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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 Ottobre 2007
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di
motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a
macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.
(Gazzetta Ufficiale n. 256 del
3/11/2007)
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
"Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
"Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice
elettrica a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE
Decreta:
Art. 1
Scopo e campo di
applicazione
1. Il presente decreto
indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione
riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a
combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia
elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova
realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e
2.500 kW a servizio di attivita' civili, industriali, agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in
processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni
elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed
installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per
l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti
disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.
Art. 2
Disposizioni per le
installazioni esistenti
1. Agli impianti esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in regola con la
previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento.
Art. 3
Obiettivi
1. Ai fini della
prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi
di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli
impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:
a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;
b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai
beni;
c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del
raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 e' approvata la
regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 5
Sicurezza degli
apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della
salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i relativi
dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti
secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti,
sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi
impartite in materia dal Ministero dell'interno con particolare
riferimento a:
circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;
circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 ottobre 2007
Il Ministro: Amato.
Allegato
REGOLA TECNICA DI
PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O A MACCHINA OPERATRICE A
SERVIZIO DI ATTIVITA' CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI,
COMMERCIALI E DI SERVIZI
Titolo I
GENERALITA'
1. Termini, definizioni e
tolleranze dimensionali
1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del
Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce:
a) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
b) carburante di alimentazione: liquido, di categoria A, B o C di cui al
decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche,
anche di origine vegetale; gassoso;
c) condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni rigide e
flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la
distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;
d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale e'
installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente per
funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di
cui al titolo II della presente regola tecnica. La cofanatura puo' avere
anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche;
e) gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante dall'accoppiamento di
un motore a combustione interna con un generatore di energia elettrica o
macchina operatrice; puo' essere di tipo fisso, rimovibile e mobile;
f) gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello, automezzo o
altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;
g) installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non mobile,
facilmente disinstallabile;
h) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza
all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e privo di pareti
comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla
copertura piana dell'edificio servito purche' privi di pareti comuni;
i) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota non
inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura
e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento; m)
locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne'
interrato;
n) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie,
normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative
nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono
pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o,
in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee,
norme nazionali o internazionali;
o) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello
spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale sono
realizzate le aperture di aerazione;
p) potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai morsetti del
generatore.
La potenza e' dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla
targa di identificazione del gruppo;
q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;
r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi, montato a
bordo gruppo;
s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi,
alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del
gruppo elettrogeno;
t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il
contenimento del carburante;
u) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del
carburante contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio.
Il sistema puo' essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il
serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;
v) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il trasferimento
del carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a
quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo.
Titolo II
INSTALLAZIONE GRUPPI
Capo I
Generalita'
1. Luoghi di installazione
dei gruppi.
1.1. I gruppi possono essere installati:
a) all'aperto;
b) in locali esterni;
c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
2. Disposizioni comuni
2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati in locali
ai piani fuori terra
2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas
aventi densita' rispetto all'aria non superiore a 0,8 e' consentita
l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non puo'
comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di
riferimento.
2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. e' consentita l'installazione nei
locali fuori terra non comunicanti con locali interrati.
2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m
possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con carburanti
liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio incorporato
o di servizio deve avere una capacita' non superiore a 120 l. Gli
impianti alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densita' rispetto
all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul terrazzo piu'
elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi, aventi
caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle superfici
aggettanti.
2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a
cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con
particolare riferimento alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98,
l'installazione di impianti alimentati con carburante di tipo gassoso o
liquido di categoria A o B e' consentita esclusivamente in locali non
sottostanti e non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico
o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone.
2.6. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio,
deve essere previsto un sistema di contenimento del carburante contenuto
nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto il serbatoio incorporato
o di servizio, deve comunque essere realizzato un bacino di contenimento
o una vasca di raccolta che circoscriva il gruppo elettrogeno, con
capacita' di almeno 120 l.
2.7. Nello stesso locale possono essere sistemati due o piu' gruppi
purche' la potenza complessiva massima non risulti superiore a 2.500 kW.
2.8. Nel locale ove sono installati uno o piu' gruppi alimentati con
carburante di categoria C e' consentita la coesistenza di impianti di
produzione di calore alimentati con combustibile di categoria C, a
condizione che i serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi non
superino complessivamente 120 l. Le distanze laterali tra i gruppi e gli
impianti di produzione di calore devono essere quelle indicate dai
fabbricanti delle rispettive macchine per la effettuazione della relativa
manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m.
Capo II
Installazione all'aperto
1. Le installazioni
all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 m da
depositi di sostanze combustibili, fatta eccezione per quelli destinati
ad alimentare le installazioni stesse fermo restando il rispetto delle
distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L. I gruppi
installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio
scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure
adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito
dal costruttore.
2. I gruppi devono essere contornati da un'area avente profondita' non
minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire
pericolo di incendio.
3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura dell'edificio, i
gruppi devono poggiare su strutture, portanti e separanti, aventi una
resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
Capo III
Installazione in locali
esterni
1. I locali devono essere
ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi accessori e realizzati in
materiali di classe 0 di reazione al fuoco ovvero classe A1, A1FL, A1L,
ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005, n. 73. Inoltre, essi devono
soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti dal titolo II, capo I.
