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Art. 1.
(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
4-ter:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale degli aderenti alla rete»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «l'indicazione» sono
inserite le seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le
parole: «della rete» sono aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il
miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul
mercato»;
3) alla lettera
c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al fondo
patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del
codice civile»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono
inserite le seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;
5) alla lettera e), la parola: «programma» è sostituita
dalla seguente: «contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di
rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche
individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonchè
nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al
credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti
dall'ordinamento»;
b) dopo il
comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle
vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto
di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter,
lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze
regionali per le procedure di rispettivo interesse»;
c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) e
d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».
2. L'articolo 6-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni
a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre
forme di incentivi)
1. Al fine di
assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di
reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi
industriale, nei casi di situazioni complesse nonchè con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si
richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e
altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse
finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei
procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi
accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
2. L'accordo di
programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono
regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei
soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi
da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo
dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni
fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze,
l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e
l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione
del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con
riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà
proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto
stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che
regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli
investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di
crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello
sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di
seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1º aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra
l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di
riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di
crisi con impatti significativi per la politica industriale
nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare
nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il
territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite
dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti
degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove
possibile, con enti e organismi locali competenti, alla
realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di
ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi
da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di
crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede,
con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti
che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in
situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal
presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi
del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, dà
priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui
al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi
di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di
garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente
integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al
presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie
disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il
26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi
nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi
industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005;
accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di
Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni,
per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito
delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di
programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per la
reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta;
accordo di programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per l'attuazione
degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata
specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero
del PIT n. 9 - territorio salentino-leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse
risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun
anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate
agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico
in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
a)
dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo
all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione
di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il
rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il
commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di
enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura all'estero;
b) degli
incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di
iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di
ricerca, università e privati, nonchè di altri interventi di
incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese
le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche
in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con
particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del
vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere
in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi
produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali,
garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro
consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla
progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un
nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo
sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in
collaborazione con università o enti pubblici di ricerca;
all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di
massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitività, con particolare
riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e
della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo
economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione
dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di
illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di
programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al
limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.
13. Allo scopo di
assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a
favore della crescita e della competitività del sistema produttivo,
nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti
dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17
giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera
c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla
tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria
aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di
incentivi)
1. Il Governo, nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere
e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi
quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto
previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema
produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da
realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate
nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene
compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa
con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e
sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo
economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari
obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle
attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di
sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di
prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal
CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sulla base della predetta procedura.
2. Al fine di
rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o
distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a
quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del
sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto
previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina
della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del
territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di
crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,
limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo
i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione
delle attività economiche, con particolare riferimento alla
chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed
erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di
informatizzazione, nonchè attraverso sistemi quali buoni e
voucher;
b)
razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione ove necessario in funzione della dimensione
dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di
riferimento;
d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti
attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli
interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato
contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f)
snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o
riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la
fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi
procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo
omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio,
verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata
diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio
nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con
particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di
crisi;
i) individuazione di princìpi e criteri per l'attribuzione
degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè
destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di
risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già
destinate ad altre finalità, non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di
forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla
creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori
ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo
convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del
criterio di cui al comma 2, lettera l), è condizionata al
previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per
l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri
sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza
dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di
delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative
dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando
gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni
di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse
stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le
modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296
del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli
indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone
franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro
distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di
30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la
seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta del Ministro
dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero
delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico
in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per
l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi
interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli
obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno
prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni
revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle
strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i
rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati
permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro
delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purchè
ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità
stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun
caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici.
Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione
dei prodotti)
1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare,
alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al
funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere
attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la
fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli
analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi
dell'Unione europea, nonchè alla disciplina delle modalità di
controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche
mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede
con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data
di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione
dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il
tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per
le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la
Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del
citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di
accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori
per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello
sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le
modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli
organismi di accreditamento, già designati per i settori di
competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico
della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono
all'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni
e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali
applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonchè secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) riordino
e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le
prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere
rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e
dello svolgimento di attività di impresa;
b)
determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento
degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda
della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o
agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter
procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei
termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono
concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non
individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle
materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di
riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di
cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che
disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla
nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le
modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge
15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di
competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,
di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e
delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in
vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati
ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal
presente articolo.
5. Le regioni e gli
enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai
procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o
maggiori spese nè minori entrate per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e
certificazioni dovute dalle imprese)
1. Ai fini
dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della
pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e
ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica,
l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste
certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione
ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari
per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace,
l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli
autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e
la responsabilità per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le certificazioni la cui presentazione può essere
sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti
ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle
assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello
unico di prospetto di cui al presente comma».
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della
tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di
semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su
veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a
stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono
provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli
utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di
tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5,
ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo
periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;
b) nel terzo
periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti:
«, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio,
nonchè gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
3. La competenza
territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e
dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in
relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del
veicolo.
Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)
1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nel caso
di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è
il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)
1. Al fine di
uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi
agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle
disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo
codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato
esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I
consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente
indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del
codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo
2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri
statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia
accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato
di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e
dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità
amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio
provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei
commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi
agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
2. Il comma 9-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è
abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre
all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti
di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel
termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte
dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari
liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si
provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito
degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto
l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario,
indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 10.
(Società cooperative)
1. All'articolo 2511
del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono
aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società
cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo
223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice».
2. La presentazione
della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese
determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione
nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512,
secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle
imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative
la comunicazione unica, nonchè la comunicazione della cancellazione
della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in
altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto
albo.
