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DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 2005, n. 151
Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei
rifiuti.
(Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29/7/2005 - Suppl. Ordinario n. 135)
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Testo in vigore dal:
13-8-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato
B;
Vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Vista la direttiva 220/96/CE del parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE);
Vista
la direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista
la decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249;
Vista
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
Vista
il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive
modificazioni;
Vista
il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 16 aprile 1998;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 13 maggio 2005;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30
giugno 2005;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 luglio 2005;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari
regionali;
Emana
il
seguente decreto legislativo
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'allegato B, della legge 31 ottobre 2003,
n. 306, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003»:
Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia
degli animati selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, dei 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione
europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia
di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation
(ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline
Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo
Statuto delIa Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo
2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento dei rumore negli
aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deI 25 giugno
2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno
2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di
lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del
datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e
di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le
direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la
direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno
illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/04/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/06/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003,
che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della
benzina e dei combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo
1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile
2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro
da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di
sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la
direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini.
- La direttiva 2002/95/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 37 del 13
febbraio 2003.
- La direttiva 2002/96/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 37 del 13
febbraio 2003.
- La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata in G.U.U.E. n. L. 345 del
31 dicembre 2003.
- La decisione della Commissione dell'11 marzo 2004, n. 249, e'
pubblicata in G.U.U.E. n. L. 78 del 16 marzo 2004.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca:
«Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, reca:
«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UN o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Art.
1
Finalita'
1.
Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:
a)
prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, di seguito denominati RAEE;
b)
promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero
dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo
smaltimento;
c)
migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti
che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad
esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in
particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento
del RAEE;
d)
ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Art.
2
Ambito
di applicazione
1.
Il presente decreto di applica alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1
A, purchè non siano parti di tipi di apparecchiature che non
ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto.
L'allegato 1 B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di
prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
2.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei
prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei
rifiuti.
3.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della
sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico,
purchè destinati a fini specificamente militari.
Art.
3
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
"apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE":
le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per
essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente
alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b)
"rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE":
le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i
componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte
integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di
disfarsene;
c)
"apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le
apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al
distributore al momento della fornitura di una apparecchiatura di tipo
equivalente, affinchè quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene,
il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
d)
"prevenzione": le misure volte a ridurre la quantità e la
nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze
che li compongono;
e)
"reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i loro
componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le
apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa
l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti
successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai
distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;
f)
"riciclaggio": il ritrattamento in un processo produttivo dei
materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini,
escluso il recupero di energia;
g)
"recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili quale
mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza
altri rifiuti, ma con recupero di calore;
h)
"recupero": le operazioni indicate all'allegato C del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
i)
"smaltimento": le operazioni indicate all'allegato B del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
l)
"trattamento". le attività eseguite dopo la consegna del RAEE
ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 31 e 33 del medesimo
decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività:
eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione,
recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni
eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;
m)
"produttore". chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1)
fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo
marchio;
2)
rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri
fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3)
importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature
elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne
opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
(( 4) per le sole
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente
all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli
articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a
norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di
produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ))
4)
chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli
4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi
fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo
finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei
punti 1), 2) e 3);
(Nota di Sicurezzaonline.it:
l'art. 4 e' stato cosi' sostituito dal
DL 30/12/2008, n. 208)
n)
"distributore". soggetto iscritto nel registro delle imprese di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che,
nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura
elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
o)
"RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai
nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale,
istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a
quelli originati dai nuclei domestici;
p)
"RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività
amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q)
"RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r)
"sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i preparati
considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s)
"accordo finanziario". qualsiasi contratto o accordo di
prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a
qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di
tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano
il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di
tale apparecchiatura;
t)
"centri di raccolta di RAEE". spazi, locali e strutture per la
raccolta separata ed il deposto temporaneo di RAEE predisposti dalla
pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u)
"raccolta separata": le operazioni di conferimento e di
raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i
centri di raccolta.
Note all'art. 3:
- Gli articoli 6, comma 1, lettera a), 27, 28, 31, 33, e gli
allegati C e B, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 6 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
omissis.». Allegato C [Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h]
Operazioni di recupero
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono
essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente.
|Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo
R 1|per produrre energia
---------------------------------------------------------------------
R 2|Rigenerazione/recupero di solventi
---------------------------------------------------------------------
|Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
|solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre
R 3|trasformazioni biologiche)
---------------------------------------------------------------------
R 4|Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
---------------------------------------------------------------------
R 5|Riciclo/recupero di altre Sostanze inorganiche
---------------------------------------------------------------------
R 6|Rigenerazione degli acidi o delle basi
---------------------------------------------------------------------
R 7|Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
---------------------------------------------------------------------
R 8|Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
---------------------------------------------------------------------
R 9|Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
---------------------------------------------------------------------
|Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o
R 10|dell'ecologia
---------------------------------------------------------------------
|Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni
R 11|indicate da R 1 a R 10
---------------------------------------------------------------------
|Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni
R 12|indicate da R 1 a R 11
---------------------------------------------------------------------
|Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
|operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito
|temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
R 13|prodotti)
Allegato
B
(Previsto dall'art. 5, comma 6)
Operazioni
di smaltimento
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di
smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i
rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente.
D 1|Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
---------------------------------------------------------------------
|Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di
D 2|rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
---------------------------------------------------------------------
|Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili
D 3|in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
---------------------------------------------------------------------
|Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in
D 4|pozzi, stagni o lagune, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
|Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
|sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o
D 5|isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
---------------------------------------------------------------------
|Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto
D 6|l'immersione
---------------------------------------------------------------------
D 7|Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
---------------------------------------------------------------------
|Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
|allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
|eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1
D 8|a D12
---------------------------------------------------------------------
|Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
|allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
|secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a Dl2 (ad
D 9|es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
D 10|Incenerimento a terra
---------------------------------------------------------------------
D 11|lncenerimento in mare
---------------------------------------------------------------------
|Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una
D 12|miniera, ecc.)
---------------------------------------------------------------------
|Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui
D 13|ai punti da D1 a Dl2
---------------------------------------------------------------------
|Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di
D 14|cui ai punti da D1 a Dl3
---------------------------------------------------------------------
|Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
|punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della
D 15|raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).}.
«Art.
27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
- 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio,
allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma
1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una
apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il
richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione
di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi
degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta
regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare
l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per
la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere
presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto.».
«Art. 28 (Autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero).
- 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di
cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati
per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. (Comma abrogato dall'art. 17, del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni
dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui
all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa
diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo
conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di
miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano
al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e
di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso
di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di
smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione
volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si
trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla
campagna di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei
rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione
puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello
specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o
della salute pubblica.».
«Art. 31 (Determinazione delle attivita'
e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate).
- 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita'
le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti
non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non
costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure
semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti
speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli
stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle
direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio
del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano
anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione
del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base
annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista
verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33
comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e'
tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale
determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto
delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui
ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che
regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di
rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni
di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
«Art. 33 (
Operazioni di recupero).
- 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione
a ciascun tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti
utilizzabili nonche' le condizioni specifiche quali le attivita'
medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente
articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai
tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i
rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per
ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attivita' e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in
sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di
recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al
tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti
ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. La provincia iscrive
in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comrna 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e'
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di
cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione
dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli
di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il
termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni
cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui
al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine
del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva
83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di
recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale
10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia'
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la
costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e
quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati,
dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia' fissano i limiti di
emissione in relazione alle attivita' di recupero degli stessi
l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si
applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e
di produzione di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da
raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche
di cui al comma 1;
c) [dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle
specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le
caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi
della lettera p) dell'art. 6].
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni
inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonche' fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente determina modalita', condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente
interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche
ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non
comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente
alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,
nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano
integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i
rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al
recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi
di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione
europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi
individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attivita' solo
se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da Ri a R9 dell'allegato
C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche
impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di
recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere
avviati alle predette operazioni.».
Art.
4
Progettazione
dei prodotti
1.
AL fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo
smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure
dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di
progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo
smontaggio, il recupero e in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio
dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i
diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti
presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto
ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o
superiori livelli di sicurezza.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze, individuano e promuovono
politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al comma 1.
Art.
5
Divieto
di utilizzo di determinate sostanze
1.
Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1° luglio
2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed
elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1
A, nonchè sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo,
mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere
di difenile polibromurato (pbde).
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a)
alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle
categorie 8 e 9 dell'allegato 1 A;
b)
ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;
c)
al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 1° luglio 2006.
Art.
6
Raccolta
separata
1.
Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un
sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro
smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di
garantire, antro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di
raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno
4 kg in media per abitante all'anno:
a)
i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei
sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori
finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta
i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti
prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di
apposita convenzione con il comune di destinazione;
b)
i distributori assicurano al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico,
il ritiro gratuito , in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura
usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto
le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita: provvedono, altresì,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del
possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso
i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non
suscettibili di reimpiego;
c)
fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi
che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base
individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai
nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
((
1-bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi
entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono
individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in
deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate
per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1,
lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma
1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore di tale decreto )).
2.
Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una
apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e
b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in
cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suo
i componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle
predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i AREE ad un operatore autorizzato alla
gestione di detti rifiuti.
3.
fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che
agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o
collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle
strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune
interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che
agiscono in loro nome.