2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al capo IV,
comma 1, lettera c); le aperture di ventilazione non devono essere
inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera f).
3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura dell'edificio, i
gruppi devono poggiare su strutture portanti e separanti aventi una
resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.
4. L'accesso ai locali esterni puo' avvenire, oltre che direttamente
dall'esterno, anche dai locali comuni interni del fabbricato servito,
secondo le modalita' previste nel successivo capo IV, comma 1, lettera
d).
Capo IV
Installazione in
fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito
1. Il locale deve avere le
seguenti caratteristiche:
a) Attestazione
1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro,
deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata
scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso
esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta
per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su
spazio scoperto o su strada scoperta.
2. Se la parete e' attestata su intercapedine, questa deve essere ad
esclusivo servizio del locale dove e' installato il gruppo; e' ammesso
che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono
installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere
larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione
netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del
locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve
presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.
3. Se la parete e' attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota
del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di
0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione.
Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non
inferiore a 0,50 m.
b) Strutture
1. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al
fuoco di almeno R/REI-EI 120.
c) Dimensioni
1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere
inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sottotrave.
2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e dei relativi
accessori e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche' le
distanze tra i gruppi installati nello stesso locale, devono permettere
l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto
prescritto dal costruttore del gruppo.
d) Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale puo' avvenire: direttamente dall'esterno da spazio
scoperto; tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di
aerazione non inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su
spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine
antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in materiale
incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a conseguire una
adeguata ventilazione del locale di disimpegno.
La struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco
non inferiore a REI 60'; da intercapedini antincendio per l'accesso
esclusivo al locale stesso e ad eventuali locali accessori, nelle quali
non e' consentita l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;
2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria
dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto o
in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e
simili, nonche' alle attivita' di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86,
87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero dell'interno 16
febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98,
o edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al
locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da
intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.
3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali
destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali
destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra, a
servizio del gruppo.
e) Porte
1. Le porte del locale devono essere apribili verso l'esterno,
incombustibili e munite di congegno di auto-chiusura.
Quelle che si aprono verso i locali di cui alla precedente lettera d),
punto e 3, devono essere REI 120.
f) Ventilazione.
1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al capo
IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie non inferiore ad
1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a
0,10 m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400 kW; per gli impianti
di potenza elettrica superiore a 400 kW, la superficie minima e'
calcolata come segue:
12,5 cm2 per ogni kW di potenza elettrica installata.
Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%.
2. Per gruppi alimentati a G.P.L., la superficie di ventilazione deve
essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50%
distribuita in basso a filo pavimento.
Titolo III
GRUPPI
Capo I
Generalita'
1.1. Marcatura CE
1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il
regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve essere
dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformita'; in tal caso
l'utilizzatore e' tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di
conformita' ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli
dell'organo di vigilanza.
2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati
secondo le normative vigenti.
Capo II
Alimentazione dei motori
Sezione I Alimentazione a gas
1.1. Alimentazione
1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno puo' avvenire da deposito
gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da
cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve superare
il valore di 50 kPa.
1.2. Dispositivi esterni di intercettazione.
1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in
posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente
segnalata.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e
ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas in caso di
emergenza.
3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno del
locale gruppo elettrogeno.
1.3. Tubazioni:
a) Impianto interno.
1. L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in
acciaio e posizionato a vista; in caso di attraversamento di muri
deve essere posto in guaina sigillata verso la parete interna del
locale.
2. Esso non deve presentare prese libere.
b) Prove di tenuta.
1. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione interna
del gas, si deve verificarne accuratamente la tenuta; l'impianto
deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione pari
almeno al doppio della pressione normale di esercizio.
2. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che alla
tubazione flessibile.
c) Tubazioni flessibili.
1. Il collegamento tra gruppo elettrogeno e terminale dell'impianto
di alimentazione dovra' essere realizzato con un tratto di tubo
metallico flessibile, con caratteristiche adeguate alla pressione di
esercizio.
1.4. Regolatori di pressione.
1. I regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale,
possono essere muniti di valvole di sicurezza.
Se muniti di valvole di sicurezza, queste devono avere un tubo di
sfogo con l'estremita' posta all'esterno del locale o dell'edificio
a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.
1.5. Dispositivi di sicurezza.
1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi:
a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o alta
pressione del gas di alimentazione;
b) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve
comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale;
c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo. Sezione II
Alimentazione a carburante liquido
1.1. Sistema di alimentazione.
1. Il gruppo puo' essere alimentato direttamente dal serbatoio di
deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio.
L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve
avvenire per circolazione forzata.
1.2. Serbatoio incorporato.
1. Ciascun motore non puo' avere piu' di un serbatoio incorporato
anche diviso in piu' setti; il serbatoio deve essere saldamente
ancorato all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e
calore.
2. La capacita' del serbatoio incorporato non puo' eccedere i 2.500
l nel caso di carburante di categoria C;
nel caso di alimentazione con carburante di categoria A o B, la
capacita' del serbatoio non puo' eccedere i 120 l.