4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano
annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la
quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti
informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.
6. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le
parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione
informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente
attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di
bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione
presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione
semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di
assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«La vidimazione del
registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in
forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competente».
8. All'articolo 2545-octies
del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Qualora la
cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di
cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica
soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le
previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso
strumenti finanziari.
In tutti i casi di
perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare
espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di
comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le
risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita
della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della
mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la
quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla
variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun
ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione
finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
9. All'articolo 1 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis.
Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei
commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge
esclusivamente nell'interesse pubblico».
10. Al fine di
favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di
cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi
Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi
cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in
Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo
economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale
l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e
patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal
patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della
trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio
derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è
fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di
attività.
11. Al comma 2,
secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla
seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi
ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli
enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano,
entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida
impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori
sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di
ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove
eventuali obbligazioni contrattuali».
13. All'articolo 223-septiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le
parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.
Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31
marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro
dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite
dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;
b)
all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,»
sono soppresse.
Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per
l'internazionalizzazione delle imprese)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto
legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo
le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e
coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di
internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle
relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti
in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema
bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli
istituti di credito.
2. Il Governo è
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della
ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti
operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di
cui all'allegato 1, nonchè degli strumenti di incentivazione per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto
dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle
disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle
competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998,
nonchè all'assetto costituzionale derivante dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto
organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati
alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate
esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonchè a
obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera
e della promozione del sistema economico italiano in ambito
internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale
degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli
uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di
tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della
normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui
al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello
stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali
all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export
multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai
sensi delle leggi di settore;
e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe
misure di competenza regionale.
3. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle
modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi
commi.
4. Per le finalità di
cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono
assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del
medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010,
quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 13.
(Fondi regionali con finalità di venture capital
gestiti dalla SIMEST Spa)
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è
sostituito dal seguente:
«6-bis. Al
fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono
assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con
finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote
aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese
operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano
distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi
siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di
partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o
fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di
venture capital previsti dal presente comma possono anche
confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e
di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle
attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello
sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione
della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione
con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le
specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)
1. Per il
raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità
speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up)
di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o
aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al
Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le
disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del
Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già
finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti
transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società
appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da
loro raggruppamenti, per realizzare progetti di
internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)
1. Al codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o
segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). -
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali
o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a
euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli
industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o
modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
b)
l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. -
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
- Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo
473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni
distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con
la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a
euro 35.000.
Fuori dei casi di
concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale»;
c) dopo
l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis.
- (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque
appartenenti.
Quando non è
possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il
giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità
per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma
dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e
quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il
prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato
medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere
l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo
II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. -
(Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui
all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo
comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso
l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro
50.000.
Si applica la pena
della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se
si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater.
- (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli
473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del
colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei
delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta
di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero
per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione
dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;
d)
all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a due anni e»;
e) al libro
secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 517-ter.
- (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli
di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli
articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del
titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente
oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 20.000.
Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di
cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis,
474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 517-quater.
- (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o
comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena
soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis,
474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti
dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e
delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). -
Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater
sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole
che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui
ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonchè
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi,
ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».
2. Con effetto dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera e), all'articolo 127 del codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1 è abrogato.
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo
le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater,».
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le
seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti
dagli articoli 473 e 474,».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti
iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26
luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80,
comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti:
«all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473 e 474 del medesimo codice,».
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono
sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento»;
2) al comma 1, dopo
la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per
i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote»;
3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «,
461, 473 e 474»;
4) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento»;
b) dopo
l'articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il
commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
b) per i
delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso
di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma
1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2»;
c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il
seguente:
«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto
d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e
terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies
e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso
di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del
1941».
Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui
agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del
codice penale)
1. I beni mobili
iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e
gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473,
474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono
affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in
attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi
alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli,
dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria
competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le
modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è
eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a
richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali
enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono
distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973,
n. 43.
Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)
1. All'articolo 9,
comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146,
dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «473, 474,».
2. All'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo
periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono
soppresse;
2) le parole: «da 500
euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne
prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di
cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro
l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente:
«industriale»;
b) il
secondo periodo è soppresso;
c) nel
quinto periodo prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia
effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca reato,».
3. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente
articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la
confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati,
detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti,
salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All'articolo 4,
comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non
originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine
senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o
del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine
estera»;
b) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci
indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi
in libera pratica».
Art. 18.
(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari,
della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla
contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di
rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le
frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonchè la
commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle
informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni
2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la
qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel
territorio nazionale.
2. All'attuazione del
comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter
dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e,
limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche
agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo
delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle
rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani
non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le
partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le
seguenti informazioni:
a) il numero
di identificazione di ogni partita;
b) il nome
commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data
d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita
è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema
specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo
decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3,
adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di
cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari
di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle
partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione
nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le
iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico
riguardo:
a) alle
iniziative di formazione e di informazione;
b) alle
attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle
produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli
settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo,
indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri
effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico
riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice
penale, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e),
della presente legge.
8. Nella relazione di
cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze
del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale,
prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga
necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare
l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto
previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23
dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13,
anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda
agricola nonchè le regole di registrazione e di controllo delle
informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a
disposizione dei soggetti della filiera interessati alla
tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione
dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici
accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei
produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la
qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a
garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio
della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate
dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter
dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di
previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la
tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate
mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi
versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con
apposite convenzioni.
15. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle
relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere
sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 19.
