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Testo in vigore dal:
29-10-2003
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il
raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire
un adeguato livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un
sistema competitivo per la remunerazione della capacita' di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacita'
produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui alla lettera
a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di
garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione
e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non
rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
3. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le
disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture
lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
b)
semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicita' dei
procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in
corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
5. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2474):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle
attivita' produttive (Marzano), l'8 settembre 2003.
Assegnato alle
commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo), e 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 13
settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli
affari delle Comunita' europee; Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 13ª, in sede
referente, il 18, 23, 24 settembre 2003. Esaminato in aula il 25 e 30
settembre 2003 e approvato il 1° ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto
n. 4332):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e
turismo), in sede referente, il 2 ottobre 2003 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
7, 9, 14, 15 e 16 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 20, 21 ottobre 2003
ed approvato il 22 ottobre 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28 agosto
2003, n. 239, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 200 del 29 agosto 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
Allegato
Modificazioni apportate
in sede di conversione al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
All'articolo 1:
al comma
1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,";
le
parole:"fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 30 giugno 2005" e prima delle parole:
"centrali termoelettriche" e' inserita la seguente:
"singole"; al comma 2, le parole: "assicurano in ogni caso
il rispetto dei" sono sostituite dalle seguenti: "rispettano
i"; al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non
si applicano alla laguna di Venezia".
Dopo l'articolo 1 sono
inseriti i seguenti: "ART. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla
riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica).
- 1. Allo scopo
di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per
l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' autorizzato
ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete
di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o
accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti
idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile
riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della
capacita' interrompibile.
ART. 1-ter. - (Misure per l'organizzazione e lo
sviluppo della rete elettrica e la terzieta' delle reti).
- 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati
alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico nazionale e di
autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti
di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della
rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto
risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di
voto e la sua successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita'
produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi
piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di
trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti;
delibera gli interventi
di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui
al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete,
di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o
categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a
carico delle societa' proprietarie";
b) al comma 5, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad
integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di
modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il
Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al gestore";
c) al comma 6, quarto periodo, dopo
le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilita'," sono
inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di
trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e
dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti
del Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
4. Ciascuna societa' operante nel settore della produzione, importazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche
attraverso le societa' controllate, controllanti, o controllate dalla
medesima controllante, e comunque ciascuna societa' a controllo pubblico,
non puo' detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1°
luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa'
che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4
non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di
lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla
connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale
dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture realizzate al fine di
potenziare la capacita' di importazione per le quali e' consentita
l'allocazione di una quota della loro capacita' secondo le modalita' di
cui all'articolo 1-quinquies, comma 6.
ART. 1-quater. - (Disposizioni per
la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).
- 1. Al fine
di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel
settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo
delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai
sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.
53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali
termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il
titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il
provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito
della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non
comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione
dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei
tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e
delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha
l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma
1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio
dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1
trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima,
copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del
comune competente, nonche' la comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato
dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficolta'
realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che
il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si
applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la
realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1
decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni
necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle
opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui
all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative
all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al
rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del
terminale, nonche' all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e
opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte
ad autonomo iter autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni
o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 e' applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a
partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio
dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come
eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5.
L'ammontare della sanzione e' stabilito in 500 euro al mese per MW di
potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri
cubi annui di capacita' di rigassificazione installata, rispettivamente
per le opere di cui ai commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attivita'
produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.
ART.
1-quinquies. - (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita' del
settore elettrico).
- 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica
di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di
perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e
modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere
del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di
messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione
nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le
relative modalita' di verifica.
In caso di mancato rispetto degli
standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di
pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della
rete di trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli impianti
per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda.
Tali impianti non
concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle
offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque
riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare
attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma
8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come
prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di
ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di
assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di
funzionamento annuo per tale tipologia di impianti.
La metodologia di
calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono
abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del
2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le
seguenti: "del Ministro delle attivita' produttive e sentito il
parere".
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e
distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove
linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono
richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata, caso
per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di
entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il
50 e l'80 per cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal
Ministero delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas.
In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai
dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i
costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente
elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento
del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante
un dispositivo di interconnessione in corrente alternata.
Qualora la
capacita' di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno
Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa
consultazione delle autorita' competenti dello Stato interessato.
Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e
criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il
successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di
sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la
rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento
privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo
termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle
maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il
meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b)
all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo
6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Gestore della rete
di trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di
prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle
clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e
3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino
gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico.
A tale
scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in
relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere
trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in
sicurezza del sistema elettrico";
d) all'articolo 6, comma 3, al
primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo
5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti
interessati".
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al
Ministro delle attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un
programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di
difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo
impegno economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti
tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma.
Per
l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle
attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 1-sexies. -
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali
di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici).
