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Testo in vigore dal: 15-2-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Vista la legge 1° marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2001 e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B;
Vista la legge 31
luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista
la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante revisione delle linee
guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 126 del 6 agosto
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista la legge
14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto l'articolo 10,
comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la legge 9 gennaio
1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
Vista la
legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2003;
Acquisito
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, nel
rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale
vigente, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
a)
promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla
produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario;
b)
promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione
delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
d) favorire lo
sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree
montane.
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(GUCE). Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art.
117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni
nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio
e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio
con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del
territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di
navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e
integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni
la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia.
I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
- La direttiva
2001/77/CE e' pubblicata in GUCE n. L 238 del 27 ottobre 2001.
- La legge
1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2001».
L'art. 43 e l'allegato B cosi' recita: «Art. 43 (Delega
al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
- 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1,
uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi
indicativi di consumo futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di
energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili
con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla
lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da
impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di
elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino
strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi
a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad
impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di
sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricita' e
basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei
costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per
la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato,
regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a
beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi
compresa la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello
Stato.».
Allegato B 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e
dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del
21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del
23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire
che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta
direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che
modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i
settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta
e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica
della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso
da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions
Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15
febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE,
78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti
le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di
parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive
70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i
conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e
di altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte
sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8
ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La legge 31 luglio 2002, n.
179, reca: «Disposizioni in materia ambientale».
- Il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, reca: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio».
- La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in
GUCE n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata
in GUCE n. L 377 del 31 dicembre 1991. - La direttiva 94/62/CE e'
pubblicata in GUCE n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La legge 1° giugno
2002, n. 120 reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352».
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352 reca: «Disposizioni sui beni
culturali». L'art. 1, cosi' recita: «Art. 1 (Testo unico delle norme in
materia di beni culturali).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano
riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia
di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico
sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo
indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del
testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi
successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le
modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale,
nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari
esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico puo' essere
aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2,
lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno
o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei
Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati
i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti
Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali.
5. Il testo unico e' emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i
beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la
predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente
articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi
dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti
all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore.
Al relativo
onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali».
- La legge
14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita».
- La legge 13 maggio 1999,
n. 133, reca: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale». L'art. 10, comma 7, cosi' recita: «7. L'esercizio
di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20
kW, anche collegati alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui
all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta
in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica.
L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica
fornita dal distributore all'esercente dell'impianto».
- La legge 9
gennaio 1991, n. 9, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».
- La
legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
-
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
- La
direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
- La
legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: «Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali». L'art. 41, cosi' recita: «Art. 41 (Norme per il
mercato del gas naturale).
- 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione
del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e
ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica
utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro
di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico,
compresi i relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza
del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;
b)
prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e
per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo
del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas
siano dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a
tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
c) eliminare ogni
disparita' normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas,
garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni,
autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non
discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio
di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa
la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed
importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese
integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo
del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro
contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione,
trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le
attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare
discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti
e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del
gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas
avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto
riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di
consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese
italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo
del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita
relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie di
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». L'art. 8, cosi'
recita: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al
comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno: ha dichiarato non fondata, nei sensi
di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia, in riferimento
agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione; ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla regione Puglia, in riferimento
agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, vedi note alle
premesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o
fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In
particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:
impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione,
per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli
impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non
rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali
che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia
fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire
gli impianti he producono energia elettrica mediante combustione di fonti
non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione:
impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di
generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di
cui alla lettera a).
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati esclusivamente
con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla
lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili
utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita'
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita'
imputabili: produzione e producibilita' di energia elettrica imputabili a
fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle
direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di elettricita',
compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le
esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);
i) Gestore della
rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona
fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta', della
gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi,
nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi
inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la
connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica
degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione,
gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto
richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione:
porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti
di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete
sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al
comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5
dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Per
l'argomento del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle
premesse.
L'art. 3 e l'art. 11 cosi' recitano: «Art. 3 (Gestore della rete
di trasmissione nazionale).
- 1. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale, di seguito «gestore», esercita le attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata
della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di
connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e
purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente
articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato
dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai
soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione
europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni
sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia,
i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari
necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo
del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo'
essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di
utenti;
delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,
a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della societa'
proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti, nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto
degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri
di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti
dalla normativa vigente con riferimento alle attivita' riservate al
gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene
il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso
dello svolgimento della sua attivita'.
3. L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti
della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita'
e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento.
Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della
piu' efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque
immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli
tecnici della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di
utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una societa' per azioni cui
conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata
la proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attivita' del
gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio
conferito, e il personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica ed il gas,
entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti,
dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del
gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con
proprio provvedimento la data in cui la societa' assume la titolarita' e
le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla
medesima data le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi
strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data
l'ENEL S.p.a. e' responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento nonche' di
quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario
delle attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione e'
disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o
modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro
delle attivita' produttive lo ritenga necessario, per la migliore
funzionalita' della concessione medesima all'esercizio delle attivita'
riservate al gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma
3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 1. Sulla base di direttive
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere
obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione,
delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di
interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu'
idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle regole tecniche
adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia,
sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita', fatta
eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione
alle attivita' di trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o
di priorita' o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo
della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per
scopi estranei al servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli
o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita' disciplinate
dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono
notificate alla Commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 8
della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione
nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV
e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da
individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di
tale decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di
convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non
direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione
del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di capitali alle quali,
entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e
i rapporti, le attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette
societa', anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti
gli operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di
interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario;
altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero
delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di
manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni,
sono stipulate in conformita' ad una convenzione tipo definita, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a norma della
legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale convenzione tipo
prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia
di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata
remunerazione delle attivita' e degli investimenti, tenuto conto degli
obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalita' di
accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle
conseguenti sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento
delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula,
entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione
della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
con le societa' che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono
definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione
della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4, i soggetti
proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e
funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i costi
relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di
trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali
inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel
rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le
sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate
pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di
trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Per l'accesso e
l'uso della rete di trasmissione nazionale e' dovuto al gestore un
corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione
geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli
oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da incentivare
il gestore allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo
criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorita'
disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della
titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o
piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti
al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di
ricerca e le attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente
adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali,
in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei
diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica,
comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a.
al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira
altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in applicazione del
criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia.elettrica ed i relativi diritti di
cui al titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata
di tali convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa
in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il
costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del
rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi
del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi
sostenuti dal gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del
gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul
mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
14.
L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e' rilasciata
dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee
di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere
debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente
decreto, puo' avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del
supporto tecnico del gestore. Per assicurare la continuita' operativa,
l'incarico previsto all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' rinnovabile due volte». «Art. 11 (Energia elettrica da fonti
rinnovabili).
- 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili,
il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere
dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti
che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale,
nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili
entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente
decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e
alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli
autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche'
al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che
utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e'
altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488;
la quota di cui al comma 1 e'
inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente
i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo
anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi
diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di
trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'art.
3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al
gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive
annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e vendere diritti di
produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva
disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della
rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia
elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti
energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici
criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti
nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota
massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia
primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per
l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi
della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002,
tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al
contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare
riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti
rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e'
effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle
risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province
autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle
comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di
gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili».
Art. 3
Obiettivi indicativi
nazionali e misure di promozione
1. Le principali misure nazionali per
promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili, in
quantita' proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte
dal Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle
disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonche' dai provvedimenti
assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120.
L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi
al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione
delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresi' la
valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entita' degli incentivi alle
fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Dall'applicazione del presente comma non
derivano maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle
relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno
2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli
altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati
forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui
all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una
relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi
indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli
anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che
potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le
misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricita'
da fonti rinnovabili nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti
climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi
nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo
indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative
note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilita' del sistema di garanzia di
origine di cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati
conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a
seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
f) i
risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato
elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure
aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e
fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle
relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al
comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa
informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di
pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e
articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto
dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
Note all'art. 3:
- Per la
direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
L'art. 3, paragrafo 2 cosi'
recita: «2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni,
gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i
dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro
di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di
percentuale del consumo di elettricita'. Tale relazione delinea inoltre le
misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali
obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:
tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato;
provvedono affinche' gli obiettivi siano compatibili con gli impegni
nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici
sottoscritti dalla Comunita' ai sensi del protocollo di Kyoto della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici».
- Per
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79, vedi note alle premesse.
-
Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.
- Per la
legge 9 gennaio 1991, n. 9, vedi note alle premesse. L'art. 22 cosi'
recita: «Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di produzione di energia
elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate).
- 1. La produzione
di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia
considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e
in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
combinati di energia e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in
favore dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e
successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste
dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia
elettrica.
2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli
impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
3.
L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al
presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e
distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4. La
cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo
sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformita' ad una
convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le regioni, che terra' conto del necessario
coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi
ambiti territoriali.