(Proprietà industriale)
1. All'articolo 47
del codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Per
i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito
nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a
una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione
a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la
priorità».
2. All'articolo 120
del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le
azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio
o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora
concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle
circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più
volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire».
3. All'articolo 122
del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4,
l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di
nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata
da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico
ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile
l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla
seguente: «titoli».
4. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del
citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
è sostituito dal seguente:
«Art. 134. -
(Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla
cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà
industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole
fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con
l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia
di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà
industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli
articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la
cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che
presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di
competenza delle sezioni specializzate;
b) le
controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e
99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di
espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce
il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti
del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il
giudice ordinario».
6. L'articolo 239 del
citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
è sostituito dal seguente:
«Art. 239. -
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1.
La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo
2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei
soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile
2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni
o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.
L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I
diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in
vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una
pronuncia sulla competenza»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle
materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in
vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle
sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le
norme precedentemente in vigore».
8. La disposizione di
cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di
cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente
articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre
2007, è abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui
designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra
amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un
rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del
Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i
beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può
invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi
trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonchè
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e
le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano
brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non
dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o
rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o
integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del
citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come modificato dalla presente legge, secondo le modalità e i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, nonchè nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento
presenti nel codice;
b)
armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e
internazionale, in particolare con quella intervenuta
successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in
caso di violazione delle disposizioni recate in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo
5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione
degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da
ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca,
l'università o l'amministrazione attui la procedura di
brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il
riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per
identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio
culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo
territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può
essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo
svolgimento di attività di merchandising, vincolando in
ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei
disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20.
(Bollo virtuale)
1. La lettera a)
del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è sostituita
dalla seguente:
«a) per ogni
domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa,
novità vegetali, certificati complementari di protezione e
topografie di prodotti per semiconduttori:
euro 42,00».
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater
dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I,
è inserita la seguente:
«a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione
di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello
ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o
riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia
autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia
autentica del verbale di deposito:
euro 20,00».
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei
prezzi)
1. I gestori dei
servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle
telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le offerte proposte sul mercato, affinchè sia possibile per il
cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e
confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di
altri gestori.
2. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie
per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «L'assicuratore, in alternativa
ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a
quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In
questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato,
trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con
preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità
nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del
consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità
ingannevole delle compagnie marittime)
1. Dopo l'articolo 22
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. -
(Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). - 1. È
considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe
praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano
direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque
destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».
Art. 23.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la
Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato
disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui
all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al
medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonchè
dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi
previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40
milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di
previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute
nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della
predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di
valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative
procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti
di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,
nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e
rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative
da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni
interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i
princìpi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono
espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì
stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo
svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di
disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui
al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse
strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di
protezione;
b)
definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino
le esigenze di tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone
residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio
circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte
nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture,
alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli
utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di
autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei
rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo
smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da
enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere
sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle
necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo
quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti
per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la
messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento
di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano
considerati attività di preminente interesse statale e, come tali,
soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto
richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi;
l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad
eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)
e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve
obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in
conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e
alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli
ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri
dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità
competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di
cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano
considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per
la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di
sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la
massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle
amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli
esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi
certi e compatibili con la programmazione complessiva delle
attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di
esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria
e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di
costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione
unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i
produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla
costituzione di un fondo per il «decommissioning»;
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e
capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte,
al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli
interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione
alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare
riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.
3. Nei giudizi
davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque
riguardino le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi
concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo
le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le
seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».
5. Disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e
criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data
della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi
adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della
lettera d) del comma 2».
Art. 26.
(Energia nucleare)
1. Con delibera del
CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare che possono essere
realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
2. Con delibera del
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono
individuati, senza nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico
della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la
costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di
energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in
consorzi.
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore
energetico)
1. Per lo svolgimento
dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito
delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e
alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici
Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto
secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi
elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento
alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma
12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, nonchè per l'espletamento di attività tecniche sottese
all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei
clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa
e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di
cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000
residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di
potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie
utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto
di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la
rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 39, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa
del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n.
640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli
enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce
le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono
ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa,
prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami
di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate
dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel
settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui
al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per
la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria
gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che
saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel
settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade
alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi
per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di
stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un piano straordinario per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e
lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario,
predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure
per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i
compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure
volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante
risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici
esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle
iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti
per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi
energetici da parte di categorie professionali, organismi
territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori
di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di
efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un
ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da
permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione
distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e
l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti,
apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche
estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard
di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e
l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite
terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o
terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e
agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con
particolare riferimento alla microgenerazione distribuita,
all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e
alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione
delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nè minori
entrate per l'erario.
12. Al comma 152
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009,
termine non prorogabile».
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si
provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I criteri per
l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole
minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati».
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con
fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e
procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili
adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili
disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti
rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto
stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo
scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate
sono definite nel rispetto dei princìpi della semplificazione, della
certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della
salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale,
nonchè nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il segno zonale non concorre
alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche,
già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti
al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna
Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in
prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e
sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si
procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima
di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al
comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti
rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione
così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati
alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di
unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di
attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio
patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto»
dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che
intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere
contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote
millesimali» sono aggiunte le seguenti: «rappresentate dagli
intervenuti in assemblea».
