MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE 3 agosto 2007, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14/8/2007)

Testo in vigore dal: 15-8-2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro per lo sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1649):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro per lo sviluppo economico (Bersani) il 18 giugno 2007. Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 19 giugno 2007, con parere della commissione 1ª (per presupposti costituzionali) e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 20 giugno 2007. Esaminato dalla 10ª commissione il 26 e 27 giugno 2007; 3 e 4 luglio 2007.
Esaminato in aula sui presupposti di costituzionalita' il 25 giugno 2007.
Esaminato in aula il 3 luglio 2007 ed approvato il 17 luglio 2007. Camera dei deputati (atto n. 2910): Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo), in sede referente il 18 luglio 2007 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XII e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 24, 25 e 26 luglio 2007.
Esaminato in aula il 31 luglio 2007 ed approvato il 1° agosto 2007

Avvertenza:
Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.

Allegato

----> Vedere a pag. 7 <----

----> Vedere a pag. 8 <----

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 Giugno 2007, n. 73
LEGGE 3 agosto 2007, n. 125
Testo del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14/8/2007)

  
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. A decorrere dal 1o luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu' (( apposite )) societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, (( nel rispetto delle esigenze di privacy, )) l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati (( dell'ultimo anno )) derivanti dai sistemi informativi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1o luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono (( automaticamente )) comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.
(( 2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti.
3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilita' di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. E' fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresi' fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. ))
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali (( che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 )) senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita' della fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita (( nel periodo dei due anni precedenti )) e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, (( utili al fine di risparmiare energia, )) secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro (( novanta )) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, (( anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo )) ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
(( 6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi:
- La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
- La direttiva 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 15 luglio 2003, n. L 176.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: "Art. 4. (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni denominata "acquirente unico". La societa' stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento, anche tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
3. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attivita'. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita.
4. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'art. 9.
5. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della societa' a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale.
7. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'.
8. La misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica."
- Si riporta il testo del comma 375 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O). "375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO-LEGGE 18 Giugno 2007, n. 73
Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18/6/2007)

Testo in vigore dal: 18-6-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu' societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualita'. Fino all'operativita' di tale servizio, la continuita' della fornitura per tali clienti e' assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle societa' di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 giugno 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Bonino, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Mastella

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 Novembre 2007
Modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125.

(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5/12/2007)

 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino "misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture";
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007, recante approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007;
Visto il documento di consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas - atto n. 35/2007, pubblicato il 2 agosto 2007, recante orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 207/2007, trasmessa con nota del 2 ottobre 2007, prot. AO/M07/4607, recante la proposta in ordine alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per aree territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 125/2007;
Considerati gli esiti della consultazione effettuata, in data 18 ottobre 2007, con le associazioni degli operatori di settore e i soggetti istituzionali interessati;
Considerato che la direttiva 2003/54/CE individua il "fornitore di ultima istanza" come strumento a disposizione degli Stati membri per garantire la continuita' del servizio a clienti temporaneamente sprovvisti di un fornitore e che il servizio in parola risulta essere svolto nella maggior parte degli Stati membri dal distributore presente nella specifica area territoriale;
Considerato che il ricorso a procedure concorsuali, prescelto dal legislatore italiano, consente di contemperare le citate esigenze di tutela dei clienti, sotto il profilo della qualita' del servizio e della garanzia della fornitura, con quelle di tutela della concorrenza, tenuto conto dell'assetto della distribuzione elettrica sul territorio nazionale;
Considerato che le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia devono essere definite, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, per diverse aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei consumatori al mercato libero;
Considerato che, alla data di emanazione del presente decreto, non sono ancora compiutamente definite le modalita' per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura, con particolare riferimento ai casi di morosita' da parte dei clienti finali, ivi compresi i clienti in salvaguardia;
Ritenuto opportuno individuare, ai fini della tutela della concorrenza, condizioni e requisiti che favoriscano la piu' ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, anche attraverso criteri che consentano l'individuazione di aree di ampiezza inferiore a quanto proposto;
Ritenuto che, in relazione alla diversa ampiezza delle aree territoriale, sia possibile prevedere l'attribuzione del servizio ad un unico esercente di area, superando cosi' anche le difficolta' connesse all'assegnazione a ciascun esercente dei punti di prelievo da servire;
Tenuto conto che l'individuazione delle dimensioni delle aree territoriali risponde anche all'esigenza di contenimento dei costi del servizio e che il criterio della omogeneita' del numero dei punti di prelievo di cui alla proposta possa considerare in alternativa l'omogeneita' rispetto ai consumi, in modo da favorire una maggiore partecipazione alle gare attraverso la riduzione del rischio nella formulazione dell'offerta;
Ritenuto che nella determinazione del corrispettivo da riconoscere all'esercente sia preferibile sommare al valore dell'energia i costi non direttamente funzione di prezzo, in tal modo rendendo anche indipendente la remunerazione dalla capacita' previsionale di mercato;
Ritenuto necessario, ai fini della tutela del cliente finale, che l'esercente il servizio di salvaguardia sia selezionato tra soggetti in possesso di requisiti minimi in termini di competenza e capacita' tecnico-economica di svolgere il servizio stesso;
Ritenuto opportuno che la gestione delle procedure concorsuali sia affidata ad Acquirente Unico S.p.a. in quanto soggetto indipendente dai soggetti operanti nelle attivita' di produzione e vendita di energia elettrica;
Ritenuto opportuno prevedere un meccanismo di compensazione per gli esercenti il servizio di salvaguardia, risultanti in esito alle procedure concorsuali aggiudicatari in un'area territoriale, nel caso in cui il numero dei punti di prelievo dei clienti riforniti sia molto piccolo e tale da non garantire la copertura dei costi fissi di commercializzazione;
Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' del servizio in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali e del trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti la salvaguardia ai nuovi esercenti aggiudicatari in esito alle medesime procedure;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 le modalita' e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che abbiano diritto.
2. La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali e' stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia e' erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4, per il primo periodo di applicazione.