N.B.:
il comma 1 bis dell'art. 6 è stato così aggiunto dall'articolo 30 del
D.L. 31/12/2007, n. 248 (GU n. 302 del 31/12/2007) seguente:
(
... omissis ... )
Sezione
XI
Ambiente
Art. 30
Proroga dei termini di cui
al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi
entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono
individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in
deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate
per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1,
lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma
1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore di tale decreto.".
(
... omissis ... )
Art.
7
Ritiro
dei RAEE raccolti
1.
Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che
agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di
trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo
6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente
reimpiegati, semprechè tale reimpiego non costituisca un'elusione degli
obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.
2.
I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio
dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che
dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed
il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono
essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi
RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.
Art.
8
Trattamento
1.
Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che
agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva,
utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di
riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui
all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle
disposizioni vigenti in materia, nonchè ai requisiti tecnici stabiliti
nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3.
2.
Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi
del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un
trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso
di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di
trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n.
549, e successive modificazioni, e delle relative norma di attuazione.
3.
Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione prevista agli
articolo 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce,
altresì, le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle
prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi
di recupero di cui all'articolo 9.
4.
In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della
procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 333 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attività è subordinato alla
effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni
dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita
ispezione volta a verificare:
a)
il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b)
la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3,
nonchè alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste
dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22
del 1997;
c)
le misure di sicurezza da adottare.
5.
L'ispezione di cui al comma 4 è effettuata, dopo l'inizio dell'attività,
almeno una volta all'anno.
6.
Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attività
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene
l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle
prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi
di recupero stabiliti all'articolo 9.
7.
Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni
previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni
stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del
relativo termine, vieta l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività,
salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine
stabilito , a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.
8.
Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle
ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT",
che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea.
9.
L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo può
essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a
condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e
successive modificazioni.
10.
I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento
(CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29
aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12
luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli
obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero,
di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuate in condizioni
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
11.
Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, della salute e
dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente
articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi
certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle
imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAE.
12.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
l'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del
1997 è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria
relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei
RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo
stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento.
Con la delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le
modalità ed i requisiti per l'iscrizione.
Note all'art. 8:
- Gli articoli 2, comma 2, e 30 del decreto legislativo n. 22 del
1997, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 2 (Finalita). (Omissis).
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
(omissis).». «Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione).
- 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito
denominato Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dei capoluoghi di' regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e'
composto da quindici membri esperti nella materia nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati
rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli
autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del
Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della Camera di commercio o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della
giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle
province designato dall'Unione regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono
e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti
pericolosi che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli
stessi rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti,
devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata
ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti;
per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli
impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione,
di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche',
dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono
deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha
sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i'
diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di
semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di
segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3
continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le
Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono
effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di' commercio ed intermediazione dei rifiuti
devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed
integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei
consorzi e delle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'
garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione
all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attivita' del comune o del consorzio di comuni alla
sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e'
efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune
medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica
dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti
di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
dicembre 1993, e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994. n.
407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di
competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle
amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni
adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o
di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33,
ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono
sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono
iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione
deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da
idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale
21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale
risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei
rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia
del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione
ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti
soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria.
16-bis.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di
inizio di attivita' le sezioni regionali e provinciali iscrivono le
imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione
al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi
dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16
entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al conuna 16 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di
cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi
di cui all'art. 9-quinquies del decrero-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».
- Per gli articoli 27, 28, 31, e 33, del decreto legislativo n. 22
del 1997, vedi note all'art. 3.
- Il regolamento (CEE) n. 259/1993 e' pubblicato in GUCE n. L. 30
del 6 febbraio 1993.
- Il regolamento (CE) n. 1420/1999 e' pubblicato in GUCE n. L. 166
del 1° luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 1547/1999 e' pubblicto in GUCE n. L. 185
del 17 luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 114
del 24 aprile 2001.
Art.
9
Recupero
dei RAEE
1.
Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che
agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio
nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE
oggetto di raccolta separata ai sensi dell'articolo 6 conformi alle
disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli
apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono
calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.
2.
Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento
ai sensi dell'articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1 A, una
percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio
e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di
materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio,
b)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1 A, una
percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e
una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali
e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
c)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1 A,
una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per
apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti,
di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per
apparecchio;
d)
per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di
reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari
almeno l'80 % in peso di tali sorgenti luminose.
3.
I titolati degli impianti di trattamento dei RAEE annotano, su apposita
sezione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato
I A, il peso dei RAEE in entrata, nonchè il peso dei loro componenti, dei
loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolati degli impianti
di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in
entrata, il peso dei RAEE, nonchè dei loro componenti, dei loro materiali
o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente
recuperate.
4.
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2,
i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento
e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE
trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero,
avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti ala predetta
comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di
appartenenza secondo l'allegato 1 A, il peso o, se non rilevabile, il
numero di pezzi degli stessi RAEE.
5.
L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio uan relazione contenente i dati di cui al comma 4.
Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al
raggiungimento di detto obiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a
carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera c).
6.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio
in conformità alle decisioni intervenuta in sede comunitaria.
7.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di
concerto con il Ministri delle attività produttive, della salute e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi
di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di
nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
Note all'art. 9:
- L'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, citato
nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico).
- 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno
entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana
dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei
rifiuti.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recea:
«Norme per la semplificazione e gli adempimenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.».
Art.
10
Modalità
e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici
provenienti dai nuclei domestici
1. Il
finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi
dell'articolo 6, nonchè delle operazioni di trattamento, di recupero e di
smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE
storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori
presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi
costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base
al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato
1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento, I
produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di
gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella
categoria 1 dell'allegato 1 A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può
indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi
prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e
lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica
separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo,
identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti
storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese
effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del
presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite
nello Stato membro in cu risiede l'acquirente delle stesse, secondo
modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in
conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature
rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1 A è a carico
dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di
dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo
modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività
produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, vedi note alle
premesse.
Art.
11
Modalità
e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13
agosto provenienti dai nuclei domestici
1.
Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai
sensi dell'articolo 6, nonchè delle operazioni di trattamento, di
recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli
8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13
agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i
prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. il
produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso
l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
2.
Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui al
comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura
elettrica ed elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia
finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, che non comportino
nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica,
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3.
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il
produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento
della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di
smaltimento.
4.
Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 10 giugno 1982, n.
348, recante:
«Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici»:
«Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione
a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere
costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'art. 5 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di
stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.».
Art.
12
Modalità
e garanzie di finanziamento della gestione dei AREE professionali
1. Il
finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne
assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire
dala predetta data.
2.
Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di raccolta, di
trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati
da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima
del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una
nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un
prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
3.
Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel cado in cui
il peso dell'apparecchiatura consegnata.
4.
Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 individualmente
ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.
5.
Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE
professionali di cui ai comma 1, il produttore sostituisce, nel momento in
cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato,
adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1
della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti
definite con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2.
6.
I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono
sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di
finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano
rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.
Note
all'art. 12:
- Per la legge 10 giugno 1982, n. 348 e l'art. 1, vedi note all'art. 11.
Art.
13
Obblighi
di informazione
1.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce,
all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni
concernenti:
a)
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per
detti rifiuti, una raccolta separata;
b)
i sistemi di raccolta dei RAEE, nonchè la possibilità di riconsegnare al
distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
c)
gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla
presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti
di esse;
d)
il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
e)
le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2.
Nel caso in cui , tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il
punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di
materiale informativo.
3.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il
produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a
disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di
riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le
informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di
apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa
immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè il punto in cui
le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle
apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per
consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di
riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.
4.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13
agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore,
in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di
identificare lo stesso produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile,
una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il
simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo
inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il
13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle
disposizioni comunitaria, le modalità per l'identificazione del
produttore.
5.
Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa
impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il
marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle
istruzioni e sul foglio di garanzia.
6.
I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza
annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo
13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonchè le
indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista del presente
decreto.
7.
I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto
legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalità di cui
al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità
e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonchè le modalità di
adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3.
8.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità
di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo
stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonchè
di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento,
finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività
di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e
uniformi condizioni operative.
9.
Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:
a)
le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinchè i consumatori
contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di
reimpiego,di trattamento e di recupero degli stessi;
b)
il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle
altre forme di recupero dei RAEE.
Note all'art. 13:
- Per il decreto legislativo n. 185 del 1999, vedi note alle premesse.
Art.
14
Registro
nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE
1.
Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di
mercato di cui all'articolo 10, comma 1, è istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei
soggetti tenti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi
degli articoli 10, 1 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al
comma 2. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai
sistemi collettività o misti istituiti per il finanziamento della
gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2.
Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli
obblighi di cui al comma 1, può immettere sul mercato dette
apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio
di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di
attività non individuai esplicitamente la natura di produttore di AEE,
anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonchè
il sistema attraverso il quale intende adempiere agi obblighi di
finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.
3.
Ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto
al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
comunicano al Comitato di cui all'articolo 15 l'elenco delle imprese
identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
sulla base dei codici di attività.
Art.