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
1, primo periodo, dopo le parole: «sono soggetti a un'autorizzazione
unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi», dopo le parole: «la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati
previsti dalle norme vigenti» sono inserite le seguenti: «e
comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole:
«costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture»
sono inserite le seguenti: «, opere o interventi,»;
b) al comma
3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Dalla data
della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine
alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde
efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio
del procedimento»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. In
caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni
interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta
giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al
rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito
comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al
termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del
presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di
funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti
del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso
spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i
seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti
nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di
componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere
di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli
interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza
non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri
lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra,
aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio
attività varianti all'interno delle stazioni elettriche che non
comportino aumenti della cubatura degli edifici. Tali interventi
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione
che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonchè
le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte
integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero
dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni interessati la
denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata
relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto
definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto della
normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione,
costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme
tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad
un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia
della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di
ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati
a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o più
delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo
economico e notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato
del collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da
presentare al Ministero dello sviluppo economico, con il quale
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano
rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di
inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non
assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute
nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del
progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce
di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le
varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino
aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del
piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di
rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove
assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate. Sono fatte salve le norme in tema di pubblicità».
25. All'articolo 1,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonchè le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e
adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari
all'immissione in rete dell'energia prodotta».
26. All'articolo 179,
comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle
varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia
in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto
localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo,
del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni
rispetto al progetto approvato».
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti
industriali dismessi, nonchè agli impianti di produzione di energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento
della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi
previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo è
delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al
fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in
un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la
protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle
risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i
procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche
a bassa e media temperatura. La delega è esercitata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto già previsto
all'articolo 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo
salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed operatori, gli
investimenti programmati e i diritti acquisiti;
b) stabilire
i requisiti organizzativi e finanziari da prendere a riferimento per
lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure
concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi
permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la
coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri nè
diretti nè indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del
concessionario uscente relativamente alla valorizzazione dei beni e
degli investimenti funzionali all'esercizio delle attività oggetto
di permesso o concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del
gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media
temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la
nuova normativa.
29. Con effetto dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
28, sono abrogati gli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2,
secondo periodo, della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «L'eventuale rifiuto regionale
dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che
deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria
ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso
dalla proposta ministeriale di intesa».
31. L'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
è sostituito dal seguente:
«Art. 46. -
(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1.
Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle
opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione
interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di
autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza.
L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso
comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il
permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla
realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della
capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o
sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il
rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il
parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le
opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la
loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano
regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1
considera contestualmente il progetto di variante del piano
regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e
il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli
stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di
concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore
portuale».
32. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da
presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla
medesima data.
33. L'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua
applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui
al comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il
permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma,
di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al
quale partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e
con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del
rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni
interessati.
78.
L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di
perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito
di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti
locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate,
svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi
geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti,
escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del
permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio
territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
competente.
81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al
comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di
ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in
virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni
internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità
alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di
variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente
articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con
le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei
Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti
significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente
ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e
delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che
sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione
vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater
comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della
concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto
di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da
77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se
questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in
tale sede definitivamente la volontà.
82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa
la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di
lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia».
35. Le disposizioni
di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del
presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai
procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per
i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da
parte della regione competente.
36. Il Comitato
centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9
gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto
che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale
metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un
parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui
all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad
istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore
dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonchè l'avvio e il
monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica
nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il
limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere
si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a
definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti
di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di
edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio
attività.
40. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
è sostituito dal seguente:
«1.
L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca,
estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti
da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000
chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è
autorizzata dalla regione territorialmente competente con le
modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775».
41. All'articolo 1
della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
4, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti:
«15 gradi centigradi»;
b) al comma
5, le parole: «25 gradi centigradi» sono sostituite dalle seguenti:
«15 gradi centigradi».
42. All'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Per
la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti
fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure
conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel
corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto».
43. All'allegato IV
alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero
2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua
calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore
a 1 MW»;
b) al numero
2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento del vento»
sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1
MW».
44. Il secondo
periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso.
45. Il comma 2
dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è
sostituito dal seguente:
«2.
Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica
prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato
per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il
costo sostenuto per il consumo dell'energia».
46. Ai fini del
miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero territorio
nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, l'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210, è sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter. -
(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel
settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e
di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della
normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina
di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli
inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta
differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
47. Al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal
Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle finalità di
incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività
di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto
logistico e organizzativo»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
Autorità nazionale competente»;
c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita
dalla seguente:
«t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la
partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle
riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva
2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge,
altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare» sono
sostituite dalle seguenti: «propone al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare»;
e) il comma
5-ter è abrogato.
Art. 28.
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas)
1. All'articolo 2,
comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del
gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati
effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le
attività della relativa filiera».
2. All'articolo 1,
comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i)
del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni
parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia
elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed
integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».
Art. 29.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)
1. È istituita
l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e
i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il
controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività
concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione
e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari
provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da
attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni,
nonchè le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione,
l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali
nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è
composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente
preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno
associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o
maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica e
nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione
nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello
nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori
efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nell'ambito di priorità
e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del
diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai princìpi di
precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta
annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare.
L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di
altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali
d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le
autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in
riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al
preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia
ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla
gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari
nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le
attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che
le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti
e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie
di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del
progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti
nucleari, nonchè delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione
di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard
e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e
metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e
internazionale in materia di sicurezza nucleare e di
radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre prescrizioni e misure correttive,
diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza
dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte
dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed
accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti
acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto
costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni
di euro, nonchè disporre la sospensione delle attività di cui alle
autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle
autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate
dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa,
al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la
tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della
legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente
all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il
finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di
cui ai commi 17 e 18 del presente articolo è corrispondentemente
ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo
esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività,
all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal
pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo
del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a
legislazione vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli
effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni
ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed
all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie
che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di
impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale
radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento
degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard
internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia
atomica (AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni
l'avvio di procedure sanzionatorie.
