DEFINIZIONI,
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE L' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella
riunione del 18 ottobre 2001, Premesso che:
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive
concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei
soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per
settore e tipo di prestazione;
l'art. 2, comma 12, lettera n), della legge n. 481/1995 prevede che
l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti
esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parità di
trattamento tra gli utenti;
Visti:
la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare l'art. 2, comma 12,
lettere h), m), e n) e l'art. 2, comma 37;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e in
particolare l'art. 10, n. 1;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante
disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas e in particolare l'art. 3;
Visti:
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre
1988, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
292 del 14 dicembre 1988, ed in particolare il punto 3.1.6;
il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2000;
Viste:
la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante
disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la
formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas;
la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 1999, n. 42/99, recante
direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999;
la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/2000, recante
direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di
qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 90 del 17 aprile 2000;
la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193/2000, recante
disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 22 novembre 2000;
la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, recante
criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di
distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
4 del 5 gennaio 2001;
Visto il documento per la consultazione "Condizioni contrattuali del
servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di
gasdotti locali" (Prot. AU/00/323), approvato e diffuso dall'Autorità
in data 6 dicembre 2000 (di seguito: documento per la consultazione) e le
conseguenti osservazioni presentate dai soggetti interessati;
Considerati i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione
al soprarichiamato documento per la consultazione dai soggetti
interessati;
Considerato che:
i rapporti di fornitura di gas tra i soggetti esercenti il servizio ed i
clienti del mercato vincolato sono oggi disciplinati da contratti di
diritto privato contenenti condizioni generali predisposte
unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi e da regolamenti di
utenza, che costituiscono parte integrante delle convenzioni stipulate
tra l'ente locale concedente il servizio di distribuzione del gas e
l'impresa concessionaria;
l'Autorità ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni
presentati, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n.
481/1995, da utenti e da consumatori, sia singoli sia associati, in cui
si segnalano violazioni o condizioni ritenute inique nei rapporti di
fornitura sopra richiamati;
Ritenuto che sia opportuno:
definire condizioni contrattuali di fornitura di gas inderogabili, al
fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del
mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas
effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a
soggetti terzi, i cui costi si devono ritenere inclusi in tariffa ad
eccezione dei costi connessi alla disattivazione e riattivazione della
fornitura ai clienti morosi;
proporre le stesse condizioni contrattuali anche ai clienti del mercato
libero, ai quali possono essere offerte, come diversa opzione, condizioni
contrattuali specifiche definite dagli esercenti, che il cliente può
scegliere o negoziare in alternativa;
1.1.
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) anno termico è il periodo compreso tra il primo luglio e il trenta
giugno dell'anno successivo;
b) autolettura è la rilevazione da parte del cliente finale con
conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura;
c) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d) cliente buon pagatore è il cliente finale che ha pagato nei termini
di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente
che sia qualificato come tale dall'esercente in base a criteri diversi,
purchè non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito;
e) cliente del mercato libero è il cliente finale che, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 164/2000 ha
e si avvale della capacità di "stipulare contratti di fornitura,
acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al
sistema";
f) cliente del mercato vincolato è il cliente finale che, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
164/2000, non ha o non si avvale della capacità di "stipulare
contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore,
importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed
ha diritto di accesso al sistema";
g) cliente finale è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
h) contratto di vendita è il contratto con il quale l'esercente il
servizio di vendita del gas è obbligato, a fronte del versamento di una
tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del cliente finale
prestazioni periodiche o continuative;
i) deposito cauzionale è la somma versata dal cliente finale
all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di
vendita;
j) domiciliazione bancaria è il sistema di pagamento delle bollette con
il quale il cliente finale attribuisce mandato ad una banca di effettuare
il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
k) domiciliazione postale è il sistema di pagamento delle bollette con
il quale il cliente finale attribuisce il mandato ad un'impresa esercente
il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto
corrente postale;
l) esercente è ogni soggetto che effettua il servizio di vendita di gas
naturale o di altri tipi di gas a clienti a mezzo di reti. Nel periodo
compreso tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la
separazione del servizio di vendita del gas naturale da quello di
distribuzione prevista dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo
23 maggio 2000 n. 164, per esercente il servizio di vendita si intende
l'esercente il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale;
m) esercente multiservizio è l'esercente che eroga anche altri servizi
di pubblica utilità;
n) fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi
effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva;
o) fatturazione stimata o in acconto è la fatturazione riferita ai
consumi attribuibili al cliente finale in base ai consumi effettivi
registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è
nuovo, in base all'utilizzo dichiarato e al numero alla portata delle
apparecchiature alimentate dalla fornitura oggetto di fatturazione;
p) gruppo di misura accessibile è il gruppo di misura al quale
l'esercente può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza del
cliente finale o di altra persona da questi deputata per consentire
l'accesso al luogo in cui è collocato il gruppo di misura;
q) gruppo di misura è la parte dell'impianto di alimentazione del
cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e
per il collegamento all'impianto interno del cliente. Il gruppo di misura
comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
r) lettura è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi
dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
s) procedura di reclamo sono le regole che l'esercente e il cliente
finale sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di
un reclamo;
t) reclamo è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata
presso uno sportello o ufficio dell'esercente, con la quale il cliente
finale esprime una lamentela per quanto concerne la non rispondenza del
servizio ottenuto a uno o più requisiti definiti da leggi o
provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto di vendita
sottoscritto o dal regolamento di utenza e per quanto concerne altri
aspetti del rapporto tra esercente e cliente finale.
Art.
2. Oggetto e ambito di applicazione
2.1.
La presente direttiva definisce condizioni inderogabili per i contratti
di vendita di gas naturale a clienti del mercato vincolato e a clienti
finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di
gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi (richiamati nel
seguito come "i clienti"). L'esercente può introdurre nei
contratti di vendita in modo trasparente condizioni più favorevoli per i
clienti nel rispetto del principio di non discriminazione.
2.2. Le condizioni contrattuali di cui al comma 2.1 sono anche proposte
in modo trasparente, come condizioni contrattuali di riferimento,
dall'esercente il servizio di vendita ai clienti del mercato libero.
Fermo restando l'obbligo di proporre tali condizioni contrattuali,
l'esercente può offrire come opzioni aggiuntive differenti condizioni
contrattuali, che il cliente del mercato libero può negoziare con
l'esercente e scegliere in alternativa.
LETTURA
DEL GRUPPO DI MISURA E FATTURAZIONE DEI CONSUMI
Art.
3. Lettura del gruppo di misura
3.1.
Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con
l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura:
a) almeno una volta l'anno, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
b) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a
500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno;
c) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno
ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai
consumi medi mensili;
3.2. In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia
inviato presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la
lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva;
3.3. Gli esercenti, relativamente ai clienti di cui al comma 3.1, lettera
a) e lettera b), mettono a disposizione una modalità di autolettura dei
consumi. Nel caso in cui non sia resa disponibile una modalità di
autolettura, gli esercenti sono tenuti, relativamente ai clienti di cui
al precedente comma 3.1, lettera a), ad inviare un operatore con
l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura almeno ogni sei
mesi e, relativamente ai clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera
b), almeno ogni quattro mesi;
3.4. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di
non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale
rispetto ai consumi storici del cliente stesso.
L'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in
bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio;
3.5. Gli esercenti comunicano la eventuale non validità dell'autolettura
effettuata dal cliente. Per gli esercenti che dispongono di un sistema
automatico di autolettura è sufficiente la comunicazione di non validità
dell'autolettura fornita dal sistema stesso;
3.6. Per i nuovi clienti di cui al precedente comma 3.1, lettere a) e b),
gli esercenti, trascorsi tre mesi dalla data di stipulazione del
contratto di vendita, sono tenuti ad inviare un operatore con l'incarico
di eseguire la lettura del gruppo di misura oppure ad inviare una
comunicazione, invitando il nuovo cliente ad utilizzare l'autolettura.
Art.
4. Mancata lettura del gruppo di misura
4.1.
In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti
stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente è tenuto a fornire,
nella prima bolletta emessa informazione al cliente sulle cause che hanno
impedito la lettura.