15
Comitato
di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei
RAEE
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
RAEE, con i seguenti compiti:
a)
predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma 1,
sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo
stesso articolo 14, comma 3;
b)
raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai
prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori
sono tenti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, comma 6 e
7;
c)
calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote
di mercato dei produttori;
d)
programmare e disporre, sulla base di apposito piano ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla
lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa
lettera b);
e)
vigilare affinchè le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13
agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui
all'articolo 13, comma 4, e affinchè produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;
f)
elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo
9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in
particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d) il Comitato può
avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
3.
Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico
dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle
quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), è
composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno
dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vicepresidente,
uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito
regolamento per il suo funzionamento. *
4.
Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Comitato d'indirizzo sulla gestione dei AREE e ne sono definite la
composizione
ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato
previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.
* Il comma 3 dell'art. 15 e' stato
abrogato dal DECRETO
LEGISLATIVO 20
Novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3/12/2008 - Suppl. Ordinario n. 268)
Art.
16
Sanzioni
1.
Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura
elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non
ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2.
Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta
separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i
sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui
agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3,
e fatti salvi, per tali ultime operazioni , gli accordi eventualmente
conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3.
Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una
apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a
costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12,
comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200
ad euro 1.00 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.
4.
Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le
informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5.000.
5.
Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo
di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli
impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui
all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
6.
Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive
della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000
per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. la medesima sanzione
amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti
indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti
all'articolo 13, commi 4 e 5.
7.
Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera
di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro
100.000.
8.
Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui
all'articolo 13, comma 8, non comunica al registro nazionale dei soggetti
obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo
13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro
20.000.
9.
Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il
1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di
cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul
mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.
Art.
17
Informazioni
e relazioni
1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea, a decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni
due anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 13,
comma 6 e 7, relative al biennio precedente, secondo il formato adottato
in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio
2005-2006.
2.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea e al Parlamento, a partire dall'anno 2007 e,
successivamente, ogni tre anni entro il 30 settembre, una relazione sulla
attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla
base del questionario adottato in sede comunitaria.
Art.
18
Modifica
degli allegati
Con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti
i Ministri della salute e delle attività produttive, si provvede al
recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al
fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie.
Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali
per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i
Ministri della salute e delle attività produttive, sentita al Conferenza
unificata.
2.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita
la Conferenza unificata, si provvede alla modifica degli allegati 2 e 3.
Art.
19
Disposizioni
finanziarie
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2.
Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, commi
4 e 5, e all'articolo 20, comm2, nonchè quelli derivanti dallo
svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei
pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono
posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli,
sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi
con disposizioni regionali.
3.
Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all'articolo 9,
comma 5, nonchè quelli relativi alla istituzione del registro di cui
all'articolo 14 ed al funzionamento dei comitato di cui all'articolo 15
sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
in base alle rispettive quote di mercato.
4.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonchè
le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti
gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura
degli oneri di cui al comma 2, nonchè le relative modalità di
versamento.
5.
Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse
umane, finanziarie e strumentali alla scopo finalizzate a legislazione
vigente.
Art.
20
Disposizioni
transitorie e finali
1.
I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di
RAEE autorizzai ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.
22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle
prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto , ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla
presentazione della domande. Nelle more dell'adeguamento è consentita la
prosecuzione dell'attività.
2.
Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente
decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli
impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di
trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo n. 22 del 1997. La provincia, se necessario,
stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni,
che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle
more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato
adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività è interrotta.
3.
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul
mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13,
comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione
prevista al comma 2 dello citato articolo 14.
4.
Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei
produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della
Direttiva 2002/96/CE, e, comunque entro e non oltre il
(( 31
dicembre 2009 )) (*) [ (( entro e non oltre il
31
dicembre 2008 )) entro e non oltre il 31 dicembre 2007
],
il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, coma 1, viene
assolto dei produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1
(( e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo
12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'articolo 12, comma 2 ))
(**).
5.
I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7,
comma 1, 8, comma 1 9, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle
disposizioni dei medesimi articoli entro in anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.(***)
6.
Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22
del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.
(Note di Sicurezzzaonline.it:
(*) N.B.: Il termine del
31 dcembre 2008 è stato ulteriormente prorogato dall'art.
7, comma 2, del D.L. n. 208 del 30/12/2008 (GU n. 304 del 31/12/2008).
Si riporta di seguito il testo:
''2. All'articolo 20, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»''.
(**) N.B.: L'originario termine del 13 agosto 2007 è stato così prorogato per
effetto dell'art. 15, c. 5 del D.L. n. 81/2007, pubblicato nella GU n. 151
del 2/7/2007, convertito nella Legge n. 127/2007.
Si riporta di seguito il testo:
"5.
All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007"."
Il termine del 31 dicembre 2007 è stato ulteriormente prorogato dall'art.
30, comma 2, del D.L. n. 248 del 31/12/2007 (GU n. 302 del 31/12/2007) che
ha aggiunto anche una ulteriore frase finale all'art. 20, comma 4.
Si riporta di seguito il testo:
"2. All'articolo 20, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e
non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo
12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'articolo 12, comma 2".
(***) N.B.: si riporta di seguito l'Art. 1-quinquies (Proroga del termine di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15) del D.L. n.
173/2006, introdotto in sede di conversione nella Legge n. 228/2006:
"1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1,
del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre
2006.".
Il
termine è stato quindi prorogato dall'art. 5 (Proroga di termini in
materia ambientale) del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (G.U. n. 300 del 28/12/2006),
convertito nella Legge n. 17/2007 (GU n. 47 del 26/2/2007, S.O. n. 48).
Si riporta di seguito il testo:
"1.
Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei
provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1,
del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno
2007".
L'art.
15, c. 4 del D.L. n. 81/2007 (GU n. 151 del 2/7/2007), convertito nella Legge
n. 127/2007 ha, da ultimo, modificato l'art. 5 del D.L. n. 300/2006, sopra
riportato, prorogando ulteriormente il termine al 31 dicembre 2007. )
Note all'art. 20:
- Per gli articoli 27, 28, 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del
1997, vedi note all'art. 3.
- L'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE, citata nelle
premesse, cosi' recita:
«Art. 11.
- (Omissis).
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi
elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13
agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio
apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data
in cui il dispositivo e' stato immesso sul mercato venga determinata
in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica
che quest'ultimo e' stato immesso sul mercato successivamente al 13
agosto 2005. La Commissione promuove la preparazione di norme
europee a tal fine.».
- Gli articoli 44 e 48, del decreto legislativo n. 22 del 1997,
citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 44 (Beni durevoli).
- 1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro
durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o
private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del
comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione
degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal presente decreto, i
produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al
recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal
detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di
programma stipulati ai sensi dell'art. 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi
di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1,
quelle che li immettono al consumo, anche in qualita' di
importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la
raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi
prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui agli
articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il
territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti
che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai
rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le
loro associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e
contratti di programma ai sensi dell'art. 25, comma 2. Ai medesimi
fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da
parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di
categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono
sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto,
della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e
tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della
iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del
presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel caso si manifestino particolari necessita' di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento
dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente art. al termine
della loro vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento
obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo
effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire
duecentomila, e' svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di
raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti
che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al
venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di
raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1,
sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.».
«Art. 48 (Consorzio per il riciclaggio
di rifiuti di beni in polietilene).
- 1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene
destinati allo smaltimento e' istituito il consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i
beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei
rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in
polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il
ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di
utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A
tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero
dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo
dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di
smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel
caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio
puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono
costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto,
sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina ogni due
anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in
caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo' stabilire
un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo
netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici
di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di
polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha
scopo di lucro ed e' retto da uno Statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione
della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e'
obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati dal consorzio.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
La
Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini,
Ministro degli affari esteri
Castelli,
Ministro della giustizia
Siniscalco,
Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola,
Ministro delle attività produttive
Storace,
Ministro della salute
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO
1 A
(articolo
2, comma 1)
CATEGORIE
DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1.
Grandi elettrodomestici
2.
Piccoli elettrodomestici
3.
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4.
Apparecchiature di consumo
5.
Apparecchiature di illuminazione
6.
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni)
7.
Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8.
Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e
infettati)
9.
Strumenti di monitoraggio e di controllo
10.
Distributori automatici
ALLEGATO
1 B
(articolo
2, comma 1)
ESEMPI
DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE
DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A.
L'ELENCO
E' ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.
1.
Grande elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi
dimensioni)
1.1
Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2
Frigoriferi
1.3
Congelatori
1.4.
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la
conservazione e il deposito di alimenti.
1.5
Lavatrici.
1.6
Asciugatrici.
1.7
Lavatrici.
1.8
Lavastoviglie.
1.8
Apparecchi per la cottura
1.9
Stufe elettriche.
1.10
Piastre riscaldanti elettriche
1.11
Forni a microonde
1.12
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore
trasformazione di alimenti.
1.13
Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14
Radiatori elettrici.
1.15
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed
eventualmente letti e divani.
1.16
Ventilatori elettrici.
1.17
Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro
delle attività produttive 2 gennaio 2003.
1.18
Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria
2.
Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione
delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2.1
Aspirapolvere.
2.2
Scope meccaniche.
2.3
Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per
altre lavorazioni dei tessili.
2.5
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare
ulteriormente gli indumenti.
2.6
Tostapane.
2.7
Friggitrici.
2.8
Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione
dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire
o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9
Coltelli elettrici.
2.10
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici,
rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11
Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare,
indicare e registrare il tempo.
2.12
Bilance.
3.
Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. valutazione in peso ai
fni della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.
3.1
Trattamento dati centralizzato:
3.1.1
mainframe;
3.1.2
minicomputer;
3.1.3
stampanti.