1.3. Serbatoio di servizio
1. La capacita' del serbatoio di servizio, realizzato con materiale
incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per carburanti
di categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B.
1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio.
1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di
servizio non alimentati dal serbatoio di deposito
Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con
serbatoi di capacita' superiore a 120 l, installati nella volumetria
dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di
tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi
devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della
capacita' dei medesimi. Quando il gruppo e' alimentato con
carburante di categoria C da serbatoio incorporato di capacita'
inferiore a 120 l, il rifornimento del serbatoio e' consentito con
recipienti portatili del tipo approvato secondo la vigente
normativa.
1.5. Capacita' complessiva dei serbatoi interni al locale di
installazione.
1. La capacita' complessiva dei serbatoi incorporati o di servizio
installati all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi, non
puo' essere superiore a 2500 l. nel caso di carburante di categoria
C o 120 l. nel caso di carburante di categoria A o B.
1.6. Serbatoi di deposito
1. Per i serbatoi, interrati o fuori terra, all'interno o
all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto
del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non
possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione
di detti serbatoi e' disciplinata dalle norme di cui al decreto del
Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228.
1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante.
1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota
uguale o inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di
servizio devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo
pieno nel serbatoio di deposito.
Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di
qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso
verso il serbatoio di deposito.
2. Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di
servizio, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza
che intervengono automaticamente quando il livello del carburante
nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:
a) dispositivo di intercettazione del flusso;
b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
c) dispositivo di allarme ottico e acustico.
3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento
di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema
puo' prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di
deposito, o altro serbatoio di analoga capacita', priva di valvole o
di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti
al naturale deflusso.
4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di
deposito o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve
essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso
di carburante, in posizione esterna al locale, con comando
facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.
Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.
5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di
quella del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado
di raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno
del locale di installazione dei gruppi. In caso di versamento del
carburante nel sistema di contenimento devono automaticamente
intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:
a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno al
locale;
b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
c) allarme ottico ed acustico esterno al locale.
Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in
posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non
devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature
elettriche.
Titolo IV
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
1. Sistemi di scarico dei
gas combusti
1.1. Varie
1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo scarico dei
gas di combustione da portare fuori del locale: essi devono essere
convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente
robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il
convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a
distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre, pareti o
aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non
inferiore a tre metri sul piano praticabile.
1.2. Protezioni delle tubazioni.
a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con
materiali coibenti;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per la
protezione delle persone da contatti accidentali;
c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono essere di
classe 0 ovvero classe A1, A1FL, A1L,di reazione al fuoco.
2. Impianti.
1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo che del
locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base
alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza del
gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale, in posizione
facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e deve anche
attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei circuiti elettrici
interni al locale alimentati non a bassissima tensione di sicurezza.
3. Mezzi di estinzione portatili.
1. Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per
fuochi di classe 21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente non
inferiore a 6 kg.
2. Il numero di estintori deve essere:
a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;
b) due per potenze fino a 800 kW;
c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a polvere
avente carica nominale non minore di 50 kg e capacita' estinguente pari a
A-B1 per potenze superiori a 800 kW.
4. Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e
sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o
soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuita' di
esercizio, devono essere chiaramente segnalati.
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MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare Ministeriale 31 agosto 1978, n. 31
Norme di sicurezza per l'installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.
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Molte
delle attività soggette, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle
visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi
Provinciali dei VV.F., prevedono l'installazione di motori a combustione
interna accoppiati a macchina generatrice di energia elettrica o a
macchina operatrice per la produzione di energia sia come fonte normale
che di emergenza e sia per altri usi.
L'impiego di tali complessi va diffondendosi ancor più con
l'introduzione sul mercato, in linea con la politica dell'economia del
combustibile, di gruppi elettrogeni con sistema di recupero dell'energia
termica dissipata.
Al fine di assicurare uniformità di indirizzi nell'applicazione dei
criteri di prevenzione incendi e come caso di estensione analogica, con
modifiche ed adattamento, dei vigenti criteri di sicurezza disciplinanti
gli impianti termici per quanto concerne i locali ed altre normative in
ordine alle installazioni e i dispositivi di sicurezza, questo Ministero
ha predisposto una stesura delle norme di sicurezza per l'installazione
dei motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice
elettrica o a macchina operatrice.
Si invitano pertanto i Comandi in indirizzo ad applicare,
nell'espletamento del servizio di prevenzione incendi, i predetti
criteri di sicurezza, allegati alla presente, sia per quanto attiene gli
impianti inseriti in attività soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi (alberghi, ospedali, scuole, caserme, supermercati,
attività industriali, agricole, ecc.) che per gruppi provvisti di
recupero di energia termica dissipata che, essendo assimilabili a
centrali termiche di riscaldamento, sono di per se stessi soggetti al
rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Si pregano i Sigg. Ispettori Regionali a far conoscere il proprio parere
e le eventuali osservazioni dopo aver sentito anche l'avviso dei Comandi
Provinciali stessi a seguito delle esperienze acquisite nel corso
dell'applicazione della normativa in argomento.
