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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 22 aprile 2004
Visti:
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il provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989,
n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n.
15/89);
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il provvedimento Cip 14
novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n.
34/90);
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il provvedimento del Cip
29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 agosto 1994
(di seguito: provvedimento Cip n.
6/92);
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il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
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il decreto del Ministro
dell’industria,del commercio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato
dal decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
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la deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito:
l’Autorità) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione n.
27/99), recante procedura di controllo del rispetto della condizione
di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico
previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;
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la deliberazione
dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, recante condizioni per il
riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore
come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n.
42/02);
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la deliberazione
dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle
disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007
e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi
(di seguito: Testo
integrato);
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la deliberazione
dell’Autorità 27 marzo 2004, n.
46/04, recante aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2004 di
componenti e parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo
integrato;
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il protocollo di intesa
relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di
Finanza, approvato con la delibera dell’Autorità 14 settembre 2001, n.
199/01 e sottoscritto in data 9 ottobre 2001.
Considerato che:
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è intenzione
dell’Autorità intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli
impianti di cogenerazione;
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ai sensi dell’articolo 2
della deliberazione n. 27/99, le verifiche sull'impianto atte a
controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a
fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico sono effettuate
dall'Autorità anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre
pubbliche amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso
sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei
dati trasmessi e gli eventuali effetti di variazioni intervenute nelle
caratteristiche tecniche generali dell'impianto e nel suo programma di
utilizzo;
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ai sensi dell’articolo 5
della deliberazione n. 42/02, le verifiche atte a controllare il rispetto
delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di
energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici
previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del
decreto legislativo n. 79/99 e dell’articolo 22, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 164/00, sono effettuate dalla società Gestore
della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete)
e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la
veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi
eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di
certificazione;
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la Cassa Conguaglio per il
settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle
determinazioni di sua competenza può procedere, ai sensi dell’articolo
59, comma 7, del Testo integrato, ad accertamenti di natura
amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti
nell’audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella
ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e
comparazione di documenti;
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il numero dei sopralluoghi
sinora effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell’articolo 5 della
deliberazione n. 42/02 atte a controllare il rispetto delle condizioni
per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e
calore come cogenerazione è risultato insufficiente.
Considerato, inoltre, che:
-
nella sua attività,
l’Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego
efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi
dell’attività di altri organi o enti;
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al fine di intensificare
ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a
quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione è utile integrare
la normativa esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti
tecnici;
-
l’Autorità ritiene
opportuno avvalersi della Cassa conguaglio per la costituzione di un
Comitato di esperti, composto da rappresentanti del Gestore della rete,
della Guardia di Finanza e delle principali istituzioni indipendenti,
(organismi tecnici e Università), con il compito di predisporre un
Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Autorità che
definisca i criteri e le modalità, ad integrazione della normativa
attualmente esistente, per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi
sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, e stabilisca un programma
temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;
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la responsabilità
dell’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti
assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione implica
l'attribuzione alla Cassa conguaglio di una funzione che ha esito nella
formazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, di proposte
in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Autorità.
Ritenuto opportuno:
-
concentrare le attività
propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla
Cassa conguaglio ed avvalersi della Cassa conguaglio medesima in quanto
organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità
generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli
utenti e agli esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando
alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione della struttura tecnica
ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di
cogenerazione e la gestione di dette attività, quanto i profili
rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell’organismo, più
strettamente afferenti la gestione delle attività di esazione e di
erogazione dei contributi;
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che la suddetta
impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali
è opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo
l'avvalimento della Cassa conguaglio;
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intensificare e rafforzare
l’attività di verifica svolta dal Gestore della rete sugli impianti di
cogenerazione ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione n. 42/02;
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porre gli oneri sostenuti
dalla Cassa conguaglio per le attività summenzionate a carico del Conto
per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui
all’articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
DELIBERA
Articolo 1
Avvalimento della Cassa
conguaglio perintensificare ed estendere le verifiche e i
sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli
impianti di cogenerazione
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1.1
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Al fine di intensificare
ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a
quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, l’Autorità si
avvale della Cassa conguaglio per lo svolgimento delle attività di
seguito elencate:
-
costituzione, presso la
Cassa conguaglio, di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti
della Guardia di Finanza, del Gestore della rete, dell’Università e
dei principali organismi tecnici, con il compito di predisporre il
Regolamento che definisca i criteri e le modalità, ad integrazione della
normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche sugli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di
cogenerazione;
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verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili atte a controllare la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento dei benefici previsti per tale tipologia di impianti dalla
normativa vigente;
-
verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
assimilate a quelle rinnovabili atte a controllare, ai fini del
trattamento economico, il rispetto della condizione tecnica di
assimilabilità a fonte rinnovabile. Dette verifiche e sopralluoghi
saranno effettuati con modalità che saranno definite dal Regolamento;
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verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di cogenerazione atte a controllare il rispetto delle
condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia
elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli
articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto
legislativo n. 79/99. Dette verifiche e sopralluoghi sono svolti, con
modalità che saranno specificate nel Regolamento, al fine di accertare
la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi al Gestore della
rete ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione n. 42/02, a
rafforzamento dell’attività di verifica svolta dal medesimo Gestore ai
sensi dell’articolo 5 della deliberazione n. 42/02.
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Articolo 2
Comitato di esperti
| 2.1 |
La Cassa conguaglio, entro
trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento,
propone all’Autorità la composizione e la struttura del Comitato di
esperti, costituito da un numero massimo di cinque membri, indicando il
nome e le esperienze professionali dei singoli componenti, le funzioni
specifiche agli stessi assegnate nell’ambito del Comitato e i compensi,
oltre ad una previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione
dell’Autorità, la Cassa conguaglio costituisce il Comitato di esperti.
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| 2.2 |
I componenti del Comitato
di esperti non devono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con società che
percepiscono i benefici derivanti dai provvedimenti Cip n. 15/89, n.
34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e
4, del decreto legislativo n. 79/99.
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| 2.3 |
Entro sessanta (60) giorni
dalla sua costituzione, il Comitato di esperti provvede alla elaborazione
e alla stesura del Regolamento, da sottoporre all’approvazione
dell’Autorità, in cui vengono definiti:
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i criteri di integrazione
della normativa attualmente esistente in materia di impianti alimentati
da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e impianti di
cogenerazione, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
-
le modalità da adottare
per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sulle suddette tipologie
di impianti;
-
le regole di coordinamento
con quanto già in atto nelle attività ispettive della Guardia di
Finanza e del Gestore della rete con riferimento alle suddette tipologie
di impianti;
-
i criteri di
individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi appositamente
costituiti dalla Cassa conguaglio per l’effettuazione delle specifiche
tipologie di verifiche e sopralluoghi;
-
il programma operativo
delle verifiche e dei sopralluoghi.
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| 2.4 |
Nei centottanta (180)
giorni successivi alla definizione del Regolamento di cui al precedente
comma 2.3, il Comitato di esperti formula pareri ed eventualmente integra
il Regolamento, anche sulla base delle problematiche emerse nel corso
delle verifiche effettuate ai sensi di quanto stabilito nel precedente
articolo 1, lettere b), c) e d). Decorso tale termine, il Comitato di
esperti decade automaticamente, salvo esplicita proroga.
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Articolo 3
Verifiche e
sopralluoghi
| 3.1 |
Per l’effettuazione
delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentata da fonti assimilate a quelle rinnovabili e
sugli impianti di cogenerazione, la Cassa conguaglio si avvale dei nuclei
ispettivi appositamente costituiti, di cui all’articolo 2, comma 2.3,
lettera d), composti da personale alle proprie dipendenze e distaccato,
da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da
personale della Guardia di Finanza.
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| 3.2 |
Le verifiche e i
sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli
impianti di cogenerazione dovranno iniziare entro l’1 settembre 2004.
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Articolo 4
Acquisizione dati e
segnalazioni della Cassa conguaglio
| 4.1 |
Il Gestore della rete
fornisce alla Cassa conguaglio ogni elemento, informazione e
documentazione che dalla stessa sia ritenuto utile ai fini del corretto
svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento.
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| 4.2 |
La Cassa conguaglio
provvede, altresì, ad inviare all’Autorità una relazione trimestrale
sulle attività svolte ai sensi del presente provvedimento, segnalando le
violazioni riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi
effettuati.
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Articolo 5
Copertura degli oneri
| 5.1 |
Gli oneri sostenuti dalla
Cassa conguaglio per le attività di cui alla presente delibera sono
posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo
integrato.
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Articolo 6
Disposizioni finali
| 6.1 |
Il presente provvedimento
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri
in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione.
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Milano, 22 aprile 2004
Il presidente: Ortis
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