IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20
luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi
di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi
pubblici;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;
Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e
che abroga la direttiva 98/30/CE;
Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai
sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, sulle
disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita
incompatibilita' con l'articolo 56 del medesimo Trattato, relativo alla libera
circolazione dei capitali;
Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso
la formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto
conto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE devono
essere poste in vigore dagli Stati membri entro la data del 1° luglio 2004;
Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti
nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo
italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato
la definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni intese
a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel
proprio mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di
liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia,
nella prospettiva del mercato interno europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
6 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Partecipazioni in societa'
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001,
n. 301, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati
direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle
sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una
posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati interessati
abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la
privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari
regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il
Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli
approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo
l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocita', delle liberta'
fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunita' europea
nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio
2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli