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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le
regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito
di applicazione
1. Il presente
decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli
accumulatori di cui al comma 2, nonche' la raccolta, il trattamento,
il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di
accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta
e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori,
come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente
dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o
dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali
della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico,
purche' destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 febbraio 2008, n. 34, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, S.O.
- La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 settembre
2006, n. L 266.
- La direttiva 91/157/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 marzo
1991, n. L 78. Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante:
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182,
S.O».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto, si intende per:
a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta
mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da
uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o
piu' elementi secondari (ricaricabili);
b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra
loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un
involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto
dall'utilizzatore;
c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i
pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono
trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori
industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli;
d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma
rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini
speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli
apparecchi portatili e come energia di riserva;
e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli
accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e
l'accensione;
f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori
progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o
utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che
costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di
materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini,
escluso il recupero di energia;
i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui
all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e
accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la
preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo
smaltimento;
m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica,
secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o
parzialmente da pile o accumulatori;
n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima
volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli
incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di
vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza
definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza;
o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita'
commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione,
a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del
territorio della comunita', compresa l'importazione nel territorio
doganale della comunita';
q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli
operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al
riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati
da pile o accumulatori e destinati ad attivita' di manutenzione, di
costruzione o di giardinaggio;
s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso
dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno
civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e
accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali
da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista
della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel
corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore
destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile
all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto
della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia
di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla
gestione dei rifiuti.
Nota
all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera a) e
l'allegato b) alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del
presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute
nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ».
«Allegato B Allegati alla Parte IV N.B. Il presente allegato intende
elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica.
I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente.
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondita' (a esempio iniezioni dei rifiuti
pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati
gli uni dagli altri e dall'ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
l'immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a
D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare.
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in
una miniera, ecc.).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
ai punti da D1 a D12.
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
cui ai punti da D1 a D13.
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, reca: «Attuazione
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della
direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
allo smaltimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1997,
n. L 144.
Art. 3
Divieti di
immissione sul mercato
1. Fatte salve le
previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e' vietata, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi,
contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in
apparecchi, contenenti piu' dello 0,002 per cento di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle
pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per
cento in peso.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle
pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati
in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b) attrezzature mediche;
c) utensili elettrici senza fili.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note
all'art. 1.
Art. 4
Maggiore efficienza
ambientale
1. Al fine di
promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti
dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli
accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonche' favorire lo
sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti
minori quantita' di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze
meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del
piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,
adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a
favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed
accumulatori, l'impiego di modalita' di progettazione e di
fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua
e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Art. 5
Immissione sul
mercato
1. Le pile e gli
accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto,
sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e
gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto
non possono essere immessi sul mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed
accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, le
autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a
carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le autorita' competenti al ritiro ai sensi del
comma 3.
Art. 6
Raccolta separata e
ritiro pile e accumulatori portatili
1. Al fine di
realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che
riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano
indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26
settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di
pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la
raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i
terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base
individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di
raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire
in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:
a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei
rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro
accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densita' della
popolazione;
b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel
momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori
portatili, ne' l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi
accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma
1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di
autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata
di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome
possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle
strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico
di gestione dei rifiuti urbani. I produttori o i terzi che agiscono
in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla
gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in
maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione
dei rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 e' organizzata prevedendo
che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori
portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il
conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto
vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono
soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di
autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
Art. 7
Raccolta separata
di pile e accumulatori industriali e per veicoli
1. Al fine di
promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile e
accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome,
organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed
accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il
territorio nazionale. A tal fine, possono:
a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta
facente capo alle medesime;
b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.
2. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di
accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali,
indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome assicurano la raccolta separata di pile ed
accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il
territorio nazionale.
4. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che
agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, sostenendone i
relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori
industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio
nazionale, fermo restando che l'attivita' di raccolta puo' essere
svolta anche da terzi indipendenti purche' senza oneri aggiuntivi
per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel
rispetto della normativa vigente.
5. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli e'
obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, a
meno che la raccolta venga effettuata in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
6. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato
non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di
raccolta allestiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3, dei rifiuti
di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di
acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
7. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono in ogni caso tenuti a
provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o
accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del
servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
Nota
all'art. 7
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vedi note
all'art. 1.
Art. 8
Obiettivi di
raccolta
1. Ai fini del
presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli
accumulatori viene calcolata per la prima volta in relazione alla
raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva
l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i
dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile
e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile
ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento
insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012
dovra' essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di
raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per
cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta
dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del
quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono
calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui
all'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui
all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di
cui all'articolo 16.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, vedi note
all'art. 2.
Art. 9
Rimozione di
rifiuti di pile e accumulatori
1. Gli apparecchi
contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i
rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o
accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come
rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo
delle pile e degli accumulatori incorporati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per
motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia
necessaria la continuita' dell'alimentazione e occorra un
collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.
Art. 10
Trattamento e
riciclaggio
1. Entro il 26
settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono,
su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche
disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente,
sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma
degli articoli 6 e 7 o del decreto 25 luglio 2005, n. 151, sono
sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano
conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto
riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di
cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n.
