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AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 marzo 2004
Avvio del dispacciamento di merito economico per
l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacita'
produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.
(Deliberazione n. 48/04).
(Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3/5/2004 - Suppl. Ordinario n. 81)
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre
1995, n. 481;
-
il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99);
-
il decreto legislativo
19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
-
la deliberazione
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 aprile 2003, n. 27/03
(di seguito: deliberazione n. 27/03);
-
la deliberazione
dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03
(di seguito: deliberazione n. 67/03);
-
l’Allegato
A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas (di seguito: l’Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
-
l’Allegato
A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di
seguito: Testo integrato);
-
gli indirizzi adottati
dal Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003
per l’attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e
di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa
dell’energia elettrica e su un mercato del servizio di
dispacciamento (di seguito: indirizzi
per il Sistema Italia 2004);
-
il documento
per la consultazione 17 marzo 2004 recante integrazione della
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30
dicembre 2003 n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacità
produttiva del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell’articolo 5
del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity
payment) e misure attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04
(di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2004);
-
la deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 marzo 2004, n.
47/04 (di seguito: deliberazione n. 47/04);
Considerato che:
-
con la deliberazione n. 168/03
l’Autorità ha definito le condizioni per l’erogazione del
pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul
territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative
risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; e che tale deliberazione
ha avviato il procedimento per l’adozione delle regole per il
dispacciamento di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 79/99;
-
la deliberazione n. 168/03
pone, oltre alla disciplina del dispacciamento di merito economico,
alcune disposizioni transitorie con efficacia per il solo anno 2004;
-
il Ministro delle
attività produttive, con nota in data 11 dicembre 2003, ha previsto
un avviamento per fasi del Sistema Italia 2004; e, in particolare:
-
una prima fase,
sperimentale, a decorrere dall’8 gennaio 2004, in parallelo al
mantenimento del sistema transitorio di offerte di vendita di
energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di
seguito: STOVE);
-
una seconda fase,
transitoria, a decorrere dall’1 febbraio 2004, senza la
partecipazione dello domanda e con superamento del regime STOVE;
-
una terza fase, di
regime per l’anno 2004, con decorrenza non posteriore all’1
aprile 2004;
-
con lettera in data 28
gennaio 2004, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa (di seguito: il Gestore della rete) e la società Gestore del
mercato elettrico Spa hanno rappresentato all’Autorità che i
risultati delle prove per l’avvio del mercato elettrico inducevano a
ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalità
complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di
dispacciamento, ciò che era da imputare al fatto che le offerte degli
impianti sui mercati dell’energia, in particolare sul mercato del
giorno prima, in molte ore, non risultavano complessivamente
sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete;
che, in relazione alla sopra descritta situazione, ritenevano
opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per
l’avvio del mercato elettrico, mantenendo in operatività lo
STOVE ed estendendo il periodo di vigenza delle condizioni transitorie
per l’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia
elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle
esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative
partite economiche;
-
in conseguenza di
quanto indicato al precedente alinea, l’avvio della fase di cui alla
lettera b) del precedente alinea veniva differito e con esso l’avvio
del dispacciamento di merito economico;
-
il Gestore della rete
ha provveduto a sottoporre a consultazione, unitamente ad uno schema
delle regole per il dispacciamento di merito economico, una proposta
di disciplina per il funzionamento del dispacciamento di merito
economico senza partecipazione della domanda;
-
il Gestore della rete,
con lettera in data 25 marzo 2004, ha rappresentato l’esigenza di
estendere la fase di Sistema Italia 2004 senza la partecipazione
attiva della domanda almeno fino al 31 dicembre 2004;
-
con deliberazione n.
47/04 l’Autorità ha approvato, con modificazioni, lo schema
delle regole per il dispacciamento proposto dal Gestore della rete ai
sensi dell’articolo 7 del deliberazione
n. 168/03;
-
il Gestore della rete
ha comunicato con lettera in data 26 marzo 2004 che, stanti gli esiti
delle prove condotte a partire dall’8 gennaio 2004 al fine di
consentire il passaggio dal regime di dispacciamento transitorio al
regime di dispacciamento di merito economico, nelle ultime settimane
si sono realizzate e stabilizzate condizioni tecniche ed operative che
rendono possibile l’avvio del dispacciamento di merito economico;
-
sussistono pertanto le
condizioni per l’avvio del dispacciamento di merito economico ai
sensi dell’articolo 53, comma 53.6, della deliberazione n. 168/03,
sia dal punto di vista dell’impianto regolatorio che dal punto di
vista tecnico, operativo e strumentale, nei termini, a condizione di
adeguare, nel periodo di operatività del Sistema Italia senza la
partecipazione attiva della domanda, la disciplina del dispacciamento
alle esigenze poste da siffatta modalità di funzionamento del mercato
regolamentato dell’energia.
Considerato che:
-
l’energia elettrica
acquistata dal Gestore della rete o venduta al medesimo Gestore dagli
utenti dello scambio è valorizzata per fascia oraria, mentre
l’energia elettrica venduta nei mercati dell’energia è
valorizzata su base oraria;
-
la differente
valorizzazione di cui al precedente alinea può indurre distorsioni
nelle scelte dei produttori circa la destinazione alla borsa o ai
contratti bilaterali dell’energia elettrica prodotta, portando ad un
aumento del costo medio del servizio di scambio;
Considerato che:
-
con il decreto
legislativo n. 379/03, nell’ambito del servizio di
dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla
remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del
raggiungimento e del mantenimento dell’adeguatezza dell’offerta di
energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura
della domanda nazionale con i necessari margini, nell’ambito delle
prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;
-
l’adeguatezza
dell’offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale è
caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo
sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi
del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso
l’approvvigionamento e l’utilizzo della riserva che, con
decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di
merito economico, verrà acquisita con metodi di mercato ai sensi
della deliberazione n. 168/03;
-
la remunerazione
dell’adeguatezza risulta già inclusa nel prezzo di cessione
dell’energia elettrica in regime amministrato; la disciplina del
dispacciamento, infatti, prevede l’obbligo in capo ai soggetti
produttori di rendere disponibile la capacità produttiva al Gestore
della rete ai fini del mantenimento in equilibrio delle immissioni e
dei prelievi nel sistema elettrico nazionale;
-
il decreto legislativo
n. 379/03 interviene a rafforzare l’impianto della
remunerazione dell’adeguatezza, anche a fronte dei gravi eventi
interruttivi verificatisi lo scorso anno, prevedendo un regime
incentivante finalizzato ad orientare i comportamenti dei soggetti
attivi nella produzione di energia elettrica (attività libera ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99)
e, se del caso, dei consumatori di energia elettrici dotati di idonee
caratteristiche tecniche, in maniera tale da assicurare la
disponibilità di capacità produttiva nei giorni definiti come
critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda
attesa;
-
l’articolo 5 del
decreto legislativo n. 379/03 prevede che l’Autorità definisca
il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con
decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del
regime di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto
legislativo, della disponibilità di capacità produttiva ai fini del
raggiungimento e del mantenimento dell’adeguatezza dell’offerta di
energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
-
la stessa disposizione
di cui al precedente alinea prevede inoltre che l’Autorità, ai fini
della definizione del corrispettivo per il periodo transitorio, tenga
conto del gettito tariffario ad oggi destinato alla copertura dei
costi per l’approvvigionamento della riserva, vale a dire della
riserva operativa ovvero di quelle risorse necessarie per il Gestore
della rete a garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, stabilendo di fatto un limite massimo
all’ulteriore remunerazione per l’adeguatezza;
-
risulta necessario far
sì che il sistema di remunerazione introdotto dal decreto legislativo
n. 379/03 sia reso compatibile con i sistemi di remunerazione
dell’energia elettrica e della riserva per la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico che troveranno applicazione con
l’avvio del dispacciamento di merito economico, al fine di
evitare una interazione negativa tra di essi che determinerebbe oneri
impropri per i clienti finali;
-
gli esiti della
consultazione hanno illustrato opinioni diverse da parte dei diversi
soggetti interessati che in parte non possono essere accettate e in
parte non appaiono richiedere una modifica sostanziale dello schema di
provvedimento dell’Autorità; e che fa eccezione a quanto appena
considerato la richiesta di rendere pubblico l’elenco degli impianti
di produzione che rendono disponibile la capacità produttiva;
-
il provvedimento avente
ad oggetto la remunerazione della disponibilità della capacità
produttiva doveva essere adottato, ai sensi del decreto legislativo n.
