|
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29/8/2003) |
|
Vista la legge del 22
febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a)
che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della
sanita', siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le
disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori
di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al
funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il
presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualita' per il campo
magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. Art. 2 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso. Art. 3 Limiti di esposizione e valori di attenzione 1. Nel caso di esposizione a campi
elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti,
non deve essere superato il limite di esposizione di 100 &greco;mT
per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come
valori efficaci. Art. 4 Obiettivi di qualita' 1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia' presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualita' di 3 &greco;mT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Art. 5 Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione 1. Le tecniche
di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6
data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione
umana» e successivi aggiornamenti. Art. 6 Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 1. Per la
determinazione delle fasce di rispetto si dovra' fare riferimento
all'obiettivo di qualita' di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente
in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI
11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il
calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche
delle autorita' competenti. Art. 7 Aggiornamento delle conoscenze 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. Art. 8 Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si
applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995. Roma, 8 luglio 2003 Il Presidente del Consiglio dei
Ministri Berlusconi Allegato A DEFINIZIONI Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per
la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento
all'esposizione umana. |
| Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni, |
| nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati. |
| Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali. |
|
Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi |