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IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, recante
«Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»;
Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 764/2008, del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE, in particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37 recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno di
edifici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256
del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina
operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.»;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per l'installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina
operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
Ritenuto necessario emanare specifiche disposizioni di sicurezza
antincendi anche per le unita' di cogenerazione a servizio di
attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e
di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di
applicazione
1. Il presente
decreto individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio
e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e
mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine
generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, di
seguito denominati gruppi, e di unita' di cogenerazione e si applica
ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale
complessiva, come definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del
Capo I, del Titolo I dell'allegato al presente decreto, non
superiore a 10000 kW a servizio di attivita' civili, industriali,
agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
2. Per le installazioni di gruppi e di unita' di cogenerazione
aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000
kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II
dell'allegato al presente decreto. Per le installazioni di gruppi e
di unita' di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva
maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le
disposizioni di cui ai Titoli I e III dell'allegato. Per le
installazioni di gruppi e di unita' di cogenerazione aventi potenza
nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di
cui al Titolo IV dell'allegato.
3. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni di
gruppi e unita' di cogenerazione inseriti in processi di produzione
industriale, impianti antincendio, stazioni e centrali elettriche,
dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di
qualsiasi struttura. Per l'installazione in tali ambiti o per
potenza nominale complessiva superiori a 10000 kW, le presenti
disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento
Art. 2
Disposizioni per le
installazioni esistenti
1. Alle installazioni
il cui progetto e' stato approvato dal competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, o in
possesso di Certificato di prevenzione incendi, non e' richiesto
alcun adeguamento al presente decreto
Art. 3
Obiettivi
1. Ai fini della
prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari
obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e
dei beni, le installazioni di cui all'art. 1 del presente decreto
sono realizzate e gestite in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone,
agli animali ed ai beni; c) consentire ai soccorritori di operare in
condizioni di sicurezza
Art. 4
Disposizioni
tecniche
1. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 del presente
decreto e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi
allegata al presente decreto
Art. 5
Sicurezza delle
macchine, degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della
salvaguardia e della sicurezza antincendio, le macchine, gli
apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo devono essere costruiti secondo la normativa vigente e le
norme di buona tecnica
Art. 6
Esercizio e
manutenzione
1. L'esercizio e la
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto
sono effettuati secondo la regola dell'arte e la regolamentazione
vigente nonche' secondo quanto indicato nelle norme tecniche
impiegate per la progettazione ed installazione dell'impianto e nel
manuale di uso e manutenzione fornito dall'impresa installatrice. Le
operazioni da effettuare sugli impianti e la relativa cadenza
temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche di
installazione e di manutenzione previste per i predetti impianti,
nonche' dal relativo manuale di uso e manutenzione.
2. La manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del presente
decreto e dei componenti che li costituiscono e' svolta da personale
esperto, qualificato sulla base della regola dell'arte specifica ed
applicabile, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni
svolte
Art. 7
Commercializzazione
ed impiego dei prodotti
1. Possono essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente
decreto:
a) i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di
prestazione previsti dal presente decreto;
b) i prodotti non regolamentati da disposizioni comunitarie o per i
quali non risultino ancora applicabili disposizioni comunitarie,
disciplinati in Italia da specifiche disposizioni nazionali che
prevedono, per la commercializzazione sul territorio italiano,
apposita omologazione rilasciata dal Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e che rispondono ai requisiti di prestazione previsti
dal presente decreto. Per i suddetti prodotti legalmente fabbricati
o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati
con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli
Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA),
parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE),
ed ivi sottoposti ad attestazione della conformita' per l'impiego
nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a
quello prescritto dal presente decreto, si applicano le procedure
previste per il reciproco riconoscimento dall'art. 5 del regolamento
(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 luglio
2008;
c) le tipologie di prodotti non contemplati dalle precedenti lettere
a) e b), purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di
specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea,
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente
dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego
nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a
quello prescritto dal presente decreto
Disposizioni finali
e abrogazioni
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni
esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di
prevenzione incendi impartite in materia dal Ministro dell'interno,
con particolare riferimento al decreto del Ministro dell'interno 22
ottobre 2007, recante «Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina
operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi».
2. Le disposizioni di prevenzione incendi emanate in materia, in
particolare con la lettera circolare Ministero dell'interno n.
756-4188 del 16 marzo 2009, recante chiarimenti al decreto del
Ministro dell'interno 22 ottobre 2007, continuano a disciplinare le
attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2011
Il Ministro: Maroni
Allegato
REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE
INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O AD ALTRA
MACCHINA OPERATRICE E DI UNITA' DI COGENERAZIONE A SERVIZIO DI
ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E
DI SERVIZI Titolo I GENERALITA' E DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Generalita'
1. Termini,
definizioni e tolleranze dimensionali
1.1. Ai fini delle
presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le
tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministro
dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 dicembre 1983, n. 339, e successive modifiche ed
integrazioni. Inoltre, si definisce:
a) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio. In caso di serbatoi suddivisi in piu' compartimenti la
capacita' dello stesso e' pari alla somma dei volumi interni di
ciascun compartimento;
b) combustibile di alimentazione. Si intende di tipo: liquido:
combustibile che e' allo stato liquido alle condizioni di
riferimento normalizzate, anche di origine vegetale od animale.
Il gasolio e' considerato combustibile liquido di categoria C) cosi'
come definito nel D.M. 31/7/1934 indipendentemente dalla sua
temperatura di infiammabilita'. Sono inoltre ritenuti similari al
gasolio i combustibili liquidi aventi comparabili caratteristiche,
nonche' i combustibili liquidi aventi temperatura di infiammabilita'
pari o superiore a 55 °C. gassoso: combustibile che e' allo stato
gassoso alle condizioni di riferimento normalizzate;
c) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le
condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero
temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;
d) condotte di adduzione del combustibile: insieme di tubazioni
rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro
per la distribuzione del combustibile, conformi alla normativa
vigente;
e) involucro metallico: cofanatura o contenitore di protezione entro
il quale e' installato il gruppo e/o la unita' di cogenerazione e
relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma
installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della
presente regola tecnica.
L'involucro metallico puo' avere anche funzione di riduzione delle
emissioni acustiche e, se dotato di propri sistemi di adduzione ed
espulsione dell'aria di ventilazione da e verso l'esterno del
locale, costituisce sistema di separazione ai fini funzionali;
f) gruppo: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a
combustione interna con generatore di energia elettrica e/o con
altra macchina operatrice; puo' essere di tipo fisso, rimovibile,
mobile. Esso puo' comprendere anche l'insieme dei relativi accessori
necessari per il funzionamento;
g) unita' di cogenerazione: unita' che puo' operare in modalita' di
cogenerazione, ovvero di produzione combinata di energia elettrica
e/o meccanica ed energia termica di cui all'art. 2 comma 1 lett. a),
b) e c) del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.
h) installazione mobile: gruppo e/o unita' di cogenerazione montati
su carrello, autoveicolo o altro mezzo mobile destinati ad utilizzo
temporaneo;
i) installazione rimovibile: gruppo e/o unita' di cogenerazione di
tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;
j) installazione all'aperto: si intende tale il gruppo e/o l'unita'
di cogenerazione anche munita di involucro di cui al punto e) del
presente articolo installata su spazio scoperto cosi' come definito
dal D.M. 30/11/1983.
k) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza al fabbricato servito, purche' strutturalmente separato e
privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli
ubicati sulla copertura piana del fabbricato servito purche' privi
di pareti comuni;
l) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota
non inferiore a quello del piano di riferimento;
m) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
n) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne'
interrato;
o) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive
comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive
comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate
per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta
Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei
di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o
dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione; q) potenza nominale
complessiva: potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile
all'asse dall'insieme dei motori primi costituenti l'installazione
di gruppi e/o unita' di cogenerazione. La potenza nominale di
ciascun motore primo e' dichiarata dal fabbricante e deve essere
riportata sulla targa di identificazione del gruppo o unita' di
cogenerazione;
r) potenza termica o portata termica del gruppo o unita' di
cogenerazione: potenza termica immessa con il combustibile nel
motore primo del gruppo o unita' di cogenerazione, pari alla portata
del combustibile moltiplicata per il suo potere calorifico
inferiore, espressa in kW;
s) potenza termica complessiva o portata termica complessiva:
potenza termica immessa con il combustibile nell'installazione, pari
alla somma delle portate dei combustibili moltiplicate per i
rispettivi poteri calorifici inferiori, espressa in kW;
t) serbatoio incorporato: serbatoio per combustibili liquidi montato
a bordo gruppo o unita' di cogenerazione;
u) serbatoio di servizio: serbatoio per combustibili liquidi,
diverso da quello incorporato, posto nello stesso locale del gruppo
o unita' di cogenerazione;
v) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il
contenimento del combustibile di alimentazione, esterno al locale di
installazione del gruppo o unita' di cogenerazione;
w) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del
combustibile liquido contenuto all'interno del serbatoio incorporato
o di servizio. Il sistema puo' essere realizzato con bacini o vasche
sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia
parete;
x) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il
trasferimento del combustibile liquido dal serbatoio di deposito al
serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale
funzionamento del gruppo o della unita' di cogenerazione;
y) rampa gas: insieme di valvole di intercettazione, apparecchi di
regolazione della pressione, filtri, dispositivi di controllo e/o di
misura, del combustibile gassoso, disposti sulle tubazioni di
adduzione
2. Marcatura CE
2.1. Il gruppo e/o l'unita' di cogenerazione, deve essere dotato di
marcatura CE e di dichiarazione CE di conformita'. L'utilizzatore e'
tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformita' ed il
manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di
vigilanza. 2.2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere
certificati secondo le normative vigenti.
Capo II
Disposizioni comuni
Sezione
I Alimentazione dei
motori a combustibile gassoso
1. Alimentazione
1.1. L'alimentazione del gruppo e/o della unita' di cogenerazione
puo' avvenire da deposito di combustibile gassoso, da condotta
interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione o
da condotta derivante da gasometro o da centrale di estrazione
biogas;
la pressione di alimentazione non deve superare il valore massimo
prescritto dal fabbricante del gruppo e/o dell'unita' di
cogenerazione.
L'alimentazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione con
combustibili gassosi aventi massa volumica rispetto all'aria
superiore a 0,8 dovra' avvenire tramite deposito realizzato in
conformita' alle norme vigenti che ne disciplinano la sicurezza
antincendio. Non sono ammessi serbatoi incorporati o di servizio.
2. Dispositivi esterni di intercettazione del combustibile
2.1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione
in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2.2. Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del locale
di installazione del gruppo e/o unita' di cogenerazione.
3. Impianto interno
3.1. L'impianto interno ed i relativi materiali impiegati devono
essere conformi alla normativa vigente. In particolare, nel caso di
alimentazione a gas avente densita' non superiore a 0,8, sono da
rispettare, se rientranti nel relativo campo di applicazione, le
indicazioni riportate nel Decreto del Ministro dell'interno 16
aprile 2008.
3.2. L'impianto interno non deve presentare prese libere.
3.3. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione
interna del combustibile gassoso, si deve verificarne accuratamente
la tenuta; l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad
una pressione pari almeno al doppio della pressione normale di
esercizio e comunque non inferiore a 100 kPa di pressione relativa
ed in conformita' alla normativa vigente. Tale prova deve essere
estesa sia alla tubazione rigida che alla tubazione flessibile.
3.4. Tubazioni flessibili.
Il collegamento tra gruppo e/o unita' di cogenerazione e terminale
dell'impianto di alimentazione dovra' essere realizzato con un
tratto di tubo metallico flessibile o altro materiale idoneo allo
scopo, con caratteristiche adeguate alla pressione di esercizio.
4. Caratteristiche del sistema di adduzione e utilizzo del gas
4.1. I sistemi di adduzione ed utilizzo del gas devono essere
realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37.
4.2. Le valvole di sicurezza e/o valvole di sfiato, a corredo delle
rampe gas e dei regolatori di pressione, qualora sistemate
all'interno del locale di installazione, devono avere un tubo di
sfogo con l'estremita' posta all'esterno del locale o dell'edificio
a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.
4.3 Deve essere prevista l'installazione di almeno i seguenti
dispositivi di sicurezza:
a) un dispositivo automatico di arresto del gruppo e/o unita' per
minima pressione di alimentazione del combustibile;
b) nel caso di alimentazione a pressione superiore a 50 kPa, anche
un dispositivo automatico di blocco del gruppo e/o unita' per
massima pressione di alimentazione del combustibile;
c) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve
comandare automaticamente l'intercettazione del combustibile
all'esterno del locale; d) un dispositivo di intercettazione del
combustibile a gruppo e/o unita' spenti, nel caso che il gruppo e/o
la unita' vengano arrestati diversamente dalla chiusura della
adduzione del combustibile.
Sezione II
Alimentazione dei
motori a combustibile liquido
1. Disposizione comune
1.1. Qualsiasi sia il
luogo di installazione il piano di appoggio del gruppo e/o unita' di
cogenerazione dovra' essere realizzato in modo tale da consentire di
rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di
limitarne gli spargimenti.
2. Sistema di alimentazione
2.1. Il gruppo e/o la unita' di cogenerazione puo' essere alimentato
direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio
incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato
o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.
2.2. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di
servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del
combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.
3. Serbatoio incorporato
3.1. Ciascun gruppo e/o unita' di cogenerazione puo' avere un
serbatoio incorporato anche diviso in piu' setti o piu' serbatoi
singoli purche' la capacita' complessiva non superi quella indicata
al successivo punto 3.2; i serbatoi devono essere fermamente
vincolati all'intelaiatura, protetti contro urti, vibrazioni e
calore.
3.2. La capacita' del serbatoio incorporato non puo' eccedere i
2.500 dm3 nel caso di combustibile con temperatura di
infiammabilita' pari o superiore a 55 °C, fatto salvo quanto
prescritto ai punti precedenti; nel caso di alimentazione con
combustibile liquido avente temperatura di infiammabilita' inferiore
a 55°C, la capacita' del serbatoio non puo' eccedere i 120 dm3.
4. Serbatoio di servizio
4.1. La capacita' del serbatoio di servizio, realizzato con
materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 dm3 per
combustibili con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a
55 °C, e 120 dm3 per combustibile liquido avente temperatura di
infiammabilita' inferiore a 55°C.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento
deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di
capacita' superiore a 120 dm3, installati nella volumetria dei
fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di
tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi
devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della
capacita' dei medesimi. Quando il gruppo e/o l'unita' di
cogenerazione e' munito di serbatoio di capacita' non superiore a
120 dm3, il rifornimento del serbatoio e' consentito con recipienti
portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa.
6. Capacita' complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione
6.1. La capacita' complessiva dei serbatoi incorporati e di servizio
installati all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi e/o
le unita' di cogenerazione, non puo' essere superiore a 2500 dm3 nel
caso di combustibile con temperatura di infiammabilita' pari o
superiore a 55 °C o 120 dm3 nel caso di combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C.
7. Serbatoi di deposito
7.1. Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di
infiammabilita' pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra,
all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di
cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116. 7.2. I serbatoi di
deposito di combustibile liquido avente temperatura di
infiammabilita' inferiore a 55°C non possono essere sistemati entro
locali o su terrazzi. L'installazione di detti serbatoi e'
disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro dell'interno
31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
1934, n. 228.
8. Dispositivi di controllo del flusso del combustibile liquido
8.1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale o inferiore a quella del gruppo e/o unita' di cogenerazione,
i serbatoi incorporati o di servizio devono essere muniti di una
tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito.
Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di
qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso
verso il serbatoio di deposito. Nel caso di utilizzazione del
serbatoio di deposito a quota superiore a quella del gruppo e/o
dell'unita' di cogenerazione, l'alimentazione puo' avvenire per
gravita', purche' la tubazione di adduzione sia intercettata da due
dispositivi in serie, di cui uno esterno al locale, realizzanti le
funzioni di cui al successivo punto 8.2, lettere a) e b).
8.2. Il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio
deve inoltre essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che
intervengono automaticamente quando il livello del combustibile nei
suddetti serbatoi supera quello massimo consentito: a) dispositivo
di arresto delle pompe di alimentazione; b) dispositivo di
intercettazione del flusso; c) dispositivo di allarme ottico e
acustico.
8.3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento
di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema
puo' prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di
deposito, o altro serbatoio di analoga capacita', priva di valvole o
di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti
al naturale deflusso.
8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio
di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di
servizio od incorporato, deve essere previsto un dispositivo manuale
di intercettazione del flusso di combustibile liquido, in posizione
esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente
raggiungibile ed adeguatamente segnalato. Le tubazioni esterne al
locale devono essere in metallo o altro materiale idoneo allo scopo.
8.5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo e/o della unita' di cogenerazione, il sistema di
rilevamento e segnalazione perdite deve essere in grado di segnalare
gli spargimenti provenienti da qualsiasi punto all'interno del
locale di installazione. In caso di spargimento del combustibile il
sistema deve automaticamente far intervenire i seguenti dispositivi
di sicurezza:
a) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
b) intercettazione del flusso di combustibile in un punto esterno al
locale;
c) allarme ottico e acustico esterno al locale. Al di sotto del
livello di intervento del sistema di sicurezza, in posizione
raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono essere
presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.
Capo III
Disposizioni
complementari
1. Sistemi di scarico
dei gas combusti
1.1. Varie. I gas di combustione devono essere convogliati
all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo
allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle
della tubazione del gruppo e/o unita' di cogenerazione. Il
convogliamento deve avvenire in modo che l'estremita' del tubo di
scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture
praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla
potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per
potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze
superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.
Qualora il recupero dell'energia termica dei gas di scarico avvenga
tramite apposito scambiatore o caldaia a recupero, questi apparecchi
devono essere provvisti di sistemi di by-pass ad intervento
automatico al superamento dei parametri di sicurezza del fluido
termovettore utilizzato. In alternativa al sistema di by-pass, e'
obbligatorio l'arresto delle unita' di cogenerazione. Se i gas di
scarico non vengono immessi in atmosfera ma utilizzati in condotti a
servizio di altre apparecchiature di utilizzo dei gas di scarico
medesimi, l'apposito sistema di by-pass dovra' intervenire
automaticamente in ogni fase di avviamento per evitare eventuali
indebiti accumuli di gas combustibile nei sopraddetti condotti ed
apparecchiature.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con
materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per
la protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali destinati all'isolamento termico delle tubazioni
devono essere di classe A1L di reazione al fuoco. Per i prodotti per
i quali non e' applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in
assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria
delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli
stessi devono essere installati, tenendo conto delle corrispondenze
tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro
dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo
2005).
2. Installazione
2.1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo
e/o dell'unita' di cogenerazione che del locale di installazione,
devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa
tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i
gruppi e/o delle unita' di cogenerazione installati deve essere
duplicato all'esterno, in prossimita' dell'installazione, in
posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
2.2. Tale pulsante deve attivare, oltre all'arresto del gruppo e/o
unita' di cogenerazione, anche il dispositivo di sezionamento dei
circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassa tensione
di sicurezza.
3. Valutazione del rischio di formazione di atmosfere esplosive
3.1. Per tutte le tipologie di installazioni contemplate nella
presente regola tecnica deve essere effettuata la valutazione del
rischio di formazione di atmosfere esplosive in conformita' alla
normativa vigente.
3.2. Per le installazioni dove il rischio di esplosione e' ritenuto
residuale, quali in particolare i casi in cui l'alimentazione
avviene con combustibili liquidi con temperatura di infiammabilita'
pari o superiore a 55 °C la valutazione puo' ridursi ad una semplice
dichiarazione di insussistenza del rischio di esplosione.
4. Illuminazione di Sicurezza
4.1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza
che garantisca un illuminamento dei locali di installazione dei
gruppi e/o unita' di cogenerazione, anche in assenza di
alimentazione da rete, di almeno 25 lux ad 1 m dal piano di
calpestio per un tempo compatibile con la classe di resistenza al
fuoco minima prescritta per il locale.
5. Mezzi di estinzione portatili
5.1. Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista
l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di
estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113
B-C.
5.2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi e/o di unita' di cogenerazione di
potenza nominale complessiva fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW; c) un estintore portatile come
sopra ed un estintore carrellato a polvere avente capacita'
estinguente pari a A-B1-C per potenze superiori a 800 kW. 6.
Impianto automatico di rivelazione incendi
6.1. Per installazioni di gruppi e/o unita' di cogenerazione di
potenza nominale complessiva superiore a 2500 kW deve essere
installato un impianto automatico di rivelazione incendi da
asservire alla linea di alimentazione del combustibile per
l'intercettazione.
7. Segnaletica di sicurezza
7.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Titolo V e
Allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. I gruppi
che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi
preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o
soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuita' di
esercizio, devono essere chiaramente segnalati.
Titolo II
INSTALLAZIONE DI
GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE DI POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA
SUPERIORE A 50 kW E FINO A 10000 kW
Capo I
Generalita'
1. Luoghi di
installazione
1.1. I gruppi e/o le unita' di cogenerazione possono essere
installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato.
2. Disposizioni comuni
2.1. I gruppi e/o le unita' di cogenerazione, se installati in
luoghi di cui al punto 1.1. lettera c) del presente titolo, devono
essere ubicati in locali fuori terra, salvo quanto previsto nei
punti successivi.
2.2. E' consentita l'installazione di gruppi e/o di unita' di
cogenerazione alimentati a combustibile liquido con temperatura di
infiammabilita' pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 in locali siti al
primo piano interrato, il cui piano di calpestio non puo' comunque
essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2.3. L'installazione di gruppi e/o di unita' di cogenerazione
alimentati con combustibili liquidi aventi temperatura di
infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa volumica
rispetto all'aria superiore a 0,8 e' consentita esclusivamente in
locali a piano terra, con piano di calpestio posto ad una quota
superiore al massimo un metro rispetto al piano di riferimento, e
non comunicanti con locali interrati. I gruppi e/o le unita' di
cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili liquidi
devono avere gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio con
una capacita' complessiva non superiore a 120 dm3. Per i gruppi e/o
le unita' di cogenerazione alimentati con i sopradetti combustibili
gassosi sono vietate aperture poste al di sotto del locale sede di
installazione per una fascia laterale di larghezza fino a 2,5 metri
rispetto al filo delle aperture di aereazione dello stesso. Deve
essere comunque impedita la possibilita' di formazione di sacche di
gas. Non e' consentita l'installazione di tali gruppi e/o unita' di
cogenerazione entro il volume dei fabbricati di cui al successivo
punto 2.4.
2.4. Entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore
a 24 m o in fabbricati destinati, anche in parte, ad attivita' di
cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del
Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali siano previsti
locali con affollamento superiore a 100 persone, possono essere
installati gruppi e/o unita' di cogenerazione di potenza nominale
complessiva non superiore a 2.500 kW alimentati a combustibile
liquido con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55 °C
o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8.
Gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio devono avere una
capacita' complessiva non superiore a 500 dm3.
2.5. Entro il volume di fabbricati destinati, anche in parte, ad
attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del
Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o comunque nei quali
siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone
l'installazione di gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati a
gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 puo'
essere consentita esclusivamente in locali non sottostanti e non
contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico e alle
relative vie di esodo.
2.6. Nello stesso locale possono essere sistemati piu' gruppi e/o
unita' di cogenerazione purche' la potenza nominale complessiva
installata non risulti superiore a 8.000 kW. I gruppi e/o le unita'
di cogenerazione alimentati con combustibile liquido avente
temperatura di infiammabilita' inferiore a 55°C o a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria superiore a 0,8 possono coesistere solo
con gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati con lo stesso tipo
di combustibile.
2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unita' di
cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che
siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E'
inoltre consentita la coesistenza in un medesimo locale di uno o
piu' gruppi e/o una o piu' unita' di cogenerazione con impianti di
produzione di calore alimentati con i combustibili riportati nella
seguente tabella 1: Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico
alle ulteriori
condizioni:
- la somma della potenza termica complessiva delle unita' di
cogenerazione e della potenzialita' degli impianti di produzione del
calore non superi i 10.000 kW
- gli eventuali serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi e/o
unita' di cogenerazione non superino complessivamente i 120 dm3;
- i gruppi e/o unita' di cogenerazione non svolgano funzioni di
sicurezza;
- i gruppi e/o unita' di cogenerazione siano muniti di involucro
metallico;
qualora provvisti di sistemi di ventilazione forzata devono essere
dotati di propri sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria di
ventilazione da e verso l'esterno del locale, indipendenti da altri
sistemi di adduzione ed espulsione dell'aria.
Tale involucro costituisce sistema di separazione ai fini
funzionali;
- le distanze laterali tra i gruppi e/o unita' di cogenerazione e
gli impianti di produzione calore siano quelle indicate dai
fabbricanti delle rispettive macchine e apparecchi per la
effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria
e comunque non devono essere inferiori a 0,6 m;
- siano rispettate le misure di sicurezza antincendio previste dalle
vigenti norme di prevenzione incendi degli impianti di produzione
calore applicabili in funzione della tipologia del combustibile
utilizzato, a parita' di potenza termica complessiva dell'unita' di
cogenerazione installata nel locale incrementata della potenzialita'
dell'impianto di produzione calore, ove piu' restrittive di quelle
di cui al presente decreto limitatamente ai seguenti aspetti:
accesso, comunicazione, resistenza al fuoco, ventilazione.
Le medesime prescrizioni del presente paragrafo devono essere
osservate anche per i locali adibiti a centrale termica qualora
vengano inseriti gruppi e/o unita' di cogenerazione.
2.8 . Le distanze dei gruppi e/o unita' di cogenerazione dai
serbatoi di servizio non devono risultare inferiori a quanto
indicato nel fascicolo tecnico dal fabbricante e/o assemblatore.
2.9. Fermo restando quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 del Titolo I,
Capo II, Sezione I, deve inoltre essere previsto un dispositivo
esterno a comando elettrico o elettropneumatico a ripristino non
automatico che consenta l'intercettazione del combustibile in caso
di emergenza.
Tale dispositivo deve essere posizionato all'esterno del locale di
installazione del gruppo e/o unita' di cogenerazione.
Capo II
Installazione
all'aperto
1. Le installazioni
all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a
quanto indicato nella tabella 2, colonna 2 da depositi di sostanze
combustibili, fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza
interne relative ai depositi di G.P.L di cui al decreto ministeriale
14 maggio 2004 e al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e loro
successive modificazioni e/o integrazioni ed il punto 2.8 del Capo I
del Titolo II. Tali distanze possono essere ridotte secondo la
tabella 2 colonna 3 in caso di interposizione di idoneo schermo
protettivo realizzato in materiale incombustibile e di dimensioni
tali da proteggere l'intero ingombro del deposito di sostanze
combustibili.
Tabella 2
-------------------------------------------------
Colonna 1
Colonna 2 Colonna 3
-------------------------------------------------
Potenza nominale Distanza
Distanza
complessiva
ridotta
-------------------------------------------------
Fino a 2500 kW
3 m !
-----------------------------------! 3
m
Fino a 5000 kW
4 m !
-----------------------------------!-------------
Fino a 7500 kW
5 m ! 4 m
-----------------------------------!-------------
Fino a 10000 kW 6 m
! 5 m
-----------------------------------!--------------
I gruppi e/o le unita' di cogenerazione
installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio
scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione
oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici secondo
quanto stabilito dal fabbricante.
2. I gruppi e/o le unita' di cogenerazione devono essere contornati
da un'area avente profondita' non minore di 3 m priva di materiali o
vegetazione che possano costituire pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura del
fabbricato o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio
scoperto i gruppi e/o le unita' di cogenerazione, i cui eventuali
serbatoi incorporati o di servizio devono avere una capacita'
complessiva non superiore a 500 dm3, devono poggiare su strutture,
portanti e/o separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore
a R, REI 60 rispettivamente. Inoltre devono essere di potenza
nominale complessiva non superiore a 5000 kW, salvo che in
fabbricati destinati ad uso industriale. Sulla copertura di
fabbricati aventi altezza antincendio superiore a 24 metri o
destinati anche in parte ad attivita' di cui ai punti 51, 75, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 90, del decreto del Ministro dell'interno 16
Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 Aprile 1982, n.
98 o comunque nei quali siano previsti locali con affollamento
superiore a 100 persone, possono essere installati esclusivamente i
gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati a gas aventi massa
volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con potenza nominale
complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando le prescrizioni
sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al primo capoverso
del presente punto.
