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Prot. n° P1212 / 4106 sott.
40/A
Roma, 22 luglio 2004
LETTERA-CIRCOLARE
-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: Decreto ministeriale 14 maggio 2004 recante:
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13
m3”- Primi chiarimenti ed indirizzi applicativi.
È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
decreto ministeriale indicato in oggetto il cui campo di
applicazione è riferito ai depositi di G.P.L., aventi capacità
complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare
impianti ad uso civile, industriale, artigianale ed agricolo,
con esclusione degli impianti di distribuzione di G.P.L. per
autotrazione, disciplinati dal D.P.R. n. 340/2003, e dei
depositi ad uso commerciale, ossia a servizio di impianti di
imbottigliamento e di travaso di G.P.L. in recipienti mobili,
per i quali continua ad applicarsi il D.M. 13 ottobre 1994 anche
nella fascia compresa tra 5 e 13 m3.
Come riportato all’articolo 6, tale provvedimento abroga tutte
le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi
impartite in materia da questa Amministrazione, ivi comprese
quelle diramate con circolari e lettere-circolari.
L’emanazione della nuova regola tecnica si è resa necessaria
per sanare la notevole frammentazione del quadro normativo che
si è determinata a partire dal 1984 con l’emanazione di
svariate disposizioni riferite soprattutto alle modalità di
interramento dei serbatoi, non più in linea con gli
orientamenti comunitari.
Le principali modifiche apportate riguardano l’armonizzazione
con la direttiva 97/23/CE (recepita nel nostro ordinamento con
il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93) in materia di
attrezzature in pressione per quanto attiene i requisiti
costruttivi delle attrezzature e degli insiemi costituenti il
deposito che devono essere muniti di marcatura CE ovvero di
valutazione di conformità. Per tali aspetti ai fini
dell’applicazione della nuova regola tecnica, oltre ai
requisiti essenziali di sicurezza (RES) della predetta
direttiva, si è fatto esplicito riferimento alle specifiche
norme CEN armonizzate di settore, emanate o in corso di
emanazione, di cui a breve dovrebbe essere disponibile la
traduzione in italiano a cura dell’UNI.
Proprio l’adeguamento alle predette norme tecniche europee ha
determinato l’esigenza di elevare il limite superiore del
campo di applicazione del decreto, ora fissato a 13 m3 come
capacità complessiva del deposito.
Si precisa che i progetti presentati agli Uffici dei Comandi
provinciali VV.F. in data antecedente a quella di entrata in
vigore del D.M. 14 maggio 2004 (8 giugno 2004), devono essere
esaminati sulla base delle disposizioni previste dalla
previgente normativa di prevenzione incendi.
Infine è stato predisposto l’unito fac-simile di
certificazione di installazione di serbatoi di GPL, da unire
all’istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi, che aggiorna l’analogo documento allegato
alla lettera-circolare prot. P1327/4106 sott. 40/A del 10
novembre 1999, i cui indirizzi procedurali restano tuttora
validi.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(d’Errico)
ALLEGATO (omesso)
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