Testo
in vigore dal: 24-11-2007
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l'articolo 47, comma 4;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto
e ambito d'applicazione
1.
Il presente decreto disciplina la compatibilita' elettromagnetica
delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la
conformita' delle apparecchiature a un livello adeguato di
compatibilita' elettromagnetica.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni
oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di
recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al
regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la
sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo
le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel
quadro della Costituzione e della Convenzione dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali
apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit
di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e le
apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da
radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in
commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi
militari.
3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per
loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni
elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il
regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di
telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle
perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al
quale sono destinate.
4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i
requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o
parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da altre
direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si
applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data
di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti
essenziali dalle stesse definiti.
5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della
legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza
delle apparecchiature.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione della legge, sull'emanazione del decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).
Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per
oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri
direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato B della legge L. 25 gennaio 2006, n. 29 'Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005',
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32,
supplemento ordinario, cosi' dispongono:
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della
direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva
2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva
2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva
2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva
2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva
2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva
2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva
2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per
i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e
4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della
direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con
la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto
delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27,
paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11,
comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti
dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la
materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le
politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza di nuovo parere.
Allegato
B
Art.
1, commi 1 e 3) 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque. 2003/123/CE del
Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva
90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle
societa' madri e figlie di Stati membri diversi. 2004/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004,
concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di
laboratorio (BPL). 2004/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di
paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. 2004/40/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di
infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione
di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita' e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale. 2004/51/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea. 2004/80/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di
favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le
autorita' competenti. 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile
2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate. 2004/83/CE del Consiglio, del
29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o
di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e
che abroga la direttiva 89/336/CEE. 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il
principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per
quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE, la direttiva 84/5/CEE,
la direttiva 88/357/CEE e la direttiva 90/232/CEE tutte del
Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli. 2005/19/CE del
Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva
90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi
d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. 2005/28/CE
della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e
le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa
ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i
requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione
di tali medicinali. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
- La Direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/108/CE Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, e'
pubblicata nella Gazzetta uffuciale dell'Unione europea 31
dicembre 2004, n. L 390.
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, 'Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994', pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario,
cosi' dispone:
Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate
alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di
certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura
CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle
conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per
le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione
degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono
a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi
controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli
organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei
prodotti certificati
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica
dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di
previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle
attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei
controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati
dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori
ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed
aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita'
autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma
1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi
resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e
dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui
al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le
modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente
normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica
dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la
successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei
controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti
nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come
disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione
CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento
delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE;
trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva
competenza.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, Attuazione
della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed
integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile
1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e
dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993,
abrogato dal presente decreto legislativo, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1996, n. 286, supplemento oridinario.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, supplento ordiario.
Note
all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, si vedano le
note alle premesse. - Il Reg. (CE) 15-7-2002 n. 1592/2002 Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel
settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea
per la sicurezza aerea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Comunita' europea 7 settembre 2002, n. L 240, e' entrato in vigore
il 27 settembre 2002.
Art.
2
Autorita'
competenti
1.
Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto
sono:
a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete non
ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione
elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui
all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni
dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
b) il Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature
di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla
protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati
dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.
Nota
all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le
note alle premesse.
Art.
3
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di
dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale
indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un
apparecchio dall'utente finale e che possono generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire
gli effetti di tali perturbazioni;
2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di
apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere
spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di
vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono
assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo
permanente in un luogo prestabilito;
d) compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di
un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente
elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre
apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni
elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico
che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una
perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore
elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una
alterazione del mezzo stesso di propagazione;
f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare senza
alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della
salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni
elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della
Commissione europea da un organismo di normazione europeo
riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, per stabilire un requisito europeo;
l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato: la
persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un
apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente
decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato
nell'ordine con:
1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e
fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per
suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come
fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio
marchio o un altro segno distintivo;
2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica,
stabilita nella Comunita' e designata espressamente dal
fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso
sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato
e' assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del
fabbricante dal presente decreto legislativo;
3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel
mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se
il fabbricante non ha sede nella Comunita' e non ha nominato un
rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle
autorita' di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni
necessarie sul prodotto;
m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il
soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto
fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato I;
n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa
alla tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente
personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di
radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto
l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.
Nota
all'art. 3:
- La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Comunita' europea 21 luglio 1998, n. L 204. E' entrata in vigore
il 10 agosto 1998.
Art.
4
Requisiti
per l'immissione nel mercato o la messa in servizio
1.
Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le
apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del
presente decreto legislativo, quando installate correttamente,
sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente
alla loro destinazione.
Art.
5
Impianti
fissi
1.
Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati in
impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli
apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le
disposizioni degli articoli 7, 9, 10 e 11, non hanno tuttavia
carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad
essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti
disponibili in commercio. In tali casi la documentazione
d'accompagnamento identifica l'impianto fisso cui e' destinato
l'apparecchio e le relative caratteristiche di compatibilita'
elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per
l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso, al fine di
non pregiudicare la conformita' dell'impianto stesso. La
documentazione comprende inoltre le informazioni di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2.
2. Le autorita' competenti individuano i soggetti responsabili
della messa in conformita' di un impianto fisso ai pertinenti
requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI.
Art.
6
Libera
circolazione delle apparecchiature
1.
Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione,
su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2,
delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o
l'utilizzazione di un'apparecchiatura:
a) misure per rimediare a un problema di compatibilita'
elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti
pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o
emittenti, quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in
situazioni relative allo spettro chiaramente definite.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure
speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita'
competenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle
pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni
simili e' ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una
apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente
decreto legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali
chiaramente tale circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non
puo' essere commercializzata o messa in servizio, finche' non e'
stata resa conforme alle predette disposizioni.
La dimostrazione del funzionamento avviene solo se sono adottate
misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Nota
all'art. 6:
- Per la Direttiva 22 giugno 1998 n. 98/34/CE si vedano le note
all'art. 3.
Art.
7
Requisiti
essenziali
1.
Le apparecchiature di cui all'articolo 3 devono rispettare i
requisiti essenziali specificati nell'allegato I.
Art.
8
Norme
armonizzate
1.
Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i
cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti
essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si
riferiscono. La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito
di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti
requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita'
alla norma armonizzata non e' obbligatoria, ma conferisce
presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti.
2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata
non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri
motivi, al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge
21 giugno 1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della
direttiva 98/34/CE.
3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni
della Commissione europea in materia di interpretazione o di
ritiro delle norme armonizzate.
Note
all'art. 8:
- L'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
1986, n. 151, cosi' dispone:
Art. 3. (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della
Commissione delle Comunita' europee). - 1. I rappresentanti dello
Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'art. 5
della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE,
sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione,
rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle
direzioni generali specificatamente competenti e di esperti
altamente specializzati.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria
attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate,
anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi
con i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi
particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno
al Comitato di cui al comma 1.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la
procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE
e 98/48/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
2001, n. 19.
Capo
II
Apparecchi
Art.
9
Procedura
di valutazione della conformita' per gli apparecchi
1.
La conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui
all'allegato I e' dimostrata mediante la procedura descritta
nell'allegato II. Tuttavia, il responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato puo' avvalersi anche della procedura
descritta nell'allegato III.
Art.
10
Marcatura
CE
1.
Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto legislativo
e' stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9,
recano la marcatura CE attestante tale conformita'. La marcatura
CE e' apposta a cura del responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato
dall'allegato V.
2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da
altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo'
essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a
tali direttive.
3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e
istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in
relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.
4. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi
imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non
sia compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della
marcatura CE.
5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorita'
competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti
dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi
nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative
alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita'
competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15,
comma 8.
Art.
11
Altri
marchi e informazioni
1.
Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero
di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette
l'identificazione.
2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall'indirizzo del
fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunita', dal nome e
dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o
dell'importatore.
3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce
informazioni, redatte in lingua italiana, sulle precauzioni
specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione,
nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinche' esso,
una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia
di protezione di cui all'allegato I, punto 1.
4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in
materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali,
questa restrizione d'uso e' chiaramente indicata, se del caso
anche sull'imballaggio.
5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme
all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle accluse
istruzioni.
Capo
III
Vigilanza
e sanzioni
Art.
12
Funzioni
delle autorita' competenti e vigilanza
1.
Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in
servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 7;
b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al
fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di
radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la
Commissione europea.
2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile
dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a
disposizione delle autorita' competenti la documentazione
rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto
2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di
installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.
3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle
prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita'
competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli.
Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al
comma 4.
4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio,
le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati,
anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i
commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli
utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di
comunicazione elettronica.
A tale fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario;
b) l'accesso agli impianti fissi;
c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di
commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso.
5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle
verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il
termine di novanta giorni dal prelievo.
6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e'
tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove,
qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti
essenziali di cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono
state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni
dal prelievo.
7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano
nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono
delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi
notificati.