Capo III
Installazione in
locali esterni
1. I locali esterni,
fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I, titolo II, devono
essere ad uso esclusivo del gruppo e/o unita' di cogenerazione e
delle relative apparecchiature ausiliarie. I materiali costituenti i
locali devono possedere classe di reazione al fuoco A1, A1 FL
(prodotti installati a pavimento), A1 L (prodotti destinati
all'isolamento termico di condutture) ai sensi del decreto del
Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Per i prodotti per i quali non e'
applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza di
specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure
nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono
essere installati, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di
reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15
marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005). Inoltre, i
gruppi e/o le unita' di cogenerazione devono soddisfare i requisiti
richiesti dal titolo II, capo I. Sono ricompresi nei locali esterni
i locali interrati fuori dal volume del fabbricato, il cui piano di
calpestio non puo' comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m
al di sotto del piano di riferimento.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al
capo IV, punto 1, lettera c) del Titolo II; le aperture di
ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al capo
IV, punto 1, lettera f) del titolo II.
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura del fabbricato
o su terrazzi intermedi aventi caratteristiche di spazio scoperto, i
gruppi e/o le unita' di cogenerazione, i cui eventuali serbatoio
incorporati o di servizio devono avere una capacita' complessiva non
superiore a 500 dm3, devono poggiare su strutture portanti e/o
separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a R, REI 60.
Inoltre devono essere di potenza nominale complessiva non superiore
a 5000 kW, salvo che in fabbricati destinati ad uso industriale.
Sulla copertura di fabbricati aventi altezza antincendio superiore a
24 metri o destinati anche in parte ad attivita' di cui ai punti 51,
75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, del Decreto del Ministero
dell'Interno 16 Febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
Aprile 1982, n. 98 o comunque nei quali siano previsti locali con
affollamento superiore a 100 persone, possono essere installati
esclusivamente i gruppi e/o le unita' di cogenerazione alimentati a
gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 con
potenza nominale complessiva non superiore a 2500 kW ferme restando
le prescrizioni sulla resistenza al fuoco delle strutture di cui al
primo capoverso del presente punto.
4. L'accesso ai locali esterni puo' avvenire, oltre che direttamente
dall'esterno, anche dai locali comuni interni del fabbricato
servito, secondo le modalita' previste nel successivo capo IV, punto
1, lettera d).
Capo IV
Installazione in
locali inseriti nella volumetria di un fabbricato
1. Il locale, fatto
salvo quanto previsto al punto 2.7, capo I, titolo II, deve essere
ad uso esclusivo del gruppo e/o unita' di cogenerazione e delle
relative apparecchiature ausiliarie e, oltre che soddisfare i
requisiti richiesti dal titolo II, capo III, deve avere le seguenti
caratteristiche:
a) Attestazione
a1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del
perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con
intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6
m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada
scoperta.
a2. Se la parete e' attestata su intercapedine, questa deve essere
ad esclusivo servizio del locale dove e' installato il gruppo e/o la
unita' di cogenerazione; e' ammesso che tale intercapedine sia anche
a servizio dei locali in cui sono installati i relativi accessori
compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima non
inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non
inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale
stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve
presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
a3. Se la parete e' attestata su terrapieno, il dislivello fra la
quota del piano riferimento e l'intradosso del soffitto del locale
deve essere almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di
aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo
libero ed avere altezza non inferiore a 0,50 m.
b) Strutture b1.
Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti, devono
avere una resistenza al fuoco R, REI, EI 120 rispettivamente.
c) Dimensioni c1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto
non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto
trave. c2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o
delle unita' di cogenerazione e delle relative apparecchiature
accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche'
le distanze tra i gruppi e/o le unita' installati nello stesso
locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo
e/o della unita' di cogenerazione. c3. Ai fini antincendio le
distanze di cui sopra devono rispettare un minimo di 0,6 m su almeno
tre lati.
d) Accesso e comunicazione.
d1. L'accesso al locale puo' avvenire: - direttamente dall'esterno
da spazio scoperto; - tramite disimpegno aerato dall'esterno con
adeguate aperture di aerazione non inferiori a 0,30 m2 realizzate su
parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata
scoperta o su intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto
realizzato in materiale incombustibile di sezione non inferiore a
0,10 m2 atto a conseguire una adeguata ventilazione del locale di
disimpegno. La struttura e le porte del disimpegno devono avere
resistenza al fuoco non inferiore a R, REI, EI 60 rispettivamente;
- da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati
apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso;
d2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria del
fabbricato, per gruppi e/o unita' di cogenerazione a servizio di
fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attivita' di cui ai
punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, indicati nel decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98, o fabbricati aventi altezza
antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi
direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio
a servizio esclusivo del locale stesso.
d3. Il locale non deve avere aperture di comunicazione dirette con
locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso
locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e
manovra e apparecchiature ausiliarie a servizio del gruppo e/o della
unita' di cogenerazione.
e) Porte e1.