3.2
Informatica individuale:
3.2.1
Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2
Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.3
Notebook.
3.2.4
Agende elettroniche.
3.2.5
Stampanti.
3.2.6
Copiatrici.
3.2.7
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8
Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per
raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni
con mezzi elettronici.
3.2.9
Terminali e sistemi utenti.
3.2.10
Fax.
3.2.11
Telex.
3.2.12
Telefoni.
3.2.13
Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14
Telefoni senza filo.
3.2.15
Telefoni cellulari.
3.2.16
Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere
suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4.
Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
4.1
Apparecchi radio.
4.2
Apparecchi televisivi.
4.3
Videocamere
4.4
Videoregistratori.
4.4
registratori hi-fi.
4.6
Amplificatori audio.
4.7
Strumenti musicali.
4.8
Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o
immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni
e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5.
Apparecchiature di illuminazione.
5.1
Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2
Tubi fluorescenti.
5.3
Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4
Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose
a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri
metallici.
5.5
Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6.
Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali
fissi di grandi dimensioni).
6.1
Trapani.
6.2.
Seghe.
6.3
Macchine per cucire.
6.4
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare,
tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o
per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali.
6.5
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi
e viti o impiego analogo.
6.6
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo,
6.7
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro
trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7.
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport,
7.1
Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2
Consolle di videogiochi portatili.
7.3
Videogiochi.
7.4
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6
Macchine a gettoni.
8.
Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed
infettati)
8.1
Apparecchi di radioterapia.
8.2
Apparecchi di cardiologia.
8.3
Apparecchi di dialisi.
8.4
ventilatori polmonari.
8.5
Apparecchi di medicina nucleare.
8.6
Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7
Analizzatori.
8.8
Congelatori.
8.9
Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e
alleviare malattie, ferite o disabilità.
9.
Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1
Rivelatori di fumo.
9.2
Regolatori di calore.
9.3
Termostati
9.4
Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di
laboratorio.
9.5
Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali,
ad esempio nei banchi di manovra.
10.
Distributori automatici
10.1
Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e
l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a)
di bevande calde;
b)
di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,
c)
di prodotti solidi.
10.2
Distributori automatici di denaro contante.
10.3
Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione
di quelli esclusivamente meccanici.
Allegato
2
(articolo
8, comma 1)
1.
REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
1.1
Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono
caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi
impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni
dovute alla natura dei materiali trattati.
1.2
L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione
lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve
essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a
minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la
manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.
L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
a)
trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
b)
identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse
preventivamente ala fase di trattamento.
1.3
Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed
adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando
rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure
di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in
tema di sicurezza sul lavoro.
1.4
A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al
fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione
urbanistica dell'area.
1.2
Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.
1.2.1
Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in
ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e
dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato
nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile,
alle rispettive fasi di trattamento:
a)
settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
b)
settore di messa in sicurezza;
c)
settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d)
settore di frantumazione delle carcasse;
e)
settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f)
settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g)
settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle
operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento
1.2.2
L'impianto deve essere dotato di:
a)
bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
b)
adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche
esterne;
c)
adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con
separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di
trattamento;
d)
adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti
che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di
decantatori e di detersivi-sgrassanti;
e)
superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
f)
copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa
in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei
pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
1.2.3
I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in
sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono
essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da
convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
raccolta.
1.2.4
L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
1.2.5
Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive
dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal
decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.
Allegato
3
(articolo
8, comma 1)
MODALITA'
DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
1.
Modalità di raccolta e conferimento
1.1
La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve
essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle
apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di
carico e scarico.
1.2
Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il
rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o
compromettere le successive operazioni di recupero.
1.3
devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel
caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei
refrigeranti o degli oli, nonchè ai tubi catodici, nel caso di televisori
e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B,
durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere
mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti
nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi
contenitori che ne assicurino l'integrità.
1.4
Devono essere:
a)
scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
b)
rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione
delle apparecchiature;
c)
assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
d)
mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas
contenuti nei circuiti;
e)
evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in
sicurezza;
f)
utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.
2.
Gestione dei rifiuti in ingresso
2.1
I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e
separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica
metodologia di trattamento.
2.2
un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile,
deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente
presenti tra i rifiuti.
3.
Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti
3.1
Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in
modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo
recupero.
3.2
I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per
lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
3.3
I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere
provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di
contenimento.
3.4
I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e
mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
3.5
Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili
questi devono essere provvisti di:
a)
idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
b)
dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e di svuotamento;
c)
mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di
movimentazione.
3.6
Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con
l'indicazione del rifiuto stoccato.
3.7
Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto
previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002,n. 230.
3.8
Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e
successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
3.9
Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti
contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container
adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute.
3.10
La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da
esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione
del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
3.11
devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli
odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
3.12
Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere
organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui
le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti
sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle,
ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il
comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei
rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
3.13
Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere
adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza
opportune misure di sicurezza per glioperatori e per l'integrità delle
stesse apparecchiature.
4.
Messa in sicurezza dei RAEE
4.1
L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere
l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni
successive.
4.2
La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di
tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti:
a)
condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
b)
componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i
retroilluminatori;
c)
pile;
d)
circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi
se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2;
e)
cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
f)
plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
g)
rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
h)
tubi catodici;
i)
colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC),
idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
l)
sorgenti luminose a scarica;
m)
schermi a cristalli liquidi , se del caso con il rivestimento, di
superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante
sorgenti luminose a scarica;
n)
cavi elettrici esterni;
o)
componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva
97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose;
p)
componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i
componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste
dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del
Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
q)condensatori
elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza >
25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).
4.3
Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza
creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
4.4
I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere
trattati come segue:
a)
tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
b)
apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un
potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad
esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono
essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono
devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data
20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 230 del 1° ottobre 2002;
c)
sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la
dispersione di polveri e vapori.
5.
Presidi ambientali
5.1
Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale
da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori
superficiali e/o profondi.
5.2
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi
pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di
polveri
5.3
Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve
essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle
stesse.
5.4
Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze
lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi
controlli sono previsti agli articoli 3 e 4 del citato decreto
ministeriale in data 20 settembre 2002.
Allegato
4
(articolo
13, comma 4)
SIMBOLO
PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Il
simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barato come
indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e
indelebile

N.B.:
L'immagine è indicativa; fare riferimento alla versione cartacea della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 29/7/2005, più
sotto riportata.
ALLEGATO
5
(articolo
5)
APPLICAZIONI
ESENTATE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 51
1.
Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di
5 mg per lampada.
2.
Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
-
alofosfato
10 mg
-
trisosfato con tempo di vita normale
5 mg
-
trifosfato con tempo di vita lungo
8 mg
3.
Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4.
Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel
presente allegato.
5.
Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componente elettronici e tubi
fluorescenti.
6.
Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di
piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e
leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
7.
- Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per
saldature a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo)
-
Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array,
apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione per reti
infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni,
-
Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi
piezoelettrici).
8.
cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base
di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva
91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alla
limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi
>
Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in
acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
>
Piombo usato nel sistemi di connessione a pin.
>
Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione
termica
>
Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
>
Piombo in saldature composte da più di due elementi, per la connessione
fra i piedini e l'involucro dei microprocessori , con un contenuto in
piombo tra l'80% e l'85% in peso
>
Piombo nelle saldature per realizzare una connessione letica tra la
matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati
flip chip.
_____________________________
1
Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1%
in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB)
ed etere di difenile polibromuurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di
cadmio; per materiale omogeneo di intende un'unità che non può essere
meccanicamente disaggregata in più materiali separati
_______________________
Testo storico del D. Lgs.
151/2005
---->
Vedere testo a pag. 5 <----
Emana il seguente
decreto legislativo
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25
luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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TESTO COORDINATO
DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173
Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la
legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta
Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa».
(Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 12/7/2006)
Art. 1-quinquies -
Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151
(( 1. Il termine di
cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti
attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del
medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre
2006.))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20, del comma 8
dell'art. 13 e del comma 1 dell'art. 15, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.).
«5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6,
commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si
conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 13 (Obblighi di informazione).
- 1-7 omissis.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di funzionamento del Registro di
cui all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle
informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di
funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito
dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza
dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi
condizioni operative.».
«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti
compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma
1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste
allo stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati
relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie
che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi
dell'art. 13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le
rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programrnare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni
nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di
cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste
alla stessa lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il
13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio
di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita'
alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui
all'art. 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art.
17.».
(Legge
12/7/2006, n. 228)
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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria.
(Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31/12/2007)
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( ... omissis ... )
Sezione
XI
Ambiente
Art. 30
Proroga dei termini di cui
al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi
entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono
individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in
deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalita' semplificate
per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1,
lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma
1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore di tale decreto.". 2. All'articolo 20, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e
non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo
12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'articolo 12, comma 2".
( ... omissis ... )
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DECRETO
LEGISLATIVO 25 Settembre 2007
Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei
RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.
(Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6/10/2007)
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione
dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
Visto l'art. 15, comma 1, del citato decreto n. 151/2005, che prevede che con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sia istituito
il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE
1. E' istituito, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato
di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito denominato Comitato.
Art. 2
Composizione e durata
1. Il Comitato e' costituito da
sei componenti designati secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo n. 151 del 2005.
2. Svolge le funzioni di presidente uno dei componenti designati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni.
Art. 3
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il
funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno
adottato dal Comitato stesso.
2. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle riunioni del
Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.
