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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e
integrazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
e in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che a decorrere
dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli
impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia
elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o
ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data
successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni e integrazioni, di attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'
(di seguito: decreto legislativo 387/03);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24
ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre
2005), emanato in attuazione dell'art. 20, comma 8, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24
ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione
dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di
cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di
seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre
produzioni");
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge
finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154,
che stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione
di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti
energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al
31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o
potenziamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge
finanziaria 2007), cosi' come modificata dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e in particolare l'art. 1, commi da 382 a 382-septies,
che stabiliscono i meccanismi con cui e' incentivata la produzione
di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di
filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte,
cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li
utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data
successiva al 31 dicembre 2007;
Visto in particolare l'art. 2, della legge finanziaria 2008, e, in
particolare, il comma 150, il quale dispone che con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi
da 143 a 149 dell'art. 2 della medesima legge e che con i decreti
ministeriali ivi previsti, sono stabilite ulteriori disposizioni, da
adottare in parte di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di dover procedere a definire prioritariamente le
disposizioni necessarie per rendere operativi i meccanismi di
incentivazione stabiliti dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge
finanziaria 2007;
Ritenuto in particolare di dover procedere, in attuazione dell'art.
2, comma 150, lettera a), a definire, con un primo provvedimento,
direttive generali per l'attuazione di quanto disposto dai commi da
143 a 149 della legge finanziaria 2008, stabilendo modalita' per la
transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai nuovi
meccanismi, nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio sul
posto agli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza
nominale media annua non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti
di officina elettrica;
Ritenuto inoltre di dovere procedere, in attuazione dell'art. 2,
comma 150, lettera d), ad un primo aggiornamento delle direttive di
cui all'art. I l , comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79;
Considerato che la legge finanziaria dispone un significativo
aumento degli incentivi, al fine di contemperare i costi indiretti
derivanti dalle difficolta' del processo di individuazione dei siti,
di autorizzazione e di collegamento alla rete per i nuovi impianti;
Ritenuto dunque che nell'aggiornamento delle direttive di cui
all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
si debba procedere ad una prima revisione dei criteri di'
assegnazione dell'energia elettrica incentivata ai rifacimenti di
impianti esistenti per cui i suddetti costi indiretti sono
sostanzialmente ridotti;
Ritenuto di dover procedere in via preliminare e transitoria, sulla
base degli esiti preliminare di studi effettuati dal Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a., al riconoscimento forfetario della
frazione biodegradabile di taluni rifiuti, allo scopo di consentire
la pianificazione degli investimenti per la valorizzazione
energetica dei medesimi rifiuti;
TITOLO I
NORME GENERALI
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Ai sensi dell'art.
1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente decreto reca
prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione
alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
introdotte dalla medesima legge.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del
decreto legislativo n. 79/1999, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n.
387/2003, come di seguito integrate:
a) energia elettrica incentivata e' la quantita' di energia
elettrica avente diritto agli incentivi di cui al presente decreto.
L'energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le
modalita' dettagliate nell'allegato A, e' stimata in via presuntiva
nella fase di qualifica dell'impianto e riconosciuta successivamente
in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione
della producibilita' attesa ai fini del rilascio dei certificati
verdi, ovvero in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico
per l'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva;
b) produzione media di un impianto e' la media aritmetica dei valori
della produzione annua netta, espressa in MWh effettivamente
realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali
periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze
manutentive;
c) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibile
dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di
produzione e, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o
parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto relativi
all'intervento effettuato;
d) producibilita' aggiuntiva di un impianto e' l'aumento di
produzione annua netta, espressa in MWh, rispetto alla produzione
media prima dell'intervento, di cui alla lettera b), atteso od
ottenuto a seguito di un potenziamento;
e) produzione annua lorda di un impianto e' la somma delle quantita'
di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori
interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei
generatori elettrici e comunicata, ove previsto, all'Ufficio tecnico
di finanza;
f) produzione annua netta di un impianto, espressa in MWh, e' la
produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita
dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e
delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla
rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di
linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal
GSE nell'ambito della qualifica di cui all'art. 4 come risultante
dalle misure elettriche oppure come quota forfettaria della
produzione lorda;
g) potenziamento o ripotenziamento e' l'intervento tecnologico
eseguito su un impianto in conformita' all'allegato A e tale da
consentire una producibilita' aggiuntiva dell'impianto medesimo, di
cui alla lettera d);
h) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili,
eseguito in conformita' all'allegato A;
i) rifacimento parziale e' l'intervento su impianti idroelettrici,
geotermoelettrici e a biomasse eseguito in conformita' all'allegato
A;
l) riattivazione e' la messa in servizio di un impianto dismesso da
oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata
all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o
dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi), o
dalla dismissione ai sensi dell'art. 1-quinquies, comma 1, della
legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
m) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si
effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il
sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento,
totale o parziale, o riattivazione;
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto e' la
data, comunicata dal produttore al GSE e all'Ufficio tecnico di
finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di
incentivazione;
o) data di autorizzazione della produzione di energia elettrica
mediante gli impianti alimentati da biomasse da filiera di cui
all'art. 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, e' la data in
cui avviene la prima cessione di energia elettrica alla rete e
coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto di cui
alla lettera m);
p) periodo di avviamento e collaudo e' il periodo, comunque non
superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in
esercizio di un impianto, di cui alla lettera m), e la data di
entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla
lettera n);
q) biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i
sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti
quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro
un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per
produrre energia elettrica, di cui all'art. 382 della legge
finanziaria 2007;
r) potenza attiva nominale di un generatore e' la massima potenza
attiva espressa in MW determinata moltiplicando la potenza apparente
nominale in MVA per il fattore di potenza nominale riportati sui
dati di targa del generatore medesimo;
s) potenza attiva nominale di un impianto e' la somma, espressa in
MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono
l'impianto;
t) potenza nominale media annua di un impianto e': per gli impianti
idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione
d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente
all'applicazione del deflusso minimo vitale;
per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;
u) potenza apparente nominale di un generatore e' il dato di potenza
espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo;
v) GSE e' il gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a., gia'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e
di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.
387/2003;
z) CTI e' il Comitato termotecnica Italiano, ente federato UNI,
riconosciuto con D.D. del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 giugno 1999.
Art. 3
Meccanismi
incentivanti
1. La produzione di
energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili,
con esclusione della fonte solare, e' incentivata mediante il
rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente
decreto, alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste. La
produzione di energia elettrica mediante gli impianti di cui
all'art. 9, comma 2, continua a beneficare dei certificati verdi
secondo le modalita' e alle condizioni ivi richiamate.
2. L'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti
eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW e
mediante impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con
esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non
superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31
dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di
cui al comma I e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa
onnicomprensiva di entita' variabile alle condizioni e secondo le
modalita' di cui al titolo III del presente decreto.
3. Ai fini' dell'accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione
di cui ai commi I e 2, il GSE provvede a qualificare gli impianti e
determinare l'energia elettrica incentivata e, con le modalita' e
alle condizioni richiamate al titolo II e al titolo III del presente
decreto, il numero dei certificati verdi ovvero la tariffa fissa
onnicomprensiva cui si ha diritto.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, la produzione
di energia elettrica mediante impianti da fonte solare e'
incentivata mediante i meccanismi di cui ai provvedimenti attuativi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.
5. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale
media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo
di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalita' di cui
all'art. 17.
6. Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa
e' esercitato all'atto della prima richiesta al GSE della qualifica
di cui all'art. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, e'
consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, un solo
passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso, la
durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante e'
ridotta del periodo gia' fruito con il precedente sistema.
7. Possono accedere ai meccanismi di cui ai precedenti commi
esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una
potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 19, comma 2, per tutte le
tipologie di rifiuto la quota di produzione di energia elettrica
imputabile a fonti rinnovabili, riconosciuta ai fini dell'accesso ai
meccanismi incentivanti di cui al presente articolo, e' derivata
applicando le procedure di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007.
Art. 4
Procedura di
qualifica
1. Il produttore che
intenda accedere ad uno dei meccanismi incentivanti di cui all'art.
3, commi 1 e 2, presenta domanda al GSE per il riconoscimento ai
suddetti impianti della relativa qualifica. La domanda riporta:
a) soggetto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte
rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e) potenza
nominale dei motori primi, A potenza nominale media annua, g) data
di entrata in esercizio, h) produzione annua netta ovvero
producibilita' attesa i) producibilita' aggiuntiva, o produzione
media attesa, l) quantificazione degli eventuali autoconsumi, m)
tipo di incentivazione richiesta.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, la domanda di
cui al comma I deve pervenire al GSE non oltre il termine di tre
anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilita'
agli incentivi, e deve essere corredata da:
a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e
documentali necessarie a valutare la corrispondenza della singola
tipologia di intervento a quanto previsto dall'allegato A;
b) copia del progetto definitivo dell'impianto;
c) copia dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003. Per gli impianti aventi potenza nominale
inferiore a quella di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo n. 387/2003 in riferimento al secondo periodo dell'art.
12, comma 5, la domanda e' corredata dalla copia della denuncia di
inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive
modificazioni. Qualora trovi applicazione l'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la domanda e' corredata
da copia della comunicazione ivi prevista. Qualora trovi
applicazione normativa regionale o locale ulteriormente
semplificativa, la domanda e' corredata della comunicazione dovuta
ai sensi della medesima normativa.
3. Il GSE valuta la domanda secondo i criteri indicati nell'allegato
A determinando in via presuntiva l'energia elettrica incentivata. In
tutti i casi, la domanda si ritiene accolta in mancanza di
pronunciamento del GSE entro novanta giorni dal ricevimento.
4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni
variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei
lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione,
rifacimento parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.
5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validita' qualora il
soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei'
lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi
dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali
ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorita'.
Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta'
del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto
qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate
tali, la qualifica cessa di validita' anche nel caso in cui il
soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in
esercizio dell'intervento entro tre anni dall'inizio dei lavori
ovvero, per i soli interventi di rifacimento e potenziamento, entro
il periodo massimo per la conclusione dell'intervento cosi' come
indicato nell'allegato A.
6. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte
rinnovabile devono corrispondere al GSE, contemporaneamente alla
richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria
pari alla somma di una quota fissa, pari a 150 euro, piu' una quota
variabile sulla base della potenza come di seguito indicata:
a) 50 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;
b) 300 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
c) 800 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
d) 1200 € per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza
nominale media annua superiore a 10 MW.
7. Per gli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento
di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) la produzione di energia
elettrica incentivata e' determinata applicando le procedure di cui
al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 "altre
produzioni".
8. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del
procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilita'
degli impianti alla procedura di cui al medesimo art. 12, una
valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione
dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili,
cosi' come stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387/2003.
Art. 5
Biomasse da filiera
1. Nei casi di
produzione di energia elettrica da biomasse da filiera negli
impianti di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007,
ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui
all'art. 1, comma 382-quater, della legge finanziaria 2007 e della
tariffa onnicomprensiva di cui all'art. 382-ter, della medesima
legge, si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, di cui all'art. 1, comma 382-septies, della medesima
legge finanziaria 2007. Il GSE applica il coefficiente
moltiplicativo di cui al comma 1, esclusivamente in riferimento
all'energia elettrica incentivata riferita all'anno precedente,
attraverso l'emissione dei certificati verdi a consuntivo di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a). E' fatta salva la facolta' del
produttore di richiedere il rilascio di certificati verdi a
preventivo di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), applicando il
coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata alla legge
finanziaria 2008. In tal caso, qualora nell'anno di riferimento
l'impianto dimostri di aver utilizzato biomassa da filiera nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, attuativo
dell'art. 1, comma 382-septies, della medesima legge finanziaria
2007, il GSE emette a saldo certificati verdi aggiuntivi applicando
il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 1.
3. Il coefficiente moltiplicativo e la tariffa onnicomprensiva di
cui al comma 1, si applicano anche alle centrali che utilizzano
tipologie di fonti diverse dalle biomasse di filiera, ivi incluse le
centrali ibride, limitatamente alla sola quota di energia elettrica
incentivata imputabile alle biomasse da filiera.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il GSE
applica anche all'energia elettrica incentivata prodotta da biomassa
da filiera, il coefficiente di cui alla riga 6 della tabella 2
allegata alla legge finanziaria 2008 e la tariffa fissa
onnicomprensiva di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla
medesima legge.
5. Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, il GSE eroga eventuali conguagli, ovvero emette certificati verdi
aggiuntivi, in applicazione del coefficiente moltiplicativo e della
tariffa fissa stabilite per le biomasse da filiera, esclusivamente
per gli impianti per cui il produttore sia in grado di comprovare la
rispondenza delle biomasse utilizzate nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e la data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, secondo quanto
stabilito dal medesimo decreto.
Art. 6
Cumulabilita' degli
incentivi
1. La domanda del
produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente
decreto, per il primo anno e' accompagnata da dichiarazione giurata
con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di
cumulo di incentivi di cui all'art. 18 del decreto legislativo n.
387/2003. La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi
di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2008, per il primo anno e' altresi' accompagnata da dichiarazione
giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel
divieto di cumulo di incentivi di cui all'art. 2, comma 152, della
legge finanziaria 2008.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la domanda
del produttore volta a ottenere i certificati verdi aggiuntivi di
cui all'art. 10, comma 2, per il primo degli ulteriori quattro anni,
e' accompagnata da dichiarazione giurata con la quale il produttore
attesta di non aver beneficiato di alcun incentivo pubblico in conto
capitale per la realizzazione dell'impianto per la cui produzione
energetica vengono richiesti i certificati verdi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 382-quinquies della legge finanziaria
2007, per gli impianti alimentati da biomasse di filiera, i
certificati verdi di cui al titolo II e la tariffa fissa
onnicomprensiva di cui al titolo III sono cumulabili con altri
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione
anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
4. Ai fini dell'applicazione della cumulabilita' di cui al comma 3,
e' consentito l'uso di una percentuale massima pari al 20% di
biomasse non rientrante fra quelle di cui all'art. 1, comma 382,
della legge finanziaria 2007, fermo restando i coefficienti
applicabili all'energia elettrica imputabile alle diverse tipologie
di fonti utilizzate. A tal fine, il produttore rilascia al GSE
dichiarazione con la quale attesta che sara' rispettata la suddetta
percentuale massima in riferimento alla produzione di tutti gli anni
di diritto all'ottenimento dei certificati verdi o della tariffa
fissa onnicomprensiva. Qualora, a seguito dei controlli effettuati
dal GSE ai sensi dell'art. 18 o a seguito della comunicazione resa
del produttore ai sensi del comma 5, sia verificato il mancato
rispetto della suddetta condizione, il diritto all'ottenimento dei
certificati verdi o alla tariffa fissa onnicomprensiva si intende
decaduto, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato
rispetto delle condizioni, sull'intera produzione e per l'intero
periodo residuo di diritto, in attuazione dell'art. 2, comma 152,
della legge finanziaria 2008.
5. Il produttore ha l'obbligo di comunicare eventuale variazioni a
quanto dichiarato in attuazione dei precedenti commi. Salvo diversa
comunicazione del produttore al GSE, le dichiarazioni di cui ai
precedenti commi si intendono tacitamente rinnovate per i successivi
anni di diritto al rilascio dei certificati verdi o della tariffa
fissa onnicomprensiva. Fatte salve le altre conseguenze disposte
dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione
comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a
partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle
condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto
all'ottenimento degli stessi.
Art. 7
Garanzia di origine
1. La garanzia di
origine di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003,
viene rilasciata su richiesta del produttore previa identificazione
tecnica dei medesimi impianti. La domanda, corredata da una
relazione tecnica descrittiva dell'impianto, e' inoltrata dal
produttore al GSE, e riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione
dell'impianto, c) fonte rinnovabile utilizzata, d) tecnologia
utilizzata, e) potenza nominale dei motori primi e potenza nominale
media annua, f) data di entrata in esercizio, g) produzione netta o
produzione imputabile in ciascun mese dell'anno precedente, h)
l'importo e il tipo di eventuali incentivi concessi a favore
dell'impianto. La domanda di identificazione tecnica si ritiene
accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento.
2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui al comma 1,
il GSE definisce una procedura semplificata per gli impianti gia' in
possesso della qualifica di cui all'art. 4.
TITOLO II
CERTIFICATI VERDI
Art. 8
Quantificazione
dell'energia soggetta all'obbligo
1. I produttori e gli
importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui
all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e art.
4, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, trasmettono al GSE,
entro il 31 marzo di ogni anno, l'autocertificazione attestante le
proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non
rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la
vigente normativa fiscale. L'autocertificazione e' riferita all'anno
precedente ed evidenzia separatamente l'energia elettrica importata
e quella prodotta da ciascun impianto. L'autocertificazione
evidenzia l'energia elettrica prodotta da sistemi di cogenerazione
nel rispetto dei criteri fissati dal decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20. Per le centrali ibride, l'autocertificazione specifica
altresi' la quota di energia elettrica imputabile a fonti
rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili, sulla
base delle modalita' di calcolo di cui allegato A. Tutti i dati sono
espressi in MWh.
2. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere,
relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti
rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo richiamato al comma 1, nel
rispetto di quanto stabilito all'art. 20, comma 3, del decreto
legislativo n. 387/2003. La richiesta e' inoltrata al GSE entro i
medesimi tempi di cui al comma 1 ed e' corredata anche da
dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino, per
ciascun mese, la quantita' di elettricita' venduta e importata in
Italia e i dati identificativi degli impianti di produzione.
3. Il GSE comunica al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le informazioni in
suo possesso, relative ai soggetti che omettono di trasmettere
l'autocertificazione di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
n. 387/2003.
4. Ai fini del calcolo del numero di certificati verdi
corrispondenti alla vigente quota minima, le produzioni e le
importazioni sottoposte all'obbligo della predetta quota minima,
espresse in MWh, calcolate con le modalita' di cui all'art. 11,
comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e tenuto conto di
quanto disposto al comma 1, vengono moltiplicate per il valore della
quota minima in vigore. Il risultato e' arrotondato all'unita' con
criterio commerciale.
5. La produzione energetica degli impianti che beneficiano della
tariffa fissa onnicomprensiva di cui al titolo III non concorre al
rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.
Art. 9
Impianti aventi
diritto ai certificati verdi
1. L'energia da
immettere nel sistema elettrico nazionale per adempiere all'art. 11
del decreto legislativo n. 79/1999, e all'art. 4 del decreto
legislativo n. 387/2003, e' prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, ivi incluse le centrali ibride, entrati in esercizio, a
seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o
parziale, o riattivazione, in data successiva al 1 aprile 1999,
anche destinati, in tutto o in parte, all'autoproduzione. 2.
L'energia di cui al comma 1 puo' essere prodotta anche dai seguenti
impianti:
a) impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del l aprile
1999 che, successivamente a tale data, operino come centrali ibride;
b) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, impianti di cogenerazione
abbinata al teleriscaldamento che hanno acquisito i diritti
all'ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto
ministeriale 24 ottobre 2005 "altre produzioni";
c) impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili,
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che hanno acquisito
i diritti all'ottenimento dei certificati verdi a seguito
dell'applicazione della normativa vigente fino alla stessa data.