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione
per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio
vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale,
assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione
di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel
caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle
rinnovabili, il CIP definisce altresi' le condizioni tecniche generali per
l'assimilabilita'.
6. E' abrogato l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n.
308.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3
della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa
vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento
dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di
funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.».
- Per la
direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'allegato A cosi' recita:
«Allegato Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali
degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricita' prodotta da
fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricita' entro il
2010 (*).
(*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel
presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi
che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente
consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricita'
prodotta da fonti energetiche rinnovabili».
- L'art. 3, paragrafo 3, art.
6, paragrafo 2, e art. 7, paragrafo 7 della medesima direttiva, cosi'
recitano: «3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27
ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene
un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo
conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare
tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure
adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici. (Omissis).».
«Art. 6.
- 1. (Omissis).
2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27
ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1,
indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce,
qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello
svolgimento, in particolare per quanto riguarda: il coordinamento fra i
diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e
trattamento delle domande di autorizzazione;
l'eventuale definizione di
linee guida per le attivita' di cui al paragrafo 1 e la fattibilita'
dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i
produttori di elettricita' che utilizzano fonti energetiche rinnovabili;
la designazione di autorita' con funzioni di mediazione nelle controversie
fra le autorita' responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i
richiedenti. (Omissis)». Art. 7.
- 7. Nella relazione di cui all'art. 6,
paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per
agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la
fattibilita' dell'introduzione di una misurazione bidirezionale».
Art. 4
Incremento della quota
minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e sanzioni per gli inadempienti
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino
al 2006, la quota minima di elettricita' prodotta da impianti alimentati
da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel
sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e'
incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle
tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle
attivita' produttive, con propri decreti emanati di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima
quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali
decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro
il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della
verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5
dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A
detti soggetti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica
sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare
l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5
dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati
inadempienti per la quantita' di certificati correlata al totale di
elettricita' importata e prodotta nell'anno precedente dal
soggetto.
Note all'art. 4:
-
Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'art. 11, commi 1, 2 e
3, vedi note all'art. 2.
- L'art. 9 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 9.
- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione».
- Per l'art. 11, comma 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2.
- Per la legge 14 novembre
1995, n. 481 vedi note alle premesse.
Art. 5
Disposizioni specifiche
per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai
processi di depurazione e del biogas
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, e' nominata, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno
dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:
a)
i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di
lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attivita' di
riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche,
normative ed organizzative, nonche' alle modalita' per la valorizzazione
energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche,
economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica
degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle
alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole,
anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali
e' possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a
scopi energetici nonche' le modalita' e le condizioni tecniche,
economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non
destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita',
per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti
di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici,
ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002,
n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante
attivita' forestali;
f) i criteri e le modalita' per la valorizzazione
energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in
particolare da attivita' zootecniche;
g) le condizioni per la promozione
prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5
MW; h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per
l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La
commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali ed e' composta da un membro designato dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro
designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un
membro designato dal Ministero delle attivita' produttive, da un membro
designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati
dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della
Commissione non e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso spese. Al relativo
funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali
con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle
norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede
l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo delle
associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonche' del
supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del
Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto
altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro
attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di
«revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la
riduzione delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione
di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle
politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello
Stato.
Note all'art. 5:
- Per la legge
1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.
Art. 6
Disposizioni specifiche
per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche
del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non
e' consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1
sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano
gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete
elettrica.
Art. 7
Disposizioni specifiche
per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti
i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla
fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio
dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a)
stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare
dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la
cumulabilita' dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le
modalita' per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione. Per
l'elettricita' prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo
decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi
di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza
nominale da installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della
potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere
l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo
periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 7:
- Per il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, comma 3, vedi note all'art.
2.
Art. 8
Disposizioni specifiche
per le centrali ibride
1. Il produttore che esercisce centrali ibride puo'
chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime
centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto
di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore puo' inoltrare al
Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla
precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora la stima
della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale
e' richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della
produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso
periodo.
3. La priorita' di dispacciamento e' concessa dal Gestore della
rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma
settimanale di producibilita' complessiva e della relativa quota
settimanale di producibilita' imputabile, dichiarata dal produttore al
medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve
garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo
tecnico. La disponibilita' residua della centrale non impegnata nella
produzione imputabile e' soggetta alle regole di dispacciamento di merito
economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2,
non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste
dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei
certificati verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano
anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli
impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300
MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la
producibilita' imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per
il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio
dell'impianto sia superiore al 50% della producibilita' complessiva di
energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo
14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime
condizioni di cui al comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali
ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo
le modalita' stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 8:
- Il decreto del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio
2001 reca: «Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui
all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
- Per
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse.