1. GENERALITA'
1.1 - Definizioni.
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Gruppo. E' il complesso derivante dall'accoppiamento di un motore
a combustione interna o turbine a gas con un generatore di energia
elettrica o macchina operatrice.
Gruppo elettrogeno. E' il complesso formato da un generatore di
energia elettrica mosso da un motore a combustione interna o turbina a
gas.
Gruppo elettrogeno con recupero di calore. Gruppo elettrogeno
munito di dispositivo per il recupero e l'utilizzazione dell'energia
termica dissipata.
Installazione mobile. Gruppo montato su carrello, generalmente
impiegato come riserva o integrazione dell'installazione fissa.
Serbatoio incorporato. Serbatoio montato su motore.
Serbatoio di servizio. Serbatoio per il rifornimento di olio
combustibile o gasolio posto in apposito locale.
Serbatoio di deposito. Serbatoio costituente il deposito per il
contenimento di liquidi infiammabili e combustibili.
Potenza del motore. La potenza sviluppata e misurata in kW alle
flangie di accoppiamento alle condizioni normali di temperatura e
pressione.
Resistenza al fuoco. Attitudine di un elemento da costruzione
(componente o struttura) a conservare, durante un periodo determinato,
la stabilità, la tenuta, e/o l'isolamento termico richiesto.
Reazione al fuoco. Grado di partecipazione del materiale
combustibile ad un fuoco al quale è sottoposto.
Filtro a prova di fumo. Disimpegno, aerato a mezzo di canna di
ventilazione della sezione non inferiore a 0,10 mq sfociante al di sopra
della copertura dell'edificio e munito di doppia porta resistente al
fuoco, o tenuto in sovrapressione a mezzo di impianto di ventilazione
meccanica.
Muro tagliafuoco. Muro avente l'attitudine ad assicurare
simultaneamente la stabilità al fuoco, la tenuta al fuoco e
l'isolamento termico.
Altezza degli edifici. E' l'altezza massima misurata dal livello
del pavimento dell'ultimo piano al livello del piano esterno accessibile
ai carri di soccorso dei Vigili del fuoco.
Edifici di grande altezza o multipiani. Edifici di altezza:
- superiore a 30 m se destinati ad abitazione;
- superiore a 24 m per le altre destinazioni (al pubblico, alla
collettività ed in genere a pluralità di persone).
Regolatore di pressione. Il regolatore di pressione è un
dispositivo che mantiene la pressione a valle tendenzialmente costante
entro un campo prefissato indipendentemente dalle variazioni della
pressione a monte e/o della portata di gas.
1.2 - Scopi.
Le presenti norme hanno lo scopo di indicare i criteri di sicurezza
contro i rischi d'incendio e di esplosione nelle installazioni fisse e
mobili di motori a combustione interna o turbina accoppiati a macchine
generatrici di energia elettrica o macchine operatrici.
1.3 - Campo di applicazione(*).
Le presenti norme si applicano ad installazioni aventi potenza
elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento a
macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore
accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW.
Le presenti norme non si applicano ad installazioni inserite in processi
di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad
installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Non si
applicano ai gruppi motopompa e motocompressori di liquidi infiammabili
e combustibili o di gas combustibili; per tali gruppi si applicano le
vigenti norme in materia
1.4 - Combustibili di alimentazione.
I motori e le turbine possono essere alimentati a gas di rete o
metano, o g.p.l., o benzina, o gasolio, o olio combustibile.
2. INSTALLAZIONI
2.1 - Ubicazione.
I gruppi possono essere installati all'aperto o in locali chiusi
isolati o facenti parte di edifici.
Se installati in edifici possono essere ubicati in locali ai piani fuori
terra.
Per i gruppi alimentati a gasolio, ad olio combustibile o a gas aventi
densità rispetto all'aria inferiore a 0,8 è consentita l'ubicazione al
primo piano interrato.
Per i gruppi alimentati a g.p.l. è consentita l'installazione solo in
locali siti al piano terra.
Entro il volume degli edifici di grande altezza è fatto divieto di
installare impianti di potenza superiore a 50 kW ad eccezione di
impianti alimentati a gas di rete o metano purché questi siano
installati sul terrazzo più elevato dell'edificio.
Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema,
teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, è vietata
l'installazione di impianti a gas o a benzina in locali contigui o
sottostanti ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o
raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone.
2.2 - Caratteristiche dei locali.
2.2.1. - Locale compreso nel volume di un edificio.
Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:
a) Attestazione.
Almeno una parete o parte di essa (non inferiore al 50%) deve essere
attestata in spazio a cielo libero (strade, cortili, giardini,
intercapedini scoperte o superiormente grigliate affacciantesi su spazio
a cielo libero, terrapieni).
Ai fini delle presenti norme può considerarsi spazio a cielo libero
anche lo spazio antistante a parete con oggetti aventi rapporto maggiore
di 2 fra l'altezza d'impostazione dal piano di campagna e sporgenza.
Se lo spazio a cielo libero è costituito da cortile chiuso sui lati,
questo deve avere le pareti prospicienti distanti fra loro almeno m.
