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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 1°
aprile 2004;
Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
Visti: l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03
(di seguito: deliberazione n. 118/03); le proposte di attribuzione su
base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di
illuminazione pubblica trasmesse all'Autorita' dalle imprese
distributrici ai sensi dell'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n.
118/03 (di seguito: le proposte delle imprese distributrici);
Considerato che: l'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 118/03
stabilisce, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area,
che:
a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario
determinato dall'Autorita';
b) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a
clienti finali del mercato vincolato sono considerati punti di prelievo
non trattati su base oraria; l'art. 10, comma 1, della deliberazione n.
118/03 stabilisce che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
medesima deliberazione, le imprese distributrici trasmettano all'Autorita'
una proposta per l'attribuzione su base oraria l'energia elettrica
prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica; l'analisi delle
proposte delle imprese distributrici ha evidenziato che l'attribuzione su
base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di
illuminazione pubblica deve tenere conto della collocazione geografica di
detti impianti sul territorio nazionale, nonche' dell'eventuale capacita'
di modulazione del flusso luminoso durante il periodo di accensione;
Ritenuto che sia opportuno stabilire le modalita' per l'attribuzione su
base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di
illuminazione pubblica del mercato libero tenendo conto delle proposte
delle imprese distributrici in merito alla localizzazione geografica di
detti impianti e dell'eventuale capacita' di modulazione del flusso
luminoso durante il periodo di accensione, nonche' di opportune misure di
gradualita';
Delibera:
Di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1
Definizioni
1.1 Ai fini
dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
5/04 (di seguito: Testo integrato) nonche' le ulteriori definizioni
formulate come segue: ora convenzionale di accensione e' l'ora in
corrispondenza della quale e' convenzionalmente stabilita l'accensione
degli impianti di illuminazione pubblica; ora convenzionale di
spegnimento e' l'ora in corrispondenza della quale e' convenzionalmente
stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica; decadi
sono, per ciascun mese, i seguenti raggruppamenti di giorni:
a) prima decade: dal primo al decimo giorno del mese;
b) seconda decade: dall'undicesimo al ventesimo giorno del mese;
c) terza decade:
dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese;
prima fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade,
le ore intercorrenti tra l'ora convenzionale di accensione e le ore 24.00
dello stesso giorno;
seconda fascia di accensione sono, per ciascun giorno di ciascuna decade,
le ore intercorrenti tra le ore 24.00 e l'ora convenzionale di
spegnimento;
fascia geografica e' l'insieme delle regioni italiane caratterizzate
dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora
convenzionale di spegnimento;
fascia geografica centrale e' l'insieme delle regioni Abruzzo,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana,
Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto; fascia geografica occidentale e'
l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle
d'Aosta; fascia geografica orientale e' l'insieme delle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.
Art. 2
Oggetto
2.1 Il presente
provvedimento disciplina le modalita' per l'attribuzione su base oraria
dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica
i cui punti di prelievo non sono trattati su base oraria e corrispondenti
a clienti del mercato libero.
Art. 3
Determinazione del
profilo orario di prelievo
3.1 Il profilo orario di
prelievo di energia elettrica nei punti di prelievo non trattati su base
oraria relativi di impianti di illuminazione pubblica di cui all'art. 2,
comma 2.1, e' posto pari, ad una potenza oraria determinata, in ciascuna
decade di ciascun mese, in maniera tale che:
a) il valore della potenza oraria di prelievo della prima fascia di
accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad
eccezione della prima ora;
b) il valore della potenza oraria di prelievo della seconda fascia di
accensione sia posta uguale in tutte le ore delle medesima fascia ad
eccezione dell'ultima ora;
c) nel caso in cui siano adottate misure tecniche per la modulazione del
flusso luminoso che comportino una riduzione del prelievo di energia
elettrica durante la seconda fascia di accensione, il valore di cui alla
precedente lettera b) sia posto uguale al 75% del valore di cui alla
precedente lettera a);
d) il valore della potenza oraria di prelievo nella prima ora della prima
fascia di accensione e' pari al valore di cui alla precedente lettera a)
moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di
tale ora e 60;
e) il valore della potenza oraria di prelievo nell'ultima ora della
seconda fascia di accensione e' pari al valore di cui alla precedente
lettera b) moltiplicato per il rapporto tra i minuti di accensione
all'interno di tale ora e 60;
f) l'energia elettrica sottesa al profilo orario di prelievo risulti pari
all'energia elettrica prelevata nel mese per il quale detti profili sono
determinati.
3.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 1 allegata al
presente provvedimento.
3.3 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari
di cui al comma 3.2.
3.4 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia
geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di
cui al comma 3.2.
Art. 4
Disposizioni transitorie
e finali
4.1 Fino al 31 dicembre
2004, le ore di accensione e spegnimento della fascia geografica
occidentale e della fascia geografica orientale sono poste pari a quelle
della fascia geografica centrale. Di pubblicare il presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla
data della sua pubblicazione.
Milano, 1° aprile 2004
Il presidente: Ortis
Tabella 1 Ore
convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia
geografica centrale
Tabella 1: ore
convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia
geografica centrale
|
mese
|
decade
|
ora convenzionale
di accensione
|
ora convenzionale
di spegnimento
|
|
Gennaio
|
1
|
17.05
|
7.55
|
|
|
2
|
17.15
|
7.50
|
|
|
3
|
17.25
|
7.45
|
|
Febbraio
|
1
|
17.40
|
7.35
|
|
|
2
|
17.55
|
7.20
|
|
|
3
|
18.10
|
7.05
|
|
Marzo
|
1
|
18.20
|
6.50
|
|
|
2
|
18.35
|
6.30
|
|
|
3
|
18.50
|
6.10
|
|
Aprile
|
1
|
20.05
|
6.50
|
|
|
2
|
20.15
|
6.30
|
|
|
3
|
20.30
|
6.10
|
|
Maggio
|
1
|
20.45
|
5.55
|
|
|
2
|
20.55
|
5.40
|
|
|
3
|
21.10
|
5.30
|
|
Giugno
|
1
|
21.20
|
5.20
|
|
|
2
|
21.25
|
5.20
|
|
|
3
|
21.30
|
5.20
|
|
Luglio
|
1
|
21.30
|
5.30
|
|
|
2
|
21.20
|
5.40
|
|
|
3
|
21.10
|
5.45
|
|
Agosto
|
1
|
20.55
|
6.00
|
|
|
2
|
20.40
|
6.15
|
|
|
3
|
20.20
|
6.30
|
|
Settembre
|
1
|
20.00
|
6.45
|
|
|
2
|
19.40
|
6.55
|
|
|
3
|
19.20
|
7.10
|
|
Ottobre
|
1
|
19.00
|
7.20
|
|
|
2
|
18.40
|
7.35
|
|
|
3
|
18.25
|
7.45
|
|
Novembre
|
1
|
17.10
|
7.00
|
|
|
2
|
16.55
|
7.15
|
|
|
3
|
16.50
|
7.25
|
|
Dicembre
|
1
|
16.50
|
7.40
|
|
|
2
|
16.50
|
7.45
|
|
|
3
|
16.55
|
7.55
|
|