|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 27
maggio 2004
-
la legge 14 novembre
1995, n. 481;
-
il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
-
il decreto del Ministro
delle attività produttive del 19 dicembre 2003, concernente
l’assunzione della titolarità delle funzioni di garante della
fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente
unico S.p.A. (di seguito: l’Acquirente Unico) ai sensi
dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 e
direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19
dicembre 2003);
-
il decreto del Ministro
delle attività produttive 29 gennaio 2004 (di seguito: decreto
ministeriale 29 gennaio 2004)
recante modalità per la vendita sul mercato, per l’anno 2004,
dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, comma 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a.;
-
la deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 6 febbraio 2004, n. 13/04
(di seguito: deliberazione n. 13/04);
-
la deliberazione
dell’Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04
(di seguito: deliberazione n. 21/04);
-
la deliberazione
dell’Autorità 27 marzo 2004, n. 49/04
(di seguito: deliberazione n. 49/04).
Considerato che:
-
l’articolo 3, comma
8, del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che la capacità
produttiva non assegnabile sia attribuita al mercato vincolato fino
alla completa operatività del mercato elettrico;
-
l’articolo 10, comma
10.2, della deliberazione n. 13/04, prevede che fino alla
completa operatività del sistema delle offerte, intesa come la data
in cui è disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui
prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima
dell’1 luglio 2004, la capacità produttiva non assegnabile sia
ceduta all’Acquirente Unico e che a partire dalla completa
operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la
capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima;
-
considerando che il
regime di dispacciamento di merito economico attualmente in vigore non
prevede la partecipazione attiva della domanda fino all’1 gennaio
2005;
-
il decreto ministeriale
19 dicembre 2003 prevede, all’articolo 3, comma 1, che
l’Acquirente Unico si approvvigioni, per la quota di
fabbisogno residuale rispetto alle altre modalità di
approvvigionamento previste nel medesimo decreto ministeriale, nel
sistema delle offerte, previa stipula di contratti per la copertura
dal rischio di prezzo e di quantità; e che, il medesimo decreto
ministeriale prevede all’articolo 3, comma 3, che l’Autorità
determini i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti per
la copertura dal rischio di prezzo e di quantità;
-
gli esiti delle
procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico sulla base di
quanto stabilito dalle deliberazioni n. 21/04 e n. 49/04 per la
stipula di contratti di copertura dal rischio prezzo evidenziano la
necessità di garantire ai clienti del mercato vincolato ulteriori
forme di copertura dal rischio prezzo sugli acquisti di energia
elettrica nel sistema delle offerte;
-
con nota in data 21
maggio 2004 (prot. AO/R04/1722), l’Autorità ha segnalato, tra
l’altro, al Ministero delle attività produttive l’opportunità di
prevedere l’estensione, al secondo semestre 2004, della cessione di
una quota parte dell’energia elettrica di cui all’articolo 3,
comma 12, del decreto legislativo n.79/99 al mercato vincolato, al
fine di incrementare la copertura dell’Acquirente unico dal rischio
prezzo di cui al precedente alinea;
-
con nota in data 27
maggio 2004, prot. n.254486, il Direttore generale per l’energia e
le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha
condiviso l’opportunità di porre in essere azioni atte a favorire
una maggiore stabilità dei prezzi dell’energia destinata al mercato
vincolato, tra le quali rientra certamente l’energia elettrica di
cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99;
Ritenuto necessario:
-
consentire ulteriori
coperture dal rischio prezzo per i clienti del mercato vincolato
prevedendo che la capacità produttiva non assegnabile di cui
all’articolo 1, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 13/04
sia ceduta all’Acquirente Unico fino al 31 dicembre 2004
DELIBERA
Di modificare l’articolo
10, comma 10.2, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04,
eliminando le parole “Fino alla completa operatività del sistema delle
offerte, intesa come la data in cui è disponibile un indice dei prezzi
di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e,
comunque, non prima dell’1 luglio 2004,” e le parole “A partire
dalla completa operatività del sistema delle offerte, il Gestore della
rete offre la capacità produttiva non assegnabile nel mercato del giorno
prima”;
Di trasmettere copia del
presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
Di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 27 maggio 2004
Il presidente: Ortis
|