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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 marzo 2004
Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 48/04).

(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3/5/2004 - Suppl. Ordinario n. 81)

    
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 marzo 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;

  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99);

  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);

  • la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);

  • la deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);

  • gli indirizzi adottati dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003  per l’attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell’energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);

  • il documento per la consultazione 17 marzo 2004 recante integrazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003 n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity payment) e misure attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2004);

  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 marzo 2004, n. 47/04 (di seguito: deliberazione n. 47/04);

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 168/03 l’Autorità ha definito le condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; e che tale deliberazione ha avviato il procedimento per l’adozione delle regole per il dispacciamento di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;

  • la deliberazione n. 168/03 pone, oltre alla disciplina del dispacciamento di merito economico, alcune disposizioni transitorie con efficacia per il solo anno 2004;

  • il Ministro delle attività produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004; e, in particolare:

    1. una prima fase, sperimentale, a decorrere dall’8 gennaio 2004, in parallelo al mantenimento del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: STOVE);

    2. una seconda fase, transitoria, a decorrere dall’1 febbraio 2004, senza la partecipazione dello domanda e con superamento del regime STOVE;

    3. una terza fase, di regime per l’anno 2004, con decorrenza non posteriore all’1 aprile 2004;

  • con lettera in data 28 gennaio 2004, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del mercato elettrico Spa hanno rappresentato all’Autorità che i risultati delle prove per l’avvio del mercato elettrico inducevano a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalità complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento, ciò che era da imputare al fatto che le offerte degli impianti sui mercati dell’energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte ore, non risultavano complessivamente sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete; che, in relazione alla sopra descritta situazione, ritenevano opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per l’avvio del mercato elettrico, mantenendo in operatività lo  STOVE ed estendendo il periodo di vigenza delle condizioni transitorie per l’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative partite economiche; 

  • in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, l’avvio della fase di cui alla lettera b) del precedente alinea veniva differito e con esso l’avvio del dispacciamento di merito economico;

  • il Gestore della rete ha provveduto a sottoporre a consultazione, unitamente ad uno schema delle regole per il dispacciamento di merito economico, una proposta di disciplina per il funzionamento del dispacciamento di merito economico senza partecipazione della domanda;

  • il Gestore della rete, con lettera in data 25 marzo 2004, ha rappresentato l’esigenza di   estendere la fase di Sistema Italia 2004 senza la partecipazione attiva della domanda almeno fino al 31 dicembre 2004;

  • con deliberazione n. 47/04 l’Autorità ha approvato, con modificazioni, lo schema delle regole per il dispacciamento proposto dal Gestore della rete ai sensi dell’articolo 7 del deliberazione n. 168/03;

  • il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 26 marzo 2004 che, stanti gli esiti delle prove condotte a partire dall’8 gennaio 2004 al fine di consentire il passaggio dal regime di dispacciamento transitorio al regime di dispacciamento di merito economico, nelle ultime settimane si sono realizzate e stabilizzate condizioni tecniche ed operative che rendono possibile l’avvio del dispacciamento di merito economico;

  • sussistono pertanto le condizioni per l’avvio del dispacciamento di merito economico ai sensi dell’articolo 53, comma 53.6, della deliberazione n. 168/03, sia dal punto di vista dell’impianto regolatorio che dal punto di vista tecnico, operativo e strumentale, nei termini, a condizione di adeguare, nel periodo di operatività del Sistema Italia senza la partecipazione attiva della domanda, la disciplina del dispacciamento alle esigenze poste da siffatta modalità di funzionamento del mercato regolamentato dell’energia.

Considerato che:

  • l’energia elettrica acquistata dal Gestore della rete o venduta al medesimo Gestore dagli utenti dello scambio è valorizzata per fascia oraria, mentre l’energia elettrica venduta nei mercati dell’energia è valorizzata su base oraria;

  • la differente valorizzazione di cui al precedente alinea può indurre distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione alla borsa o ai contratti bilaterali dell’energia elettrica prodotta, portando ad un aumento del costo medio del servizio di scambio;

Considerato che:

  • con il decreto legislativo n. 379/03, nell’ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini, nell’ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;

  • l’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale è caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso l’approvvigionamento e l’utilizzo della riserva che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, verrà acquisita con metodi di mercato ai sensi della deliberazione n. 168/03;

  • la remunerazione dell’adeguatezza risulta già inclusa nel prezzo di cessione dell’energia elettrica in regime amministrato; la disciplina del dispacciamento, infatti, prevede l’obbligo in capo ai soggetti produttori di rendere disponibile la capacità produttiva al Gestore della rete ai fini del mantenimento in equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale;