3. La Segreteria del Comitato e' assicurata dall'APAT.
Art. 4
Compiti
1. Il Comitato di vigilanza e
di controllo svolge i compiti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo n. 151 del 2005, avvalendosi dell'APAT e dell'eventuale
collaborazione, per l'attivita' ispettiva, della Guardia di finanza.
2. Il Comitato inoltre:
a) assicura il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 151 del
2005;
b) funge da punto di riferimento per la rappresentazione delle diverse
problematiche da parte delle categorie interessate e del Centro di
coordinamento di cui all'art. 13, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello
comunitario, si esprime circa l'applicabilita' o meno del decreto legislativo
n. 151 del 2005 a tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche non
elencate nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo;
c) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme
applicazione del decreto legislativo n. 151 del 2005 e dei suoi provvedimenti
attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
ai Ministeri competenti.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto
del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE del quale puo' richiedere,
ogniqualvolta sia ritenuto necessario, la convocazione.
Art. 5
Copertura delle spese di
funzionamento
1. Ai sensi dell'art. 19, comma
3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al
funzionamento del Comitato sono a carico dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di
mercato per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il
decreto di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005,
che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio
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COMUNICATO
Costituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del Comitato di vigilanza e di controllo sulla
gestione dei RAEE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6/10/2007)
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Con decreto ministeriale del 25
settembre 2007 e' stato costituito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e
di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'art. 15, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
|
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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 Settembre 2007,
n. 185
Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e
funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle
attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato
d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8,
e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
(Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 5/11/2007)
|
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Testo in vigore dal:
20-11-2007
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla
gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
Visto in particolare
l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, che
prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei
soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visti gli articoli
13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151
del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza
unificata, siano definite le modalita' di funzionamento del Registro
di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalita' di
iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni,
nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro
di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza
dei sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo
sulla gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il
funzionamento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato
regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 31
maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto
2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata
con la nota del 7 agosto 2007, n. UL/2007/7406.
Adotta il
seguente regolamento: Art.
1
Istituzione del Registro e struttura
organizzativa
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito
denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come
definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Registro contiene una
sezione recante le seguenti informazioni:
a) i dati comunicati dai
soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la
Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) i dati comunicati dai
soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Registro contiene
inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti
per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli
10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei predetti
sistemi nonche' le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in
materia ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo
degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva
2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, supplemento
ordinario.Art. 13 (Obblighi di informazione)
- 1. Il
produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce,
all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate
informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come
rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta
separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita'
di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto
dell'acquisto di una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente
e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso
improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
d) il
significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
e) le sanzioni
previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2. Nel
caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, non e' prevista la fornitura delle
istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal
distributore presso il punto di vendita mediante opportune
pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.
3. Fatte
salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il
produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a
disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento
e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto
elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di
trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul
mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni
indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' il punto in cui le sostanze e i
preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature
stesse, nella misura in cui cio' e' necessario per consentite ai
centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio
di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. 4. Le
apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal
13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilita' del
produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione
che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo
riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo
inequivocabile, che l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato
dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta
separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
sono definite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le
modalita' per l'identificazione del produttore.
5. Nel caso in cui
l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile
dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio
stesso e' apposto in modo visibile sulla confezione, sulle
istruzioni e sul foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al
Registro di cui all'art. 14, con cadenza annuale e con le modalita'
da individuare ai sensi dello stesso art. 13, comma 8, la quantita'
e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse
sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate,
riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonche' le
indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente
decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o
elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di
cui al decreto legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e
con le modalita' di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto
all'art. 14, le quantita' e le categorie di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui
risiede l'acquirente, nonche' le modalita' di adempimento degli
obblighi previsti all'art. 10, comma 3.
8. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di
iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui
ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un
centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per
l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi
collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni
operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i
consumatori su: a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione
affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE,
sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di
recupero degli stessi; b) il ruolo del consumatore stesso nel
reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.�.
�Art. 14 (Registro nazionale dei soggetti obbligati al
trattamento dei RAEE).
- 1. Al fine di controllare la gestione dei
RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'art. 10, comma 1,
e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al
finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli
articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al
comma 2. All'interno di tale registro e' prevista una sezione
relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il
finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni
di cui al comma 2. 2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed
elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere
sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione
presso la Camera di commercio di competenza. All'atto
dell'iscrizione il produttore, come definito dall'art. 3, comma 1,
lettera m), deve indicare, qualora il codice di attivita' non
individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo
specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il
sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di
finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro
previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'art. 15 l'elenco
delle imprese identificate come produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attivita'.Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di
indirizzo sulla gestione dei RAEE).
- 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione
dei RAEE, con i seguenti compiti:
a) predisporre ed aggiornare il
registro di cui all'art. 14, comma l, sulla base delle comunicazioni
delle Camere di commercio previste allo stesso art. 14, comma 3;
b)
raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi
ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i
produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art.
13, commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla
lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
d)
programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui
alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla
stessa lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse
sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
produttore ed il marchio di cui all'art. 13, comma 4, e affinche' i
produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche
mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro
sulla conformita' alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f)
elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art.
9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17. 2. Per
le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in
particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il
Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di
finanza. 3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di
funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come
individuate allo stesso comma 1, lettera c), e' composto da sei
membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno
dal Ministro delle attivita' produttive, con funzione di
vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il
Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento. 4.
Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi',
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne
sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento.
Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1
nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti. Note
all'art. 1: - Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse. - Il comma 1,
dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, e' il
seguente: Art. 3 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed
elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che
dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o
da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di
trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti
alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate
con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata
e a 1500 volt per la corrente continua;
b) "rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE":
le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate
rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo n. 22 del 1999",
inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo
che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume
la decisione di disfarsene;
c) "apparecchiature elettriche ed
elettroniche usate": le apparecchiature di cui alla lettera a)
che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura
di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinche'
quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile
reimpiego ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d)
"prevenzione": le misure volte a ridurre la quantita' e la
nocivita' per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze
che li compongono;
e) "reimpiego": le operazioni per le
quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo
per il quale le apparecchiature erano state originariamente
concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di
loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri
di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti; f)
"riciclaggio": il ritrattamento in un processo produttivo
dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri
fini, escluso il recupero di energia;
g) "recupero di
energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per
produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti, ma con recupero del calore;
h) "recupero": le
operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del
1997;
i) "smaltimento": le operazioni indicate
all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
l)
"trattamento": le attivita' eseguite dopo la consegna del
RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la
comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in
cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attivita':
eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio,
frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le
altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento
del RAEE
m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla
tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a
distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e
successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature
elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il
proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il
rivenditore non e' considerato "produttore" se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto
1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale,
apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un'attivita'
professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante
vendita a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed
elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione e' produttore
solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto
non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti
esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a
meno che non agisca in qualita' di produttore ai sensi dei punti 1),
2) e 3);
n) "distributore": soggetto iscritto nel registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita'
commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad
un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1,
lettera b);
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i
RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale,
industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e
per quantita', a quelli originati dai nuclei domestici;
p) "RAEE
professionali": i RAEE prodotti dalle attivita' amministrative
ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) "RAEE
storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r)
"sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i
preparati considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di
prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo
a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i
termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo
accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' di
trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura;
t)
"centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e strutture
per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE
predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da
privati;
u) "raccolta separata": le operazioni di
conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente
omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.
- Per il testo
degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 151 del 2005 si
veda nelle note alle premesse. - L'art. 10 del decreto legislativo
n. 151 del 2005, e' il seguente: Art. 10 (Modalita' e garanzie
di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai
nuclei domestici).
- 1. Il finanziamento delle operazioni di
trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle
operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE
storici, provenienti dai nuclei domestici e' a carico dei produttori
presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i
rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato,
calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se
specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di
apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori
adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di
gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le
apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino
al 13 febbraio 2013 il produttore puo' indicare esplicitamente
all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi
sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo
smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica
separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il
costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione
dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono
superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il
recupero e lo smaltimento.
3. I produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di
comunicazione a distanza di cui al citato decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del presente art.
anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato
membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
in conformita' alle disposizioni adottate a livello comunitario.
4.
Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature
rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul
mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o
professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
- Il comma 1, dell'art. 11, del
citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente:
1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri
istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di
trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da
nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico
del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso
sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al
predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un
sistema collettivo o misto adeguato.
- Il comma 4, dell'art.
12, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il
seguente:
4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi
1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema
collettivo o misto adeguato.
Art. 2
Modalita' di
registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro
1. Il
Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di
controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT.
2. I dati
del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle
camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4,
6 e 7.
3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle
informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso
l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del
Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi
dell'APAT, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi cosi' come definiti dal Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
4. Gli
standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle
camere di commercio italiane.
Nota all'art. 2:
-
Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Iscrizione
dei produttori al registro
1. L'iscrizione al Registro e' effettuata
dal produttore presso la Camera di commercio nella cui
circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui
il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive
al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia,
incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata
presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la
sede legale del rappresentante.
2. L'iscrizione e' effettuata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel
mercato italiano.
3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via
telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma
digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal
rappresentante abilitato ai sensi del comma 1.
4. I produttori di
AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della
gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli
articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente
all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla
categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce,
al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta
adesione al sistema collettivo.