151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse
e gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio
e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro
il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano
apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al
Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori di
cui al presente articolo puo' essere effettuata al di fuori del
territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione
dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno
2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunita' a
norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento
(CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come
modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del
29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini
dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze
stabiliti nell'allegato II , solo se l'esportatore puo' dimostrare
che l'operazione di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei
rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di
coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 31 marzo, con
riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai
quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di
pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui
all'allegato III, punto 3, lettera b).
Nota all'art. 10:
- Per il decreto legislativo n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
- Il regolamento (CEE) 1013/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 12
luglio 2006, n. L 190.
Art. 11
Nuove tecnologie di
riciclaggio
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per tali finalita', misure volte a promuovere lo
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di
trattamento.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi
certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).
Nota all'art. 11:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24
aprile 2001, n. L 114.
Art. 12
Smaltimento
1. E' vietato lo
smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle
pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione
dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a
norma dell'articolo 10, comma 1.
Art. 13
Finanziamento
1. Il finanziamento
delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 e' a
carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al
presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione e di
ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta,
trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle
pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio
dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata
effettuata, nonche' tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita
dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi
di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli
fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi
in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai
sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e
delle attivita' del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non
sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento
della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori
industriali e per veicoli possono concludere accordi che
stabiliscano il ricorso a modalita' di finanziamento diverse da
quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e
accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul
mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un doppio addebito
per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti
conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e
n. 151 del 2005.
Nota all'art. 13:
- Per il decreto n. 151 del 2005, vedi note all'art. 2.
- Per il decreto n. 209 del 2003, vedi note all'art. 1.
Art. 14
Registro nazionale
1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi
dell'articolo 13. All'interno di tale registro e' prevista una
sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il
finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori,
sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di
cui al comma 1 puo' immettere sul mercato tali prodotti solo a
seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso
la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere
effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro
(( nove mesi )) ** sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere
di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul
mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia;
tale dato e' comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione
con riferimento all'anno solare precedente.
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene
rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico
delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il
numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al pagamento di un
corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della
copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui
all'articolo 27, comma 5.
5. Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro
di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalita' di
interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le
parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e
accumulatori e dei sistemi collettivi operativi, nonche' tutte le
altre informazioni di cui al comma 2.
** Termine cosi'
sostituito dall'art. 23, comma 11 del
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga
di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali
(... omissis...)
11.
All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «nove mesi».
Art. 15
Gestione del
Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio
1. Il Registro di cui
all'articolo 14 e' detenuto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a
campione sui produttori al fine di verificare il corretto
assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2.
2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti:
a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla
base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma
2;
b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi
ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a
comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente
alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli
articoli 8 e 10, nonche' dalle province, ai sensi dell'articolo 10,
comma 5;
d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne
trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla
Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24.
Art. 16
Centro di
coordinamento
1. E' istituito il
Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalita'
giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e
di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito
statuto.
Art. 17
Compiti del Centro
di coordinamento
1. Il Centro di
coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di
competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di
omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le
percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori.
2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:
a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero
territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo
22;
b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di
raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo
omogeneo l'intero territorio nazionale;
c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati
relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori, nonche' la loro trasmissione all'ISPRA entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento;
d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione
pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori
economici;
e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13,
d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'articolo 19.
Art. 18
Organizzazione del
Centro di coordinamento
1. Sono organi del
Centro di coordinamento:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori,
in forma singola o associata;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il
Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati
dall'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina.
3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli
iscritti all'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale e'
rinnovabile.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare approva con apposito decreto lo statuto del Centro di
coordinamento, deliberato dall'assemblea, e vigila sul rispetto
degli obblighi posti a carico dello stesso
Art. 19
Comitato di
vigilanza e controllo
1. Il Comitato di
vigilanza e controllo gia' istituito ai sensi dell'articolo 15 del
decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di
vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori
e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.
2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono
posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote
di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c),
del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori
ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri
stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da otto membri, di cui
tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno
dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di
vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno
dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
componenti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Il sistema contabile, l'attivita' e il funzionamento del Comitato
sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato
stesso. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'ISPRA. Per
l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute
del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da
trattare.
5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione
unitaria e il coordinamento delle attivita' di gestione dei rifiuti
pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:
a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole
necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di
raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;
b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto
legislativo;
c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte
dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in
particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello
comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del presente
decreto.
d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire
l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi
provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di
modifica della normativa ai Ministeri competenti;
e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano,
ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le
comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b),
avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza.
Nota
all'art. 19:
- L'art. 15, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n.
151, cosi' recita:«Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e
comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione
dei RAEE, con i seguenti compiti:
a)-b) (omissis);
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera
b), le rispettive quote di mercato dei produttori; ».
Art. 20
Consorzio nazionale
per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e
dei rifiuti piombosi
1. Il Consorzio
nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi istituito dall'articolo 9-quinquies
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, e' considerato uno dei sistemi di raccolta e di
trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a svolgere la
propria attivita' conformandosi alle disposizioni del presente
decreto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il
proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da
assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 21.
