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IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizione
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto
legislativo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo integrativo speciale per
la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici progetti di
rilevanza strategica, indicati nel programma nazionale per la ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della
ricerca (MIUR), Ministero delle politiche agricole e forestale (MIPAF) e
Ministero dell'ambiente e del territorio (MATT) deI 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2003 n. 10, con il quale
vengono messi a bando i temi di ricerca di rilevanza strategica e
definite le modalita' operative d'intervento del Fondo predetto;
Visto il citato decreto del 17 dicembre 2002 che prevede, in particolare
per il progetto strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione
dell'energia» un contributo complessivo di Euro 89.863.500,44 di cui:
1. Progetto-obiettivo: Celle a combustibile. Contributo previsto Euro
38.734.267,43;
2. Progetto-obiettivo: Vettore idrogeno. Contributo previsto Euro
51.129.233,01:
Visto il decreto ministeriale del MIUR del 19 settembre 2003, n. 1595 Ric
con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa
prevista all'art. 4, comma A del citato decreto interministeriale del 17
dicembre 2002 per l'istruttoria delle proposte relative alla
realizzazione dei programmi strategici sul FISR, cosi' come
successivamente modificato con il decreto ministeriale del MIUR del 24
novembre 2003, n. 1968 Ric;
Considerato che l'art. 4, comma B, del citato decreto del MEF, di
concerto con il MIUR, MIPAF e MATT del 17 dicembre 2002 prevede che, per
la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la
predetta Commissione si avvalga di un gruppo di esperti con comprovata
esperienza nel settore scientifico per la realizzazione dei suddetti
programmi strategici da identificarsi nell'albo degli esperti della
ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999
e/o da altri esperti comunque indicati dalle amministrazioni
partecipanti;
Visto il decreto ministeriale del MIUR del 2 dicembre 2003, n. 2125 Ric
con il quale e' stato costituito il gruppo di esperti per la valutazione
tecnico-scientifica delle proposte presentate per il progetto strategico
«Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia» indicato nel
citato bando del 17 dicembre 2002;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del piu' volte citato
bando del 17 dicembre 2002; Tenuto conto dei pareri espressi sulla base
delle risultanze istruttorie del Gruppo di esperti istituito con il
decreto ministeriale del 2 dicembre 2002, n. 2125 Ric;
Vista la proposta formulata dalla Commissione interministeriale nella
seduta del 25 marzo 2004;
Tenuto conto, altresi' che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del MEF,
di concerto con il MIUR e MATT del 17 dicembre 2002, dispone che l'onere
relativo all'istruttoria, monitoraggio e verifiche in itinere e' posto a
carico dello stanziamento previsto per ciascun Programma strategico nella
misura dell'1%;
Decreta:
Art. 1
Sono ammessi al
finanziamento i progetti presentati dai sottoelencati soggetti per il
Programma strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione
dell'energia» nella forma e con le modalita' indicate nelle schede
tecniche allegate ai verbali della Commissione citata in premessa.
L'importo del finanziamento, decurtato dell'1% per le spese di
istruttoria e verifica in itinere, e' articolato come di seguito
specificato:
---->
Vedere tabelle a pag. 47 della G.U. <----
Art. 2
I soggetti proponenti di
cui all'art. 1 dovranno presentare il progetto esecutivo rimodulato in
ragione del costo totale ritenuto ammissibile e sulla base delle
indicazioni fornite con separata comunicazione. Il decreto di affidamento
per la realizzazione di ciascun progetto avverra' previa acquisizione del
parere degli esperti tecnico-scientifici e della Commissione
interministeriale sul progetto esecutivo rimodulato.
Art. 3
Le tipologie di spese
ammissibili e i criteri di rendicontazione dei costi sono quelle indicate
nell'allegato B del decreto interministeriale 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2003 n. 10 citato
nelle premesse.
Art. 4
Ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto interministeriale 17 dicembre 2002 indicato nelle
premesse, nei casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista
la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi,
il contributo e' concesso purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere
oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano
integralmente versati all'Ente pubblico di ricerca in qualita' di
soggetto proponente; ovvero:
c) il soggetto proponente riceva dalle imprese industriali un compenso
equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta'
intellettuale derivanti dal progetto, per la parte in cui siano detentori
tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere
oggetto di diritti di proprieta' intellettuale. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 9 giugno 2004
Il direttore generale:
Criscuoli
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