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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 30
marzo 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 4 relativo alla
societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito:
l'Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati;
gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31
luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato delle offerte di
vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa
dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di
seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della
fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico
e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19
dicembre 2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di seguito:
deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito:
deliberazione n. 5/04); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -
Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04,
come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo
integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito:
deliberazione n. 46/04);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04
(di seguito: deliberazione n. 48/2004);
Considerato che:
l'Acquirente unico e' titolare della funzione di garante della fornitura
ai clienti del mercato vincolato dal 1° gennaio 2004 ai sensi del
decreto ministeriale 19 dicembre 2003;
e che l'art. 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n. 79/1999,
prevedono che siano definite direttive per la stipula di contratti di
cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato, assicurando l'equilibrio economico del medesimo
Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attivita' di
propria competenza; la cessione di energia elettrica alle imprese
distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al
mercato vincolato e che i costi sostenuti dall'Acquirente unico per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici
cessionarie della medesima energia; l'art. 30 del testo integrato
stabilisce che il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese
distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato pagato
dalle imprese distributrici all'Acquirente unico e' determinato dal
medesimo Acquirente al termine di ciascun mese e che tale prezzo e' pari,
in tale mese, al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato
vincolato; il costo unitario per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica di cui al precedente alinea e' pari alla somma del costo
unitario di acquisto dell'energia elettrica, sia attraverso il sistema
delle offerte che attraverso contratti di compravendita conclusi al di
fuori del medesimo sistema, dei costi unitari sostenuti per la copertura
dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica,
del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualita' di utente
del dispacciamento e del corrispettivo unitario riconosciuto al medesimo
Acquirente unico; la deliberazione n. 48/04 prevede una fase di avvio del
dispacciamento di merito economico definendo una disciplina aderente alle
esigenze poste dall'operativita' del Sistema Italia 2004 senza
partecipazione attiva della domanda, che trova applicazione sino al
termine di tale fase, ossia per il solo anno 2004;
il Titolo 5 della deliberazione n. 48/04 prevede, tra i corrispettivi a
carico dell'utente del dispacciamento responsabile di punti di
dispacciamento per unita' di consumo, il corrispettivo a copertura dei
costi per la remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva,
il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio
di interrompibilita' del carico e il corrispettivo a copertura dei costi
connessi con la riconciliazione 2001;
i corrispettivi indicati al precedente alinea concorrono alla
determinazione dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico in
qualita' di utente del dispacciamento e, conseguentemente, alla
determinazione del prezzo di cessione di cui all'art. 30 del testo
integrato; l'art. 5, comma 7, della deliberazione n. 5/04 stabilisce che,
per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e il 31 marzo 2004 in
deroga a quanto disposto dall'art. 31, comma 31.1, del testo integrato,
la determinazione per ciascuna impresa distributrice della quantita' di
energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa
serviti e' effettuata a prescindere dal disposto della deliberazione n.
118/03; e che, pertanto, la disciplina posta dalla deliberazione n.
118/03 debba applicarsi a decorrere dal 1° aprile 2004;
il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorita', con lettera in data
20 febbraio 2004, prot. GRTN/P2004003962, e, successivamente, per le vie
brevi nel corso di incontri riguardo all'implementazione della disciplina
definita nella deliberazione n. 118/03, che alcune imprese distributrici
non hanno ancora provveduto agli adempimenti previsti nella sopra
richiamata deliberazione;
il Gestore della rete, con lettera in data 30 marzo 2004, prot.
AD/P2004000062 (di seguito: lettera del 30 marzo 2004), nel confermare il
permanere di alcune delle situazioni rappresentate nella lettera di cui
al precedente alinea, ha richiesto all'Autorita' di differire l'entrata
in operativita' della disciplina della deliberazione n. 118/03 sino al 1°
luglio 2004;
Ritenuto che sia: necessario sopprimere l'art. 5 e la tabella 10 della
deliberazione n. 46/04 in quanto il prezzo di cessione di cui all'art. 30
del testo integrato viene determinato al termine di ciascun mese;
opportuno prevedere che ai fini della determinazione del prezzo di
cessione di cui all'art. 30 del testo integrato, per il periodo compreso
tra la data di avvio del dispacciamento di merito economico ed il 31
dicembre 2004, il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per
l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel
mercato di aggiustamento sia pari al costo unitario sostenuto
dall'Acquirente unico per il servizio di scambio di cui al Titolo 2 della
deliberazione n. 48/04;
opportuno modificare, in conseguenza della sopravvenuta imprevista
impossibilita' di attivare la disciplina di cui alla deliberazione n.
118/03, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno
2004, la modalita' di calcolo dell'energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice di cui all'art.