379/03, entro un termine già scaduto, peraltro ordinatorio;
-
l’adozione del
suddetto provvedimento doveva scontare la determinazione del Gestore
della rete ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 379/03, in ordine all’individuazione dei giorni
critici per la disponibilità di capacità produttiva; e che tale
determinazione è stata comunicata all’Autorità con nota in data 15
marzo 2004 (protocollo Autorità n. 6872);
-
la necessità di
provvedere all’adozione del presente provvedimento entro il mese di
marzo 2004 in considerazione del previsto aggiornamento del sistema
tariffario alla fine del medesimo mese al fine attivare la
costituzione del gettito necessario a copertura dell’ulteriore
remunerazione dell’adeguatezza, nonché della attuale disponibilità
delle determinazioni del Gestore della rete propedeutiche
all’adozione del provvedimento medesimo;
-
la situazione di
urgenza venutasi a determinare nel modo sopra indicato avrebbe
consentito l’adozione del provvedimento senza preventivamente dar
corso ad una procedura di consultazione dei soggetti interessati;
-
nonostante quanto sopra
indicato in ordine ai riverberi procedurali della obiettiva situazione
di urgenza venutasi a creare quanto all’adozione del provvedimento e
delle misure ad esso complementari, si è ritenuto comunque opportuno
riconoscere ai soggetti interessati un breve termine entro il quale
far pervenire osservazioni o valutazioni in ordine ad uno schema di
provvedimento, onde poter disporre di un quadro di elementi il più
possibile completo a supporto della decisione;
Considerato che:
Ritenuto opportuno:
-
monitorare il
comportamento dei produttori con riferimento alla destinazione
dell’energia elettrica tra la borsa e i contratti bilaterali, al
fine di evitare ingiustificati aumenti del costo del servizio di
scambio
-
disporre l’avvio del
dispacciamento di merito economico secondo quanto richiesto dal
Gestore della rete definendone una disciplina, aderente alle esigenze
poste dall’operatività del Sistema Italia 2004 senza partecipazione
attiva della domanda, che trovi applicazione sino al termine di tale
fase, ossia per il solo anno 2004.
Ritenuto che:
-
tenendo conto di quanto
sopra considerato riguardo alla remunerazione della disponibilità di
capacità produttiva, il regime di ulteriore remunerazione per il
periodo transitorio può essere articolato in corrispettivi
amministrati dall’Autorità;
-
sia necessario che i
regimi di remunerazione della riserva per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e dell’adeguatezza della capacità
produttiva siano tra loro compatibili e non si abbia una interazione
negativa tra di essi;
-
l’ulteriore
remunerazione dell’adeguatezza debba contestualmente costituire:
-
un incentivo ai
produttori che sono richiesti di orientare le proprie scelte
produttive nei periodi di maggior criticità del sistema
elettrico;
-
uno strumento di
tutela dei consumatori che non si troveranno gravati di un onere
aggiuntivo impropriamente attribuito, qualora si verifichino
condizioni di prezzo elevato nei mercati dell’energia elettrica
tale da comportare risultati economici analoghi alla parte del
corrispettivo di cui alla lettera b) del precedente alinea ovvero
da duplicare il beneficio a remunerazione dei produttori;
-
sia opportuno prevedere
che, nel periodo transitorio, l’ulteriore remunerazione da
riconoscere ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacità
produttiva secondo le modalità definite dal Gestore della rete sia
articolata come segue:
-
una parte, definita
come remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai
medesimi soggetti a condizione che questi effettivamente adempiano
all’impegno assunto di rendere disponibile nei giorni di alta e
media criticità le risorse predette;
-
una parte, definita
come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo
produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il
servizio di dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua,
risultino inferiori a quelli che il medesimo produttore avrebbe
conseguito, a parità di produzione, se fossero applicati i prezzi
dell’energia elettrica in regime amministrato, atteso che, come
sopra richiamato, detti prezzi sono già comprensivi di una
remunerazione dell’adeguatezza; tale remunerazione integrativa
è riconosciuta a tutti gli impianti ammessi a tale regime;
-
sia opportuno prevedere
un limite superiore alla remunerazione integrativa di cui alla lettera
b) del precedente alinea al fine di prevenire comportamenti strategici