3,50 e superficie in metri quadrati non inferiore a quella calcolata
moltiplicando l'altezza della parete più bassa, espressa in metri, per
3.
Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad
esclusivo servizio del locale caldaia; deve avere larghezza minima non
inferiore a m. 0,60 e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore
ad una volta e mezzo la superficie di aereazione del locale stesso.
Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i
requisiti fissati al comma precedente.
Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del
piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di m.
0,60, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione.
Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non
inferiore a cm. 50.
b) Strutture.
Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al
fuoco di almeno 120'.
c) Dimensioni. L'altezza libera interna dal pavimento al
soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m.
La distanza, su almeno tre lati, tra le pareti del locale ed il
perimetro d'ingombro del gruppo non deve essere inferiore a 0,60 m.
d) Accesso e comunicazioni. L'accesso al locale può
avvenire:
- direttamente dall'esterno;
- tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di aerazione non
inferiori a mq 0,30 o a mezzo di condotta di ventilazione sfociante ad
un'altezza di m. 10 al di sopra del livello del pavimento con l'estremità
distante non meno di m. 1,50 da finestre, porte o aperture praticabili;
- da intercapedini regolamentari superiormente grigliate a servizio
esclusivo del locale stesso;
- attraverso filtro a prova di fumo.
Per impianti di potenza inferiore a 50 kW installati in fabbricati
destinati a collettività, a pubblico spettacolo ed a particolari
destinazioni (ad esempio scuole, ospedali, caserme, teatri,
cinematografi, biblioteche, grandi magazzini, alberghi ecc.) l'accesso
al locale deve realizzarsi direttamente da spazi a cielo libero oppure
da intercapedini regolamentari superiormente grigliate a servizio
esclusivo del locale stesso;
Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali
destinati ad altri usi.
Per i locali ove sono installati gruppi alimentati a combustibile
liquido l'apertura di accesso deve avere la soglia sopraelevata di
almeno 20 cm.
e) Porte. Le porte del locale e del disimpegno devono essere
apribili verso l'esterno, incombustibili e munite di congegno di
autochiusura. Quelle che si aprono verso i locali interni devono essere
anche a tenuta di fumo.
f) Ventilazione. Le aperture di aerazione dovranno avere una
superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale
per impianti di potenza fino a 400 kW e non inferiore ad 1/20 della
superficie in pianta del locale per gli impianti di potenza superiore a
400 kW con un minimo di:
a) 0,50 mq per gli impianti di potenza fino a 400 kW;
b) 0,75 mq per gli impianti di potenza fino a 800 kW;
c) 1,00 mq per gli impianti di potenza fino a 1200 kW.
2.2.2 - Locali isolati.
I locali possono avere strutture realizzate con materiali
incombustibili o di classe I di reazione al fuoco. In questo ultimo caso
il locale non può distare meno di 3 m. dal più vicino edificio. Se
l'isolamento è limitato a tre pareti la parte comune deve avere le
caratteristiche di muro tagliafuoco della resistenza di 120'.
Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle
stabilite al punto 2.2.1 lettera f).
2.2.3 - Locali ubicati in terrazzo.
I locali, sempre che non siano adiacenti ad ambienti destinati ad
altro uso, possono essere realizzati anche con le strutture previste dal
precedente punto 2.2.2.
Le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle
stabilite al precedente punto 2.2.1 lettera f).
2.2.4 - Locali all'aperto.
Le installazioni all'aperto non devono essere poste ad una distanza
inferiore a 3 m. da depositi di sostanze combustibili.
Le installazioni possono essere protette dagli agenti atmosferici a
mezzo di tettoie.
2.3 - Sistemazione dei gruppi.
2.3.1 - Nello stesso locale possono essere sistemati due o più
gruppi contigui e/o sovrapposti su un massimo di due strati purché la
potenza complessiva max. non risulti superiore a 1200 kW.
I gruppi possono essere alimentati con combustibili diversi.
I gruppi possono essere racchiusi entro involucro a tenuta e non. In tal
caso le distanze dalle pareti e dal soffitto si misurano dalle superfici
esterne dell'involucro.
3. ALIMENTAZIONE DEI MOTORI
3.1 - Alimentazione a gas.
3.1.1 - Costituzione dell'impianto.
A partire dalla condotta principale di distribuzione (da rete
cittadina o da impianto di stoccaggio), l'installazione comprende i
seguenti elementi:
- la presa della derivazione;
- la derivazione od allacciamento stradale;
- un dispositivo esterno d'intercettazione;
- il misuratore (eventuale);
- il tratto dal misuratore al motore ad impianto interno.
3.1.2 - Dispositivo esterno di intercettazione.
Il
dispositivo, collocato sulla tubazione principale di adduzione del gas,
deve avere una sezione libera di passaggio non inferiore al diametro
nominale del tubo sul quale sarà inserito.
Esso risulterà collocato all'esterno dell'edificio o del locale isolato
in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile.
3.1.3 - Misuratore.
