori e dei venditori
di gas nonché dalle associazioni di categoria degli
installatori e che a tale gruppo di lavoro debbano
partecipare anche il Consiglio Nazionale dei Consumatori e
degli Utenti e il Cig;
-
sia
necessario avviare un’istruttoria conoscitiva sui
comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di
gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/04
DELIBERA
-
di approvare
le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 marzo
2004, n. 40/04:
-
all’articolo
11 è aggiunto il seguente comma:
“11.7 Il distributore comunica per iscritto alla
competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato,
indicando altresì gli estremi dell’installatore
interessato, i casi di accertamento negativo o di
mancato invio della documentazione nei tempi previsti
dal regolamento.”;
-
all’articolo
13, comma 1, lettera b, le parole “sottoscrizione del
contratto” sono sostituite dalle parole “richiesta
di attivazione”;
-
all’articolo
13, comma 1, dopo la lettera c è aggiunta la seguente
lettera d:
“ d) il venditore fornisce la documentazione di
cui alla precedente lettera b, in alternativa ed a
scelta del richiedente l’attivazione della fornitura:
-
tramite
sportello, se esistente;
-
tramite
invio al richiedente, entro due giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della richiesta di
attivazione della fornitura, mediante fax, posta
elettronica o posta prioritaria;”;
-
il
comma 16.6 è sostituito dal seguente:
“16.6 Il distributore, qualora, trascorsi 40
giorni solari dalla data di attivazione della fornitura,
non gli sia pervenuta la documentazione di cui al
precedente comma, invia una comunicazione scritta al
venditore in cui:
-
indica
la documentazione che non è ancora pervenuta;
-
precisa
che, in caso non gli pervenga la documentazione
indicata alla precedente lettera entro trenta giorni
solari dall’invio della comunicazione, la
fornitura verrà sospesa;
-
indica
l’ammontare dell’addebito dell’importo di cui
al comma 8.7 per l’eventuale intervento di
sospensione della fornitura di gas;
-
precisa
che la riattivazione della fornitura avverrà entro
cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della documentazione richiesta e non consegnata.”
-
all’articolo
18, dopo il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti commi:
“18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non
oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con
riferimento alle richieste di attivazione della
fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al
30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei
confronti dei venditori, può attivare la fornitura di
gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo
II a condizione che gli siano pervenuti almeno:
-
l’allegato
A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
-
l’allegato
B, corredato almeno da una copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
dell’installatore, o D, compilato e firmato
dall’installatore che ha realizzato l’impianto
di utenza.
18.3 Nel
caso di applicazione da parte del distributore delle
disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
-
il
cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire
al distributore stesso entro i 180 giorni solari
successivi alla data di attivazione della fornitura:
-
nel
caso in cui l’impianto di utenza ricada nel
campo di applicazione della legge n. 46/90,
copia della dichiarazione di conformità
completa di tutti gli allegati obbligatori per
legge;
-
nel
caso in cui l’impianto di utenza non ricada
nell’ambito di applicazione della legge n.
46/90, una dichiarazione dell’installatore in
cui attesta sotto la propria responsabilità di
aver eseguito con esito positivo tutte le prove
di sicurezza e funzionalità dell’impianto di
utenza e delle apparecchiature da esso
alimentate richieste dalle leggi e norme
tecniche vigenti, corredata di tutti gli
allegati indicati nel modulo D;
-
il
distributore sottopone ad accertamento la
documentazione di cui alla precedente lettera a);
nel caso di esito positivo dell’accertamento, non
sospende la fornitura di gas;
-
il
distributore, nel caso di esito negativo
dell’accertamento della documentazione di cui alla
precedente lettera a), sospende la fornitura di gas
ed invia al cliente finale una comunicazione scritta
in cui:
-
notifica
l’esito negativo dell’accertamento;
-
evidenzia
le motivazioni dell’esito negativo ed indica
le non conformità alle norme tecniche vigenti
riscontrate;
-
segnala
la necessità di presentare una nuova richiesta
di attivazione della fornitura, corredata della
documentazione di cui alla precedente lettera
a), solo dopo avere provveduto
all’eliminazione delle non conformità alla
legislazione vigente;
-
il
distributore sospende la fornitura di gas nel caso
in cui, trascorsi 200 giorni solari dalla data di
attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta
la documentazione di cui alla lettera a); in tal
caso il distributore invia una comunicazione scritta
al venditore in cui:
-
indica
la documentazione che non è ancora pervenuta;
-
precisa
che, in caso non gli pervenga la documentazione
indicata al precedente punto entro trenta giorni
solari dall’invio della comunicazione, la
fornitura verrà sospesa;
-
indica
l’ammontare dell’addebito dell’importo di
cui al comma 8.7 per l’eventuale intervento di
sospensione della fornitura di gas;
-
precisa
che la riattivazione della fornitura avverrà
entro cinque giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della documentazione richiesta e non
consegnata;
-
il
distributore, nel caso in cui gli pervenga la
documentazione di cui alla lettera a) non completa,
è tenuto ad inviare al venditore entro 15 giorni
solari dalla data di ricevimento della
documentazione comunicazione scritta nella quale
evidenzia in modo esaustivo la parte di
documentazione mancante.