6. Nell'esercizio
delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula
di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per
l'ambiente.
7. Per l'esercizio
delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia,
gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un
corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente
sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da
quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il
presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal
Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del
Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle
persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata
professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore
della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici,
della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela
dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente
dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, nè
possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di
qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il
Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla
sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità
delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno
due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei
presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei
revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente
dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di
direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio
dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei
conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile,
sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi
organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo
decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con
le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi
del comma 18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica
sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi
gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè
avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati
fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per
l'intera durata dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il
presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non
possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza, nè con le relative associazioni. La
violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore
a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto
dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il
funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in
funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che
definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le risorse di personale
dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e
industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel
limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono individuate le risorse di personale dell'organico
dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del
trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono
trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in
dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante
corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al
comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti
riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del
conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che
l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle
prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento
dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede,
quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano
le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le
relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo
e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma
16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per
effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione
organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con
il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i
procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o
dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima
data.
21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario
straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che
esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia,
eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30.
(Misure per l'efficienza del settore energetico)
1. La gestione
economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al
Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato
del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza,
obiettività, nonchè di concorrenza. La disciplina del mercato del
gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del
mercato elettrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e
di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo
criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli
operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del
mercato elettrico, in qualunque forma prestate, non possono essere
distratte dalla destinazione prevista, nè essere soggette ad azioni
ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei
singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali. Non opera, nei confronti
dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non
può essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e i tempi
di escussione delle garanzie prestate nonchè il momento in cui i
contratti conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti
pagamenti diventano vincolanti tra i partecipanti ai mercati
organizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di apertura di una
procedura concorsuale nei confronti di un partecipante, opponibili
ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima.
Nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la
definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di
sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia
e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi nelle
piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi
del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i clienti
finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa quale
fornitore di ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai
clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi
in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali
finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana
caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) procedere
alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere
il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire
misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti
finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di
garantire l'effettivo trasferimento dei benefìci della
concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali
industriali.
7. Entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del
decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per
l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al
ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 6. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere
emanato.
8. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene la
società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e
l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali
di cui al comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello
sviluppo economico è stabilita la data di assunzione da parte della
società Acquirente unico Spa della funzione di garante della
fornitura di gas per i clienti finali di cui al medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato
elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello
sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare
l'offerta di energia nella medesima regione mediante
l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta
l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino
alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di
integrazione con la rete nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di cui al
comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le
modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009,
dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di
energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto
rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un
periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento
nonchè limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il
medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio
di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata
sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello
stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei
principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire
l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della
concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per il
riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma e all'articolo
14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non
cumulabilità delle forme incentivanti.
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi
dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per
effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari
di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione
dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel
testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purchè i
medesimi impianti:
a) siano già
entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di
entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del
31 dicembre 2006;
b) siano
stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23
agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purchè i
lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima
della data del 31 dicembre 2006.
13. All'articolo 2,
comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007».
All'articolo 2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007,
dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o
regioni».
14. Alla lettera
d) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X
alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo le parole: «esclusivamente meccanica» sono inserite le
seguenti: «e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche
surriscaldata».
15. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato
trimestralmente il valore della componente del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto
fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali
aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di
registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di
riferimento della componente convenzionale relativa al valore del
gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener
conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo
altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi
restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di
cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15
novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ai
sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione
degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle
misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure
semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri
oneri tributari e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare minori entrate
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma
8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri
e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili
istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con
procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le
società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti
dall'applicazione del presente comma sono destinate
all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono
in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità
istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi
di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una
potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la
quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione
dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato
A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone
al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la
risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione
anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si
risolvano le convenzioni.
21. La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE»
apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri
cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro
apposizione, in sede di verificazione o accertamento della
conformità prima della loro immissione in commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a
quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per
particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori
efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli
attualmente installati in prevalenza.
23. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di
verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura
«CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro
riparazione o rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello
sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse
tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e
comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione
dei bolli metrici e della marcatura «CE».
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul
limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le
modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori
volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione,
assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano
posti a carico dei consumatori nè direttamente nè indirettamente. Al
fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori
gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà prevedere la
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili
mediante contatori elettronici che adottino soluzioni
tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione,
che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore
informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi
nonchè riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti
dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le
sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in
caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1
dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve
le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti
territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis
sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli
impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità
territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito
non può essere inferiore al territorio comunale».
27. Al fine di
garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti
finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione
interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello
sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la
definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le
società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti
private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei
suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia
dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un
razionale utilizzo delle risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, è sostituito dal seguente:
«1. Le
miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel
inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche
del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 -
Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti
extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in
misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo
solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli
omologati per l'utilizzo di tali miscele».
29. Nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
settembre 2008, n. 156, recante la disciplina per l'applicazione
dell'accisa agevolata sul biodiesel, il limite del 5 per cento del
contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7 e 9 è elevato al 7
per cento.
Art. 31.
(Semplificazione di procedure)
1. All'articolo 1,
comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite
dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
Art. 32.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il
coinvolgimento di clienti finali energivori)
1. Al fine di
contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico
finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare,
costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi
soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di
interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector»
ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonchè le necessarie opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in
modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW
della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi
esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord
dell'Italia.