Il misuratore deve essere posto all'esterno del locale isolato o
dell'edificio in nicchia aerata, in luogo asciutto ed accessibile. In
mancanza di cortili aperti o di idonei punti esterni allo stabile, il
misuratore può essere installato in ambiente aerato e separato dal
locale di utilizzazione del gas ad esso esclusivamente destinato oppure
in appositi manufatti in muratura costruiti nell'interno del locale di
utilizzazione del gas, in adiacenza a parete attestata a spazi a cielo
aperto. Tali manufatti devono essere aerati direttamente dall'esterno
tramite canali d'aerazione; il misuratore può essere accessibile
dall'interno per il solo personale dell'azienda erogatrice del gas,
tramite sportello metallico a tenuta di gas.
3.1.4 - Tubazioni.
a) L'impianto interno deve essere realizzato in tubi di acciaio
zincato saldabile a basso tenore di carbonio equivalente con o senza
saldatura o di rame. Negli attraversamenti di muri, la tubazione deve
essere posta in guaina sigillata verso la parete interna del locale.
b) Le tubazioni dei sistemi di alimentazione a g.p.l. devono essere
collocate sempre a vista. Per gli altri sistemi di alimentazione è
consentito il collocamento delle tubazioni sottotraccia purché le
stesse siano affogate in malte cementizie e con riferimenti atti a
permetterne l'individuazione. Le tubazioni non devono attraversare canne
fumarie e non devono essere usate per collegamenti di terra.
c) L'impianto interno non deve presentare prese libere.
d) Prove di tenuta. Prima di mettere in servizio un impianto
di distribuzione interna di gas e quindi prima di allacciarlo al
contatore, si deve verificarne accuratamente la tenuta. Se qualche parte
dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la
copertura della tubazione.
Prima di allacciare le apparecchiature, l'impianto deve essere provato
con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar. La durata
della prova deve essere di almeno 30 min. La tenuta deve essere
controllata mediante manometro ad acqua, od apparecchi di equivalente
sensibilità; il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra
le due letture eseguite dopo 15 e 30 min. Se si verificano delle
perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di una soluzione
saponosa; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni
rifatte. E' vietato riparare dette parti con mastici, ovvero
cianfrinarle. Eliminate le perdite occorre rifare la prova di tenuta.
e) Tubi flessibili. E' consentito che il collegamento delle
tubazioni di alimentazione di ciascun motore sia realizzato con tubi
flessibili, metallici o non, purché questi presentino i seguenti
requisiti:
- risultare a perfetta tenuta sotto una pressione 15 bar (1500 kPa) ed
una temperatura di funzionamento di 90°C;
- avere uno sviluppo il più breve possibile e posti in posizione tale
da renderne agevole l'ispezione.
Le tubazioni non metalliche combustibili possono essere impiegate se
costituite con materiale di classe I di reazione al fuoco.
3.1.5 - Rubinetto di intercettazione.
Ciascun gruppo deve essere munito di un proprio rubinetto di arresto
indipendente ed applicato alla tubazione di alimentazione con sezione
libera di passaggio corrispondente al diametro di questa.
Quando il collegamento delle tubazioni con il motore è realizzato con
tubo flessibile il rubinetto deve essere posto immediatamente a monte di
questo.
3.1.6 - Pressione di alimentazione.
La pressione di alimentazione dell'impianto interno non deve essere
superiore a 40 mbar (4 kPa).
3.1.7 - Regolatori di pressione.
I regolatori di pressione sistemati all'interno del locale possono
essere muniti o non di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole di
sicurezza questa deve avere un tubo di sfogo con l'estremità posta
all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di m. 1,50 da
qualsiasi apertura o presa d'aria.
3.1.8 - Deposito del gas.
Quando il gas di alimentazione proviene da deposito in bombole o in
serbatoio di accumulo il sistema di stoccaggio ed il sistema di
fornitura del gas fino alla presa delle alimentazioni, devono essere
realizzati conformemente alle vigenti disposizioni in materia.
3.2 - Alimentazione a combustibile liquido.
3.2.1 - Sistema di alimentazione.
L'alimentazione del serbatoio incorporato deve avvenire solo per
circolazione forzata.
3.2.2 - Serbatoio incorporato.
a) Ciascun motore non deve avere più di un serbatoio
incorporato, che deve essere saldamente ancorato all'intelaiatura,
protetto contro le vibrazioni, gli urti ed il calore del motore e del
tubo di scappamento.
b) (*)I serbatoi devono essere in acciaio con i giunti saldati
oppure realizzati con altri materiali che assicurino le stesse
caratteristiche prestazionali ai fini antincendio.
c) (*) La capacità del serbatoio deve essere proporzionata alla
potenza del motore e comunque non deve essere superiore a 50 l per
potenze fino a 100 kW ed a 120 l per potenze superiori. Per gruppi
ubicati al piano terra in locali appositi, o all’esterno sul piano di
campagna, alimentati da carburanti di categoria C, è consentito
l’utilizzo di serbatoi incorporati di capacità non superiore a 2000
l. In tal caso deve essere previsto un bacino di contenimento di volume
pari almeno alla capacità del serbatoio.
d) Di norma l'alimentazione del serbatoio incorporato deve avvenire
tramite sistema di tubazioni fisse.
e) Quando l'impianto è alimentato solo da serbatoi incorporati il
rifornimento degli stessi è consentito con recipienti portatili solo se
i motori sono fermi e con la massima cautela.