L'art. 5, comma 1, cosi' recita: «1. La gestione economica del mercato
elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e'
una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione
nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita',
trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita'
della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal
gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione,
e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i
compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia
elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6.».
- Per
l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
note all'art. 2.
Art. 9
Promozione della ricerca
e della diffusione delle fonti rinnovabili
1. Il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle
fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2.
L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella
pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e
media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che
consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del
consumo energetico per unita' di prodotto;
b) la formazione di tecnici
specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle
caratteristiche e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
c) la
ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite
massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle
fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi
gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo,
nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorita', gli
obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalita' di
gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.
Art. 10
Obiettivi indicativi
regionali
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli
obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la
ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti
energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2.
La Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui al comma 1
in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti
energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e
all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.
3.
Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di
elettricita' da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive
rispetto a quelle nazionali.
Art. 11
Garanzia di origine
dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili
1. L'elettricita' prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da
impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della
«garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».
2. Il Gestore
della rete e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al
rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonche' dei
certificati verdi.
3. La garanzia di origine e' rilasciata qualora la
produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100
MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di
origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore
all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la
produzione imputabile e' comunicata annualmente dal produttore, ai fini
del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli
articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione
dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta
l'elettricita', la tecnologia utilizzata, la potenza nominale
dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso
di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno
solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti,
essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei
certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e
modalita' di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili
nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva
2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di
origine e' utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata
esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' cosi'
garantita e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del
presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad
accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati
contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete,
della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai
sensi del comma 6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei
dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni
del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete
puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia
di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili
rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del
recepimento della direttiva 2001/77/CE, e' riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le
condizioni e le modalita' di riconoscimento della garanzia di origine di
elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati
esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12.
Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e
sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete
salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza
definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 11:
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa». Gli articoli 21, 38, e 47, cosi' recitano:
«Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni).
- 1. L'autenticita' della
sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche'
ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui
all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da
quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco;
in
tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione,
la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la
qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio». «Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze).
- 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte
mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato,
rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando
l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi.
3. Le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)». «Art. 47
(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta).
- 1. L'atto di
notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui
all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge
preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria
e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di
rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva».
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca:
«Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali».
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11,
comma 5, vedi note all'art. 2.
- Per la direttiva 2001/77/CE, vedi note
alle premesse.
Art. 12
Razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3,
sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le
procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e
l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla
normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o
altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto
approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali
non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le
procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere
subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione
si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle
tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi'
come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che
ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi
dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro
esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato
l'elenco delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo di
cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991. (comma abrogato dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 - Decorrenza
della modifica: 29 aprile 2006).
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di
quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del
procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di
tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e
siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti.
Note all'art. 12:
- Il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative».
- La legge 7 agosto 1990, n.
241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- La legge 5 marzo 2001,
n. 57, reca: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati». Gli articoli 7 e 8 cosi' recitano: «Art. 7 (Delega per la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura).
- 1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio'
comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi
contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della
lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli
interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma
1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e
dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo e'
prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a
creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi
agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio,
individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari,
rurali ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio
agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale,
anche con il sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di
acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti
alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di
mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti nonche' le infrastrutture per
l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle imprese
agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e
dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel
rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della
produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di
qualita', favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale,
delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti,
nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli
animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo
e di tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante
miglioramento della qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e
il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la
presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle
produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire l'insediamento e
la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con
le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in
coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per
autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
i)
favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai
criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla
protezione delle foreste in Europa».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi).
- 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il
Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei
soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle
qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o
possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali,
lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c)
definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte nell'azienda,
anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla
fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di
cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di
pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a),
b), c), l), e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori
diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento
di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei
terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale
dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla
formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione
sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o
cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi
boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere
agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri
per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli
nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato
membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione
delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o
cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola
anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura
e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della
tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di
riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi
integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola
di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei
prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei
prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive
attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche
con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed
ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della
legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e
dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e
la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n.
272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle
mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e
telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al
pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di
favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione
ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u)
attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte
dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole
ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z)
assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei
prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con
riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della
delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza
dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la
promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche'
per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato
internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite
convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle
regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della
concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta
(DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione
produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed
accrescere la competitivita' di tali produzioni;
gg) quantificazione degli
oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di
cui all'art. 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri
ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I
termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di
pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50,
sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
- Il decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57». L'art. 14 cosi'
recita: «Art. 14 (Contratti di collaborazione con le pubbliche
amministrazioni).
