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La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri
generali del sistema elettrico, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge
23 dicembre 2002, n. 281.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3688): Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle attivita'
produttive (Marzano), il 19 febbraio 2003.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo),
in sede referente, il 20 febbraio 2003, con pareri del Comitato per la
legislazione e delle commissioni I, V, VIII, XIV e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione il 25, 26, 27 febbraio 2003 e 5, 6, 11, 13
marzo 2003.
Esaminato in aula il 17 e 19 marzo 2003 ed approvato il 20 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2128): Assegnato alla 10a commissione
(Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 20 marzo 2003, con
pareri delle commissioni 1a Affari Costituzionali (presupposti di
costituzionalita);
1a, 5a, 13a, giunta per gli affari delle Comunita' europee;
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione per i presupposti di costituzionalita' il
25 marzo 2003.
Esaminato dalla 10a commissione il 26 marzo 2003, 1o, 2 aprile 2003.
Esaminato in aula il 3 aprile 2003 e approvato l'8 aprile 2003.
Avvertenza: Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 26.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25
All'articolo 2: al comma
2, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono
inserite le seguenti: "sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni,"; il comma
5 e' sostituito dal seguente: "5. Al fine di tutelare la sicurezza e
l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si
esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati
ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico".
All'articolo 3: al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la
conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma
2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 55 del 2002"; dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova
installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di
cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro
delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione
di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti,
derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non
risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma
2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni
interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione
nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare
l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre
le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo,
tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti
indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli
impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad
alto rischio ambientale.
2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di
autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i
progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento
degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera
previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le
amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali
procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei
predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto";
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini della valutazione
delle priorita' di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione
nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive
analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di
energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonche' sulla
evoluzione della potenza installata prevista";
al comma 4, le parole: "su proposta del comitato paritetico"
sono sostituite dalle seguenti: "sentito il comitato
paritetico";
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonche', per le
attivita' di verifica che non si concludono in un solo esercizio
finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in funzione della
durata delle attivita' medesime"; dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle
seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2"".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di
realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di
impianti termoelettrici".
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Legislazione Elettricita'
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i
segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del
12 maggio 2003 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo
coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1
Oneri generali del sistema
elettrico 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del
sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata
all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema
elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di
energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito
dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente
sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al
netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri
derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1
gennaio 2010.
Art. 2
Esclusione delle
compensazioni
1. Dal 1 gennaio 2002 non
si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, ))
con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli
oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto
dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26
gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre
2003, nonche' le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le
disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e
della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di
calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli
fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri
negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono annullati,
fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da
ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono
attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali
oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli
oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8
dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo
ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
(( 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema
energetico nazionale, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di
trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali
afferenti al sistema energetico. ))
Art. 3
Criteri per nuove
installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini
dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui
progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali
esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti
complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia'
dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti
primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento
dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a
livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi dei
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in
corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte
del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una
sola volta, a fini istruttori.
(( In tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la
conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma
2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 55 de 2002.
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova
installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di
cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro
delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione
di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti,
derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non
risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma
2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni
interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione
nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare
l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre
le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo,
tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti
indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli
impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad
alto rischio ambientale.
2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di
autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i
progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento
degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera
previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le
amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali
procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei
predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il
gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al
Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative ai
dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della
rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza installata
prevista. ))
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio, (( sentito il comitato
paritetico )) di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, e' approvato periodicamente l'elenco dei
progetti che rientrano nelle priorita' di cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali
prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli
impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure
di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un
contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito
capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(( Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di versamento del contributo di cui al precedente periodo,
nonche', per le attivita' di verifica che non si concludono in un solo
esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in
funzione della durata delle attivita' medesime. 5-bis. Al comma 4-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della
procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del
procedimento unico di cui al comma 2". ))
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono
riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1.
Oneri generali del sistema elettrico 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004,
gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, com ma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da: a)
i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attivita' di
ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di
condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica
previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno
1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori
costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita'
di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato
dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti
anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere
recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai
costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi
impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas
naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche,
effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.