3.2.3 - Serbatoi di servizio e di deposito.
a) I serbatoi incorporati possono essere
riforniti direttamente da serbatoi di deposito e/o a mezzo di serbatoi
di servizio;
b) L'installazione dei serbatoi di gasolio e di olio combustibile
è disciplinata dalla Circolare
ministeriale n. 73 del 29 luglio 1971;
c) I serbatoi di deposito di benzina non possono essere
sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti serbatoi
è disciplinata dalle norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.
3.2.4 - Dispositivi di controllo del flusso del combustibile.
a) I serbatoi incorporati devono essere muniti di una tubazione di
scarico del troppo pieno nel serbatoio di servizio o di deposito. Tale
condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi
genere.
b) I serbatoi devono essere muniti dei seguenti dispositivi di
sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del
carburante nel serbatoio incorporato supera quello massimo consentito:
- dispositivo di intercettazione del flusso;
- dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;
- dispositivo di allarme ottico e acustico.
4. DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEI MOTORI
4.1(*) - Ciascun gruppo deve essere dotato di un sistema automatico
di sicurezza e/o controllo che raggiunga i seguenti obiettivi:
a) arresto del motore/turbina sia per eccesso di temperatura di
funzionamento a regime che per caduta di pressione o di livello
dell’olio lubrificante;
b) intercettazione del flusso del combustibile per arresto del
motore/turbina o per mancanza di corrente elettrica generata.
4.2(*) - L’arresto del motore deve provocare l’esclusione della
corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del motore stesso,
fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il
gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita.
4.3(*) - Gruppi racchiusi entro involucri metallici.
Lo spazio libero interno dell’involucro deve essere ventilato a
mezzo di sistema di ventilazione forzata con funzionamento continuo o
discontinuo se azionato dal segnale di un rivelatore di gas o vapore,
marcato CE, posto all’interno dell’involucro stesso. In alternativa
al sistema di ventilazione forzata, può essere installato all’interno
dell’involucro un rivelatore di gas o vapore marcato CE che, in
presenza di gas o di vapori in concentrazione superiore al 50% del
limite inferiore di infiammabilità, determini l’arresto
dell’alimentazione del combustibile, l’esclusione dell’impianto
elettrico e la segnalazione ottica ed acustica del guasto.
Se l'involucro metallico contiene al suo interno del materiale coibente,
questo deve avere caratteristiche non inferiori a quelle per materiali
di classe I di reazione al fuoco.
5. SISTEMI DI SCARICO DEI GAS COMBUSTI
5.1 - Materiali.
Le tubazioni di gas di scarico dei motori devono essere di acciaio,
di sufficiente robustezza ed a perfetta tenuta; sono consentiti i
raccordi in ghisa.
5.2 - Sistemazione.
Le tubazioni dei gas combusti devono essere sistemate in modo da
scaricare direttamente, o tramite camino, all'esterno; ove i gas caldi e
le scintille non possano arrecare danno, l'estremità del tubo di
scarico deve essere posta ad almeno 1,50 m. da finestre, porte o
aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non
inferiore a 3 m. sul piano praticabile.
5.3 - Protezioni delle tubazioni.
a) Le tubazioni all'interno del locale devono essere protette
con materiali coibenti per assicurare, sulla superficie esterna delle
stesse, temperature inferiori di almeno 100°C alle temperature di
autoignizione dei carburanti impiegati;
b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate
per la protezione delle persone da accidentali contatti;
c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono essere
incombustibili o combustibili di classe I di reazione al fuoco.
5.4 - Collegamento a più motori.
E' ammesso il collegamento a unica tubazione di scarico di più
collettori di scarico di ciascun motore posto nello stesso locale, a
condizione che sia prevista per ciascun collettore una saracinesca
manuale.
6. SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE
6.1 - I serbatoi dell'olio lubrificante debbono essere a tenuta; i
vapori dell'olio debbono essere riciclati nel motore o condensati in
apposito contenitore. Un eventuale sfogo dei vapori deve essere
direttamente collegato con l'area esterna mediante tubo di ventilazione
la cui estremità deve distare almeno 1,50 metri da porte, finestre,
aperture praticabili e prese d'aria.
7. IMPIANTI ELETTRICI
7.1 - Gli impianti e dispositivi elettrici posti a servizio sia
dell'impianto che dei locali relativi, devono essere eseguiti a regola
d'arte in osservanza della legge 1° marzo 1968 n. 186.
I comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto, devono
essere centralizzati su quadro da situare il più lontano possibile dai
gruppi e in posizione facilmente accessibile.
Tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore generale, da
installarsi all'esterno dei locali e in posizione sicuramente
raggiungibile.
8.(*) MARCATURA CE
Il gruppo deve essere dotato di “marcatura CE” e di dichiarazione
di conformità ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e delle altre
Direttive applicabili per l’idoneità ad ogni specifico uso cui è
destinato. Per quanto attiene la documentazione tecnica da allegare alla
domanda di sopralluogo, finalizzata al rilascio del certificato di
prevenzione incendi, si rinvia a quanto previsto ai punti 3 e 4
dell’Allegato II al D.M. 4 maggio 1998.
