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Testo in vigore dal:
26-1-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2005», ed in particolare l'articolo
1 e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della
direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE,
della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE, della direttiva
2003/10/CE e della direttiva 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla
protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, degli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Sostituzione del titolo del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Il titolo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», e' sostituito
dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE,
2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 e l'Allegato B, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario,
cosi' recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della
direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della
direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva
2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della
direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE,
di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di
tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima
legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro
mesi dal temine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che
dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per
le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle
direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie
di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B (Articolo
1, commi 1 e 3) 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva
90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa'
madri e figlie di Stati membri diversi. 2004/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza
degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva
95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza
(direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva
96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva 2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2004/51/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato. 2004/81/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini
di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in
un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con
le autorita' competenti. 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle
persone trasportate. 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta. 2004/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE. 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la
direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva
90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni,
alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni
concernenti societa' di Stati membri diversi. 2005/28/CE della
Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee
guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in
fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.».
- La direttiva 2004/40/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n.
L 159.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265 supplemento ordinario.
- La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n.
L 183.
- Le direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE e 89/656/CEE sono pubblicate nella
G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.
- La direttiva 90/269/CEE e 90/270/CEE, sono pubblicate nella G.U.C.E. .
21 giugno 1990, n. L 156.
- La direttiva 90/394/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990 n.
L. 196.
- La direttiva 90/679/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990,
n. 374.
- La direttiva 93/88/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 ottobre 1993, n.
L 268.
- La direttiva 95/63/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n.
L 335.
- La direttiva 97/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L
179.
- La direttiva 98/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L
131.
- La direttiva 99/38/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L
138.
- La direttiva 2001/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n.
L 195.
- La direttiva 99/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L
23.
- La direttiva 2003/10/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003,
n. L 42.
- La direttiva 2003/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n.
L 97.
- La legge 22 febbraio 2001, n. 36, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 marzo 2001, n. 55.
Art. 2
Modifica della rubrica del
titolo V- bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n.
626 del 1994
1. La rubrica del titolo
V-bis e' sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
inserito il seguente:
«"Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI:
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I
Disposizioni generali Art.
49-terdecies
Campo di applicazione
1. Il presente titolo
determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi
elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo
quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione
dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti
nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla
circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonche'
da correnti di contatto.
2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a
lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i
conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni del presente titolo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o
pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti
garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono
protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l'entita' dei parametri direttamente misurabili,
espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E), intensita' di
campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita' di potenza (S),
che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate
nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei
pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e
valori di azione
1. I valori limite di
esposizione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera A, tabella 1. 2.
I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera B, tabella
2. Capo II Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione
dell'esposizione e valutazioni dei rischi
1. Nell'ambito della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta
e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la
misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle
norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato
tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione,
misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida
individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e
successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli
di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnita'
alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici
effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i
valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, il datore di lavoro
valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione
sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non
devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili
al pubblico purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente
alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino
rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione
1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi
relativi alla sicurezza.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono
programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale
competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo
del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il
datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo
dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo
49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici
con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili
provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o
scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in
pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui
all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli
49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del
rischio il datore di lavoro puo' includere una giustificazione, per la
quale data la natura e l'entita' dei rischi connessi con i campi
elettromagnetici non e' stata necessaria una valutazione dei rischi piu'
dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della
sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e
protezione
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso
tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla
fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui
all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che
la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2,
dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che
possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica
un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese
a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo
conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di
intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del
rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a campi
elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati
con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il
datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono
superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.
Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato,
laddove cio' sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un
superamento dei valori limite di esposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai
valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti presi
dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori limite
di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di
esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione
per evitare un nuovo superamento.
5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure
di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti
particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei
lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi
di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo
di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione
al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo
49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonche' ai potenziali
rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo
49-sexiesdecies;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e' stata
rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo
49-quindecies, comma 1.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente con
particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio,
tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-sexiesdecies. 3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria
riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico
competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una
nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di
rischio
1. Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 49-noviesdecies, comma 1,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli
lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».
Art. 3
Sanzioni
1. All'articolo 89 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite
le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3, secondo
periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2,
49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite
le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»; 2. All'articolo 92, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le
parole: «17, comma 1, lettere b), d), h) e l);» sono inserite le
seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
Note all'art.
3:
- Il testo vigente dell'art. 89, del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti).
- 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6 49-sexiesdecies, commi 1 e 6;
59-quinquies, commi 1 e 3;
63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5;
86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b),
d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2;
12, commi 1, lettere d) ed e) e 4;
15, comma 1;
22, commi da 1 a 5;
30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4;
32;
35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6;
36-ter;
36-quater, commi 5 e 6;
36-quinquies, comma 2, 38;
41;
43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5;
48; 49, comma 2;
49-quinquies, commi 2, 3 e 7;
49-sexies, comma 2;
49-septies, comma 1;
49-octies;
49-nonies;
49-decies, commi 1, 2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo 49-sexiesdecies, comma 2,
49-septiesdecies, comma 2;
52, comma 2;
54; 55, commi 1, 3 e 4;
56, comma 2;
58;
59-sexies, commi 1, 2 e 4;
59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies;
59-undecies;
59-duodecies, commi da 1 a 4;
59-terdecies;
59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo
periodo, e 2;
72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7;
72-sexies;
72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7;
62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1;
66, comma 2;
67, commi 1 e 2; 68;
69, commi 1, 2 e 5, lettera b);
77, comma 1;
78, comma 2;
79;
80, comma 1;
81, commi 2 e 3;
82;
83;
85, comma 2;
86, commi 1 e 2, 88-quater, comma 2;
88-sexies;
88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2;
88-undecies;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere
b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;
10;
12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37;
43, comma 4, lettere c), e) ed f);
49, comma 1;
49-septiesdecies, commi 3 e 4;
56, comma 1;
57; 59-quater, comma 1;
59-octies;
72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4;
67, comma 3;
70, comma 1;
76, commi 1, 2 e 3;
77, comma 4;
84, comma 2;
85, commi 1 e 4;
87, commi 1 e 2. b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2,
3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1;
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro
1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8;
8, comma 11;
11;
59-nonies, comma 3;
59-sexiesdecies, commi 3 e 4;
70, commi 3, 4, 5, 6 e 8;
87, commi 3 e 4.».
