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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28/8/2003) |
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Vista la legge del 22 febbraio
2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita' per la protezione dalla esposizione della
popolazione, nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto fissano
i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli
effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella
popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da
sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente
decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita', ai fini della
progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e
l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di
esposizione. Art. 2 Definizioni ed unita' di misura 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 3 Limiti di esposizione e valori di attenzione 1. Nel caso di esposizione a impianti
che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza
compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di
esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori
efficaci. Art. 4 Obiettivi di qualita' 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del
presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente
frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3
dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area
equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di sei minuti. Art. 5 Esposizioni multiple 1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovra' attuare la riduzione a conformita' secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato. Art. 6 Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione 1. Le tecniche di
misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma
CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Art. 7 Aggiornamento delle conoscenze 1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della
legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in
vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle
conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello
nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute
originati dai campi elettromagnetici. Roma, 8 luglio 2003 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Allegato A DEFINIZIONI Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data
pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per
la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento
all'esposizione umana». ----> Vedere allegati da pag. 27 a pag. 29 della G.U. <---- |
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