2. Terna Spa comunica
un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai
sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo
economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti
che intendono sostenere il finanziamento dei singoli
interconnector, specificando nel bando le misure ed i
corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector,
le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti
aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e
l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un
successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio
dell'interconnector, il cui perfezionamento è subordinato
al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni,
dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali
infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al
decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al
comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il
diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla
scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati
di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi
diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo
restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in
esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento
della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle
disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del
sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle
procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare
esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile
fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un
fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel
triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i
quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base
annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla
rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di
criticità in relazione al potenziamento del sistema di
interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al
precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui
al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza
disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita
di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta
la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali
obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da
adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2,
disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione
del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di
cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector
e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione,
nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di
esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di
approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura
ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i
corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a
riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e
la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa
a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da
quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle
predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di
cui al comma 3, nonchè le modalità per la copertura delle eventuali
differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i
costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di
rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma
4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di
cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi
delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi
corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di
erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con
preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto
agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi
clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle
succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di
interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono
eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione
delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai predetti clienti
finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti
finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di
interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti
da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime
modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da quelli
selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei
servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente
disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al
ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere,
disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che
opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto
all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di
interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma
8.
Art. 33.
(Reti interne di utenza)
1. Nelle more del
recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria
in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete
elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) è una
rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette
unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo
industriali e unità di produzione di energia elettrica
funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale,
purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di
non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province
adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano
alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di
terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti
ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla
rete con obbligo di connessione di terzi;
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una
rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non
inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai
soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può
essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di
distribuzione di energia elettrica.
2. Ai fini della
qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di
trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di
rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti
delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto
di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi,
ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del
servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di
consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile
della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose,
in relazione all'attività svolta.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
a) individua
i casi di cui al comma 1 e li comunica al Ministero dello sviluppo
economico;
b)
stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei
soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con
obbligo di connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di
produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di
dispacciamento;
d) definisce le modalità con le quali il soggetto
responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno
della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con
obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
e) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere a)
e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula
proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di
distribuzione, trasmissione e dispacciamento.
4. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas effettua il monitoraggio ai fini del
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
5. Fatto salvo quanto
previsto al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di
distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di
sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono
determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia
elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di
connessione dei medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi
tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia
elettrica prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua
le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto
disposto dai commi 5 e 6 del presente articolo.
Art. 34.
(Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di
adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a
quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero
2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le
seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da
apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai
requisiti di rendimento, nonchè da generatori d'aria calda a
condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla
norma UNI 11071»;
b) al numero
2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti
disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione
conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del
Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti
termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai
requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonchè da
generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente
metallici,».
Art. 35.
(Efficienza energetica degli edifici)
1. Al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero
14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;
b) dopo il
numero 14 è inserito il seguente:
«14-bis.
Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi
natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda
sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di
accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».
Art. 36.
(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)
1. Le richieste di
rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31
dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, devono riguardare iniziative comprese nel
medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della
regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo
economico.
2. All'articolo 8-bis,
comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)
1. È istituita, sotto
la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla
ricerca e all'innovazione tecnologica nonchè alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo
al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate,
secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base
degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le
rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di
personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che,
a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al
comma 5 del presente articolo, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in
coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità,
le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di
controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e
le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e
della normativa vigente, nonchè per l'erogazione delle risorse
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso
l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei
commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 38.
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)
1. Al fine di
promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico,
con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova
generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento
dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonchè
per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove
tecnologie per l'efficienza energetica, è stipulata un'apposita
convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia
disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo
del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è
approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini
di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo
che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi
specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia
dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al
comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a)
realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo
stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti
termoelettrici nonchè realizzazione, anche in via sperimentale,
dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni
geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con
sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali
per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del
progetto;
b)
partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e
di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati
dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi
internazionali sul nucleare denominati «Generation IV
International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy
Partnership» (GNEP), «International Project on Innovative
Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale
Italia-USA di cooperazione energetica», «International
Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) e «Broader
Approach», ad accordi bilaterali, internazionali di
cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla
realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di
potenza, nonchè partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con
particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del
trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con
specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione
delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la
promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di
energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile,
nonchè in materia di risparmio ed efficienza energetica e
microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle
tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto
dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici
del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione
per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di
garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore
della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo
economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di
sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività
produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso
la stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di
promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la
riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma
14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio
dell'anidride carbonica prodotta»;
b) al terzo
periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2010»;
c) le lettere d) ed e) sono sostituite
dalle seguenti:
«d)
definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento
della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di
produzione dell'energia elettrica;
e)
presentazione di un programma di attività per la cattura ed il
sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto».
Art. 39.
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e
penitenziari)
1. Il Ministero della
difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di
soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per conseguire
significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle
spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i
diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o
utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le
infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in
uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici
destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento
strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del
sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione
dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di
energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello
Stato.
2. Il Ministero della
giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonchè per
conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi
e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti
salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti
penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili
di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione
interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti
dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo
codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con
imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono
essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto
ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla
normativa vigente in materia di ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo
economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente
competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero
per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale, se previste dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente,
convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese,
dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati
delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le
modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con
riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le
procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
merito all'accertamento della conformità delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed
edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al
comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione,
concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque
denominato.
Art. 40.
(Elettrodotti aerei)
1. Alla lettera
z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola:
«elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».
Art. 41.
(Tutela giurisdizionale)
1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla
competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase
cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque
attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle
relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale
di gasdotti.
2. Per le
controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le
disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Le questioni di
cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza
territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità
giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla
loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte
interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza
cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non
è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 42.
