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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 gennaio 2003
Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

(Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2003)

    
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, recante norme per l'attuazione della direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
Vista la direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata;

Decreta: 

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi piu' grandi.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti forni:
a) forni che possono essere alimentati anche da altre forme di energia;
b) forni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
c) forni portatili, consistenti in apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purche' non destinati ad installazioni componibili.
3. Il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore - fatta eccezione per la funzione vapore caldo - non e' contemplato dal presente decreto.

Art. 2

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3

Definizioni

1. Il significato dei termini usati nel presente decreto e' identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
d) i risultati delle prove di misura piu' significative effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 5

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e' redatta in lingua italiana ed e' conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto. L'etichetta e' apposta sullo sportello dell'apparecchio in modo da essere chiaramente visibile. Nei forni a compartimenti multipli ciascun compartimento e' dotato della propria etichetta, ad eccezione dei compartimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua italiana, di contenuto e formato rispondenti alle disposizioni dell'allegato II del presente decreto.
3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampa o mediante offerta scritta, o in forma tale da non consentire al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), e' obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale cliente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente decreto. Nel caso di offerte di vendita, di locazione o di locazione vendita di forni a incasso per cucine componibili e' obbligo del distributore attenersi a quanto disposto nel presente comma.
4. La classe di efficienza energetica di ogni compartimento del forno e' determinata conformente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6

Disposizione transitoria

1. A partire dal 1 luglio 2003 e' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione nonche' la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3, del presente decreto, di forni elettrici per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di recepimento della direttiva 79/531/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, e' abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003.

Art. 8

Disposizione finale

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003

Il Ministro: Marzano

Allegati

pag. 27

pag. 28

pag. 29

pag. 30

pag. 31

pag. 32

pag. 33

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
comunicato
Comunicato relativo al decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante: «Attuazione della direttiva 2002/40/CE sulle modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CE sull'etichettatura indicante il consumo di energia nei forni elettrici per uso domestico». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003).

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9/9/2003)

 
Si comunica che il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante: «Attuazione della direttiva 2002/40/CE sulle modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CE, sull'etichettatura indicante il consumo di energia nei forni elettrici per uso domestico» e' stato registrato dalla Corte dei conti il 14 luglio 2003 (registro n. 3 Ministero attivita' produttive, foglio n. 336).

 

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