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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2003) |
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Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, recante norme per l'attuazione
della direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante
etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si
applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete
elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi piu' grandi. Art. 2 Norme tecniche di riferimento 1. I dati da fornire in
applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme
armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (Cenelec) su mandato della Commissione ai sensi della
direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee e per le quali gli Stati membri abbiano
pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento. Art. 3 Definizioni 1. Il significato dei termini usati nel presente decreto e' identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107. Art. 4 Documentazione tecnica 1. La documentazione
tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107,
contiene quanto segue: Art. 5 Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate 1. L'etichetta da apporre
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e' redatta in lingua italiana ed e'
conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto.
L'etichetta e' apposta sullo sportello dell'apparecchio in modo da essere
chiaramente visibile. Nei forni a compartimenti multipli ciascun
compartimento e' dotato della propria etichetta, ad eccezione dei
compartimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme
armonizzate di cui all'art. 2 del presente decreto. Art. 6 Disposizione transitoria 1. A partire dal 1 luglio 2003 e' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione nonche' la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3, del presente decreto, di forni elettrici per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto. Art. 7 Abrogazione di norme 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di recepimento della direttiva 79/531/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, e' abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003. Art. 8 Disposizione finale Il presente decreto entra
in vigore il 1 gennaio 2003. Roma, 2 gennaio 2003 Il Ministro: Marzano Allegati |
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9/9/2003) |
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