- 1. L'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei
gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia,
e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un
procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sono
emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e
individuati l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione unica
e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.
3. Per i
procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di
valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della
domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica
utilita', e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
energetiche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai
termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le
opere che ricadono nel territorio di piu' regioni, le autorizzazioni
siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia
o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e
le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono
definite le modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione
del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle
opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica
di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che
interessano il territorio di piu' regioni anche per quanto attiene al
trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali. 7. Le norme
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti
energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e
l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite
dalle seguenti: "previo parere del"".
Al titolo del
decreto-legge, dopo le parole: "disposizioni urgenti per la
sicurezza" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo".
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Testo in vigore dal:
29-8-2003
Avvertenza:
Il testo
coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio
delle centrali termoelettriche
1. Al fine di garantire la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione
in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, (( fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30
giugno 2005 )) e su motivata e documentata segnalazione del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., puo' essere
autorizzato l'esercizio temporaneo di (( singole ))
centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite
nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di
emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti
di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli
impianti di cui al comma 1 (( rispettano )) i valori limite
di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli
impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3,
lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1,
fino al (( 30 giugno 2005 )), puo' essere determinato il
limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota
1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle
centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma
1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia. ))
Riferimenti
normativi:
- Il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere,
risorse geotermiche e incentivi alle imprese», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2002, n. 138.
-Il decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1998 n. 203, recante «Attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
- Il decreto
del Ministero dell'ambiente del 2 aprile 2002, n. 60, concernente «Reperimento
della direttiva n. 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2002, n.
87, S.O.
- Il decreto ministeriale 12 luglio 1990, concernente «Linee
guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti
industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, S.O.
- Il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n.
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124, S.O.
-
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218, S.O.
Art. 1-bis
Provvedimenti
finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica
((
1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia
elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
e' autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del
Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti
finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo
degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la
possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e
l'incremento della capacita' interrompibile. ))
Art. 1-ter
Misure per
l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzieta' delle
reti
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi
pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico
nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i
criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della proprieta'
e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la
gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la
disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.
2. Il
Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo
delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale
e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente dai
gestori delle reti di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1,
all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «gestisce
la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle
societa' di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «gestisce
la rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti
o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a
carico delle societa' proprietarie»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con analogo decreto, si provvede ad
integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di
modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il
Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al gestore»;
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le
parole: «coloro che ne abbiano la disponibilita',» sono inserite le
seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione
nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,»;
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti
parole: «nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore
risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attivita'
produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e
sviluppo della rete deliberati».
4. Ciascuna societa' operante nel
settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le societa'
controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e
comunque ciascuna societa' a controllo pubblico, non puo' detenere,
direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia
elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono
considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza
inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli
impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica,
nonche' le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacita'
di importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota
della loro capacita' secondo le modalita' di cui all'art. 1-quinquies,
comma 6. ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato
dalla presente legge: «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale).
- 1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di
seguito "gestore", esercita le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata
della rete di trasmissione nazionale.
Il gestore ha l'obbligo di
connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e
purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del
presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato
dal gestore.
Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai
soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione
europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni
sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di
energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi
ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto
ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor
costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui
puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di
utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,
a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle societa'
proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti, nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto
degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri
di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti
dalla normativa vigente con riferimento alle attivita' riservate al
gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene
il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso
dello svolgimento della sua attivita'.
3. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli
utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita'
e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento.
Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della
piu' efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque
immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli
tecnici della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di
utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una societa' per azioni cui
conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata
la proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attivita' del
gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al
patrimonio conferito, e il personale necessario per le attivita' di
competenza.
Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas,
entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti,
dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del
gestore e approva i conferimenti stessi.
Lo stesso Ministro determina con
proprio provvedimento la data in cui la societa' assume la titolarita' e
le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla
medesima data le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli indirizzi
strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Fino alla stessa data
l'ENEL S.p.a. e' responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento nonche' di
quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario
delle attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione e'
disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad
integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di
modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il
Ministro delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la
migliore funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle
attivita' riservate al gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere,
stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 1.
Sulla
base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole
tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di
progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti
di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei
circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire
la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti.
L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle regole
tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si
pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni;
qualora la pronuncia
non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In
nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della
rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la
disponibilita', fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione
nazionale in relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,
diritti di esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa.
L'utilizzazione della rete di
trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non puo'
comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa
per le finalita' disciplinate dal presente decreto.
Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunita'
europee a norma dell'art. 8 della direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio
del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete
di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o
superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra
120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente
alla emanazione di tale decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete
di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa.
Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete
di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti
esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita',
relativi alla trasmissione di energia elettrica.
Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere
l'aggregazione delle suddette societa', anche in forme consortili,
favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato.
8. Il
gestore stipula convenzioni, anche con le societa' che dispongono delle
reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e
di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore
risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attivita'
produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e
sviluppo della rete deliberati.
Le suddette convenzioni, sono stipulate
in conformita' ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n.
481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo
prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia
di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata
remunerazione delle attivita' e degli investimenti, tenuto conto degli
obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalita' di
accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle
conseguenti sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento
delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula,
entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione
della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono
definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
Fino alla
assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4, i
soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta
manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro
proprieta'; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore
della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa
convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas.
L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel
rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le
sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate
pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di
trasmissione nazionale.
Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Per l'accesso e
l'uso della rete di trasmissione nazionale e' dovuto al gestore un
corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione
geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori.
La misura del corrispettivo e
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche
gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da
incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di propria
competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso
provvedimento l'Autorita' disciplina anche il periodo transitorio fino
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri
concernenti le attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'art. 13,
comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10.
La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico
dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di
energia, e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi
maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3
dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale.
Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di
cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai
produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite
convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di
cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata
di tali convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa
in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il
costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del
rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi
del com-ma 12 al mercato.
Ai fini di assicurare la copertura dei costi
sostenuti dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del
gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul
mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
14.
L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e' rilasciata
dalle competenti amministrazioni, previo parere conforme del gestore per
le linee di tensione superiore a 120 kV.
Il rifiuto dell'autorizzazione
deve essere debitamente motivato. 15. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione
del presente decreto, puo' avvalersi, con opportune soluzioni
organizzative, del supporto tecnico del gestore.
Per assicurare la
continuita' operativa, l'incarico previsto all'art. 22, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' rinnovabile due volte».
Art. 1-quater
Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
((
1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti
previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione
nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di
centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade
ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui
il provvedimento di autorizzazione e' divenuto inoppugnabile, a seguito
della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non
comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione
dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei
tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e
delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha
l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma
1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio
dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1
trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima,
copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del
comune competente, nonche' la comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato
dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficolta'
realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che
il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si
applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la
realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1
decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni
necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle
opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui
all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative
all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al
rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del
terminale nonche' all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e
opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte
ad autonomo iter autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni
o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 e' applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a
partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio
dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come
eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5.
L'ammontare della sanzione e' stabilito in 500 euro al mese per MW di
potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri
cubi annui di capacita' di rigassificazione installata, rispettivamente
per le opere di cui ai commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attivita'
produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni
parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1. ))
Riferimenti
normativi:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55 (Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 2002, n. 84).
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, recita: «Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della
legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di
nonne e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999): «Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la
sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).
- 1. L'uso o
il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti
destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico
dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche'
della flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e' soggetto ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa
con la regione interessata.
Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale
liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla
richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria
nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dalla presente legge.
L'istruttoria si conclude in ogni caso
nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al
comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto
ambientale attestante la conformita' del progetto medesimo alla vigente
normativa in materia di ambiente.
Il Ministero dell'ambiente nel termine
di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del
procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della
conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico,
la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto
conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate
dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si
pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di
servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento
urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per
la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse,
adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con
la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri che provvede ai sensi
dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'art. 12 della presente legge.».
- Il decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose».
Art. 1-quinquies
Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita' del settore elettrico
((
1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale
maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai
proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi
definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita' autorizzati
dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle
attivita' produttive, espresso sentito il Gestore della rete di
trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori
servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce
gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalita' di
verifica.
In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo
periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni
previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai
proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione
nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione dei
transitori e dei picchi di domanda.
Tali impianti non concorrono, per un
periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo
dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo
sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata annualmente
quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno
precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale
tipologia di impianti.
La metodologia di calcolo di cui al presente comma
decorre dal 1° gennaio 2004».
Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso
articolo 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con
provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita'
produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di
concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che
realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione
con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con
tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della
capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete,
una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo compreso
tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove
linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove
capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero delle attivita'
produttive, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione
nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di
interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i
rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se
paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del
collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un
dispositivo di interconnessione in corrente alternata.
Qualora la
capacita' di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno
Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa
consultazione delle autorita' competenti dello Stato interessato.
Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e
criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il
successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di
sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la
rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento
privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo
termine nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle
maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il
meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. 8. Al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b)
all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo
6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Gestore della rete di
trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di
prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle
clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e
3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino
gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico.
A tale
scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in
relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere
trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in
sicurezza del sistema elettrico»;
d) all'articolo 6, comma 3, al primo
periodo, sono soppresse le parole: «per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5» e:
«entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati».