- Il testo vigente dell'art. 92, del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita: «Art. 92 (Contravvenzioni commesse dal medico competente).
- 1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milio a lire
sei milioni,per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d),
h) e l) 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies, 72-decies, comma 3, primo
periodo e comma 6;
72-undecies;
69, comma 4;
86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e),
f), g) ed i), nonche' del comma 3 e 70, comma 2.».
Art. 4
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e
dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le
disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostituivo dello Stato
e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto
legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia
ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di
quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione
Note all'art.
4:
- L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione, cosi' recitano: «Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.». «Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
2005, n. 37». «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte
delle regioni e delle province autonome).
- 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli
obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province
autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma
8, secondo periodo.».
Art. 5
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli
articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le
amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Lanzillotta, Ministro degli affari regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
Allegato VI-bis
(previsto dall'art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E
VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche
sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (I c).
La corrente di contatto tra una persona e un
oggetto e' espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo
elettrico puo' essere caricato dal campo.
Densita' di corrente (J). E'
definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria
perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo
umano o una sua parte.
E' espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).
Intensita' di campo elettrico.
E' una grandezza vettoriale (E) che
corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio.
E' espressa in Volt per
metro (V/m). Intensita' di campo magnetico.
E' una grandezza vettoriale
(H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio.
E' espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica.
E' una grandezza vettoriale (B) che determina una
forza agente sulle cariche in movimento.
E' espressa in Tesla (T).
Nello
spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensita'
del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
Densita' di potenza (S).
Questa grandezza si impiega nel caso delle
frequenze molto alte per le quali la profondita' di penetrazione nel corpo
e' modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente
a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed e'
espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).
Assorbimento specifico di
energia (SA).
Si definisce come l'energia assorbita per unita' di massa di
tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg).
Nella
presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici
derivanti da esposizioni a microonde pulsate. Tasso di assorbimento
specifico di energia (SAR).
Si tratta del valore mediato su tutto il corpo
o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unita'
di massa di tessuto corporeo ed e' espresso in Watt per chilogrammo
(W/kg).
Il SAR a corpo intero e' una misura ampiamente accettata per porre
in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze
(RF).
Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari
anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione
eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari
condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in
contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di
individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra
citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la
corrente di contatto, le intensita' di campo elettrico e magnetico, e la
densita' di potenza.
A. VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE
Per specificare i valori
limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della
frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione per la densita' di corrente
relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di
prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso
centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la
densita' di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del
sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il
SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo
riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza
compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si
riferiscono sia alla densita' di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la
densita' di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei
tessuti della superficie del corpo o in prossimita' della stessa.
Tabella 1
Valori limite di esposizione
(art. 49-quindecies, comma 1).
Tutte le condizioni devono
essere rispettate.
---->
Vedere immagine a pag. 8 <----
Note:
1. f e' la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densita' di corrente si
prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione,
sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I
valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1
Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso
centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'e'
alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di
esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiche' i
valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul
sistema nervoso centrale, essi possono permettere densita' di corrente
piu' elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a
parita' di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneita' elettrica del corpo, le densita' di corrente
dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm ^2
perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densita' di
corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per
(2)^«1/2».
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la
massima densita' di corrente associata agli impulsi puo' essere calcolata
in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione
dell'induzione magnetica. La densita' di corrente indotta puo' essere
confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli
impulsi di durata la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti
di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi
periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato e' pari a ogni 10 g di
tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il
valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti
10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprieta'
elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di
tessuto, si riconosce che tale concetto puo' essere utilizzato nella
dosimetria numerica ma che puo' presentare difficolta' per le misurazioni
fisiche dirette. Puo' essere utilizzata una geometria semplice quale una
massa cubica di tessuto, purche' le grandezze dosimetriche calcolate
assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di
esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10
GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed
evitare effetti uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda
un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite e' rappresentato
dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg
calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densita' di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi
superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di 68/f^«1,05»
minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondita'
di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densita' di
potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero
superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in
generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza
diversa, e' necessario adottare metodi appropriati di valutazione,
misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle
forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle
norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I
valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori
limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla
Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione
dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
Tabella 2
Valori di azione ( art-
49-quindecies, comma 2)
[valori efficaci (rms)
imperturbati]
---->
Vedere immagine a pag. 9 <----
Note:
1. f e' la frequenza espressa nelle unita' indicate nella colonna relativa
all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I
«L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6
minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono essere
calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05» minuti (f in
GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per
le intensita' di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore
efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la frequenza
equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f =
1/(2t p). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di
azione di picco per le intensita' di campo sono calcolati moltiplicando i
pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) +
0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori
di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms)
corrispondenti per 32 nel caso delle intensita' di campo e per 1000 nel
caso della densita' di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in
generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e'
necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o
calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la
natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate
europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si
propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S e q
valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i
valori di azione per S e q, o che l'intensita' di campo non superi di 32
volte i valori di azione dell'intensita' di campo alla frequenza portante.
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