Le porte del locale devono essere incombustibili ed apribili verso
l'esterno. Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali di
cui alla precedente lettera d), punti 2 e 3, devono essere EI 120 e
munite di congegno di autochiusura.
f) Ventilazione.
f1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al
capo IV, punto 1, lettera a), devono avere, in caso di ventilazione
naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della
superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,20 m2
per impianti di potenza nominale complessiva fino a 400 kW;
per gli impianti di potenza nominale complessiva superiore a 400 kW,
la superficie minima e' calcolata come segue:
12,5 cm2 per ogni kW di potenza nominale complessiva installata.
Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del
25%.
Qualora la ventilazione del locale sia di tipo forzato, le superfici
suddette possono essere diminuite fino al 50%. Per il regolare
funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione devono in ogni
caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte
dal fabbricante.
f2. Per gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati con un gas
avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la
superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo
pavimento.
Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione
devono in ogni caso essere rispettate le caratteristiche di
ventilazione prescritte dal fabbricante.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER
INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA
NOMINALE COMPLESSIVA MAGGIORE DI 25 kW E NON SUPERIORE A 50 kW
1. Il locale di
installazione, fatto salvo quanto previsto al punto 2.2, 2.3 e 2.8,
capo I, titolo II, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 10%
del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada
pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con
intercapedine, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella
richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata
superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.
b) Strutture Le strutture orizzontali e verticali, portanti e/o
separanti, devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a R,
REI, EI 60 rispettivamente.
c) Dimensioni. l'altezza libera interna dal pavimento al soffitto
non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto
trave. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o
delle unita' di cogenerazione e delle relative apparecchiature
accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche'
le distanze tra i gruppi e/o le unita' installati nello stesso
locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo
e/o della unita' di cogenerazione.
Ai fini antincendio tali distanze devono rispettare un minimo di 0,6
m su almeno tre lati.
d) Accesso e comunicazioni.
d1. L'accesso al locale puo' avvenire: - direttamente dall'esterno
da spazio scoperto; - tramite disimpegno, anche non aerato, avente
strutture e porte di resistenza al fuoco non inferiore a R60, REI60,
EI60 rispettivamente. Suddetto disimpegno deve possedere le medesime
caratteristiche di cui al punto d1 del Capo IV del Titolo II in caso
di comunicazione con attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85,
86, 87, 89 e 90, indicati nel decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n.
98;
- da intercapedini antincendio nelle quali non siano installati
apparecchiature o impianti che rendano difficoltoso l'accesso.
d2. Il locale non deve avere aperture di comunicazione diretta con
locali destinati ad altri usi;
sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere
quadri elettrici di controllo e manovra e apparecchiature ausiliarie
a servizio del gruppo e/o della unita' di cogenerazione.
e) Porte. Le porte del locale devono essere incombustibili ed
apribili verso l'esterno.
Quelle che si aprono verso i disimpegni ed i locali di cui alla
precedente lettera d), punti d1 e d2, devono essere EI 60 e munite
di congegno di autochiusura.
f) Ventilazione. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla
parete di cui al punto 1, lettera a), devono avere, in caso di
ventilazione naturale, una adeguata superficie non inferiore ad 1/30
della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore 12,5
cm2 per ogni kW di potenza nominale complessiva installata.
Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del
25%.
Qualora la ventilazione del locale sia di tipo forzato, le superfici
suddette possono essere diminuite fino al 50%. Per il regolare
funzionamento del gruppo e/o unita' di cogenerazione devono in ogni
caso essere rispettate le caratteristiche di ventilazione prescritte
dal fabbricante.
2. Per gruppi e/o unita' di cogenerazione alimentati con un gas
avente massa volumica riferita all'aria superiore a 0,8, la
superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della
superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo
pavimento. Per il regolare funzionamento del gruppo e/o unita' di
cogenerazione devono in ogni caso essere rispettate le
caratteristiche di ventilazione prescritte dal fabbricante.
3. I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno
mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di
sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione
del gruppo e/o unita' di cogenerazione.
Il convogliamento deve avvenire in modo che l'estremita' del tubo di
scarico sia posto a distanza da finestre, pareti o aperture
praticabili o prese d'aria di ventilazione adeguata in relazione
alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m e a
quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER
INSTALLAZIONI DI GRUPPI E/O UNITA' DI COGENERAZIONE AVENTI POTENZA
NOMINALE COMPLESSIVA FINO A 25 kW
1. Le installazioni
di gruppi e/o unita' di cogenerazione, aventi potenza nominale
complessiva fino a 25 kW, sono effettuate dall'installatore secondo
le prescrizioni fornite dal fabbricante del gruppo e/o unita' di
cogenerazione, riportate nel manuale di istruzioni per l'uso ed in
base alle norme di buona tecnica. Per suddette installazioni si
applicano unicamente le disposizioni di cui al Capo I, Titolo I.
2. L'installatore, ad installazione avvenuta, attesta sotto la
propria responsabilita' che il gruppo e/o unita' di cogenerazione e'
installato a regola d'arte
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