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Testo
in vigore dal: 27-3-2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 8,
14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel
rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n.
25, recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre
disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,
recante il regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga
di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
Visto
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza
generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17
della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1
del 16 novembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle
relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della
fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come
segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c)
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e
di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari
di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e
l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed
aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o
parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di
normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle
disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state
redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed
i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
ottobre 2005, n. 230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il seguente: «13.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici; Il testo dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente: «Art. 17
(Regolamenti).
- (1. - 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
recante «Norme per la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59), sono i seguenti: «Art. 8
(Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica).
- 1. Il 3 per
cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per
la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'
di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione
tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI
e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e'
iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo
per gli anni seguenti.». «Art. 14 (Verifiche).
- 1. Per eseguire i
collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli
impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.». «Art. 16 (Sanzioni).
- 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre
norme della presente legge consegue, secondo le modalita' previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa
da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalita' della
sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel
rispetto delle norme di sicurezza.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, Supplemento Ordinario.
La legge 5
gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed
altre disposizioni urgenti in materia.», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante «Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la
domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro
delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante «Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa
licenza di esercizio.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge 12 luglio
2006, n. 228, recante «Proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di
deleghe legislative e in materia di istruzione.»(pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente: «1-quater.
(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo).
- 1. Il
termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
- Il testo
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300),
convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17,
recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento Ordinario),
e' il seguente: «Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni,
opere infrastrutturali e lavori in edilizia).
- 1. Il termine
previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in
vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti,
di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2007.
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma,
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in
misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2
Definizioni relative agli impianti
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle
forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice
rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o
diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel
deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b)
potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla
realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i
cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far
fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita' di primi
interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto
su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le
prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto
di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici
delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in
genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti
all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo
funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed
elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa
alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V
in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione
superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni
sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;
ai fini
dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli
impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla
rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g)
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme
delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi
utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le
predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione
dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio:
gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione
di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di
gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico
Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte
nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di
seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di
seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio
delle attivita' di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale
o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di
cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3.
Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla
domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali
e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre
imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente
alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle
imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici
tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti,
relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti
della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i
requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1,
3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992.
Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni
provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di
commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di
attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario. La legge 8
agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l'artigianato», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199. Il testo
dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente: «Art. 19.
(Dichiarazione di inizio attivita).
- 1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia,
alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal
gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli
atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. L'amministrazione competente puo'
richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita'
oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita',
l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione
dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e'
data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni
di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai
commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni
controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e'
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
11 giugno1992, recante «Approvazione dei modelli dei certificati di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e
del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142. La
legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento
ordinario.
Art. 4
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti
tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a)
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o
qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di
cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o
attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni; d)
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di
cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla
lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da
parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si
considerano, altresi', in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma
2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5
Progettazione degli impianti
1. Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e'
redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu'
rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2,
il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta
mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo
7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione,
trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di
singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;
b)
impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio
il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici
relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente,
di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f)
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne
fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari
o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e
l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a
50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo
stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono
in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono
elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e
alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si
considerano redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti
contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a
maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e
componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa
tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in
corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che
al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella
dichiarazione di conformita'. 6. Il progetto, di cui al comma 2, e'
depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in
cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti
all'articolo 11.
Art. 6
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si
applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le
relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita'
immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro
le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione
contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989,
recante «Applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi
rilevanti connessi a determinate attivita' industriali.»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, S.O.),
e' il seguente: «Art. 1. (Norme generali di sicurezza).
- 1. Nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attivita'
industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di
prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando
dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione
incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle
disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d)
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
e)
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f)
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, integrazioni
e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al
comma 1 va esteso alle successive modificazioni ed integrazioni nonche' ai decreti applicativi.
Art. 7
Dichiarazione di conformita'
1.Al termine dei
lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto,
l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di
conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di
cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del
modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto
di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal
responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico
e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare,
inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da
eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In
caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata
anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello
di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei
modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o
integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di
natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita'
prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo
15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e'
sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da
un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione
Art. 8
Obblighi del committente o del proprietario
1.
Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli
impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai
sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le
misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza
previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle
istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa
installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici
o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative
componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente
entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas,
energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione
d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della
dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato
I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della
dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La
medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di
aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto,
o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la
potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano
in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione
della portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da
parte delle autorita' competenti, decorso il termine di cui al comma
3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita' di cui
all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas,
energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la
fornitura.
Art. 9
Certificato di
agibilita'
1. Il certificato di agibilita' e'
rilasciato dalle autorita' competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, nonche' del
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.
Art. 10
Manutenzione degli
impianti
1. La manutenzione ordinaria degli
impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del
progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne'
l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto
salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per
usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformita'.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in
servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni
specifiche.
Nota all'articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, si vedano la nota alle premesse.
Art. 11
Deposito presso lo
sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di
conformita' o del certificato di collaudo
1. Per il rifacimento o
l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i
quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi
restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla
conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la
dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi
dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento
di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a
permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che
ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede
l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti
riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e
notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni
accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi
degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Note all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia) (decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
articolo 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
- 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa provvedono, anche mediante esercizio in
forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia' esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove
occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attivita'. (7)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste
dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilita', nonche' delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con
particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito
da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1; b) il
parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto
della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 94 e 62; b) l'assenso dell'amministrazione militare per
le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16
della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomanna e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette.». Il testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981,
n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.), e' il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione).
- La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per
tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli
estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi
alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la
notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137,
terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la
notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento
in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la
notificazione nel termine prescritto. Il testo degli articoli 20,
comma 1, e 42,comma 1, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono i seguenti: «Art. 20.
(Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura).
- 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici
metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti
e alla tutela della proprieta' industriale.». «Art. 42.
(Abrogazioni).
- 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del
decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto
4 giugno 1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto
1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche'
tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per
effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12
Contenuto del
cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la
costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti
di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da
cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la
redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo
5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle
prescrizioni previste dal presente decreto conservano la
documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di uso
e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di
trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla
conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
N.B.: l'articolo 13 e' stato
abrogato dal DL 25/6/2008, n. 122.
Art. 14
Finanziamento dell'attivita'
di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8
della legge n. 46/1990, all'attivita' di normazione tecnica svolta
dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del contributo
dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Note
all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note
alle premesse. Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni
prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n.
179).
Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n.
597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233), e' il seguente:
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19
dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale
di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per
essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla
cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.
Art. 15
Sanzioni
1. Alle violazioni degli
obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano
le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con
riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di
pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed
i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo
il diritto al risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo
economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli
(ad interim):
Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 182
Allegato I
(di cui all'art. 7)
pag. 10
-
pag. 11
Allegato II
(di cui all'art.
7)
pag. 12 -
pag. 13 |