Art. 1
Oneri generali del sistema
elettrico 1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del
sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata
all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema
elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di
energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito
dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente
sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al
netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri
derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1
gennaio 2010.
Riferimenti
normativi:
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
31 marzo 1999. L'art. 3, comma 11 e' il seguente: "11. Entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri
concernenti le attivita' di ricerca le attivita' di cui all'art. 13,
comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10.
La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico
dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di
energia e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi
maggiori."
- L'art. 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas n. 70/97 (Razionalizzazione ed inglobamento nella
tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello
Stato) e' il seguente: "2.4. E' esonerata dalla parte B e
assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto
concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa:
a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro
spettanza a tale titolo;
b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie dello Stato ed alla
Societa' Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti
rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
c) l'energia elettrica fornita al comuni rivieraschi e destinata ad uso
esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre
1953, n. 959.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 19
dicembre 1995, concernente i prezzi dell'energia elettrica per i settori
industriali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio
1996.
- La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 27 del 30 gennaio 1997.
Art. 2
Esclusione delle
compensazioni
1. Dal 1° gennaio 2002
non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000. 2. Il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, ))
con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli
oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26
gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre
2003, nonche' le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le
disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e
della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di
calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto. 3. Dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della
liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati
complessivamente da ciascuna societa' sono annullati, fatti salvi gli
eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra
societa'. Alle societa' di cui all'arti colo 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche
per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi
maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri
negativi. 4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del
comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, sono esclusi gii acquisti dell'energia di cui al secondo
ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. (( 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita'
del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro
il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri
generali afferenti al sistema energetico. ))
Riferimenti
normativi:
- L'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000,
come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, e'
il seguente: "1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri
generali afferenti al sistema elettrico:
a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in
applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non
recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n.
96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di generazione di energia
elettrica;
b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante
dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia
elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che,
alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella
disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici;
c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle
attivita' connesse e conseguenti;
d) i costi relativi all'attivita' di ricerca e sviluppo finalizzata
all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema
elettrico;
e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di
energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2,
comma 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 19 dicembre 1995.".
- L'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000,
come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, e'
il seguente: "1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e'
inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le
modalita' specificate all'art. 5, unicamente:
a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1°
gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed
investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e
che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della
direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione
di opportunita' economica nel momento e nel contesto in cui furono
assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa
produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione
nazionale;
b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1°
gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione
all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni
contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che
non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della
direttiva europea n. 96/92/CE."
- L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
1999 (Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL
S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e delle relative modalita' di alienazione) e' il seguente:
"Art. 2.
- 1. Ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre societa'
per azioni, in conformita' al piano di cui all'art. 1. Alla cessione
delle partecipazioni azionarie di dette societa' l'ENEL provvede con
offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con
entrambe tali modalita'. La scelta tra dette procedure e' effettuata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. In ogni caso le modalita' di cessione assicurano
l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli impegni contenuti nel piano
di cui all'art. 1.".
- L'art. 5, comma 8, del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000,
come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 17 aprile 2001, e'
il seguente: "8. Il livello di produzione di energia elettrica di
riferimento, di cui al comma 1, lettera d), e' pari, per ciascun impianto
di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della
producibilita' convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorita' con
separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor
valore tra 1 ed il rapporto D definito come: D=P/M dove:
a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice,
dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale
importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione del
l'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti
anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia elettrica di cui
all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
b) M rappresenta la somma della producibilita' convenzionale di tutti gli
impianti nella disponibilita' dell'impresa produttrice-distributrice di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a).".
- L'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e' il seguente: "12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3
dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di
cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai
produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite
convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di
cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata
di tali convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa
in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il
costo evitato.".
Art. 3
Criteri per nuove
installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini
dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui
progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali
esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti
complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia'
dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti
primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento
dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a
livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in
corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte
del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una
sola volta, a fini istruttori. (( In tali casi e' prorogato di
novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento
autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002.