18.4
Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla
pubblicazione da parte dell’Uni della norma tecnica
che definisce le modalità di verifica dei criteri
essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità
di cui all’articolo 26 e comunque non oltre il 30
settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in
grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2,
il distributore può attivare la fornitura di gas nel
caso in cui il cliente finale faccia pervenire al
distributore stesso:
-
a)una
richiesta di attivazione della fornitura con la
quale il cliente finale, oltre a fornire i propri
riferimenti e le informazioni necessarie per
l’individuazione del punto ove attivare la
fornitura di gas:
-
(i)invia
in allegato copia della dichiarazione di cui
alla seguente lettera b);
-
(ii)si
impegna ad inviare al distributore entro i 30
giorni solari successivi alla data di
attivazione della fornitura, copia di una
dichiarazione di un
installatore abilitato ai sensi della legge n.
46/90, ove richiesto, in cui quest’ultimo
attesta sotto la propria responsabilità di aver
eseguito con esito positivo le prove di
sicurezza e funzionalità dell’impianto di
utenza e delle apparecchiature da esso
alimentate richieste dalle leggi e norme
tecniche vigenti, pena la sospensione della
fornitura medesima; il distributore, qualora,
trascorsi 200 giorni solari dalla data di
attivazione della fornitura, non gli sia
pervenuta la documentazione di cui sopra, attua
quanto previsto al comma 16.6;
-
(iii)si
impegna a non utilizzare l’impianto di utenza
in oggetto fino a che l’installatore, dopo
aver effettuato con esito positivo le prove di
sicurezza e funzionalità, non gli abbia
rilasciato la dichiarazione di cui al precedente
punto (ii), sollevando il distributore da ogni
responsabilità per incidenti a persone e cose
derivanti dalla violazione di tale clausola;
-
copia
di una dichiarazione rilasciata da un installatore
abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un
tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di
cui all’articolo 3, comma 3.1, lettera b), che
attesti il rispetto dei criteri essenziali di
sicurezza ai fini della pubblica incolumità
definiti all’articolo 26; su tale documentazione
il distributore non effettua l’accertamento.
18.5 Fino
al 30 settembre 2006:
-
il
venditore fornisce la documentazione di cui al comma
13.1, lettera b):
-
tramite
sportello, se esistente;
-
in
assenza di sportello, tramite invio al
richiedente, entro due giorni lavorativi dalla
data di ricevimento della richiesta di
attivazione della fornitura, mediante invio
postale con posta prioritaria;
-
il
termine di 40 giorni solari previsti dal comma 16.6
è elevato a 200 giorni solari;
-
il
distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a
sospendere la fornitura di gas in attuazione di
quanto disposto dal Titolo II, ne informa
tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il
Comune e la Asl territorialmente competenti,
fornendo altresì gli estremi del cliente finale e
dell’installatore interessati.”
-
all’articolo
28, comma 1, lettera a, le parole “l’anno
termico 2006-2007” sono sostituite dalle parole
“l’anno termico 2007-2008”;
-
all’articolo
28, comma 1, lettera b, le parole “l’anno
termico 2007-2008” sono sostituite dalle parole
“l’anno termico 2008-2009”;
-
all’articolo
28, comma 3, lettera a, le parole “l’anno
termico 2006-2007” sono sostituite dalle parole
“l’anno termico 2007-2008”;
-
all’articolo
28, comma 3, lettera b, le parole “l’anno
termico 2007-2008” sono sostituite dalle parole
“l’anno termico 2008-2009”;
-
all’articolo
33, comma 3, le parole “dall’1 ottobre 2005” sono
sostituite dalle parole “dall’1 aprile 2007”;
-
all’articolo
33, comma 4, le parole “dall’1 ottobre 2006” sono
sostituite dalle parole “dall’1 ottobre 2007”;
-
all’articolo
33, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“33.5 Per i distributori che,
alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di
clienti finali minore o uguale a 5.000:
-
il
Titolo II, con esclusione dell’articolo 18 e fatto
salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore
dall’1 ottobre 2006; qualora, successivamente a
tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore
non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni
in esso contenute, la fornitura può essere attivata
previa acquisizione del modulo di cui all’allegato
E, compilato nella sezione pertinente e firmato
dall’installatore, fatto pervenire dal cliente
finale al distributore in sostituzione dei moduli di
cui al comma 16.1;
-
i
termini di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4 sono
differiti di un anno.”;
-
di prevedere
che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet
dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri
in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
-
di pubblicare
sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it)
il testo della deliberazione dell’Autorità n. 40/04 come
risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con
il presente provvedimento.
-
di avviare
un’istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai
distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla
deliberazione n. 40/04.
-
di conferire
mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità
del servizio dell’Autorità per procedere:
-
allo
svolgimento delle attività conoscitive con le finalità
di cui al precedente punto 4.;
-
alle
convocazioni ed all’organizzazione degli incontri con
gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità
in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo
dell’istruttoria conoscitiva di cui al precedente
punto 4.
-
di istituire
un gruppo di lavoro, finalizzato all’individuazione di
eventuali semplificazioni del regolamento, da avviare e
disciplinare con successivo provvedimento del Direttore
generale dell’Autorità, che coinvolga, ove possibile, il
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il
Comitato Italiano Gas, le associazioni rappresentative delle
imprese di distribuzione e di vendita del gas nonché degli
installatori.
-
di conferire
mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità
del servizio dell’Autorità per attivare adeguate azioni
di informazione nei confronti dei soggetti interessati
dall’attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in
particolare nei confronti dei Comuni e delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
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