8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita'
dell'impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami
riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita'
competenti chiedono la documentazione della conformita'
dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una
valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita'
competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli
impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di
cui all'allegato I, punto 2.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non
conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente
decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione
dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta
giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature
conformi.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita'
competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio
dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del
soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto
fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure
cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto.
11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti
adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del
prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a
spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel
mercato.
Nota
all'art. 12:
- Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.
Capo
III
Vigilanza
e sanzioni
Art.
12
Funzioni
delle autorita' competenti e vigilanza
1.
Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in
servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di
cui all'articolo 7;
b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al
fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di
radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la
Commissione europea.
2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile
dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a
disposizione delle autorita' competenti la documentazione
rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto
2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di
installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.
3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle
prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita'
competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli.
Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al
comma 4.
4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio,
le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati,
anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo
rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i
commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli
utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di
comunicazione elettronica.
A tale fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento
degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario;
b) l'accesso agli impianti fissi;
c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di
commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile
dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile
dell'installazione dell'impianto fisso.
5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle
verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il
termine di novanta giorni dal prelievo.
6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e'
tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove,
qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti
essenziali di cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono
state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni
dal prelievo.
7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano
nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono
delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi
notificati.
8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita'
dell'impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami
riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita'
competenti chiedono la documentazione della conformita'
dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una
valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita'
competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli
impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di
cui all'allegato I, punto 2.
9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non
conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente
decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione
dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione
dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta
giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature
conformi.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita'
competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio
dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del
soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto
fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure
cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto.
11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti
adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del
prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a
spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel
mercato.
Nota
all'art. 12:
- Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.
Art.
13
Misure
di salvaguardia
1.
Nel caso in cui le autorita' competenti accertano che un
apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle
prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte le
misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione
nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera
circolazione.
2. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 avviene nel
rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione
e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni e
specificano, in particolare, se la non conformita' e' dovuta:
a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato
I, se l'apparecchio non e' conforme alle norme armonizzate di cui
all'articolo 8;
b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui
all'articolo 8;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8.
4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita' competenti adottano
provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate
dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie
espletate dalla stessa.
5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla
procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato III,
le autorita' competenti adottano le misure del caso nei riguardi
dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3,
e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Nota
all'art. 13:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi�, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192.
Art.
14
Organismi
notificati
1.
Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i
compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano
i criteri di cui all'allegato VI.
2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi
interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni
informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri
di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne
trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico.
3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il
contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII.
4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e'
rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione
europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni
successiva variazione, precisando se questi organismi sono
designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte
le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e
a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il
campo di applicazione della loro designazione e' limitato a
determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui
all'allegato VIII.
6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi
designati.
7. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente
alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle
dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali
rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni.
8. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo
notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI
ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un
provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a
conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non
ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la
designazione.
9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli
altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8.
10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo
presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto
alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le
disposizioni di cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e'
adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
Art.
15
Sanzioni
1.
Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non
conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate
della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata
conformita' ai requisiti di protezione.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in
qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai
requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti
della prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in
qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai
requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti
della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita'
di cui all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai
requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della
prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00. 5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con
la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la
leggibilita' e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non
rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate
di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai
requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro
1.500,00.
8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle
apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro
regolarizzazione o ritiro dal mercato.
Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora
il trasgressore non abbia adempiuto all'invito e' disposta la
sanzione amministrativa accessoria della confisca
dell'apparecchiatura.
Art.
16
Disposizioni
finanziarie
1.
Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli organismi di cui
all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi ed
ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui all'articolo
47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi
previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Nota
all'art. 16:
- Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.
Art.
17
Norma
di rinvio
1.
Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di
cui all'allegato III, sono presentate ai sensi dell'articolo 14,
comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo
47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nota
all'art. 17:
- Per l'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si vedano le
note alle premesse.
Capo
IV
Disposizioni
finali
Art.
18
Entrata
in vigore e abrogazioni
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; dalla stessa data e' abrogato
il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono considerati
riferimenti alla direttiva 2004/108/CE, recepita con il presente
decreto legislativo, e si leggono secondo la tabella di
concordanza di cui all'allegato IX.
Note
all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, si vedano
le note alle premesse. - Per la direttiva 89/336/CEE e
2004/108/CE, si vedano le note alle premesse.
Art.
19
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i
quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto
una dichiarazione di conformita' secondo la procedura di cui
all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, entro il 20
luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato
fino al 20 luglio 2009.