31 del testo integrato, atteso che la data del 30 giugno appare essere
compatibile con la risoluzione delle problematiche rappresentate nella
lettera 30 marzo 2004;
opportuno modificare la definizione delle variabili rilevanti ai fini
della determinazione dell'ammontare di perequazione dei costi di
approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato, di cui all'art. 43 del testo integrato per il periodo
compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004.
Delibera:
Art. 1
Diposizioni transitorie
in materia di prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese
distributrici
1.1 Per il periodo
compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto
disposto dall'art. 30 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -
Periodo di regolazione 2004-2007 approvato con deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato), il
costo unitario sostenuto dalla societa' Acquirente unico S.p.a. per
l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel
mercato di aggiustamento di cui al comma 29.1, lettera a), punto i), del
medesimo articolo e' assunto pari al costo unitario sostenuto dalla
medesima societa' per il servizio di scambio di cui ai Titolo 2
dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04.
1.2 L'art. 5 e la tabella 10 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 46/04, sono soppressi.
Art. 2
Disposizioni transitorie
in materia di energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato serviti da un'impresa distributrice
2.1 Per il periodo
compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, in deroga a quanto
disposto dall'art. 31, comma 31.1, del testo integrato, la quantita' di
energia elettrica destinata, da ciascuna impresa distributrice, ai
clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti e' pari, per ciascuna
fascia oraria F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.
2.2 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice, di
cui al comma 2.1, lettera a), e' pari alla somma dell'energia elettrica:
a) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di
interconnessone, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto
delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di
distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato
n. 1 del testo integrato;
b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di
trasmissione nazionale nell'ambito di competenza dell'impresa
distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle
perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di
distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n.
1 del testo integrato;
c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di
interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere
conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di
distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n.
1 del testo integrato;
2.3 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice,
di cui al comma 2.1, lettera b), e' pari alla somma dell'energia
elettrica:
a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di
interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto
delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di
distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato
n. 1 del testo integrato;
b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete
dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per
tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di
trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di
cui all'allegato n. 1 del testo integrato.
Art. 3
Disposizioni transitorie
in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata ai clienti dei mercato vincolato
3.1 Per il periodo
compreso tra il 1° aprile 2004 e il 30 giugno 2004, in deroga a quanto
disposto dall'art. 43 del testo integrato si applica quanto previsto nel
presente articolo.
3.2 In ciascun mese del periodo di cui al comma 3.1, il costo sostenuto
per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato, CA, e' assunto pari al costo sostenuto per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia
elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4, ed e' calcolato
secondo la seguente formula:
---->
Vedere formula a pag. 32 <----
con:
i indica ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4; m indica ciascun mese
del periodo di cui al comma 3.1;
pau (base)i, e' il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese
distributrici per la vendita al mercato vincolato di cui all'art. 30 del
testo integrato, per ciascuna fascia oraria i del mese m;
q^«c,NM» m energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato
della tipologia contrattuale c, non dotati di misuratore atto a rilevare
l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4 nel mese
m.
Le quantita' di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma
2.2, lettere c), e) ed f) del testo integrato, sono aumentate della quota
parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
q(elevato)«c,M» (base)«i,m», energia elettrica fornita in ciascuna
fascia oraria i del mese m ai clienti del mercato vincolato della
tipologia contrattuale c dotati di misuratore atto a rilevare l'energia
elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.
Le quantita' di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma
2.2, lettere c), e) ed f) del testo integrato, sono aumentate della quota
parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
q(elevato)«imm» (base)«i,m», quantita' di energia elettrica immessa
nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna fascia ora ria i del
mese m e destinata ai clienti del mercato vincolato calcolata ai sensi
dell'art. 2 al netto della quantita' di energia elettrica destinata ad
autoconsumo. Gli autoconsumi, corretti per le perdite, sono attribuiti a
ciascuna fascia oraria in base al profilo dell'energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato; phi (base)«i,m», quota
parte dell'energia elettrica acquistata dall'impresa distributrice in
ciascuna fascia oraria i del mese m destinata ai clienti del mercato
vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica
per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la
seguente formula:
---->
Vedere formula a pag. 33 <----
3.3 I ricavi ottenuti
dalla vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato (RA), per ciascuna tipologia contrattuale c, sono assunti pari
ai ricavi ottenibili dalla medesima tipologia contrattuale applicando la
componente CCA per i clienti del mercato vincolato non dotati di
misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce
orarie F1, F2, F3 ed F4, al netto della componente VE.
Art. 4
Disposizioni finali
4.1 Il presente
provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il 1° aprile 2004.
Milano, 30 marzo 2004
Il presidente: Ortis
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