dei soggetti produttori tesi a massimizzare il ricavo rinveniente da
detta remunerazione integrativa; e che il parametro utilizzato nella
determinazione del predetto limite superiore sia confermato pari a
0,8*PGNh, anche in ragione degli esiti della consultazione;
-
l’obiezione formulata
nel corso della consultazione da alcuni soggetti produttori riguardo
alla possibilità di distribuire interamente il gettito raccolto ai
sensi del decreto legislativo n. 379/03 in maniera certa ai
soggetti che dichiarano la disponibilità di capacità produttiva non
possa essere accolta in forza dei principi di tutela dei clienti
finali sopra richiamati.
Ritenuto opportuno:
-
procedere alla modifica
dei coefficienti AT di cui alla deliberazione
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004,
n. 13/04;
-
limitare l’intervento
agli impianti di generazione a fonti rinnovabili non programmabili, ad
eccezione degli impianti ammessi ai regimi di cui ai provvedimenti Cip
12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992,
n. 6/92, nonché della deliberazioni dell’Autorità 28 ottobre
1997, n. 108/1997, e 18 aprile 2002, n. 62/02;
DELIBERA
Di approvare un
provvedimento in materia di avvio del dispacciamento di merito economico
per l’anno 2004, di adeguatezza della capacità produttiva del sistema
elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, nel testo
allegato alla presente deliberazione (Allegato
A), di cui forma parte integrante e sostanziale.
Di trasmettere copia del
presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, alle
società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del
mercato elettrico Spa ed Acquirente Unico Spa.
Di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle repubblica italiana e nel
sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri
in vigore dalla data della sua pubblicazione.
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AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 luglio 2004
Modificazione dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 137/04).
(Gazzetta Ufficiale n. 221 del
20/9/2004)
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2004
Visti:
-
la legge 14 novembre
1995, n. 481;
-
il decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
-
il decreto
del Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2003, recante
il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;
-
l’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di
seguito: l’Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03, (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
-
l’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004 n. 05/04 (di seguito:
Testo integrato);
-
l’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27
marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
-
il documento
per la consultazione
concernente la modifica del corrispettivo per l’assegnazione dei
diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alla
deliberazione n. 48/04 approvato dall’Autorità in data 23 giugno
2004 (di seguito: il documento di consultazione 23 giugno 2004).
Premesso che:
-
la deliberazione n. 48/04
prevede l’applicazione di un corrispettivo per l’assegnazione dei
diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del
giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacità
di trasporto) a carico della società Gestore del mercato elettrico
s.p.a. (di seguito: Gestore del mercato) e degli operatori di mercato
cedenti che hanno registrato, ai sensi dell’articolo 4 della
medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di
fuori del sistema delle offerte;
-
il corrispettivo di
assegnazione della capacità di trasporto a carico degli operatori di
mercato cedenti è calcolato come prodotto tra il programma di
immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di
compravendita e la differenza tra il prezzo di valorizzazione
dell’energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella
zona in cui è ubicato tale punto, di cui al comma 19.4, lettera b),
della deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo zonale), e il
prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata nel
mercato del giorno prima, di cui al comma 19.4, lettera c), della
deliberazione n. 48/04 (di seguito: prezzo unico nazionale);
-
il corrispettivo di
assegnazione della capacità di trasporto a carico del Gestore del
mercato è calcolato come prodotto tra le quantità delle offerte
accettate in vendita in ciascuna zona nel mercato del giorno prima e
la differenza tra il relativo prezzo zonale ed il prezzo unico
nazionale.