Art. 10
Periodo di diritto
ai certificati verdi
1. Gli impianti di
cui all'art. 9, commi 1 e 2, sempreche' muniti della qualifica di
cui all'art. 4, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi per
un numero di anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio
commerciale dell'impianto, definito come segue:
a) quindici anni limitatamente all'energia elettrica incentivata
ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di
cui all'art. 9, comma 1, entrati in esercizio in data successiva al
31 dicembre 2007 ovvero di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), che
iniziano ad operare come centrali ibride successivamente al 31
dicembre 2007;
b) dodici anni limitatamente all' energia elettrica incentivata
ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di
cui all'art. 9, comma 1, e all'art. 9, comma 2, lettere a), entrati
in esercizio fino al 31 dicembre 2007;
c) otto anni per l'energia elettrica incentivata non ascrivibile ad
alimentazione da fonti rinnovabili negli impianti di cui all'art. 9,
comma 2, lettere b), c).
2. Hanno diritto ai certificati verdi per un periodo, aggiuntivo
rispetto a quelli di cui al comma 1, lettere b) e c), di ulteriori
quattro anni, in misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica
incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni:
a) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da
biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 10, comma 1,
lettera b);
b) l'energia elettrica incentivata ascrivibile ad alimentazione da
rifiuti non biodegradabili negli impianti di cui all'art. 9, comma
2, lettera c), entrati in esercizio in data successiva alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/2003 e anteriore
alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, fermo
restando quanto disposto dall'art. 17 del medesimo decreto
legislativo n. 387/2003, come vigente al 31 dicembre 2006.
Art. 11
Modalita' di
rilascio dei certificati verdi
1. Il certificato
verde, di valore unitario pari a I MWh, e' emesso dal GSE, su
richiesta del produttore per gli impianti dotati di relativa
qualifica:
a) a consuntivo, relativamente all'energia elettrica incentivata
dell'anno precedente;
b) a preventivo, limitatamente agli impianti di cui all'art. 9,
comma 1 e relativamente alla energia elettrica incentivata attesa
nell'anno in corso o nell'anno successivo.
2. Per le produzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) i
certificati verdi sono emessi in numero pari al prodotto
dell'energia elettrica incentivata, per il coefficiente, riferito
alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla
legge finanziaria 2008, arrotondato a 1 MWh con criterio commerciale
e, limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera,
per i coefficienti di cui all'art. 1, comma 382-quater, della legge
finanziaria 2007.
3. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 2, i
certificati verdi sono emessi in numero pari all'energia elettrica
incentivata, arrotondata a 1 MWh con criterio commerciale.
4. I certificati verdi a consuntivo di cui al comma 1, lettera a),
sono emessi dal GSE entro trenta giorni dalla comunicazione del
produttore relativamente alla produzione netta da fonte rinnovabile
dell'anno precedente, corredata, ove prevista, da copia della
dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata
all'Ufficio tecnico di finanza.
5. A decorrere dal 30 giugno 2009, l'emissione dei certificati verdi
a preventivo di cui al comma 1, lettera b), riferiti ad impianti
gia' entrati in esercizio, e' subordinata alla presentazione di una
garanzia a favore del GSE, in termini di energia a valere sulla
produzione di altri impianti qualificati gia' in esercizio o in
termini economici sotto forma di fideiussione bancaria escutibile a
prima richiesta a favore del GSE, commisurata al prezzo di cui
all'art. 14, comma 4, per un uguale ammontare di certificati verdi.
6. L'emissione dei certificati verdi a preventivo di cui al comma 1,
lettera b), riferiti ad impianti non ancora in esercizio, e'
subordinata alla presentazione di una domanda del produttore
corredata da un coerente piano di realizzazione e da garanzie a
favore del GSE, in termini di energia prodotta da altri impianti
qualificati gia' in esercizio o in termini economici sotto forma di
fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a favore del GSE,
commisurata al prezzo di cui all'art. 14, comma 4, per un uguale
ammontare di certificati verdi.
7. Nei casi in cui gli impianti di cui ai commi 5 e 6, per qualsiasi
motivo, non producano effettivamente energia in quantita' pari o
superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in
grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi,
il GSE compensa la differenza trattenendo certificati verdi di
competenza del medesimo produttore relativi alle produzioni di altri
impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di una
quantita' sufficiente di certificati verdi per l'anno di
riferimento, puo' essere fatta anche sulla produzione dell'anno
successivo. In mancanza di tale ulteriore possibilita' di
compensazione il GSE si avvale della fideiussione bancaria a suo
favore.
8. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite i
certificati verdi, il periodo per il quale viene riconosciuto
l'incentivo di cui al presente articolo, e' considerato al netto di
eventuali fermate disposte delle competenti autorita' in materia
secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla
sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti come tali
dalle competenti autorita'. A tal fine, al produttore e' concessa
una estensione del periodo nominale di diritto ai certificati verdi
pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma,
incrementato del venti per cento.
9. Il GSE riconosce i certificati verdi a preventivo di cui al comma
1, lettera b), sulla base della producibilita' annua attesa. A tal
fine:
a) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da almeno due
anni, la producibilita' annua attesa si considera pari alla media
aritmetica delle produzioni di tutti gli anni precedenti;
b) per gli impianti entrati in esercizio commerciale da meno di due
anni, la producibilita' annua attesa e' valutata sulla base dei dati
di progetto trasmessi dal produttore, posto che tale producibilita'
non potra' comunque superare i valori medi caratteristici delle
diverse tipologie d'impianto noti sulla base dei dati statistici a
disposizione del GSE. In particolare, per gli impianti eolici e
solari i valori medi caratteristici sono desunti dai dati di
producibilita' media dell'area in cui gli impianti sono realizzati.