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati
in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione
di energia elettrica)
1. Nell'allegato II
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in
mare».
2. Alla lettera
c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla
terraferma».
3. In relazione ai
progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di
valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di
entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle
norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure
avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è
fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in
conformità a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero
1-bis, fonte eolica off-shore, il coefficiente:
«1,10» è sostituito dal seguente: «1,50»;
b) al numero
6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al
punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente:
«1,30».
5. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è
abrogato.
6. Alla tabella 3
allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero
6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad
eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema
integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;
c) il numero
8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi
ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il
sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».
7. All'articolo 2,
comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui alla tabella 2».
8. All'articolo 2,
comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di
aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole,
agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti
di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge,
l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla
tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata,
non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».
Art. 43.
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)
1. L'articolo 2,
comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito
dal seguente:
«61. Le
regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica
regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti
alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un
sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I
suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti
direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio:
direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13
ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. All'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle
risorse ivi disponibili, le parole: «, sugli autoveicoli di
categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"» sono soppresse.
Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di
distribuzione di carburanti)
1. Fatta salva la
possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di
durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà
regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione
del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente
al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le
imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il
fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f),
numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n.
359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori
entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5
milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere
successivamente ripartite tra le singole camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori
entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi
alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere
derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Art. 45.
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa
dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni
di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi
compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º
gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare
unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme
sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il
Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla
estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonchè dalle attività di
rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo è alimentato:
a) dagli
importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma
1;
b) dalle
erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di
coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle
regioni interessate dei benefìci previsti dal presente articolo e i
meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata
all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base
delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative
a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in
proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno
compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise
disposte con il medesimo decreto.
Art. 46.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino
del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)
1. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di
promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il
Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree
tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate
all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, ovvero individuare nuove aree
tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento o
l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il
30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino
del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con
riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione
dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di
organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello
sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economica
generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo
nazionale attraverso la promozione e il sostegno all'innovazione,
alla ricerca e alla formazione del personale qualificato;
b)
qualificazione delle stazioni sperimentali come enti pubblici
economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di
ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca
secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la
trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle
stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di
promozione e sostegno del sistema produttivo nazionale attraverso
l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento
per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed
esperienze specifiche maturate dalle stazioni sperimentali nei
tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali
alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le
modalità operative per il trasferimento di risorse umane e
finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla
destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale in caso di
trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle stazioni
sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative
per l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni
sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e
c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni
sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di
approvazione dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza
dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione della
stazione sperimentale e relativa approvazione da parte del Ministero
dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di
componenti per la composizione del consiglio di amministrazione in
funzione dell'articolazione rappresentativa del nuovo o diverso
settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle
lettere a) e c) e comunque in misura non superiore
a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla
gestione delle spese e al finanziamento delle proprie attività
mediante i proventi e i contributi a carico delle imprese, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540,
senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, nonchè previsione
della stipulazione di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo
economico, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni
competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle
modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte
delle stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma
con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari
e internazionali, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità
e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente
sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla
lettera d), modificando le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e
criteri direttivi di cui al presente articolo e all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo
I del titolo II del libro quinto del codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la
continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche
stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al presente comma, che gli statuti siano
deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla
data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un
commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei
princìpi e criteri direttivi nonchè della procedura di cui al
medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
4. Nelle more
dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al
comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative
alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 47.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
1. Il presente
articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e
la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di
carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di
promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela
dei consumatori.
2. Entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi
dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come
modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto
anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di
cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di
immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle
segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, nonchè alle indicazioni contenute nelle relazioni
annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle
altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli
ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della
concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai
costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche
private, nonchè di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o più
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da
adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel
rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le
proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili
attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute
in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita
indicazione delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega
al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di
accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato
di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi comunitari in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati,
nonchè alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato
di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per
il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono
derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli
articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli
ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo 23,
comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le
parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».
Art. 48.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006)
1. All'articolo 13,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo le parole: «degli operatori» sono inserite le seguenti: «nel
territorio nazionale», la parola: «esclusivamente» è soppressa e
dopo le parole: «società o enti» sono aggiunte le seguenti: «aventi
sede nel territorio nazionale».
Art. 49.
(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1. L'articolo 140-bis
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. -
(Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei
consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche
attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente
articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per
l'accertamento della responsabilità e per la condanna al
risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione
tutela:
a) i diritti
contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano
nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi
i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti
identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto
nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un
diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante
agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o
da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I
consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al
presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero
di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione
restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo,
salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente,
oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione
probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel
termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla
prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile
decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno
aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La
domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo
della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è
competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il
Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di
Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di
Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato
anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto,
il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con
ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata
inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un
conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa
l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonchè quando il proponente non appare in grado di curare
adeguatamente l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile
davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni
dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la
corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non
oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al
tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le
spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del
soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale
fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini
della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe.
L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della
domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
a) definisce
i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio,
specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di
aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
b) fissa un
termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza
di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti
di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in
cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura
ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul
relativo sito internet.
10. È
escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice
di procedura civile.
11. Con
l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì
il corso della procedura assicurando, nel rispetto del
contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo.
Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile
in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o
argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a
tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno
l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza
di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice
civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito
all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la
liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di
classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in
favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative
carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene
esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I
pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono
esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di
legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui
all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto
dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del
numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di
ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della
sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia
depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche
nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei
soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono
proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei
confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per
l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle
proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti
davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un
termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti
non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno
espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche
nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del
processo».