5. All'atto dell'iscrizione al
Registro il produttore deve indicare:
a) l'appartenenza ad una o
piu' delle tipologie di attivita' definite all'articolo 3, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) lo
specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come produttore
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
c) per ciascuna
categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa
nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il
peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature
immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra
apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione
non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita'
al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151;
d) le informazioni sui centri di raccolta
organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c)
e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15l,
specificando se l'organizzazione e' su base individuale o
collettiva;
e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati
membri dell'Unione europea;
f) le informazioni relative all'entita'
e alle modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di cui
agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151;
g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso
cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel
caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve
indicare il nome del sistema prescelto.
6. Per peso effettivo di
un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del
prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al
netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non
elettrici o elettronici.
7. Qualora il produttore non disponga, al
momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle
AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria
responsabilita' una stima di tale suddivisione.
8. Una volta
effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un
numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di
commercio.
9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di
iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti
commerciali.
Note all'art. 3:
-
Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, si veda nelle note all'art.
1. - Si riporta il testo
dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
Art.
20 (Disposizioni transitorie e finali).
1. I titolari degli
impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento
alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli
impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more
dell'adeguamento e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
2. Al
fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal
presente decreto, la provincia competente per territorio procede,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che
effettuano l'attivita' di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La
provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per
conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere
superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la
prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi
e nei termini stabiliti l'attivita' e' interrotta.
3. I produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 13, comma
8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione
prevista al comma 2 dello citato art. 14.
4. Nelle more della
definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori,
secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva
2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il
finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene
assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10, comma
1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6,
commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si
conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le
disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo n.
22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto. 4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di
identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'art.
11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non
oltre il 31 dicembre 2007, il finanziamento delle operazioni di cui
all'art. 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalita'
stabilite all'art. 10, comma 1.
- Il comma 1, dell'art. 3,
del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato
nelle note all'art. 1.
- L'allegato 1A del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: �Allegato
1A (art. 2, comma 1) Categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto. 1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3.
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4.
Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6.
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni.
7. Giocattoli e
apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi
medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati.
9.
Strumenti di monitoraggio e di controllo. 10. Distributori
automatici.
- L'allegato 1B del citato decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, e' il seguente:
Allegato 1B (art. 2,
comma 1) Esempi di prodotti che devono essere presi in
considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle
categorie dell'allegato 1A. L'elenco e' esemplificativo e non
esaustivo. 1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli
fissi di grandi dimensioni). 1.1 Grandi apparecchi di
refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi
elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione
e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici.
1.7
Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e
l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di
riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi
elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente
letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il
condizionamento come definiti dal decreto ministeriale 2 gennaio
2003 del Ministro delle attivita' produttive.
1.18 Altre
apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2.
Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
2.1 Aspirapolvere. 2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature
per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria,
macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri
da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare
ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8
Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la
preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e
apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9
Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per
massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da
tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il
tempo.
2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le
comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione
delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
3.1
Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal
computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2
Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5
Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche
ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri
prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare,
presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9
Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12
Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni
senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche
e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o
altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature
di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle
quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
4.1 Apparecchi
radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4
Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per
registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre
tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla
telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1
Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma
1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti
compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita',
comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e
sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a
vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed
elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi
dimensioni).
6.1 Trapani.
6.2 Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare,
segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare,
piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o
altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare
o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti
per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7 Apparecchiature per
spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze
liquide o gassose con altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per
altre attivita' di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per
il tempo libero e lo sport.
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2 Consolle di videogiochi portatili
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer
per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6
Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i
prodotti impiantati ed infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4
Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6
Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7
Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per
diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie,
ferite o disabilita'.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso
domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e
controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di
manovra.
10. Distributori automatici.
10.1 Distributori automatici,
incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o
semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di
bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.
10.3 Tutti i
distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione
di quelli esclusivamente meccanici.
- Si riporta il testo
degli articoli 6, 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151:
Art. 6 (Raccolta separata).
- 1. Entro la data di cui
all'art. 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di
gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme
al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire,
entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta
separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4
kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la
funzionalita', l'accessibilita' e l'adeguatezza dei sistemi di
raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta
separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori
finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di
raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di
rifiuti prodotti in altri comuni e' consentito solo previa
sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di
destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica
destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di
uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la
stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni
della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile
reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i
centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate
non suscettibili di reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle
lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome
possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva,
sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici
conformi agli obiettivi del presente decreto.
2. Tenuto conto delle
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura
elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), puo'
essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione
del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui
risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i
suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE e' a carico del
detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore
autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto
stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro
nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva,
sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata
di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture
di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune
interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o
terzi che agiscono in loro nome.Art. 11 (Modalita' e
garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo
il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici).
- 1. Il
finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai
sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di
recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli
articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo
il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume l'onere
per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta
data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente
ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto
adeguato.
2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione
dei RAEE di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento
in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul
mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto
dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita'
equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma
1, il produttore non puo' indicare separatamente all'acquirente, al
momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento
e di smaltimento.
4. Nel caso di vendita effettuata mediante
comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10, comma 3.Art. 12 (Modalita' e garanzie di
finanziamento della gestione dei RAEE professionali).
- 1. Il
finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne
assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire
dalla predetta data.
2. Il finanziamento delle operazioni di
raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE
professionali originati da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 e' a
carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un
prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della
nuova apparecchiatura fornita ovvero e' a carico del detentore negli
altri casi.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono
equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata
sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.
4.
Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2
individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema
collettivo o misto adeguato.
5. Al fine di garantire il
finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui al comma
1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura
elettrica od elettronica e' immessa sul mercato, adeguata garanzia
finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti definite con il
decreto di cui all'art. 11, comma 2.
6. I produttori e gli utenti
diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari
che prevedono modalita' alternative di finanziamento della gestione
dei RAEE professionali, purche' siano rispettate le finalita' e le
prescrizioni del presente decreto.
Art. 4
Variazione
dei dati di iscrizione al Registro
1. I produttori comunicano, con
le medesime modalita' previste all'articolo 3, qualsiasi variazione
dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonche' la cessazione
dell'attivita' determinante obbligo di iscrizione.
Art. 5
Oneri
relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria
1. Ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro sono a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato; detti
oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce anche
le modalita' di versamento.
2. L'iscrizione al Registro e'
assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale
diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce presentate
al Registro delle imprese delle camere di commercio con modalita'
telematica.
Nota all'art. 5:
- I
commi 3 e 4 dell'art. 19, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, sono i seguenti:
3. Gli oneri relativi alla
attivita' di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 5, nonche' quelli
relativi alla istituzione del registro di cui all'art. 14 ed al
funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a carico dei
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base
alle rispettive quote di mercato.
4. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3,
nonche' le relative modalita' di versamento. Con disposizioni
regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le
tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonche' le
relative modalita' di versamento.
Art. 6
Comunicazione
annuale dei produttori
1. I produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di
vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo
13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avvalendosi del
modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.
2. Le informazioni
sono fornite per via telematica e riguardano, per ciascuna categoria
di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B
del medesimo decreto legislativo:
a) il numero e il peso effettivo o
il solo peso effettivo delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato nell'anno solare precedente,
suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale
ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di
illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) il peso delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti
i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare
precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le
predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per
conto di tutti i produttori ad esso aderenti.
Note all'art. 6:
-
Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, e' riportato nelle note alle premesse.
- La legge 25 gennaio
1994, n. 70, recante Norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1994, n. 24.
- L'Allegato 1A del citato decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
-
L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 10, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note
all'art. 1.
Art. 7
Modalita' di
raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi collettivi
1. Al
fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul
territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui
all'articolo 1 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad
operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che
aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le
categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise
nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite;
c) le
tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:
1.
RAEE domestici storici 2. RAEE professionali storici 3. RAEE
domestici nuovi 4. RAEE professionali nuovi 5. RAEE illuminazione 2.
I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati
di cui al comma 1.
3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al
Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori
ad essi aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali,
reimpiegate, riciclate e recuperate, con le modalita' di cui
all'articolo 6.
Note all'art. 7:
-
L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3. - L'Allegato 1B del citato
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
all'art. 3.
Art. 8
Accesso ai
dati
1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nota all'art. 8:
- Il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante �Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale�, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222.
Art. 9
Centro di
coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei
sistemi collettivi
1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici costituiti entro il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
provvedono, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in
vigore, ad istituire il Centro di coordinamento di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51.
2. Il
Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma di
consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale
partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro
trenta giorni dalla loro costituzione.
3. Qualora per uno o piu'
raggruppamenti di RAEE domestici di cui all'Allegato 1 si
costituisca un unico sistema collettivo che opera su tutto il
territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio dei
servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo'
essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento.
In tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al
Comitato di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un
programma annuale di prevenzione e attivita' relativo al
raggruppamento o ai raggruppamenti di RAEE gestiti.
4. Possono
partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi collettivi di
gestione dei RAEE professionali.
Note all'art. 9:
-
Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 15 del citato
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
alle premesse.
Art. 10
Compiti del
centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento ha il compito
di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi di
gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi
condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il
riciclaggio/recupero di tali rifiuti.