Art. 12
Contrattazione dei
certificati verdi
1. Il Gestore del
mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999
organizza e gestisce, nell'ambito della gestione economica del
mercato elettrico, una sede per la contrattazione dei certificati
verdi.
2. L'organizzazione della contrattazione dei certificati verdi si
conforma alla disciplina del mercato approvata con le modalita' di
cui all'art. 5, comma I, del decreto legislativo n. 79/1999. I
certificati verdi sono contrattati nella sede di cui al comma 1.
3. I certificati verdi sono altresi' oggetto di libero mercato anche
al di fuori della sede di cui al comma l, con obbligo di
registrazione delle quantita' e dei prezzi di scambio. Il Gestore
del mercato organizza, nell'ambito della sede di cui al comma 1, un
sistema per la registrazione di tali transazioni in termini di
quantita', prezzi degli scambi e tipologia di certificati.
4. Al fine di garantire l'evidenza pubblica e la diffusione delle
informazioni necessarie agli operatori per l'analisi della
previsione dell'andamento del mercato, il Gestore del mercato
pubblica e aggiorna sul proprio sito internet gli esiti delle
contrattazioni di cui ai commi 1 e 3 in termini di quantita', prezzi
e tipologia di certificati.
5. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi 3 e
4, il Gestore del mercato opera tutelando le informazioni sensibili
e i dati personali, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni.
Art. 13
Verifica annuale di
adempimento all'obbligo
1. Entro il 31 marzo
di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, trasmettono
al GSE contestualmente all'autocertificazione di cui al medesimo
articolo, certificati verdi equivalenti all'obbligo di immissione
che compete loro ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del decreto
legislativo n. 79/1999, e dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 387/2003, tenuto conto di quanto disposto all'art.
20, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 387/2003.
2. Il GSE, sulla base dell'autocertificazione di cui all'art. 8,
comma 1, ricevuta l'anno precedente, dei certificati verdi ricevuti
e di ogni altro dato in suo possesso, effettua la verifica,
relativamente all'anno precedente, di ottemperanza all'obbligo di
cui al comma 1, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed annulla
i relativi certificati. La verifica si intende con esito positivo se
il valore dei certificati verdi trasmessi dal soggetto medesimo,
uguaglia o supera il valore della quota d'obbligo in capo al
soggetto stesso, come definito al comma 2 dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 79/1999, e al comma 1 dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 387/2003. L'esito della verifica e' notificato agli
interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 2, il
soggetto obbligato compensa entro trenta giorni la differenza
evidenziata dalla medesima, tramite acquisto sul mercato di cui
all'art. 12 ed invio al GSE dei certificati verdi necessari, o
tramite acquisto e conseguente annullamento dei certificati verdi
emessi dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 14.
4. In caso di mancato adempimento, il GSE comunica all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti
e l'entita' delle inadempienze ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
387/2003.
5. Il GSE trasmette annualmente ai Ministeri dello sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'elenco completo dei soggetti inadempienti di cui al comma 4 e l'entita'
delle inadempienze di ciascuno di essi. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas, con identica cadenza annuale, trasmette ai
Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare l'entita' delle sanzioni comminate ai
singoli soggetti inadempienti. I Ministri dello sviluppo economico e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base
degli elementi risultanti dalle comunicazioni del GSE e dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, possono adottare, ove lo
ritengano opportuno, ulteriori, idonee iniziative che tengano conto
dell'entita' complessiva delle inadempienze, della congruita' delle
sanzioni comminate e del grado di raggiungimento degli obiettivi
connessi agli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a
livello nazionale e comunitario, nonche' degli impegni di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra assunti in sede comunitaria
ed internazionale in applicazione del protocollo di Kyoto.
Art. 14
Disposizioni al GSE
sulla compra-vendita di certificati verdi
1. Il GSE emette a
proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 12, comma 1, i
certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data
successiva al l° aprile 1999.
2. Il prezzo di offerta dei certificati verdi di cui al comma 1 e'
stabilito ed aggiornato con le modalita' di cui all'art. 2, comma
148, della legge finanziaria 2008.
3. Il GSE puo' emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni
produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto
specifico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
n. 79/1999. Tali certificati sono venduti al prezzo di cui al comma
2.
4. A partire dal 2008, entro il mese di giugno di ciascun anno, il
GSE applica quanto previsto dall'art. 2, comma 149, della legge
finanziaria 2008. A tal fine il prezzo medio attuale di cui al
medesimo comma e' quello relativo alle contrattazioni di tutti i
certificati verdi, indipendentemente dall'anno di riferimento,
effettuate con le modalita' di cui all'art. 12, commi 1 e 3.