2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per
i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato
da un organismo competente secondo la procedura di cui
all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo entro il 20
luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato
fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la
immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al
presente decreto.
3. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio 2007
devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato
pubblicato il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007,
continuano ad operare come organismi notificati ai sensi
dell'articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali e'
stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle
previste nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento
stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009.
5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in essere in
osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo
il 20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono
all'adeguamento alle nuove disposizioni nel termine di sessanta
giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.
6. I procedimenti di riconoscimento degli organismi competenti o
notificati, pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti secondo le nuove disposizioni.
L'eventuale regolarizzazione delle istanze avviene entro il
termine di 60 giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Mastella.
Nota
all'art. 19:
- Per il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, si vedano
le note alle premesse.
Allegato
I
(previsto dall'articolo 7)
REQUISITI
ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO
7
1. Requisiti in materia di protezione. Le apparecchiature sono
progettate e fabbricate, secondo le tecniche piu' recenti, in modo
tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensita'
tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature
radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunita' alle perturbazioni
elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono
destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un
deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi. Installazione e
utilizzo previsto di componenti: Gli impianti fissi sono
installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le
indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine
di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto
1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la
persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti
Autorita' a fini ispettivi fintantoche' gli impianti fissi sono in
funzione.
Allegato
II
(previsto dall'articolo 9)
PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
(Controllo interno della fabbricazione)
1.
Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilita'
elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni
pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di
protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta
applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui
riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una
valutazione della compatibilita' elettromagnetica.
2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene
conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli
apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere
varie configurazioni, la valutazione della compatibilita'
elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti
in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte
le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come
rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.
3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il
fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la
conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali della
direttiva 2004/108/CE.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella
Comunita' tengono la documentazione tecnica a disposizione delle
autorita' competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla
data di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in
questione. 5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti
requisiti essenziali e' attestata da una dichiarazione di
conformita' CE rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante
autorizzato nella Comunita'.
6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti
nella Comunita' tengono la dichiarazione di conformita' CE a
disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno
10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi
apparecchi del tipo in questione.
7. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante
autorizzato siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere
la dichiarazione di conformita' CE e la documentazione tecnica a
disposizione delle autorita' competenti incombe sull'importatore
che immette gli apparecchi in questione nel mercato.
8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare
che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione
tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva
2004/108/CE ad essi applicabili.
9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' CE
sono redatte conformemente alle disposizioni riportate
nell'allegato IV.
Allegato
III
(previsto dall'articolo 9)
PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
1.
La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II,
completato come segue.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella
Comunita' presentano la documentazione tecnica all'organismo
notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla
valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nella Comunita' specificano all'organismo notificato gli aspetti
dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo
notificato.
3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e
valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i
requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua
valutazione sono rispettati. Se la conformita' dell'apparecchio e'
confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al
fabbricante o al suo rappresentante autorizzato nella Comunita'
attestante la conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione
si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati
sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato.
4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo
notificato alla documentazione tecnica.
Allegato
IV
(previsto dall'articolo 12)
DOCUMENTAZIONE
TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
1.
Documentazione tecnica
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la
conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali.
Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione
dell'apparecchio in particolare: una descrizione generale
dell'apparecchio; documentazione attestante la conformita' alle
norme armonizzate eventualmente applicate, in tutto o in parte;
quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha
applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle
misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della
direttiva 2004/108/CE, con una descrizione della valutazione della
compatibilita' elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i
risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami
effettuati, i rapporti di prova, ecc.; una dichiarazione
dell'organismo notificato, se e' stata seguita la procedura di cui
all'allegato III.
2. Dichiarazione di conformita' CE
La dichiarazione di conformita' CE deve contenere almeno gli
elementi seguenti:
1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE;
2. l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1;
3. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e
l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita';
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e'
dichiarata la conformita', per assicurare la conformita'
dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE;
5. la data della dichiarazione;
6. le generalita' e la firma della persona autorizzata ad
impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.
Allegato
V
(previsto dall'articolo 5)
MARCATURA
"CE" DI CUI ALL'ARTICOLO 10
La
marcatura "CE" e' costituita dalla sigla "CE"
nella seguente forma:
---->
Vedere logo di pag. 33 <----
La
marcatura "CE" deve avere un'altezza non inferiore a 5
mm. Se e' ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le
proporzioni del grafico qui sopra riportato. La marcatura
"CE" deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua
targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio
non lo consentono, la marcatura "CE" deve essere apposta
sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento. Se
l'apparecchio e' disciplinato da altre direttive riguardanti altri
aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura "CE",
quest'ultima indica che l'apparecchio e' conforme anche a tali
altre direttive. Tuttavia, quando una o piu' di tali direttive
consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di
scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura
"CE" indica soltanto la conformita' alle direttive
applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni delle
direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle
avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che
accompagnano l'apparecchio.