  • il decreto legislativo n. 379/03 interviene a rafforzare l’impianto della remunerazione dell’adeguatezza, anche a fronte dei gravi eventi interruttivi verificatisi lo scorso anno, prevedendo un regime incentivante finalizzato ad orientare i comportamenti dei soggetti attivi nella produzione di energia elettrica (attività libera ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99) e, se del caso, dei consumatori di energia elettrici dotati di idonee caratteristiche tecniche, in maniera tale da assicurare la disponibilità di capacità produttiva nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa;

  • l’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l’Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell’adeguatezza dell’offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

  • la stessa disposizione di cui al precedente alinea prevede inoltre che l’Autorità, ai fini della definizione del corrispettivo per il periodo transitorio, tenga conto del gettito tariffario ad oggi destinato alla copertura dei costi per l’approvvigionamento della riserva, vale a dire della riserva operativa ovvero di quelle risorse necessarie per il Gestore della rete a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, stabilendo di fatto un limite massimo all’ulteriore remunerazione per l’adeguatezza;

  • risulta necessario far sì che il sistema di remunerazione introdotto dal decreto legislativo n. 379/03 sia reso compatibile con i sistemi di remunerazione dell’energia elettrica e della riserva per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico che troveranno applicazione con l’avvio del dispacciamento di merito economico,  al fine di evitare una interazione negativa tra di essi che determinerebbe oneri impropri per i clienti finali;

  • gli esiti della consultazione hanno illustrato opinioni diverse da parte dei diversi soggetti interessati che in parte non possono essere accettate e in parte non appaiono richiedere una modifica sostanziale dello schema di provvedimento dell’Autorità; e che fa eccezione a quanto appena considerato la richiesta di rendere pubblico l’elenco degli impianti di produzione che rendono disponibile la capacità produttiva;

  • il provvedimento avente ad oggetto la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva doveva essere adottato, ai sensi del decreto legislativo n. 379/03, entro un termine già scaduto, peraltro ordinatorio;

  • l’adozione del suddetto provvedimento doveva scontare la determinazione del Gestore della rete ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, in ordine all’individuazione dei giorni critici per la disponibilità di capacità produttiva; e che tale determinazione è stata comunicata all’Autorità con nota in data 15 marzo 2004 (protocollo Autorità n. 6872);

  • la necessità di provvedere all’adozione del presente provvedimento entro il mese di marzo 2004 in considerazione del previsto aggiornamento del sistema tariffario alla fine del medesimo mese al fine attivare la costituzione del gettito necessario a copertura dell’ulteriore remunerazione dell’adeguatezza, nonché della attuale disponibilità delle determinazioni del Gestore della rete propedeutiche all’adozione del provvedimento medesimo;

  • la situazione di urgenza venutasi a determinare nel modo sopra indicato avrebbe consentito l’adozione del provvedimento senza preventivamente dar corso ad una procedura di consultazione dei soggetti interessati;

  • nonostante quanto sopra indicato in ordine ai riverberi procedurali della obiettiva situazione di urgenza venutasi a creare quanto all’adozione del provvedimento e delle misure ad esso complementari, si è ritenuto comunque opportuno riconoscere ai soggetti interessati un breve termine entro il quale far pervenire osservazioni o valutazioni in ordine ad uno schema di provvedimento, onde poter disporre di un quadro di elementi il più possibile completo a supporto della decisione;

Considerato che:

  • sulle misure previste agli articoli 6 e 7 del documento per la consultazione 17 marzo 2004:

    1. sui commi 6.1, 6.2 e 7.2, è stato riscontrato un diffuso dissenso dei soggetti consultati;

    2. quanto alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04, è stato riscontrato generale consenso;

    3. risulta confermata dalla consultazione l’esigenza di prevedere un intervento specifico per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, che presentano un’intrinseca rigidità nella produzione;

Ritenuto opportuno:

  • monitorare il comportamento dei produttori con riferimento alla destinazione dell’energia elettrica tra la borsa e i contratti bilaterali, al fine di evitare ingiustificati aumenti del costo del servizio di scambio

  • disporre l’avvio del dispacciamento di merito economico secondo quanto richiesto dal Gestore della rete definendone una disciplina, aderente alle esigenze poste dall’operatività del Sistema Italia 2004 senza partecipazione attiva della domanda, che trovi applicazione sino al termine di tale fase, ossia per il solo anno 2004.