2. Le disposizioni
dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 50.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli
aeroporti civili)
1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere
una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra
negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al
mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al
miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini
di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori
costi per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti
intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per
un'effettiva liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire
un'effettiva concorrenzialità del mercato.
Art. 51.
(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di
favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei
carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di
carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è
fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico
di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al
Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni
tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua
secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze
dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità
per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei
gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei
suddetti prezzi dei carburanti, nonchè per la loro pubblicazione sul
sito internet del Ministero medesimo ovvero anche
attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più
ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori.
Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le
attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di
distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le
modalità ivi previste.
Art. 52.
(SACE Spa)
1. Al fine di
ottimizzare l'efficienza dell'attività della società SACE Spa a
sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua
competitività rispetto agli altri organismi che operano con le
stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad
adottare, sentito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
separazione tra le attività che la società SACE Spa svolge a
condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi
non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la
normativa vigente;
b)
possibilità che le due attività di cui alla lettera a)
siano esercitate da organismi diversi, determinandone la
costituzione e i rapporti;
c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere
l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti
interessati all'attività o all'investimento purchè non in evidente
conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attività
della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a),
di opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di
verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal
suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino
della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare
uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel
rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e
revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle
camere di commercio;
b)
semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli
organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento
degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure
relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle
organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di
consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse
nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali
autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di
interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle
economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie
locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove
camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente
equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di
commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e
alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza
con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio,
nonchè valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente
razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si
provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2. Al comma 1
dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580».
3. Il decreto
legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei
pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 54.
(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete
estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero)
1. Le risorse di cui
all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12
dell'articolo 2 della presente legge, sono altresì destinate agli
interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per
garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli
uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 55.
(Interpretazione autentica in materia di esercizio di
autotrasporto in forma associata)
1. L'espressione «in
forma associata» di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in
possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e
professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto
di terzi, che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale
tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni
di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i
trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale
per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa,
esistente o di nuova costituzione, che:
a) sia
iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di
terzi;
b) gestisca
e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue
fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.
Art. 56.
(Editoria)
1. Il regolamento di
delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai
contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere
dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a
quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere
derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le
parole: «5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,5
punti percentuali».
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino
alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di
prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle
comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si
rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane Spa nei
limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga
materia più favorevole al prenditore.
Art. 57.
(Distruzione delle armi chimiche)
1. È autorizzata, a
decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro
1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in
attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro
distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993,
ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari
a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
indicati nell'Allegato 2.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 58.
(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri
in ambito nazionale)
1. Per lo svolgimento
di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel
territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla
infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono
essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale
rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e
professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini
del rilascio della licenza, nonchè i servizi minimi che le stesse
devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può
avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale
in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede
all'estero, nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti
per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza
nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività
finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano
già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso
all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di
richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello
stesso in licenza nazionale.
Art. 59.
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito
nazionale)
1. Dal 1º gennaio
2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto
internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e
scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso
del servizio internazionale, senza il possesso della licenza
nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalità
principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni
situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione è
valutato in base a criteri, determinati con provvedimento
dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume
di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri
sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonchè la
percorrenza coperta dal servizio.
2. Lo svolgimento di
servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la
parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può
essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere
passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei
casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio
economico di un contratto di servizio pubblico in termini di
redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le
ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche
titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei
prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e
numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio
proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un
servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai
commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al
servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri
prestabiliti, previa richiesta:
a) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del
gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio
pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio
pubblico.
4. L'Organismo di
regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti
interessate, precisando il termine entro il quale le medesime
possono richiedere il riesame della decisione e le relative
condizioni cui questo è assoggettato.
Art. 60.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
1. Al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario,
qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale
nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del
titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r),
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita
licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure
previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;
2) al comma 2,
lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie
di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare
aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis)
relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la
definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento
annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei
servizi, che tenga conto del necessario miglioramento
dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma
5, del tasso di inflazione programmato, nonchè del recupero di
produttività e della qualità del servizio reso»;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di
aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera
g-bis)».
Art. 61.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di
armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel
settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme
comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti
di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono
avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5
e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino
aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni
del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica
l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 62.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)
1. Al decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287»;
b)
all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei
casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il
rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento
alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi
sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a
disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le
modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria
e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire
un'efficiente gestione della rete, nonchè di conseguire la massima
utilizzazione della relativa capacità»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura
forniti»;
2) al comma 10, le
parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;
3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis.
Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e)
del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i
seguenti princìpi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a
minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al
fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo
dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite
conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di
approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore
dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;
f)
all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono
abrogate;
2) al comma 5, dopo
la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis)
servizi di manovra;
c-ter)
controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di
merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con
il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali,
previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore
dell'infrastruttura»;
3) dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
«5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di
fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda
prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue
società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel
rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non
discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la
prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei
terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero
servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese
ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le
richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette
a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni
di mercato»;
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie
richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi
connessi»;
2) al comma 5, al
terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,»
sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un
periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi
particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e
soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni
contrattuali»;
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di
tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;
h)
all'articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie»
sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto
forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo
20, comma 2, lettere b) e c)»;
i)
all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le
imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese
ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del
contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in
possesso del certificato di sicurezza».
Art. 63.
(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari
di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti,
anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli
statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni
e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli
ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse
già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore
di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con
lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le
province autonome interessate.
Art. 64.
(Disposizioni in materia di farmaci)
1. La disposizione di
cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre
2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci
immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) definisce le modalità tecniche
applicative della disposizione di cui al primo periodo.
Allegato 1
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
ICE (Istituto
nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Società
italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero
Allegato 2
(articolo 57, comma 2) |