|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro
delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 265 del 14 novembre 2005, recante l'aggiornamento delle
direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: il decreto interministeriale 24 ottobre 2005
rinnovabili);
Visto in particolare che l'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 24
ottobre 2005 rinnovabili prevede che il Gestore della rete di trasmissione
nazionale - GRTN S.p.a., ora Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. adotti
e sottoponga all'approvazione dei Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell'Osservatorio
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate in
materia di fonti rinnovabili dal medesimo decreto, dal decreto legislativo n.
79/1999 e dal decreto legislativo n. 387/2003, e dai connessi provvedimenti
attuativi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005,
pubblicato parimenti nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14
novembre 2005, recante le direttive per la regolamentazione dell'emissione dei
certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: il decreto interministeriale
24 ottobre 2005 altre produzioni);
Visto in particolare che l'art. 6, comma 1, del citato decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni prevede che Gestore della
rete di trasmissione nazionale - GRTN S.p.a., ora Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.a., adotti e sottoponga all'approvazione dei Ministri
delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio le
procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dal
medesimo decreto;
Visto l'art. 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale
introduce talune disposizioni inerenti le fonti energetiche rinnovabili,
nonche' le produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239;
Visto l'art. 1, commi da 1117 a 1120, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
quali dispongono, tra l'altro, che dalla data di entrata in vigore della
medesima legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di
energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rmnnovabili, cosi' come definite
dall'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della
direttiva n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica
alla direttiva n. 92/42/CEE, e in particolare l'art. 14;
Considerato che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. ha adempiuto a
quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 24
ottobre 2005 rinnovabili, e dall'art. 6, comma 1, del decreto
interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, dapprima predisponendo le
procedure tecniche di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005
rinnovabili e al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, e
poi aggiornando le medesime procedure alla luce delle normative primarie
successivamente introdotte e sopra richiamate;
Considerato che il medesimo Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, risulta non operativo dal maggio 2006;
Considerato che, in ragione delle modifiche normative inerenti le produzioni
di cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, i
produttori che hanno maturato il diritto ai certificati verdi non hanno sinora
potuto esercitare il medesimo diritto; Ritenuto, in ragione della necessita'
di emanare le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate
al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. in materia di fonti rmnnovabili,
di procedere alla loro approvazione anche in assenza del parere formale
dell'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
Ritenuto opportuno introdurre una specifica disposizione per le produzioni di
cui al decreto interministeriale 24 ottobre 2005 altre produzioni, in deroga a
quanto previsto dall'art. 3, comma 14, del medesimo decreto interministeriale
24 ottobre 2005 altre produzioni, al fine di non vanificare o ridurre il
diritto al beneficio acquisito dai soggetti che eserciscono impianti entrati
in esercizio nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 2004 e il 31
dicembre 2007, e dai soggetti che eserciscono gli impianti di cui all'art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della
direttiva n. 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione;
Ritenuto opportuno chiarire le modalita' di applicazione dell'art. 14, comma
2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per gli impianti entrati in
esercizio prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, in modo che, per i predetti impianti, non siano compressi i
termini per l'ottenimento della registrazione del sito secondo il regolamento
EMAS e sia assicurata parita' di trattamento;
Decretano:
Art. 1
Approvazione delle
procedure tecniche relative inerenti le fonti rinnovabili
1. E' approvato il
documento allegato, contenente le procedure tecniche per l'espletamento
delle funzioni in materia di fonti rmnnovabili assegnate al Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione
nazionale - GRTN S.p.a., dal decreto interministeriale 24 ottobre 2005
rinnovabili, dal decreto legislativo n. 79/1999, dal decreto legislativo
n. 387/2003 e dai connessi provvedimenti attuativi, trasmesso al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota n. AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.a., pubblicano sul proprio sito internet le procedure
di cui al comma 1.
Art. 2
Approvazione delle
procedure tecniche inerenti le produzioni di energia di cui all'art. 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239
1. E' approvato il
documento allegato, contenete le procedure tecniche per l'espletamento
delle funzioni in materia di produzioni di energia di cui all'art. 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, assegnate al Gestore dei
servizi elettrici - GSE S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione
nazionale - GRTN S.p.a., dal decreto interministeriale 24 ottobre 2005
altre produzioni, di cui al documento allegato al presente decreto,
trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela dcl territorio e del mare con nota n.
AD/P2007000096 del 21 giugno 2007.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.a., pubblicano sul proprio sito internet le procedure
di cui al comma 1.
Art. 3
Disposizioni finali
1. I certificati verdi
rilasciati per le produzioni di cui al decreto interministeriale 24
ottobre 2005 altre produzioni, realizzate nel periodo intercorrente tra il
28 settembre 2004 e il 31 dicembre 2007, possono essere usati per
ottemperare all'obbligo, di cui all'art. 11 del decreto legislativo n.
79/1999, relativo anche agli anni 2008 e 2009. Possono essere usati per
ottemperare all'obbligo di cui all'art. 11 dcl decreto legislativo n.
79/1999, anche i certificati verdi rilasciati ai soggetti titolari degli
impianti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, secondo le modalita' ivi previste.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, il mantenimento del diritto al rilascio dei certificati verdi
all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, aventi potenza
elettrica superiore a 10 MW, e' subordinato all'ottenimento, entro due
anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati
in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009, della
registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le relative
modalita', fermo restando le ulteriori condizioni di cui all'art. 14 del
medesimo decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro dello sviluppo
economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Allegati
---->
Vedere allegati da pag. 5 a pag. 86 <----
---->
Vedere allegati da pag. 87 a pag. 141 <----
---->
Vedere allegati da pag. 142 a pag. 208 <----
---->
Vedere allegati da pag. 209 a pag. 260 <----
|