9. Il
Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni
anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attivita'
produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per
l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la
sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico
per l'attuazione.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina,
con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la
copertura dei costi di realizzazione del programma.
Per l'anno 2004 il
programma suddetto e' presentato al Ministro delle attivita' produttive
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il comma 20 dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi
di pubblica utilita): «20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio,
informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in
ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo
che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti
esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e
i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel
massimo a lire 300 miliardi;
in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da
parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi
ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza
della concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la
cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo,
ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un
indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di
conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a
garantire la continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far
cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto
esercente il servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato).
- 1. La gestione economica
del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore
del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete
di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di
neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra
produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza.
La disciplina del mercato,
predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della
propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
Essa, in particolare, prevede, nel rispetto
dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al
bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e
importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applica il dispacciamento passante.
Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di
entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica
nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi
ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11,
secondo il dispacciamento di merito economico.
Dalla data in cui questo
viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte
di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi
connessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente,
ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le
controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di
contratti d'importazione ed esportazione.». - Si riporta il testo
dell'art. 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato della presente legge: «Art. 28
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia
elettrica).
- 1. L'addizionale erariale di cui all'art. 4 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' soppressa e il
predetto art. 4 e' abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 3, comma
4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il giorno 16»;
b) - d) (omissis);
e) all'art. 56, comma 2, primo e
secondo periodo, il numero «20» e' sostituito dal numero «16»;
f)
(omissis);
g) all'art. 63, comma 4, le parole: «dal 1° al 15» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 16»;
h) all'allegato I le
parole: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per
l'ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al
kWh».
3. All'imposta erariale di consumo di cui all'art. 52 del citato
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste,
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per
l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
4. L'art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e' abrogato.
5. I clienti grossisti di
cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla
corresponsione del diritto di licenza.
6. Per i tributi previsti dal
citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto di cui all'art. 17, comma 29, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per l'imposta di consumo sul carbone,
coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'art. 8, comma 7, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza e'
prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27
dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle
somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al
comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono
ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale ai sensi
dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche
mediante il versamento unitario previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con
altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma
4 dell'art. 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere calcolata
annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun
impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di
assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di
funzionamento annuo per tale tipologia di impianti.
La metodologia di
calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004.
9. - 10.
(Abrogati). 11. All'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh» sono inserite le
seguenti: «, nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da
impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di
consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Attivita'
di importazione ed esportazione).
- 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza
almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di
trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri
Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea;
comunica altresi' al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' utilizzate per
l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle
disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per
il funzionamento della rete.
2. Con provvedimento del Ministro delle
attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas sono individuati modalita' e condizioni delle
importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di
trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva
tra mercato vincolato e mercato libero.
Nel medesimo provvedimento sono
stabilite le modalita' e le procedure per consentire al gestore, sulla
base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 1, di rifiutare
l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un
cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia
riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti.
3. Con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono
emanate norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia
elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto
conto delle condizioni di reciprocita».
- Si riporta il testo dell'art.
6 del citato decreto legisaltivo n. 79 del 1999, come modificato dalla
presente legge: «Art. 6 (Contrattazione bilaterale).
- 1. Con
determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i
clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche
indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico,
da inserire nei contratti stessi.
2. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di
prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle
clausole contrattuali con quanto disposto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3,
del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino
gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico.
A tale
scopo il gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in
relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere
trasmessi al medesimo gestore al fine di garantire la gestione in
sicurezza del sistema elettrico.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, sentito il gestore della rete, determina, sulla base di criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei
conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo,
aggiuntivo a quello di cui all'art. 3, comma 10, che i produttori, i
venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della
rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale
ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza.
Detto
corrispettivo, dovra' essere corrisposto dal momento in cui viene
applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma
2.
4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli
operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche
sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui
al comma 1.».
Art. 1-sexies
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali
di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici
(( 1. L'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei
gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia,
e' rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un
procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, sono
emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e
individuati l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione unica
e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.
3. Per i
procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di
valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della
domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica
utilita', e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
energetiche di competenza regionale in conformita' ai principi e ai
termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le
opere che ricadono nel territorio di piu' regioni le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di
mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo
ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni
interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le
modalita' organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere
regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite
nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il
territorio di piu' regioni anche per quanto attiene al trasporto
nazionale del gas naturale e degli oli minerali.
7. Le norme del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti
energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e
l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle
seguenti: «previo parere del». ))
Riferimenti
normativi:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi». - Si riporta il testo dell'art. 120 Cost.: «Art.
120.
- La regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi
delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio
di leale collaborazione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
A)».
- Si riporta il comma 14 del citato decreto legislativo n. 79 del
1999, come modificato dalla presente legge: «14. L'autorizzazione alla
realizzazione delle linee dirette e' rilasciata dalle competenti
amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV.
Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere
debitamente motivato.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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