4.2. In caso di mancata lettura di un gruppo accessibile, entro i limiti
stabiliti all'art. 3, commi 3.1 e 3.3, l'esercente fattura al cliente,
nelle bollette di acconto successive alla mancata lettura, importi
ridotti del 10% di ogni bolletta emessa. Nello stesso caso, qualora il
successivo conguaglio sia a debito del cliente questo è diminuito, a
titolo di indennizzo, di dieci punti percentuali per ogni lettura non
effettuata.
Art.
5. Periodicità di fatturazione dei consumi
5.1.
La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo
conto dei consumi annui attribuibili al cliente:
a) per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di
fatturazione è almeno quadrimestrale;
b) per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno,
la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;
c) per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno, la periodicità di
fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi
storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
5.2. I clienti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera a) devono ricevere
ogni anno almeno una bolletta di conguaglio. I clienti di cui al comma
3.1, lettera b), devono ricevere ogni sei mesi almeno una bolletta di
conguaglio. I clienti di cui al comma 3.1, lettera c), devono ricevere
solo bollette calcolate su consumi effettivi.
Art.
6. Modalità di calcolo dei consumi
6.1.
Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può
avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dall'esercente sulla
base dei consumi storici del cliente.
6.2. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si
effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere
attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal cliente stesso
al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione,
di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al
numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il
cliente.
6.3. L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei
consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità
devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi
stimati. Il calcolo dei consumi stimati deve essere effettuato
dall'esercente sulla base delle letture o autoletture del gruppo di
misura. In presenza di più autoletture, possono essere prese in
considerazione le sole autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo
indicato dall'esercente nella bolletta.
6.4. Le variazioni delle tariffe devono essere applicate sulle bollette
emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di
variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a
detta data.
6.5. L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando
convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
6.6. In presenza di errori nella fatturazione a danno del cliente,
l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nei tempi fissati
dall'art. 11, comma 11.2, della deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17
aprile 2000.
PAGAMENTO
DELLA BOLLETTA MOROSITÀ DEL CLIENTE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Art.
7. Tempi e modalità di pagamento della bolletta
7.1.
Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a venti
giorni dalla data di emissione della bolletta.
7.2. Il pagamento della bolletta, se avviene entro i termini di scadenza
presso i soggetti e con le modalità indicate dall'esercente, libera
immediatamente il cliente dai suoi obblighi.
Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento
all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non
possono essere imputati al cliente.
7.3. L'esercente offre al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta accessibile nel territorio di ciascuna provincia
servita.
Art.
8. Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento
8.1.
Il cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato.
Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente può richiedere
al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione
degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale
di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (di seguito: tasso ufficiale di
riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali.
8.2. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse
legale per i primi dieci giorni di ritardo.
8.3. L'esercente può richiedere il pagamento delle spese postali
relative al sollecito di pagamento della bolletta. Non è ammessa la
richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Art.
9. Modalità e tempi di sospensione della fornitura
9.1.
L'esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il
termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della
bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento
all'esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura
di gas può essere sospesa, nonchè i costi delle eventuali operazioni di
sospensione e di riattivazione della fornitura. Detta comunicazione ha
valore di costituzione in mora.
9.2. L'esercente non può sospendere la fornitura al cliente:
a) in assenza della comunicazione scritta di cui al precedente comma 9.1;
b) quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della
bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato
all'esercente nei termini e con le modalità indicate dall'esercente
stesso, ma non sia stato ancora trasmesso a quest'ultimo per causa non
imputabile al cliente;
c) in caso di mancato versamento di importi in misura inferiore od uguale
all'ammontare del deposito cauzionale;
d) in caso di mancato pagamento di servizi od addebiti concernenti
forniture diverse dalla vendita del gas, quando questa sia erogata da un
esercente multiservizio;
e) durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante
i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi;
f) per fattispecie previste in modo non esplicito nel contratto di
vendita;
g) per mancata sottoscrizione del contratto di vendita.