Art. 2

Criteri per l'avvio del servizio di salvaguardia

1. Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio di salvaguardia sono definite secondo i seguenti criteri, per tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e di contenimento dei costi:
a) il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
b) ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti ad una medesima zona oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a piu' zone, come definite dal Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato;
c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti ad una o piu' regioni.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato e della numerosita' dei clienti attesi in regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi del comma 1 possono essere diverse con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
3. L'Autorita' individua le aree territoriali di cui al comma 1 e definisce le modalita', i tempi e i criteri per la messa a disposizione, da parte degli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia ai soggetti partecipanti alle procedure concorsuali, dei dati relativi al numero dei punti di prelievo e all'energia elettrica prelevata nei dodici (12) mesi precedenti, aggregando i clienti serviti nella salvaguardia e per i quali non sia stato ancora comunicato il recesso dal servizio di salvaguardia alla fine del mese precedente all'effettuazione delle gare, per gruppi di categorie omogenee.

Art. 3

Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia

1. Acquirente Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.
2. L'Autorita', entro il 31 dicembre 2007, definisce le modalita' per l'organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisce tra l'altro:
a) il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;
b) i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacita' tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;
c) le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformita' dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare;
d) le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali devono presentare offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, rispetto al quale sono disposti a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata.
4. Acquirente Unico, in esito alle procedure concorsuali in ciascuna area territoriale, determina una graduatoria dei partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del parametro offerto e individua quale esercente il servizio di salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria.
5. Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell'area territoriale e' svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorita', dagli esercenti il servizio di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.

Art. 4

Corrispettivi applicati all'energia elettrica prelevata dal cliente in salvaguardia

1. All'esercente il servizio di salvaguardia e' riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra:
a) la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali e il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, nelle ore appartenenti alla fascia oraria del mese;
b) la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli articoli 40 e 41 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006.
2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia e' tenuto a riconoscere all'esercente il servizio di salvaguardia nell'area territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1.
3. Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se positivo, corrispondente alla differenza tra:
a) un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali complessivamente sostenuti;
e  b) il prodotto tra:
i) il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
e ii) un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.
4. L'Autorita' definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo e definisce le modalita' di copertura del relativo onere a carico all'utenza in salvaguardia.

Art. 5

Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia

1. Ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia e' tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3.
2. L'esercente la salvaguardia e' tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalita' di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio e a comunicare al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente: la data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di salvaguardia; i riferimenti necessari per l'individuazione dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia; le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio; l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente finale puo' rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo modalita' e tempi individuati dall'Autorita'.
2. Le imprese distributrici comunicano tempestivamente all'esercente interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente.
3. In prima applicazione, al fine di assicurare la continuita' della fornitura del servizio, i soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali provvedono all'erogazione del servizio di salvaguardia dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.
4. Ferme restando disposizioni in materia emanate dall'Autorita', sono fatti salvi i crediti vantati dagli esercenti che forniscono transitoriamente il servizio di salvaguardia nei confronti dei clienti dell'area territoriale alla data di subentro dell'esercente aggiudicatario in esito alle procedure concorsuali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Ministro: Bersani

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Proroga dei termini per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.

(Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23/2/2007)

 
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, n. 906, e' stata disposta la proroga, al 1° maggio 2008, dei termini per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.
Il testo del suddetto decreto e' pubbicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico.
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpsTwHB.pdf).

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, n. 906  

               

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