Ritenuto che:

  • tenendo conto di quanto sopra considerato riguardo alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, il regime di ulteriore remunerazione per il periodo transitorio può essere articolato in corrispettivi amministrati dall’Autorità;

  • sia necessario che i regimi  di remunerazione della riserva per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell’adeguatezza della capacità produttiva siano tra loro compatibili e non si abbia una interazione negativa tra di essi;

  • l’ulteriore remunerazione dell’adeguatezza debba contestualmente costituire:

    1. un incentivo ai produttori che sono richiesti di orientare le proprie scelte produttive nei periodi di maggior criticità del sistema elettrico;

    2. uno strumento di tutela dei consumatori che non si troveranno gravati di un onere aggiuntivo impropriamente attribuito, qualora si verifichino condizioni di prezzo elevato nei mercati dell’energia elettrica tale da comportare risultati economici analoghi alla parte del corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente alinea ovvero da duplicare il beneficio a remunerazione dei produttori;

  • sia opportuno prevedere che, nel periodo transitorio, l’ulteriore remunerazione da riconoscere ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacità produttiva secondo le modalità definite dal Gestore della rete sia articolata come segue:

    1. una parte, definita come remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai medesimi soggetti a condizione che questi effettivamente adempiano all’impegno assunto di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse predette;

    2. una parte, definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a quelli che il medesimo produttore avrebbe conseguito, a parità di produzione, se fossero applicati i prezzi dell’energia elettrica in regime amministrato, atteso che, come sopra richiamato, detti prezzi sono già comprensivi di una remunerazione dell’adeguatezza; tale remunerazione integrativa è riconosciuta a tutti gli impianti ammessi a tale regime;

  • sia opportuno prevedere un limite superiore alla remunerazione integrativa di cui alla lettera b) del precedente alinea al fine di prevenire comportamenti strategici dei soggetti produttori tesi a massimizzare il ricavo rinveniente da detta remunerazione integrativa; e che il parametro utilizzato nella determinazione del predetto limite superiore sia confermato pari a 0,8*PGNh, anche in ragione degli esiti della consultazione;

  • l’obiezione formulata nel corso della consultazione da alcuni soggetti produttori riguardo alla possibilità di distribuire interamente il gettito raccolto ai sensi del decreto legislativo n. 379/03 in maniera certa ai soggetti che dichiarano la disponibilità di capacità produttiva non possa essere accolta in forza dei principi di tutela dei clienti finali sopra richiamati.

Ritenuto opportuno:

  • procedere alla modifica dei coefficienti AT di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04;

  • limitare l’intervento agli impianti di generazione a fonti rinnovabili non programmabili, ad eccezione degli impianti ammessi ai regimi di cui ai provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazioni dell’Autorità  28 ottobre 1997, n. 108/1997, e 18 aprile 2002, n. 62/02;

DELIBERA

Di approvare un provvedimento in materia di avvio del dispacciamento di merito economico per l’anno 2004, di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa ed Acquirente Unico Spa.

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle repubblica italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. 

Allegato A

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004
Modificazione dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 137/04).

(Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/9/2004)

    
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;

  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

  • il decreto del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2003, recante il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, (di seguito: deliberazione n. 168/03);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);

  • il documento per la consultazione concernente la modifica del corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alla deliberazione n. 48/04 approvato dall’Autorità in data 23 giugno 2004 (di seguito: il documento di consultazione 23 giugno 2004).

Premesso che:

  • la deliberazione n. 48/04 prevede l’applicazione di un corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto) a carico della società Gestore del mercato elettrico s.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell’articolo 4 della medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

  • il corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto a carico degli operatori di mercato cedenti è calcolato come prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto, di cui al comma 19.4, lettera b), della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo zonale), e il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, di cui al comma 19.4, lettera c), della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo unico nazionale);

  • il corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto a carico del Gestore del mercato è calcolato come prodotto tra le quantità delle offerte accettate in vendita in ciascuna zona nel mercato del giorno prima e la differenza tra il relativo prezzo zonale ed il prezzo unico nazionale.

Considerato che:

  • le differenze fra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale registrate nei primi quattro mesi di operatività del sistema delle offerte si sono rilevate sensibilmente più ampie e volatili di quanto mediamente previsto dagli operatori di mercato prima dell’avvio del dispacciamento di merito economico avviato in data 1 aprile 2004; 

  • in assenza dell’emissione di idonei strumenti di copertura dal rischio derivante dalla volatilità delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico nazionale e, di conseguenza, del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto non sussisteva alcuna possibilità per gli operatori di mercato di assicurarsi contro tale rischio, fissando, ex ante, il valore medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto;

  • solo un operatore di mercato dominante, in grado di influire più di altri sul prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica nelle varie zone in cui può separarsi il mercato del giorno prima, risulterebbe immune dal rischio di cui al precedente alinea;

  • in attesa di attivare, a regime, l’emissione di strumenti idonei alla copertura del rischio derivante dalla volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto ed al fine di definire misure transitorie per l’anno 2004 volte a mitigare l’impatto sugli operatori di mercato dei fenomeni di cui ai precedenti alinea, l’Autorità ha predisposto e diffuso il documento di consultazione 23 giugno 2004;

  • i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso in larga maggioranza  parere favorevole all’adozione di misure transitorie volte a mitigare o, addirittura, sopprimere il corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a causa della sua elevata incidenza e volatilità.