Considerato che:
-
le differenze fra i
prezzi zonali e il prezzo unico nazionale registrate nei primi quattro
mesi di operatività del sistema delle offerte si sono rilevate
sensibilmente più ampie e volatili di quanto mediamente previsto
dagli operatori di mercato prima dell’avvio del dispacciamento di
merito economico avviato in data 1 aprile 2004;
-
in assenza
dell’emissione di idonei strumenti di copertura dal rischio
derivante dalla volatilità delle differenze tra i prezzi zonali ed il
prezzo unico nazionale e, di conseguenza, del corrispettivo di
assegnazione della capacità di trasporto non sussisteva alcuna
possibilità per gli operatori di mercato di assicurarsi contro tale
rischio, fissando, ex ante, il valore medio del corrispettivo
di assegnazione della capacità di trasporto;
-
solo un operatore di
mercato dominante, in grado di influire più di altri sul prezzo di
valorizzazione dell’energia elettrica nelle varie zone in cui può
separarsi il mercato del giorno prima, risulterebbe immune dal rischio
di cui al precedente alinea;
-
in attesa di attivare,
a regime, l’emissione di strumenti idonei alla copertura del rischio
derivante dalla volatilità del corrispettivo di assegnazione della
capacità di trasporto ed al fine di definire misure transitorie per
l’anno 2004 volte a mitigare l’impatto sugli operatori di mercato
dei fenomeni di cui ai precedenti alinea, l’Autorità ha predisposto
e diffuso il documento di consultazione 23 giugno 2004;
-
i soggetti che hanno
partecipato alla consultazione hanno espresso in larga maggioranza
parere favorevole all’adozione di misure transitorie volte a
mitigare o, addirittura, sopprimere il corrispettivo di assegnazione
della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a causa
della sua elevata incidenza e volatilità.
Ritenuto che
-
al fine di correggere
le suddette anomalie sia opportuno prevedere un limite massimo
all’onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacità di
trasporto sostenuto da un operatore di mercato con decorrenza 1 agosto
e per la rimanente parte dell’anno 2004;
-
ai fini della copertura
dei costi sostenuti dalla società Gestore della rete di trasmissione
nazionale s.p.a. (di seguito: Gestore della rete) per la compensazione
dell’onere medio del corrispettivo di assegnazione della capacità
di trasporto eccedente il limite massimo di cui al precedente alinea,
sia necessario istituire un apposito corrispettivo a carico degli
utenti del dispacciamento in prelievo che garantisca i proventi
eventualmente necessari alla copertura dei predetti costi al netto del
gettito rinveniente dall’applicazione del corrispettivo per
l’assegnazione della capacità di trasporto
DELIBERA
-
di approvare il
seguente provvedimento:
L’Allegato A alla deliberazione n. 48/04, è modificato come segue:
-
Dopo il comma 37.1
è aggiunto il seguente:
“37.1.1 Entro il giorno
trenta (30) del mese di marzo 2005, l’utente del dispacciamento
qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di
consumo versa al Gestore della rete il corrispettivo a
copertura del meccanismo di compensazione di cui all’articolo
49.1.”
-
Dopo il comma 37.3
è aggiunto il seguente:
“37.3.1 Entro il giorno
trentuno (31) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete versa
agli operatori di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato
elettrico, il corrispettivo compensativo di cui al comma
42.2.1.”
-
Al comma 42.1:
-
dopo le parole
“operatori di mercato cedenti” sono inserite le parole
“che hanno registrato, ai sensi dell’articolo 4, contratti
di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte”;
-
dopo le parole
“42.2” sono eliminate le parole “, del comma 35.2.1”.