5. In caso di certificati verdi emessi in relazione ad impianti
ubicati in Stati esteri in attuazione dell'art. 20, comma 4, del
decreto legislativo n. 387/2003, gli eventuali diritti connessi
all'applicazione dei meccanismi di cui alla delibera adottata dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, sono
conferiti al soggetto produttore dell'energia elettrica.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il GSE, qualora la differenza
tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a
qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia
negativa, acquista, sul mercato organizzato ai sensi dell'art. 12,
ed annulla certificati verdi fino a copertura di detta differenza.
Fino ad avvenuta compensazione, il GSE non puo' vendere i
certificati di cui al comma 1, ne' emettere certificati ai sensi del
comma 3. I Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare assumono le idonee iniziative volte
a rendere compatibili i meccanismi incentivanti con la necessita'
del rispetto del raggiungimento degli obiettivi nazionali assunti
nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali di settore.
Art. 15
Disposizioni per la
transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai
meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge
finanziaria 2008
1. Al fine di
garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di
incentivazione e non penalizzare gli investimenti gia' avviati, nel
triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su
richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le
produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione
degli impianti di cui all'art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta
di ritiro e' inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di
ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti
certificati e' pari al prezzo medio di mercato del triennio
precedente all'anno nel quale viene presentata la richiesta di
ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere
utilizzati dallo stesso GSE per le finalita' di cui all'art. 14,
commi da 1 a 3.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, agli impianti
fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione
unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero
la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa
nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in
vigore della legge finanziaria 2008, e' consentito l'accesso al
meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al
31 dicembre 2007.
TITOLO III
TARIFFA FISSA
OMNICOMPRENSIVA
E SCAMBIO SUL POSTO
Art. 16
Modalita' di
erogazione della tariffa fissa onnicomprensiva
1. L'energia
elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di
cui all'art. 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni
e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su
richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di
entita' variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata
sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2008 e,
limitatamente agli impianti alimentati da biomassa di filiera,
determinata con le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. I limiti di potenza nominale media annua di cui all'art. 3, comma
2, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue
complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico
punto di connessione alla rete elettrica.
3. Il produttore che intende avvalersi del sistema della tariffa
fissa onnicomprensiva deve presentare apposita domanda di qualifica
al GSE secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione dell'incentivo, lo specifico valore
della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al comma 1, espresso in
eurocent/kWh, viene moltiplicato per l'energia elettrica incentivata
determinata da GSE con le modalita' di cui all'allegato A,
esclusivamente in riferimento a misure a consuntivo dell'energia
elettrica immessa in rete.
5. L'esecuzione di interventi di potenziamento o rifacimento su
impianti che beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva, a
seguito dei quali il limite di potenza nominale media annua di cui
al comma 2 risulti superato, comporta la decadenza dal diritto alla
tariffa fissa sull'intera produzione. In tal caso, il GSE emette a
favore del produttore i certificati verdi di cui al titolo II a
decorrere dalla nuova data di entrata in esercizio commerciale
dell'impianto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. A garanzia della reale durata dell'incentivazione tramite la
tariffa fissa onnicomprensiva, il periodo per il quale viene
riconosciuto l'incentivo di cui al presente articolo e' considerato
al netto di eventuali fermate disposte delle competenti autorita'
secondo la normativa vigente per le problematiche connesse alla
sicurezza della rete o per eventi calamitosi riconosciuti dalle
competenti autorita'. A tal fine, al produttore e' concessa una
estensione del periodo nominale di diritto alla tariffa fissa
onnicomprensiva pari al periodo complessivo di fermate di cui al
presente comma, incrementato del venti per cento.
Art. 17
Scambio sul posto
1. Gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non
superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di
potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200
kW, possono accedere, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di
cui all'art. 20, comma 1, al meccanismo dello scambio sul posto,
fatti salvi i diritti di officina elettrica.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli impianti che
immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico
secondo le modalita' di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.
387/2003 ai fini dell'ottenimento della tariffa fissa
onnicomprensiva, non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul
posto.
3. E' consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto
anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse
tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero
cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua
complessiva non risulti superiore a 200 kW.
4. Gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi alla
produzione di energia elettrica in applicazione dei provvedimenti
attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003, possono
simultaneamente accedere al meccanismo dello scambio sul posto.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, e' consentito il
passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della
tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, il produttore presenta
al GSE la richiesta di qualifica di cui all'art. 4. Il periodo di
incentivazione e' conseguentemente ridotto del periodo intercorrente
tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in
esercizio commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito
all'accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Controlli,
monitoraggio e bollettino annuale
1. L'emissione dei
certificati verdi e l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive
sono subordinate alla verifica della attendibilita' dei dati
forniti. A tal fine, il GSE dispone verifiche e controlli sugli
impianti in esercizio o in costruzione, anche al fine di verificare
la loro conformita' all'art. 2, comma 1, e all'art. 17 del decreto
legislativo n. 387/2003. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti
responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti
necessari affinche' le suddette verifiche si svolgano in condizioni
permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa
vigente. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente
comma e' trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un
bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti
rinnovabili in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica
vigente, delle garanzie di origine rilasciate e dei certificati
verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati
statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo
produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza. sulla
produzione energetica effettiva verificata dal GSE, sui controlli
effettuati, e sulle verifiche annuali e triennali di cui agli
articoli 13 e 14, comma 6. Per gli impianti in costruzione e in
progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di
producibilita' attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino
riporta altresi' notizie utili a supportare il corretto
funzionamento delle contrattazioni di cui all'art. 12. Riguardo agli
impianti di cui all'art. 14, comma 1, il bollettino include i dati,
articolati per ciascuna delle tipologie di impianto, relativi alla
potenza installata, alla produzione energetica attesa per ciascuno
degli anni residui di diritto al riconoscimento delle componenti
correlate ai maggiori costi.