9. MEZZI
DI ESTINZIONE PORTATILI
9.1 - Per la protezione antincendi deve essere prevista
l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi di
classe B e C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 Kg.
Il numero di estintori deve essere:
- uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;
- due per potenze fino a 800 kW;
- tre per potenze fino a 1200 kW.
10. DEROGHE
10.1 - Qualora per motivi tecnici, di cui dovrà essere fatta
menzione, non potessero osservarsi integralmente le presenti norme di
sicurezza, la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi potrà concedere deroghe purché nel suo complesso, a motivo
di particolari accorgimenti adottati, l'installazione di motori a
combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a
macchina operatrice presentino le condizioni di sicurezza che sarebbero
realizzabili con l'adozione integrale delle presenti norme di sicurezza.
N.B.: (*) Testo modificato dalla Circolare
Ministeriale Prot. n. 12 dell'8/7/2003, piu' sotto riportata.
La
presente circolare e' abrogata, fatto salvo quanto
previsto dall' art.
2 del decreto 22/10/2007
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MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare Ministeriale 8 luglio 2003, n. 12
Modifiche ed integrazioni alla Circolare n. 31 MI.SA. (78)11 del 31 agosto 1978
recante “Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.
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L’utilizzo di nuove tecnologie per
la costruzione di motori a combustione interna accoppiati a macchina
generatrice elettrica o a macchina operatrice e la necessità di
adeguamento alle direttive europee, nel cui campo di applicazione
rientrano, per taluni aspetti, i macchinari in argomento, hanno
determinato l’esigenza di rivedere alcuni punti della Circolare n° 31
MI.SA (78) del 31 agosto 1978.
Pertanto in attesa della revisione complessiva delle disposizioni di
prevenzione incendi in materia, su conforme parere del Comitato Centrale
Tecnico Scientifico di prevenzione incendi di cui all’art. 10 del
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si riportano di seguito le modifiche alla
Circolare suddetta.
Il punto 1.3 è così
modificato: “Le presenti norme si applicano ad installazioni aventi
potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento
a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore
accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW.
Le presenti norme non si applicano ad installazioni inserite in processi
di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad
installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Non si
applicano ai gruppi motopompa e motocompressori di liquidi infiammabili e
combustibili o di gas combustibili; per tali gruppi si applicano le
vigenti norme in materia.”
Il punto 3.2.2 lettera b)
è così modificato: “I serbatoi devono essere in acciaio con i giunti
saldati oppure realizzati con altri materiali che assicurino le stesse
caratteristiche prestazionali ai fini antincendio.”
Il punto 3.2.2 lettera c)
è così modificato: “La capacità del serbatoio deve essere
proporzionata alla potenza del motore e comunque non deve essere
superiore a 50 l per potenze fino a 100 kW ed a 120 l per potenze
superiori. Per gruppi ubicati al piano terra in locali appositi, o
all’esterno sul piano di campagna, alimentati da carburanti di
categoria C, è consentito l’utilizzo di serbatoi incorporati di
capacità non superiore a 2000 l. In tal caso deve essere previsto un
bacino di contenimento di volume pari almeno alla capacità del
serbatoio.”
Il punto 4.1 è così
modificato: “Ciascun gruppo deve essere dotato di un sistema automatico
di sicurezza e/o controllo che raggiunga i seguenti obiettivi: a) arresto
del motore/turbina sia per eccesso di temperatura di funzionamento a
regime che per caduta di pressione o di livello dell’olio lubrificante;
b) intercettazione del flusso del combustibile per arresto del
motore/turbina o per mancanza di corrente elettrica generata.”
Il punto 4.2 è così
modificato: “L’arresto del motore deve provocare l’esclusione della
corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del motore stesso, fatta
eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il gruppo è
ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita.”
Il punto 4.3, 1° e 2°
capoverso è così modificato: “Lo spazio libero interno
dell’involucro deve essere ventilato a mezzo di sistema di ventilazione
forzata con funzionamento continuo o discontinuo se azionato dal segnale
di un rivelatore di gas o vapore, marcato CE, posto all’interno
dell’involucro stesso. In alternativa al sistema di ventilazione
forzata, può essere installato all’interno dell’involucro un
rivelatore di gas o vapore marcato CE che, in presenza di gas o di vapori
in concentrazione superiore al 50% del limite inferiore di infiammabilità,
determini l’arresto dell’alimentazione del combustibile,
l’esclusione dell’impianto elettrico e la segnalazione ottica ed
acustica del guasto.”
Il punto 8 è così
modificato: “MARCATURA CE - Il gruppo deve essere dotato di
“marcatura CE” e di dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R.
24 luglio 1996, n. 459 e delle altre Direttive applicabili per
l’idoneità ad ogni specifico uso cui è destinato. Per quanto attiene
la documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo,
finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, si rinvia
a quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’Allegato II al D.M. 4 maggio
1998.
La
presente circolare e' abrogata, fatto salvo quanto
previsto dall' art.
2 del decreto 22/10/2007
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MINISTERO DELL'INTERNO
Circolare Ministeriale 16 marzo 2009, n. 756
Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio
di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.
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Circolare 16/3/2009, n. 756 |
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