Nota
Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non
sono soggetti all'obbligo della marcatura "CE" e della
dichiarazione di conformita'
Allegato
VI
(previsto dall'articolo 5)
CRITERI
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE
1.
Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime seguenti:
a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle attrezzature
necessari;
b) competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione
dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo;
d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei
confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o
indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile;
detta polizza non e' necessaria nel caso in cui il richiedente sia
un organismo pubblico.
2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente
dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2.
Allegato
VII
(previsto dall'articolo 14)
MODALITA'
E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE
1.
La domanda per ottenere la designazione di cui all'articolo 14,
redatta secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo, al
Ministero delle comunicazioni (D.G. Pianificazione e Gestione
Spettro Radioelettrico - Ufficio II - viale America, 201 - 00144
Roma), che ne trasmettera' copia al Ministero dello sviluppo
economico (D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria -
Ufficio F2 - via Molise, 19 - 00187 Roma), dovra' contenere la
dichiarazione del soddisfacimento dei requisiti minimi di cui
all'allegato VI e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, da cui risulti l'esercizio di attivita'
di attestazione di conformita';
b) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche
e mansioni;
c) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni
ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;
d) settori specifici di competenza di cui all'allegato VIII;
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile con
massimale non inferiore a euro 1.500.000,00, per i rischi
derivanti dall'esercizio di attivita' di attestazione di
conformita'; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il
richiedente sia un organismo pubblico;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025 contenente, tra l'altro, la
specifica sezione per la direttiva 2004/108/CE. In detta sezione
dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: a.
requisito richiesto dalla direttiva;
b. normativa adottata e prova da essa prevista;
c. attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura
con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori,
da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorita' competenti
comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di
vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle
more della presentazione della documentazione anzidetta,
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo'
essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale
rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata. 3.
Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente,
limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovra'
essere specificato nella domanda e documentato mediante copia
autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di
legge nonche' mediante la produzione dei documenti di cui al punto
2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.
Allegato
VIII
(previsto dall'articolo 14)
ELENCO
DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE
a)
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di
compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso
domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.
Allegato
VIII
(previsto dall'articolo 14)
ELENCO
DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE
a)
ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di
compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso
domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.
Allegato
IX
(previsto dall'articolo 18)
TAVOLA
DI CORRISPONDENZE TRA LA DIRETTIVA 89/336/CEE E LA DIRETTIVA
2004/108/CE
=====================================================================
Direttiva 89/336/CEE | Direttiva 2004/108/CE
=====================================================================
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 1 |lettere a), b) e c)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 2 |lettera e)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 3 |lettera f)
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, paragrafo 1,
Articolo 1, punto 4 |lettera d)
---------------------------------------------------------------------
Articolo 1, punti 5 e 6 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 1 |Articolo 1, paragrafo 1
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 2 |Articolo 1, paragrafo 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2, paragrafo 3 |Articolo 1, paragrafo 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 |Articolo 3
---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 |Articolo 5 e Allegato I
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 |Articolo 4, paragrafo 1
---------------------------------------------------------------------
Articolo 6 |Articolo 4, paragrafo 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 1, |
lettera a) |Articolo 6, paragrafi 1 e 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 1, |
lettera b) |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 2 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7, paragrafo 3 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8, paragrafo 1 |Articolo 6, paragrafi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8, paragrafo 2 |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 1 |Articolo 10, paragrafi 1 e 2
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 2 |Articolo 10, paragrafi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 3 |Articolo 10, paragrafo 5
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9, paragrafo 4 |Articolo 10, paragrafo 3
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 1, primo |
comma |Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 1, secondo |
comma |Articolo 8
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 2 |Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 3 - |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 4 - |
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 5 |Articolo 7, Allegati II e III
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10, paragrafo 6 |Articolo 12
---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 |Articolo 14
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 |Articolo 16
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 |Articolo 18
---------------------------------------------------------------------
Allegato I, punto 1 |Allegato IV, punto 2
---------------------------------------------------------------------
Allegato I, punto 2 |Allegato V
---------------------------------------------------------------------
Allegato II |Allegato VI
---------------------------------------------------------------------
Allegato III, ultimo paragrafo - |Articolo 9, paragrafo 5