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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE 3 agosto 2007, n.
125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia.
(Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14/8/2007)
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Testo
in vigore dal: 15-8-2007
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
1.
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro per lo sviluppo economico
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 1649):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal
Ministro per lo sviluppo economico (Bersani) il 18 giugno 2007.
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo),
in sede referente, il 19 giugno 2007, con parere della commissione
1ª (per presupposti costituzionali) e delle commissioni 1ª, 2ª,
5ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il
20 giugno 2007. Esaminato dalla 10ª commissione il 26 e 27 giugno
2007; 3 e 4 luglio 2007.
Esaminato in aula sui presupposti di costituzionalita' il 25
giugno 2007.
Esaminato in aula il 3 luglio 2007 ed approvato il 17 luglio 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2910): Assegnato alla X commissione (Attivita'
produttive, commercio e turismo), in sede referente il 18 luglio
2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, V, VIII, XII e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 24, 25 e 26 luglio 2007.
Esaminato in aula il 31 luglio 2007 ed approvato il 1° agosto
2007
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007. A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.
Allegato
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Vedere a pag. 7 <----
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Vedere a pag. 8 <----
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TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 18 Giugno 2007, n. 73
LEGGE
3 agosto 2007, n. 125
Testo del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007), coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 6), recante: "Misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia".
(Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14/8/2007)
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Avvertenza: Il testo coordinato
qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai
sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Art.
1
1.
A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di
energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno
100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione
societaria rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di
distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita'
di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una o piu' (( apposite )) societa'
per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la
separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le
imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale
garantiscono, (( nel rispetto delle esigenze di privacy, ))
l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati ((
dell'ultimo anno )) derivanti dai sistemi informativi e
dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi
alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione
delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di
fornitura.
2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno
diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di
energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita'
stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di
scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In
mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti
finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato
libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche
attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di
approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico
Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50
dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro
sono (( automaticamente )) comprese nel regime di
tutela di cui al presente comma.
(( 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri
provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto
dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di
rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della
piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base
volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di
servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce
transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi
di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di
cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti
domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita,
nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra
le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilita'
di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. E'
fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, entro il
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di misure volte a
tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di
svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di
vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti
degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati
aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per
i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. ))
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e,
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il
servizio di salvaguardia ai clienti finali (( che abbiano
autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 ))
senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il
proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree
territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al
mercato libero, secondo criteri di gradualita'. Fino all'operativita'
di tale servizio, la continuita' della fornitura per tali clienti
e' assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di
vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi
pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle
fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti
finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita ((
nel periodo dei due anni precedenti )) e indicano le fonti
informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, ((
utili al fine di risparmiare energia, )) secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, entro (( novanta )) giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la
sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi
ai clienti finali, (( anche attraverso la definizione degli
standard minimi di informazione che devono essere accessibili
attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di
confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per
tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in
base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo ))
ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di
sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema
gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche
mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto
del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per
l'attuazione dei quali le attivita' sono prorogate per gli anni
2007 e 2008 per pari importi.
(( 6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato
dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con
propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da
parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite
terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti
all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ))
Riferimenti
normativi:
- La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio
2003, n. L 176.
- La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003,
n. L 176.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: "Art.
4. (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). - 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una
societa' per azioni denominata "acquirente unico". La
societa' stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di
garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita'
produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di
energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed
efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento, anche
tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi
ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la
sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti
energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili
e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
3. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno,
elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio
successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture,
dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono
tenuti a fornire i dati concernenti la propria attivita'. In
assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la
previsione si intende definita.
4. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e
della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente
unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine,
con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie.
Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto
dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle
misure di cui al comma 1 dell'art. 9.
5. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i
distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al
fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti
vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio
bilancio.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, puo'
autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della societa' a
soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino
componenti significative delle attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti puo'
controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al
dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni
caso la maggioranza di detto capitale.
7. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della
funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e'
stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3
dell'art. 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura
ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'.
8. La misura del corrispettivo per le attivita' svolte
dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ed e' tale da incentivare la stessa societa'
allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo
criteri di efficienza economica."
- Si riporta il testo del comma 375 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005,
n. 302, S.O). "375. Al fine di completare il processo di
revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione
delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia
di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie
economicamente disagiate.".
Art.
2
Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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DECRETO-LEGGE
18 Giugno 2007, n. 73
Misure urgenti per l'attuazione
di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia.
(Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18/6/2007)
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Testo
in vigore dal: 18-6-2007
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione
europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione
2006/2057;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
immediate misure, in attesa del completo recepimento della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie
in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista
dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a
decorrere dal 1° luglio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
per le politiche europee;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. A decorrere
dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di energia
elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000
clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria
rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di
distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita'
di vendita di energia elettrica in forma integrata,
costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, una o piu' societa' per azioni alle
quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le
passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la
separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo
le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con
cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas
naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio
ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura,
relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete,
strettamente necessari per la formulazione delle offerte
commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici
hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di
fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio
distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del
servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia
elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di
distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e
la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta
dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50
dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di
euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente
comma.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica
condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in
base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per
le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e
per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le
imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire
nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di
vigilanza e di intervento dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di
verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni
delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare
il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel
comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano
scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali
per aree territoriali e a condizioni che incentivino il
passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualita'.
Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita' della
fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di
distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali
imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non
discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle
fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti
finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita
nell'anno precedente e indicano le fonti informative disponibili
sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per
la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei
prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di
ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro
delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli
oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma
triennali previsti dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita'
sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
Art. 2
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma,
addi' 18 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 Novembre 2007
Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5/12/2007)
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Vista
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in
particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri
adottino "misure adeguate per tutelare i clienti finali ed
assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata
protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare
l'interruzione delle forniture";
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge
3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) ed in
particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorita), stabilisce un regime di
salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di
non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della
medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese
connesse in bassa tensione aventi meno di cinquanta dipendenti e
un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si
trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio
fornitore;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 27 giugno 2007, n. 156/2007, recante approvazione del Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai
clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n.
73/2007;
Visto il documento di consultazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas - atto n. 35/2007, pubblicato il 2 agosto 2007,
recante orientamenti per la regolazione del servizio di
dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di
energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di
criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 3 agosto 2007, n. 207/2007, trasmessa con nota del 2 ottobre
2007, prot. AO/M07/4607, recante la proposta in ordine alle
procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di
salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della citata legge n. 125/2007;
Considerati gli esiti della consultazione effettuata, in data 18
ottobre 2007, con le associazioni degli operatori di settore e i
soggetti istituzionali interessati;
Considerato che la direttiva 2003/54/CE individua il
"fornitore di ultima istanza" come strumento a
disposizione degli Stati membri per garantire la continuita' del
servizio a clienti temporaneamente sprovvisti di un fornitore e
che il servizio in parola risulta essere svolto nella maggior
parte degli Stati membri dal distributore presente nella specifica
area territoriale;
Considerato che il ricorso a procedure concorsuali, prescelto dal
legislatore italiano, consente di contemperare le citate esigenze
di tutela dei clienti, sotto il profilo della qualita' del
servizio e della garanzia della fornitura, con quelle di tutela
della concorrenza, tenuto conto dell'assetto della distribuzione
elettrica sul territorio nazionale;
Considerato che le procedure concorsuali per la selezione
dell'esercente il servizio di salvaguardia devono essere definite,
a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, per diverse
aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei
consumatori al mercato libero;
Considerato che, alla data di emanazione del presente decreto, non
sono ancora compiutamente definite le modalita' per la regolazione
del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione,
distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di
vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di
fornitura, con particolare riferimento ai casi di morosita' da
parte dei clienti finali, ivi compresi i clienti in salvaguardia;
Ritenuto opportuno individuare, ai fini della tutela della
concorrenza, condizioni e requisiti che favoriscano la piu' ampia
partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, anche
attraverso criteri che consentano l'individuazione di aree di
ampiezza inferiore a quanto proposto;
Ritenuto che, in relazione alla diversa ampiezza delle aree
territoriale, sia possibile prevedere l'attribuzione del servizio
ad un unico esercente di area, superando cosi' anche le
difficolta' connesse all'assegnazione a ciascun esercente dei
punti di prelievo da servire;
Tenuto conto che l'individuazione delle dimensioni delle aree
territoriali risponde anche all'esigenza di contenimento dei costi
del servizio e che il criterio della omogeneita' del numero dei
punti di prelievo di cui alla proposta possa considerare in
alternativa l'omogeneita' rispetto ai consumi, in modo da favorire
una maggiore partecipazione alle gare attraverso la riduzione del
rischio nella formulazione dell'offerta;
Ritenuto che nella determinazione del corrispettivo da riconoscere
all'esercente sia preferibile sommare al valore dell'energia i
costi non direttamente funzione di prezzo, in tal modo rendendo
anche indipendente la remunerazione dalla capacita' previsionale
di mercato;
Ritenuto necessario, ai fini della tutela del cliente finale, che
l'esercente il servizio di salvaguardia sia selezionato tra
soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza
e capacita' tecnico-economica di svolgere il servizio stesso;
Ritenuto opportuno che la gestione delle procedure concorsuali sia
affidata ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto
indipendente dai soggetti operanti nelle attivita' di produzione e
vendita di energia elettrica;
Ritenuto opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per
gli esercenti il servizio di salvaguardia, risultanti in esito
alle procedure concorsuali aggiudicatari in un'area territoriale,
nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti
riforniti sia molto piccolo e tale da non garantire la copertura
dei costi fissi di commercializzazione;
Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' del servizio
in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali e del
trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti la
salvaguardia ai nuovi esercenti aggiudicatari in esito alle
medesime procedure;
Decreta:
Art.
1
Ambito
di applicazione
1.
Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge n. 125/2007 le modalita' e i criteri per assicurare il
servizio di salvaguardia ai clienti che abbiano diritto.
2. La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia
da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure
concorsuali e' stabilita pari a due anni e il servizio di
salvaguardia e' erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni
periodo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, per il
primo periodo di applicazione.
Art.
2
Criteri
per l'avvio del servizio di salvaguardia
1.
Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio
di salvaguardia sono definite secondo i seguenti criteri, per
tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e
di contenimento dei costi:
a) il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei
clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area
territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da
garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
b) ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo
appartenenti ad una medesima zona oppure comprenda tutti i punti
di prelievo appartenenti a piu' zone, come definite dal Testo
integrato della Disciplina del mercato elettrico approvata con
decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003
come successivamente modificato e integrato;
c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo
appartenenti ad una o piu' regioni.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della
vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione
dell'assetto di mercato e della numerosita' dei clienti attesi in
regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi
del comma 1 possono essere diverse con riferimento a ciascun
periodo di salvaguardia.
3. L'Autorita' individua le aree territoriali di cui al comma 1 e
definisce le modalita', i tempi e i criteri per la messa a
disposizione, da parte degli esercenti che forniscono
transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti
partecipanti alle procedure concorsuali, dei dati relativi al
numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata nei
dodici (12) mesi precedenti, aggregando i clienti serviti nella
salvaguardia e per i quali non sia stato ancora comunicato il
recesso dal servizio di salvaguardia alla fine del mese precedente
all'effettuazione delle gare, per gruppi di categorie omogenee.
Art.
3
Criteri
per l'organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione
dell'esercente il servizio di salvaguardia
1.
Acquirente Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per la
selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree
territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con
riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
2. L'Autorita', entro il 31 dicembre 2007, definisce le modalita'
per l'organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisce tra
l'altro:
a) il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le
procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la
salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia
successivo;
b) i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di
possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure
concorsuali in termini di competenza e capacita'
tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;
c) le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento
del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in
difformita' dalle disposizioni previste che i partecipanti devono
prestare;
d) le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del
servizio.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali devono presentare
offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da
sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di
borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese,
rispetto al quale sono disposti a erogare il servizio di
salvaguardia nell'area territoriale indicata.
4. Acquirente Unico, in esito alle procedure concorsuali in
ciascuna area territoriale, determina una graduatoria dei
partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del
parametro offerto e individua quale esercente il servizio di
salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria.
5. Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di
individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area
territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio
stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i
punti di prelievo dell'area territoriale e' svolto
transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorita',
dagli esercenti il servizio di tutela di cui all'art. 1, comma 2,
della legge n. 125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.
Art.
4
Corrispettivi
applicati all'energia elettrica prelevata dal cliente in
salvaguardia
1.
All'esercente il servizio di salvaguardia e' riconosciuto un
corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento
dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento
e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia
oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata
delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come
somma tra:
a) la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la
salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla
media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle
offerte di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, nelle ore appartenenti alla fascia oraria del
mese;
b) la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti
dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di
prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione
per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al
corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 111/2006.
2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia
elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi
di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia e' tenuto
a riconoscere all'esercente il servizio di salvaguardia nell'area
territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al
prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle
perdite di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1.
3. Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il
servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di punti di
prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun
soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area
territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo,
se positivo, corrispondente alla differenza tra:
a) un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali
complessivamente sostenuti;
e b) il prodotto tra:
i) il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti
nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia
moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
e ii) un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della
quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei
costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.
4. L'Autorita' definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base
dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo e
definisce le modalita' di copertura del relativo onere a carico
all'utenza in salvaguardia.
Art.
5
Obblighi
dell'esercente il servizio di salvaguardia
1.
Ai fini della tutela del cliente finale in servizio di
salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia e' tenuto ad
erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia
attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle
condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3.
2. L'esercente la salvaguardia e' tenuto a pubblicare sul proprio
sito internet copia del contratto e delle modalita' di
determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito
del servizio e a comunicare al cliente finale inserito nel
contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente: la
data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di
salvaguardia; i riferimenti necessari per l'individuazione dei
punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia; le
condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio;
l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente finale
puo' rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
Art.
6
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a comunicare ad
Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal
medesimo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo
modalita' e tempi individuati dall'Autorita'.
2. Le imprese distributrici comunicano tempestivamente
all'esercente interessato le informazioni necessarie per la
gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo
dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di
dispacciamento corrispondente al medesimo esercente.
3. In prima applicazione, al fine di assicurare la continuita'
della fornitura del servizio, i soggetti aggiudicatari delle
procedure concorsuali provvedono all'erogazione del servizio di
salvaguardia dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.
4. Ferme restando disposizioni in materia emanate dall'Autorita',
sono fatti salvi i crediti vantati dagli esercenti che forniscono
transitoriamente il servizio di salvaguardia nei confronti dei
clienti dell'area territoriale alla data di subentro
dell'esercente aggiudicatario in esito alle procedure concorsuali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
23 novembre 2007
Il
Ministro: Bersani
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Proroga dei termini per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui
al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto
2007, n. 125.
(Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 23/2/2007)
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Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, n. 906, e' stata
disposta la proroga, al 1° maggio 2008, dei termini per l'avvio
del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.
Il testo del suddetto decreto e' pubbicato nel sito del
Ministero dello sviluppo economico.
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpsTwHB.pdf).
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008,
n. 906

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