Visto il decreto-legge 4
settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238,
recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, e in particolare
l'art. 1, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, stabilisce criteri generali integrativi
per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 1, comma
1 e l'art. 3, commi 2 e 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002, recante criteri generali
integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas
ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c), relativo alle modalita'
di imputazione degli oneri derivati da misure a contenuto sociale, al fine
di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare
condizioni di neutralita' dell'incidenza sulle diverse tipologie di
utenza;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996,
recante prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
Considerato che nella prospettiva di liberazione del mercato energetico
nazionale i clienti finali che sono localizzati in territori insulari
caratterizzati da assenza di collegamenti o da collegamenti insufficienti
con le reti nazionali dell'energia e del gas possono non trarre vantaggio
dai benefici del nuovo mercato concorrenziale ed essere pertanto
penalizzati per quanto concerne i prezzi dell'energia elettrica;
Considerato che la situazione di cui sopra ha incidenza soprattutto sulle
imprese caratterizzate da produzioni ad alta intensita' energetica che
debbono confrontarsi sui mercati internazionali e che tali imprese possono
essere definite come le imprese attive nella produzione e lavorazione di
alluminio, piombo, zinco e argento, con consumi superiori allo 0,1 GWh per
anno;
Ritenuta l'opportunita' di stabilire un criterio integrativo per la
determinazione delle tariffe dell'elettricita' da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, definendo norme transitorie fino al
superamento delle citate condizioni di assenza o carenza di collegamenti e
comunque applicabili non oltre il 1° luglio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro delle attivita'
produttive;
Decreta:
Art. 1
1. Ad integrazione dei
criteri di cui alla lettera c), art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede ad estendere il trattamento di cui
al punto 2 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995 alle forniture di energia destinate alla
produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti
degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti
assenti o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e del
gas.
2. Il trattamento tariffario previsto al comma 1 e' transitorio, termina
con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle reti
nazionali dell'energia elettrica e del gas e comunque cessa il 30 giugno
2007.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
6 febbraio 2004
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro delle attività produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei
conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 3, foglio n. 322