3. Il GSE organizza un sistema informativo sugli impianti alimentati
a fonti rinnovabili e ne rende disponibile l'accesso al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art.
16 del decreto legislativo n. 387/2003. Il sistema informativo
include i dati necessari per verificare il conseguimento degli
obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art.
2, comma I, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni
richiamate all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003.
Il sistema informativo include altresi' dati aggregati, non
riconducibili ai singoli produttori, ad accesso libero. In ogni
caso, a garanzia della stabilita' del mercato, il sistema
informativo dovra' altresi' includere l'indicazione, sulla base dei
dati in possesso del GSE, dell'andamento dei prezzi dei certificati
verdi di cui all'art. 14, comma 2.
Art. 19
Procedure tecniche
per l'espletamento delle funzioni assegnate al GSE e disposizioni in
materia di impianti ibridi
1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE
aggiorna le procedure tecniche approvate con decreto 21 dicembre
2007, e le sottopone all'approvazione dei Ministri dello sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tenendo conto delle funzioni assegnate dal presente decreto, dal
decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo n. 387/2003,
dalla legge finanziaria 2008 e dai connessi provvedimenti attuativi.
2. Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo di cui
all'art. 2, comma 143, della legge finanziaria 2008, il GSE, con il
supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano
(CTI), ogni tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto
dallo stesso comma 143, sviluppa e sottopone all'approvazione del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione
della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che
impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili;
con il medesimo decreto ministeriale, sono altresi' identificate le
tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa
di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso
ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle
modalita' di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di
produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili
riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari
al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli
incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art. 183 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotto esclusivamente
da rifiuti urbani.
3. Il GSE conforma lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, ivi compreso ogni atto o regolamento o
determinazione, ai decreti, provvedimenti e procedure tecniche
richiamati ai commi 1 e 2.
4. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui ai commi 1
e 2, restano valide, per quanto compatibili, le procedure tecniche
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, 21 dicembre 2007.
Art. 20
Compiti dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas
1. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le modalita', i
tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe fisse
onnicomprensive, le modalita' per lo scambio sul posto, nonche' per
la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe
incentivanti di cui al comma 1, nonche' per la gestione delle
attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel
gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia
elettrica.
3. Ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei
costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.A., l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto di
quanto disposto dall'art. 4, comma 6.
Art. 21
Disposizioni
transitorie e finali
1. Ai sensi dell'art.
2, comma 144, della legge finanziaria 2008, l'immissione
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico continua ad essere regolata sulla
base dell'art. 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
con le modalita' e secondo le condizioni e i provvedimenti attuativi
ivi previsti.
2. I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva di
cui all'art. 3, comma 2, che, nelle more dell'entrata in vigore del
presente decreto, hanno fatto richiesta dei certificati verdi di cui
all'art. 3, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto possono optare per la tariffa fissa
omnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validita'
della tariffa fissa omnicomprensiva e' ridotta del periodo a cui e'
riferita la produzione incentivata che percepisce i certificati
verdi.
3. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno fatto richiesta dei
certificati verdi e che nelle more dell'entrata in vigore del
presente decreto hanno chiesto il ritiro dell'energia ai sensi
dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire
dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. A tal
fine, il GSE opera conguagli sulla tariffa applicata.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, comma
150, lettere b) e c) della legge finanziaria 2008, gli impianti
alimentati da biomassa vengono incentivati secondo le modalita' di
cui al presente decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il coefficiente di
gradazione D di cui all'allegato A e' posto pari a 0,9, fatti salvi
i rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,65.
6. Per gli impianti aventi diritto ad accedere ai meccanismi
incentivanti di cui all'art. 3, che abbiano ottenuto la qualifica in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto
ai sensi della previgente normativa, ovvero per gli impianti che
ottengono la qualifica di cui all'art. 4 entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il coefficiente di
gradazione D di cui all'allegato A e' posto pari a 1, fatti salvi i
rifacimenti totali di impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti, per cui si assume D = 0,7.
7. Il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e' abrogato.
8. Restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a
seguito dell'applicazione del decreto di cui al comma 7.
9. Ogni riferimento al decreto abrogato con il comma 7 si intende
come riferimento al presente decreto.
10. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre
2008
Il Ministro dello
sviluppo economico Scajola
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Allegato A
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