9.3. In deroga a quanto stabilito dal comma 9.2, lettera a), l'esercente
può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata
appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei
sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo
non conforme al contratto.
9.4. L'esercente, in caso di sospensione per morosità, può richiedere
al cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione
della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali
operazioni.
RATEIZZAZIONE
DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LA VENDITA DI GAS
Art.
10. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas
10.1.
Il cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in
bolletta. In deroga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le
modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi
dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive.
10.2. Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo
comma 10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento
rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei
corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
10.3. L'esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a) per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di
conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato
nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla
precedente bolletta di conguaglio;
b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo
di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il
pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di
misura;
c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di
una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
10.4. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00
euro.
10.5. Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà
comunicazione all'esercente entro il termine fissato per il pagamento
della bolletta, a pena di decadenza.
10.6. Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è
suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al
numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla
precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
10.7. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli
interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.
Art.
11. Garanzie applicabili a tutti i clienti
11.1.
L'esercente può richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del
contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la
prestazione di equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia
equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino
l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente.
11.2. L'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di
anticipo sui consumi.
Art.
12. Condizioni per il deposito cauzionale
12.1. Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre trenta
giorni dal1a cessazione degli effetti del contratto di vendita,
maggiorato degli interessi legali.
12.2. Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il
cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato,
ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso,
l'esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente
l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta
successiva.
12.3. Al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita,
per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, l'esercente non può
richiedere al cliente di presentare alcun documento attestante l'avvenuto
versamento.
Art.
13. Ammontare del deposito cauzionale
13.1.
Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:
a) per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno, l'ammontare del deposito
non può superare il valore di 25,00 euro;
b) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno,
l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro;
c) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del
deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio
annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno
considerati al netto delle imposte.
Art.
14. Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di
garanzia
14.1.
La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta,
qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate
dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito
cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.
Art.
15. Modalità e procedure di reclamo
15.1.
L'esercente rende disponibile al cliente finale un modulo prestampato
recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il
modulo è consegnato dall'esercente al cliente all'atto della
stipulazione del contratto di vendita e ogniqualvolta il cliente ne
faccia richiesta. Il modulo riporta indicazioni sulle modalità di
inoltro, nonchè sulle procedure di ricevimento e di riscontro del
reclamo adottate dall'esercente.
15.2. Il cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla
comunicazione con l'esercente, che consenta di accertare la data del
ricevimento.
15.3. Le modalità e le procedure di reclamo definite dall'esercente
devono tenere conto delle speciali esigenze di clienti anziani o
disabili.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
16. Disposizioni transitorie relative al deposito cauzionale
16.1.
Per i clienti con contratti di vendita in essere al momento della
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas:
a) l'esercente comunica ai clienti le forme di garanzia da essi previste;
b) l'esercente può trattenere a titolo di deposito cauzionale,
effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai clienti
precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come
anticipo sui consumi o come garanzia;
c) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere
versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due
rate nell'arco di un anno;
d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere
versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione
bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti
restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia
entro un periodo massimo di centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Art.
17. Delimitazione fasce di consumo
17.1.
Ai fini delle presente direttiva e con riferimento ai precedenti art. 3,
comma 3.1; art. 5, comma 5.1; art. 6, comma 6.6;
art. 10, comma 10.3, lettera a); art. 13 e art. 16, comma 16.1, lettera
e):
a) le fasce di consumo previste su base media annua sono calcolate
assumendo come riferimento i consumi storici dei clienti riferiti
all'anno termico precedente quello di applicazione dello specifico
dispositivo. Nel caso di clienti nuovi la stima della fascia di consumo
di riferimento avviene secondo quanto previsto dal precedente art. 6,
comma 6.2;
b) il cliente è considerato appartenere alla fascia di riferimento
fissata secondo quanto stabilito alla precedente lettera a) anche qualora
i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia variano,
per un solo anno, di un'ammontare non superiore al 20 per cento in più o
in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.
Art.
18. Entrata in vigore
18.1.
Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 18.3, le disposizioni
della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal 1 marzo 2002.
18.2. La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
18.3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 16 entrano in vigore a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
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