-
Dopo il comma 42.1
è aggiunto il seguente:
“42.1.1 Entro il giorno
quindici (15) del mese di febbraio 2005 il Gestore della rete
calcola per ciascun operatore di mercato, ad esclusione del
Gestore del mercato elettrico, l’onere medio CCT di
cui al comma 42.2.3 e il corrispettivo compensativo di cui al
comma 42.2.1.”
-
Ai commi 42.2, 42.4
e 42.5 le parole “pari alla somma” sono sostituite con le
parole “pari alla differenza”.
-
Dopo il comma
42.2 sono aggiunti i seguenti:
“42.2.1 Nel caso in cui
l’onere medio CCT ,
di cui al comma 42.2.3, a carico di un operatore di mercato, ad
esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2
€/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo operatore un
corrispettivo compensativo pari alla differenza tra CCT e
2 €/MWh. Tale corrispettivo è applicato all’energia elettrica
di cui al comma 42.2.2
42.2.2 Per ciascun
operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma
42.2.1 è applicato alla somma di:
-
i programmi di
immissione comunicati dall’operatore di mercato ai sensi
dell’articolo 17 nel periodo compreso tra l’1 agosto e il
31 dicembre 2004, come eventualmente modificati al termine del
mercato del giorno prima;
-
le immissioni
di energia elettrica relative ad unità di produzione non
rilevanti per le quali l’operatore di mercato è utente del
dispacciamento nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 31
dicembre 2004;
-
le offerte di
vendita presentate dall’operatore di mercato ed accettate
nel mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l’1
agosto e il 31 dicembre 2004.
42.2.3
Per ciascun operatore di mercato l’onere medio CCT è
pari al maggior valore tra zero (0) e:
,
dove:
-
h indica
ciascuna periodo rilevante del mercato del giorno prima nel
periodo compreso tra l’1 agosto e il 31 dicembre 2004;
-
z indica
ciascuna zona;
-
PUNh
indica il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica
acquistata nel mercato del giorno prima nell’ora h;
-
indica
il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica venduta
nel mercato del giorno prima, nella zona z e nell’ora
h;
-
indica,
per ciascuna zona z e ciascuna ora h, la somma
dei seguenti elementi: i programmi di immissione comunicati
dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell’articolo 17,
le immissioni di energia elettrica relative ad unità di
produzione non rilevanti per le quali l’operatore di mercato
è utente del dispacciamento; le offerte di vendita presentate
dal medesimo operatore ed accettate nel mercato del giorno
prima.
-
All'articolo 42,
comma 42.3, le parole "lettere a)" sono sostituite con
le parole "lettera a) e lettera b)".
-
Dopo l’articolo
49 è aggiunto l’articolo seguente:
Articolo 49.1
Corrispettivo a
copertura del meccanismo di compensazione CCT
“49.1.1Entro il
giorno quindici (15) del mese di marzo 2005 il Gestore della rete
calcola il corrispettivo unitario a copertura del meccanismo di
compensazione CCT come rapporto tra i seguenti elementi:
-
il valore
assoluto della differenza, qualora negativa, tra il saldo tra
i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete
nell’anno 2004 per effetto dell’applicazione dei
corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo
della capacità di trasporto di cui ai commi 42.2 e 42.5 e
l’onere sostenuto dal Gestore della rete per effetto
dell’applicazione del corrispettivo compensativo di cui al
comma 42.2.1;
-
l’energia
elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
49.1.2
Entro il medesimo termine di cui al comma 49.1.1, il Gestore della
rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il
corrispettivo a copertura del meccanismo di compensazione CCT pari
al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 49.1.1 e
l’energia elettrica prelevata dal medesimo utente del
dispacciamento.”
-
di pubblicare
l’Allegato A alla deliberazione n. 48/04 risultante dalle
modificazioni introdotte con il presente provvedimento;
-
di pubblicare il
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dall’1 agosto 2004.
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