2. In particolare, il Centro
di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a) definisce con l'ANCI,
tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il
ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti
nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, e, fatto salvo il
disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti
pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I,
garantendo la razionalizzazione e l'omogeneita' a livello
territoriale dell'intervento;
b) definisce con l'ANCI e con le
associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un
accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte
dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), e' effettuato
direttamente presso i distributori medesimi;
c) stipula specifici
accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori,
al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e
qualificazione delle aziende del settore;
d) assicura la necessaria
cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di
quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui
all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
e)
ottimizza uniformando le relative modalita' e condizioni il sistema
di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
e lo smistamento al sistema collettivo competente per il
conferimento agli impianti di trattamento;
f) assicura la
tempestivita' nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei
centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche;
g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per
categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di
modalita' da definire d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza
e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151;
h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di
cui all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attivita' e
lo trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma
deve contenere indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi
di recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Centro di
coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera f) al
Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della
predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Centro di
coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche mediante il
ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni, purche'
venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 10:
-
Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 3. L'art. 187, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante �Norme in materia
ambientale�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O., e' il seguente: �Art. 187 (Divieto di
miscelazione di rifiuti pericolosi).
- 1. E' vietato miscelare
categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla
parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1,
la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti,
sostanze o materiali puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui
all'art. 178, comma 2, e al fine di rendere piu' sicuro il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle
sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'art. 256,
comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per
soddisfare le condizioni di cui all'art. 178, comma 2.-
L'Allegato 1A, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'art. 15, del citato
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
alle premesse. - L'art. 9, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' il seguente: �Art. 9 (Recupero dei RAEE).
- 1.
Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, i produttori o i terzi
che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul
territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di
recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'art. 6
conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il
reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31
dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi
di cui al comma 2. 2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai
RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) per i RAEE che rientrano
nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero
pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale
di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio;
b) per i
RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una
percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per
apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di
componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso
medio per apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie
2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari
almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di
reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze
pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
d) per tutti i
rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti una percentuale di
reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze
pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose.
3. I titolari
degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione
del registro di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il
peso dei RAEE in entrata, nonche' il peso dei loro componenti, dei
loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli
impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata
sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonche' dei loro componenti,
dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantita'
effettivamente recuperate.
4. Al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili
degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di
recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE
trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero,
avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le
modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE,
specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il
peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
5.
L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui
al comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati
relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al
monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di
mercato di cui all'art. 15, comma 1, lettera c).
6. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in
conformita' alle decisioni intervenute in sede comunitaria. 7. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a
promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di
riciclaggio e di trattamento.ï
Art. 11
Organizzazione del Centro di coordinamento
1. Sono organi del
Centro:
a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni
sistema collettivo;
) il Comitato esecutivo, composto da cinque
membri, tra cui il Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei
revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo
nominati nell'atto costitutivo del Centro durano in carica per
dodici mesi decorrenti dalla costituzione del Centro stesso.
3. I
componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra gli
iscritti all'Albo dei revisori contabili.
4. Lo statuto del Centro
di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e deve essere
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Centro
di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di funzionamento.
Art. 12
Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento
1. I mezzi
finanziari per il funzionamento del Centro di coordinamento sono
costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti, da erogarsi
secondo le modalita' stabilite nello Statuto.
2. Qualora per uno o
piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico sistema
collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a
seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e
vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente
Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al
Centro di coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato
dagli obblighi di finanziamento del Centro di coordinamento. 3.
Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un
unico sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale
e che, pur partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di
svolgere alcune delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere
ai servizi dello stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di
finanziamento del Centro per quanto attiene tali attivita'.
Art. 13
Istituzione
del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui
all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui:
3
designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie
dell'industria dei quali almeno uno in rappresentanza del settore
del recupero, 1 designato dalle Organizzazioni nazionali delle
categorie del commercio, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle
categorie dell'artigianato, 1 dalle Organizzazioni nazionali delle
categorie della cooperazione, 2 dalle Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI,
1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni ambientaliste e 1 dalle
Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in
carica quattro anni.
Nota all'art. 13:
-
Per il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
Art. 14
Compiti del
Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato di
indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto del
Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In particolare il Comitato di
indirizzo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita',
nonche' l'attivita' di comunicazione, del sistema di gestione dei
RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie
valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.
Nota all'art. 14:
-
L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 15
Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il
Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e
ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal
Comitato di vigilanza e di controllo.
2. Il Comitato d'indirizzo
puo' richiedere, a maggioranza dei componenti, la convocazione del
Comitato di vigilanza e controllo per la discussione delle proposte
formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la discussione di
eventuali problematiche.
3. L'attivita' di segreteria del Comitato
d'indirizzo e' assicurata dalla segreteria del Comitato di vigilanza
e di controllo. 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi al
funzionamento del Comitato d'indirizzo sono a carico dei produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche in misura
proporzionale alle rispettive quote di mercato per tipo di
apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005,
che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
Nota all'art. 15:
-
Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, si veda nelle note all'art. 5.
Art. 16
Regime
transitorio di avvio
1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino
alla scadenza di centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli
obblighi di gestione e finanziamento dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche provenienti da nuclei domestici sono
attuate secondo un regime transitorio per assicurare l'avvio rapido
ed efficace delle attivita' previste a carico dei produttori di AEE
e dei sistemi collettivi da questi costituiti. 2. Contestualmente
all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE attuano quanto
previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151.
3. Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito
mediante la stipula di un accordo di programma tra Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le
Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
4. L'accordo di
programma di cui al comma 3 definisce in particolare:
a)
esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a
continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture
per la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta
la gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente
sul proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa vigente;
b) il finanziamento del periodo transitorio
mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei
costi per le attivita' di trasporto dai Centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei RAEE, che i produttori di
AEE e dei sistemi collettivi da questi costituiti dovranno versare
ai comuni alla fine del periodo transitorio. Una quota parte di tale
importo sara' destinata alla realizzazione di centri di raccolta in
aree non provviste;
c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera
b) sara' ripartito dai Sistemi collettivi aderenti al centro di
coordinamento tra tutti i produttori di AEE che risulteranno
iscritti al Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, al termine del periodo previsto
dall'articolo 20, comma 3 dello stesso decreto legislativo.
5. Al
termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema e'
assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma
2, lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle
condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o
le eventuali penali. Il presente decreto munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro
Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro
dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25
ottobre 2007
Ufficio controllo atti dei Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n.
151
Note all'art. 16:
-
Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 6,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note
all'art. 3.
- L'art. 14, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - Per il testo
dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda
nelle note all'art. 3.
Allegato 1
(articolo
9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di
RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto
salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti
pericolosi.
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale
raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale
raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del
decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151:
da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer
electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti
luminose). PED e altro:
rientrano in tale raggruppamento le seguenti
categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151:
3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3,
5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti
di cui al presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose:
rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui
all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
da
5.2 a 5.5.
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GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2008
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e
misure di sicurezza dei dati personali.
(Gazzetta
Ufficiale n. 287 del 9/12/2008)
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti gli atti d'ufficio relativi alla problematica del rinvenimento di dati
personali all'interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche cedute a
un rivenditore per la dismissione o la vendita o a seguito di riparazioni e
sostituzioni;
Viste, altresi', le recenti notizie di stampa in ordine al rinvenimento da
parte dell'acquirente di un disco rigido usato, commercializzato attraverso
un sito Internet, di dati bancari relativi a oltre un milione di individui
contenuti nel disco medesimo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli articoli 31
e seguenti e 154, comma 1, lettera h), nonche' alle regole 21 e 22 del
disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato «B»
al Codice;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle
direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), che prevede misure e
procedure finalizzate a prevenire la produzione di rifiuti di
apparecchiature elettriche e elettroniche, nonche' a promuovere il reimpiego,
il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti in modo da ridurne
la quantita' da avviare allo smaltimento (cfr. art. 1, comma 1, lettere a) e
b);
Considerato che l'applicazione della disciplina contenuta nel menzionato
decreto legislativo n. 151/2005, mirando (tra l'altro) a privilegiare il
recupero di componenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Raee), anche nella forma del loro reimpiego o del
riciclaggio in beni oggetto di (nuova) commercializzazione (cfr. in
particolare articoli 1 e 3, comma 1, lettere e) ed f), decreto legislativo
n. 151/2005), comporta un rischio elevato di «circolazione» di componenti
elettroniche «usate» contenenti dati personali, anche sensibili, che non
siano stati cancellati in modo idoneo, e di conseguente accesso ad essi da
parte di terzi non autorizzati (quali, ad esempio, coloro che provvedono
alle predette operazioni propedeutiche al riutilizzo o che acquistano le
apparecchiature sopra indicate);
Considerato che il «reimpiego» consiste nelle operazioni che consentono
l'utilizzo dei rifiuti elettrici ed elettronici o di loro componenti «allo
stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente
concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro
componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta,
ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti» (art. 3, comma 1, lettera
e), decreto legislativo n. 151/2005) e il «riciclaggio» consiste nel «ritrattamento
in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini» (art. 3, comma 1, lettera e), decreto
legislativo n. 151/2005);
Considerato che rischi di accessi non autorizzati ai dati memorizzati
sussistono anche in relazione a rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche avviati allo smaltimento (art. 3, comma 1, lettera i), decreto
legislativo n. 151/2005);
Rilevata la necessita' di richiamare l'attenzione su tali rischi di persone
giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e persone fisiche che,
avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie attivita', in particolare
quelle industriali, commerciali, professionali o istituzionali (di seguito
sinteticamente individuati con la locuzione «titolari del trattamento»: art.