Ritenuto che

  • al fine di correggere le suddette anomalie sia opportuno prevedere un limite massimo all’onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto sostenuto da un operatore di mercato con decorrenza 1 agosto e per la rimanente parte dell’anno 2004;

  • ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per la compensazione dell’onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto eccedente il limite massimo di cui al precedente alinea, sia necessario istituire un apposito corrispettivo a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo che garantisca i proventi eventualmente necessari alla copertura dei predetti costi al netto del gettito rinveniente dall’applicazione del corrispettivo per l’assegnazione della capacità di trasporto

DELIBERA

  1. di approvare il seguente provvedimento:
    L’Allegato A alla deliberazione n. 48/04, è modificato come segue:

    • Dopo il comma 37.1 è aggiunto il seguente:
      “37.1.1       Entro il giorno trenta (30) del mese di marzo 2005, l’utente del dispacciamento qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo versa al Gestore della  rete il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione di cui all’articolo 49.1.”

    • Dopo il comma 37.3 è aggiunto il seguente:
      “37.3.1       Entro il giorno trentuno (31) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete versa agli operatori di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.”

    • Al comma 42.1:

      • dopo le parole “operatori di mercato cedenti” sono inserite le parole “che hanno registrato, ai sensi dell’articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte”;

      • dopo le parole “42.2” sono eliminate le parole “, del comma 35.2.1”.

    • Dopo il comma 42.1 è aggiunto il seguente:
      “42.1.1       Entro il giorno quindici (15) del mese di febbraio 2005 il Gestore della rete calcola per ciascun operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, l’onere medio CCT di cui al comma 42.2.3 e il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1.”

    • Ai commi 42.2, 42.4 e 42.5 le parole “pari alla somma” sono sostituite con le parole “pari alla differenza”.

    • Dopo il  comma 42.2 sono aggiunti i seguenti:
      “42.2.1       Nel caso in cui l’onere medio CCT , di cui al comma 42.2.3, a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra CCT e 2 €/MWh. Tale corrispettivo è applicato all’energia elettrica di cui al comma 42.2.2
      42.2.2        Per ciascun operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1 è applicato alla somma di:

      1. i programmi di immissione comunicati dall’operatore di mercato ai sensi dell’articolo 17 nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 31 dicembre 2004, come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima;

      2. le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l’operatore di mercato è utente del dispacciamento nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 31 dicembre 2004;

      3. le offerte di vendita presentate dall’operatore di mercato ed accettate nel mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 31 dicembre 2004.

      42.2.3        Per ciascun operatore di mercato l’onere medio CCT è pari al maggior valore tra zero (0) e:

      ,

      dove:

      • h indica ciascuna periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 31 dicembre 2004;

      • z indica ciascuna zona;

      • PUNh indica il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima nell’ora h;

      • indica il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima, nella zona z e nell’ora h;

      •  indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h, la somma dei seguenti elementi: i programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell’articolo 17, le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l’operatore di mercato è utente del dispacciamento; le offerte di vendita presentate dal medesimo operatore ed accettate nel mercato del giorno prima.

    • All'articolo 42, comma 42.3, le parole "lettere a)" sono sostituite con le parole "lettera a) e lettera b)".

    • Dopo l’articolo 49 è aggiunto l’articolo seguente:

      Articolo 49.1

      Corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT

      “49.1.1Entro il giorno quindici (15) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura del meccanismo di compensazione CCT come rapporto tra i seguenti elementi:

      1. il valore assoluto della differenza, qualora negativa, tra il saldo tra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nell’anno 2004 per effetto dell’applicazione dei corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui ai commi 42.2 e 42.5 e l’onere sostenuto dal Gestore della rete per effetto dell’applicazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1;

      2. l’energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.

      49.1.2   Entro il medesimo termine di cui al comma 49.1.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 49.1.1 e l’energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.”

  2. di pubblicare l’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 risultante dalle modificazioni introdotte con il presente provvedimento;

  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall’1 agosto 2004.

          

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