Nota all'art. 20:
- L'art. 9 -quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213 e
convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988,
n. 475 (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), abrogato dal
presente decreto recava: «Raccolta e riciclaggio delle batterie
esauste.».
Art. 21
Partecipazione
1. I sistemi di
raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articolo 6,
7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza
e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le
pubbliche amministrazioni competenti.
2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e
accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea,
a condizioni non discriminatorie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale
partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche'
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle
categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del
settore del recupero, due rappresentanti designati dalle
organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle
organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle
organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno
dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste
e uno dalle associazioni dei consumatori.
4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno
due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza
dei componenti. Il tavolo monitora l'operativita', la funzionalita'
logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di informazione, del
sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando
le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.
Art. 22
Informazioni per
gli utilizzatori finali
1. I produttori di
pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome
provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento,
campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali
circa:
a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle
sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come
rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta
separata;
c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro
disposizione;
d) le modalita' di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di
pile e accumulatori;
e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di
pile e accumulatori;
f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della
spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV,
e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e
piombo (Pb).
2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono
in evidenza, in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben
leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilita' di
lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o
accumulatori portatili. L'avviso informa altresi' circa i pericoli e
i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento
delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi
contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei
simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli
accumulatori.
Art. 23
Etichettatura
1. Entro il 26
settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato
solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con
il simbolo raffigurato nell'allegato IV.
2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del
lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie,
con una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Per gli elementi cilindrici,
il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila
o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5Ã-5 cm. Se le
dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono
tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a
0,5Ã-0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un
simbolo di almeno 1Ã-1 cm sull'imballaggio.
3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli
accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento
di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento di
cadmio(simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento di piombo
(simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del
relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti
e' apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una
superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto
simbolo.
4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo
rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal
responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.
5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli
accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della
loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La
capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti
dalla Commissione europea.
Art. 24
Relazioni alla
Commissione europea
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013
per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre
anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente
decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento, le informazioni
sui livelli di riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei
processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
lettere c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta
entro il 30 giugno 2012.
3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo
alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea
un rapporto annuale contenente le informazioni di cui all'articolo
8, comma 3, e le modalita' di ottenimento dei dati necessari al
calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori
portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
rilevamento. Tale rapporto e' trasmesso per la prima volta entro il
30 giugno 2013.
Nota all'art. 24:
- Il regolamento (CE) 2150/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 9
dicembre 2002, n. L 332.
Art. 25
Sanzioni
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009,
immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli
privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro
1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La
medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in
cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti
stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza
avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o
accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il
termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro
nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui
al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o
inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 ad euro 20.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori
contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che
indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un
accumulatore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o
ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui
all'articolo 24, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o
accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal
presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
262 del decreto n. 152 del 2006.
Nota all'art. 25:
- L'articolo 262 del citato decreto legislativo n. 152, cosi'
recita: «Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve le
altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia
di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del
presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata
commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226,
comma 1, per le quali e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni
amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di
opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se
non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti
indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.».
Art. 26
Modifiche degli
allegati
1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede ad
integrare, modificare ed aggiornare il contenuto ed il numero degli
allegati del presente decreto, in conformita' alle modifiche o
integrazioni intervenute in sede comunitaria.
Art. 27
Disposizioni
finanziarie
1. Dall'attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma
5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli,
mediante tariffe e modalita' di versamento stabilite, sulla base del
costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette
tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del
Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle
attivita' del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo
19, ivi incluse le attivita' ispettive, previste dal comma 6,
lettera e), del medesimo articolo, e delle attivita' dell'ISPRA di
cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori
di pile e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di
cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento. Fino
all'adozione del predetto decreto, alla copertura degli oneri di
funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 si provvede in
conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del decreto n. 151 del 2005.
Nota all'art. 27:
- Il comma 4, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 151,
cosi' recita:
«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la
copertura degli oneri di cui al comma 3, nonche' le relative
modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli
enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la
copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le relative
modalita' di versamento.».
Art. 28
Obiettivi minimi di
raccolta
1. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad
assicurare l'adeguatezza e l'uniformita' dei sistemi di raccolta
sull'intero territorio nazionale.
Art. 29
Abrogazioni
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro della sanita' in data 20 marzo 1997,
recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo
1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti
sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;
b) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003,
n. 194, recante «Regolamento concernente l'attuazione della
direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio
relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze
pericolose»;
c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151;
d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione
del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto
dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n.
475;
f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004,
recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Nota all'art. 29: - L'art. 15, del citato
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal
presente decreto, recita: «Art. 15 (Comitato di vigilanza e di
controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti
compiti: a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art.
14, comma l, sulla base delle comunicazioni delle camere di
commercio previste allo stesso art. 14, comma 3; b) raccogliere,
esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti
immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori
sono tenuti a comunicare al registro ai sensi dell'art. 13, commi 6
e 7; c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le
rispettive quote di mercato dei produttori; d) programmare e
disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei
produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera
b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera
b); e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato
dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il
marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che
forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante
tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3; f)
elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art.
9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT
e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d),
il Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia
di finanza.
3. (Abrogato).
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi',
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne
sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento.
Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1
nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.». |