4, comma 1, lettera f) del Codice), dismettono sistemi informatici o, piu'
in generale, apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti dati
personali (come pure dei soggetti che, su base individuale o collettiva,
provvedono al reimpiego, al riciclaggio o allo smaltimento dei rifiuti di
dette apparecchiature); Rilevato che la disciplina di cui al citato decreto
legislativo n. 151/2005 e alla normativa secondaria che ne e' derivata (allo
stato contenuta nel decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, recante
«Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)», nell'ulteriore decreto
ministerile del 25 settembre 2007, recante «Istituzione del Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee», nonche' nel decreto
ministeriale 8 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche») lascia impregiudicati gli obblighi che gravano sui
titolari del trattamento relativamente alle misure di sicurezza nel
trattamento dei dati personali (e la conseguente responsabilita'); Rilevato
che ogni titolare del trattamento deve quindi adottare appropriate misure
organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati personali
trattati e la loro protezione anche nei confronti di accessi non autorizzati
che possono verificarsi in occasione della dismissione dei menzionati
apparati elettrici ed elettronici (articoli 31 e seguenti del Codice); cio',
considerato anche che, impregiudicati eventuali accordi che prevedano
diversamente, produttori, distributori e centri di assistenza di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non risultano essere soggetti, in
base alla particolare disciplina di settore, a specifici obblighi di
distruzione dei dati personali eventualmente memorizzati nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche a essi consegnate;
Rilevato che dall'inosservanza delle misure di sicurezza puo' derivare in
capo al titolare del trattamento una responsabilita' penale (art. 169 del
Codice) e, in caso di danni cagionati a terzi, civile (articoli 15 del
Codice e 2050 codice civile); Rilevato che analoghi obblighi relativi alla
destinazione dei dati gravano sul titolare del trattamento nel caso in cui
la dismissione delle apparecchiature coincida con la cessazione del
trattamento (art. 16 del Codice);
Rilevato che le misure da adottare in occasione della dismissione di
componenti elettrici ed elettronici suscettibili di memorizzare dati
personali devono consistere nell'effettiva cancellazione o trasformazione in
forma non intelligibile dei dati personali negli stessi contenute, si' da
impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la
disponibilita' materiale dei supporti di venirne a conoscenza non avendone
diritto (si pensi, ad esempio, ai dati personali memorizzati sul disco
rigido dei personal computer o nelle cartelle di posta elettronica, oppure
custoditi nelle rubriche dei terminali di comunicazione elettronica);
Considerato che tali misure risultano allo stato gia' previste quali misure
minime di sicurezza per i trattamenti di dati sensibili o giudiziari, sulla
base delle regole 21 e 22 del disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza che disciplinano la custodia e l'uso dei supporti
rimovibili sui quali sono memorizzati i dati, che vincolano il riutilizzo
dei supporti alla cancellazione effettiva dei dati o alla loro
trasformazione in forma non intelligibile;
Ritenuto che i titolari del trattamento, in occasione della dismissione
delle menzionate apparecchiature elettriche ed elettroniche, qualora siano
sprovvisti delle necessarie competenze e strumentazioni tecniche per la
cancellazione dei dati personali, possono ricorrere all'ausilio o conferendo
incarico a soggetti tecnicamente qualificati in grado di porre in essere le
misure idonee a cancellare effettivamente o rendere non intelligibili i
dati, quali centri di assistenza, produttori e distributori di
apparecchiature che attestino l'esecuzione di tali operazioni o si impegnino
ad effettuarle;
Ritenuto che chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti debba
comunque assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilita' di dati
personali sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a
cancellarli o a renderli non intelligibili;
Considerato che, ferma restando l'adozione di ulteriori opportune cautele
volte a prevenire l'indebita acquisizione di informazioni personali, anche
fortuita, da parte di terzi, le predette misure, suscettibili di
aggiornamento alla luce dell'evoluzione tecnologica, possono in particolare
consistere, a seconda dei casi, anche nelle procedure di cui agli allegati
documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuta la necessita' di curare la conoscenza tra il pubblico della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle
relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati (art. 154,
comma 1, lettera h), del Codice), con riferimento alla dismissione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche attraverso la
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe
Fortunato; Tutto cio' premesso il Garante 1.
Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera h) del Codice, richiama
l'attenzione di persone giuridiche, pubbliche amministrazioni, altri enti e
persone fisiche che, avendone fatto uso nello svolgimento delle proprie
attivita', in particolare quelle industriali, commerciali, professionali o
istituzionali, non distruggono, ma dismettono supporti che contengono dati
personali, sulla necessita' di adottare idonei accorgimenti e misure, anche
con l'ausilio di terzi tecnicamente qualificati, volti a prevenire accessi
non consentiti ai dati personali memorizzati nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche destinate a essere:
a) reimpiegate o riciclate, anche seguendo le procedure di cui all'allegato
A);
b) smaltite, anche seguendo le procedure di cui all'allegato B). Tali misure
e accorgimenti possono essere attuate anche con l'ausilio o conferendo
incarico a terzi tecnicamente qualificati, quali centri di assistenza,
produttori e distributori di apparecchiature che attestino l'esecuzione
delle operazioni effettuate o che si impegnino ad effettuarle.
Chi procede al reimpiego o al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche o di loro componenti e' comunque tenuto ad
assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilita' di dati personali
sui supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a
renderli non intelligibili.
2. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero
della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2008
Il presidente
Pizzetti
Il relatore
Fortunato
Il segretario generale
Buttarelli
Allegato A)
REIMPIEGO E RICICLAGGIO DI
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
In caso di reimpiego e
riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche le
misure e gli accorgimenti volti a prevenire accessi non consentiti ai dati
personali in esse contenuti, adottati nel rispetto delle normative di
settore, devono consentire l'effettiva cancellazione dei dati o garantire la
loro non intelligibilita'. Tali misure, anche in combinazione tra loro,
devono tenere conto degli standard tecnici esistenti e possono consistere,
tra l'altro, in: Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei
dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici:
1. Cifratura di singoli file o gruppi di file, di volta in volta protetti
con parole-chiave riservate, note al solo utente proprietario dei dati, che
puo' con queste procedere alla successiva decifratura. Questa modalita'
richiede l'applicazione della procedura di cifratura ogni volta che sia
necessario proteggere un dato o una porzione di dati (file o collezioni di
file), e comporta la necessita' per l'utente di tenere traccia separatamente
delle parole-chiave utilizzate;
2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) dei personal
computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r)
in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite
l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente. Puo' effettuarsi su
interi volumi di dati registrati su uno o piu' dispositivi di tipo disco
rigido o su porzioni di essi (partizioni, drive logici, file-system)
realizzando le funzionalita' di un c.d. file-system crittografico
(disponibili sui principali sistemi operativi per elaboratori elettronici,
anche di tipo personal computer, e dispositivi elettronici) in grado di
proteggere, con un'unica parola-chiave riservata, contro i rischi di
acquisizione indebita delle informazioni registrate.
L'unica parola-chiave di volume verra' automaticamente utilizzata per le
operazioni di cifratura e decifratura, senza modificare in alcun modo il
comportamento e l'uso dei programmi software con cui i dati vengono
trattati. Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili
a dispositivi elettronici o informatici:
3. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi
informatici (quali wiping program o file shredder) che provvedono, una volta
che l'utente abbia eliminato dei file da un'unita' disco o da analoghi
supporti di memorizzazione con i normali strumenti previsti dai diversi
sistemi operativi, a scrivere ripetutamente nelle aree vuote del disco
(precedentemente occupate dalle informazioni eliminate) sequenze casuali di
cifre «binarie» (zero e uno) in modo da ridurre al minimo le probabilita' di
recupero di informazioni anche tramite strumenti elettronici di analisi e
recupero di dati. Il numero di ripetizioni del procedimento considerato
sufficiente a raggiungere una ragionevole sicurezza (da rapportarsi alla
delicatezza o all'importanza delle informazioni di cui si vuole impedire
l'indebita acquisizione) varia da sette a trentacinque e incide
proporzionalmente sui tempi di applicazione delle procedure, che su dischi
rigidi ad alta capacita' (oltre i 100 gigabyte) possono impiegare diverse
ore o alcuni giorni), a secondo della velocita' del computer utilizzato.
4. Formattazione «a basso livello» dei dispositivi di tipo hard disk (low-level
formatting-LLF), laddove effettuabile, attenendosi alle istruzioni fornite
dal produttore del dispositivo e tenendo conto delle possibili conseguenze
tecniche su di esso, fino alla possibile sua successiva inutilizzabilita';
5. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su
supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, floppy-disk, nastri
magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la
cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non piu'
funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di
cancellazione software (che richiedono l'accessibilita' del dispositivo da
parte del sistema a cui e' interconnesso).
Allegato B)
SMALTIMENTO DI RIFIUTI
ELETTRICI ED ELETTRONICI
In caso di smaltimento di
rifiuti elettrici ed elettronici, l'effettiva cancellazione dei dati
personali dai supporti contenuti nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche puo' anche risultare da procedure che, nel rispetto delle
normative di settore, comportino la distruzione dei supporti di
memorizzazione di tipo ottico o magneto-ottico in modo da impedire
l'acquisizione indebita di dati personali. La distruzione dei supporti
prevede il ricorso a procedure o strumenti diversi a secondo del loro tipo,
quali: sistemi di punzonatura o deformazione meccanica; distruzione fisica o
di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i cd-rom e i dvd);
demagnetizzazione ad alta intensita'. |
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