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova
installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di
cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro
delle attivita' produttive, in relazione alla necessita' di garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo' disporre l'utilizzazione
di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti,
derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non
risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera
previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma
2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni
interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione
nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare
l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre
le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo,
tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti
indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli
impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad
alto rischio ambientale.
2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in sede di
autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i
progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento
degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera
previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le
amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali
procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei
predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il
gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al
Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative ai
dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della
rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza installata
prevista. ))
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio, (( sentito il comitato
paritetico )) di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, e' approvato periodicamente l'elenco dei
progetti che rientrano nelle priorita' di cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali
prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli
impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure
di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un
contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito
capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ((
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita' di versamento del contributo di cui al precedente periodo,
nonche', per le attivita' di verifica che non si concludono in un solo
esercizio finanziario, le modalita' di versamento in quote annue, in
funzione della durata delle attivita' medesime.
5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le
parole: " della procedura di VIA " sono sostituite dalle
seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2" )).
Riferimenti
normativi:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002; la
relativa legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 apile 2002.
- L'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, e' il seguente: "2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e
locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del
rilascio della valutazione d'impatto ambentale (VIA), alle opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8
luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al
recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata
e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di
competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici
territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si
conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta,
comprensiva del progetto preliminare e dello studi o di impatto
ambientale.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2
aprile 2002, n. 60, recante «Recepimento della direttiva 1999/30/CE del
Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita'
dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n.
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per
il benzene ed il monossido di carbonio» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impanti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16
giugno 1988 (supplemento ordinario).
- L'art. 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, e' il seguente: "3-bis. Il
Ministero delle attivita' produttive, le regioni, l'Unione delle province
d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto
dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione
dell'adeguatezza della nuova potenza installata.".
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986 (supplemento ordinario), e' il
seguente: "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge
relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto
ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in
materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere
in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali
si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno
1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati,
prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per
i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente
interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle
emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni
sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla
compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga
di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro
dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla
compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali
da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al
Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e
ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero
per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze,
osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della
comunicazione del progetto.».
- L'art. 1, comma 4-bis, del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, come modificato dal presente
decreto-legge, e' il seguente: "Art. 1 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza del sistema elettrico nazionale).
- (Omissis).
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad
altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito del
procedimento unico di cui al comma 2.".
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico, nonche' l'articolo 5, comma 2,
il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in
funzione delle unita' di produzione di energia elettrica, nonche' la
selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari
offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001,
pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 3
febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati
individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato
articolo 3, comma 11;
Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), e all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e' finalizzata al raggiungimento
dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la
piena concorrenzialita' del mercato;
Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato
articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non sono stati ancora quantificati;
Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al
fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata
in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli
operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri
generali afferenti al sistema elettrico;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate
misure per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica
in condizioni di sicurezza ed economicita', attraverso la definizione di
regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano
nel mercato; Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorita'
per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia
elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilita' e
diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire
la sicurezza e l'economicita' del sistema elettrico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Oneri generali del
sistema elettrico
1. A decorrere dal 1
gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata
all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema
elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di
energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito
dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente
sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al
netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri
derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1
gennaio 2010.
Art. 2
Esclusione delle
compensazioni
1. Dal 1 gennaio 2002 non
si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti, determina le
partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite
economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie
ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del
relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non
incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli
fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri
negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono annullati,
fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da
ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono
attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali
oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli
oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8
dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo
ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema
elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere
modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Criteri per nuove
installazioni e potenziamento di impianti esistenti
1. Ai fini
dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui
progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali
esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti
complessive, nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia'
dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti
primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento
dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a
livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i procedimenti in
corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte
del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una
sola volta, a fini istruttori.
3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere
al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali di cui al
comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e
assetto della rete, nonche' evoluzione della potenza installata prevista.
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e
della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 7 del 2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
e' approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle
priorita' di cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali
prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per gli
impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure
di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un
contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad apposito
capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18
febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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