- 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere
contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 119 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su
richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni
produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualita' e delle
tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono
destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei
prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto dei
distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare
un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza
della provenienza della materia prima e della peculiarita' delle
produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli
imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attivita' di
impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della
biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e
forestale».
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note
alle premesse.
L'art. 31, commi 1, 2 e 3, cosi' recitano: «Art. 31
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate).
- 1. Le procedure semplificate
devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e
controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in
base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le
attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si
provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3.
Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare
le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di
emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti
di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della
direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche
agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione
comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota
minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183». (Pubblicato nella Gazzetta Uffficiale
16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario). L'art. 2, comma 1, cosi'
recita: «1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza
nella stessa di uno o piu' sostanze in quantita' e con caratteristiche
tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrita'
dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto
per la salute dell'uomo; da compromettere le attivita' ricreative e gli
altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli
ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati».
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, reca: «Modifiche dell'atto di
indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989. L'allegato I
cosi' recita: «Allegato 1 ELENCO DELLE ATTIVITA' AD INQUINAMENTO
ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami,
escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione
necessaria per essere inclusi nel presente elenco e' il ciclo chiuso.
2.
Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attivita' di
verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
3.
Rosticceria e friggitoria.
4. Attivita' estetica, sanitaria e di servizio
e cura della persona.
5. Laboratorio odontotecnici.
6. Laboratorio orafi
senza fusione di metalli.
7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza
procedimento di cottura.
8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli
(carburatoristi, elettrauto e simili).
9. Le seguenti lavorazioni tessili:
preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali
artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione
delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, filati,
tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio,
candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di
liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che
siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le operazioni in bagno acquoso
vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione
del bagno medesimo;
b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte
alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o
altri prodotti organici ed inorganici volatili;
c) le operazioni in bagno
acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari
chiusi;
d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti
con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura
inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non
siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od
inorganici volatili.
10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.
11.
Panetteria, pasticceria ed affini con non piu' di 300 kg di farina al
giorno.
12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
13.
Serre.
14. Stirerie.
15. Laboratori fotografici.
16. Autorimesse.
17.
Autolavaggi.
18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di
quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
19. Officine ed
altri laboratori annessi a scuole.
20. Eliografia.
21. Impianti termici o
caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di
combustibile annuo utilizzato per piu' del 50% in un ciclo produttivo. La
potenza termica di ciascuna unita' deve essere inferiore a 3 Mw se
funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se
funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore
all'1% in peso.
22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici
ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
23. Sfiati e ricambi d'aria
esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di
lavoro.
24. Impianti trattamento acque.
25. Impianti termici connessi alle
attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialita'
termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se
funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.
26. Gruppi elettrogeni
e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a
metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o
gasolio.
27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a
ciclo chiuso.
28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 29. Produzione di vetro
con forni elettrici a volta fredda».
Art. 13
Questioni riguardanti la
partecipazione al mercato elettrico
1. Fermo restando l'obbligo di
utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento,
di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le
modalita' indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA
alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del
comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle
convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio
1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi,
potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la
relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite
dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati
dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della
rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29
aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente
agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1
e 4 della medesima deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato.
L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas determina le modalita' per
il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle
convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli
impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e' ritirata dal
gestore di rete cui l'impianto e' collegato, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a
condizioni economiche di mercato.
Note all'art. 13:
- Per il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'art. 3, comma 3 e l'art. 11,
comma 4, vedi note all'art. 2.
Art. 14
Questioni attinenti il
collegamento degli impianti alla rete elettrica
1. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di
connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti
elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno
obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a)
prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard
tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la
connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la
determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di
tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione
definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione
dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d)
stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la
connessione possono essere realizzati interamente dal produttore,
individuando altresi' i provvedimenti che il Gestore della rete deve
adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i
casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facolta',
stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare
al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la
pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed
economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di
adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi
impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra tutti
i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle
infrastrutture di rete. Dette modalita', basate su criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i
produttori gia' connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi
gestori di rete traggono dalle connessioni.
3. I gestori di rete hanno
l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete
di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a
favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della
relativa ripartizione, in conformita' alla disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti
eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di
trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricita' prodotta da
fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone
periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densita' di
popolazione.
Art. 15
Campagna di informazione
e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli
usi finali dell'energia
1. Nell'ambito delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalita'
previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e' svolta una campagna di informazione e comunicazione a
sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli
anni 2004, 2005 e 2006.
Note all'art. 15:
- La legge 7
giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche ammmistrazioni». L'art. 11, cosi' recita:
«Art. 11 (Programmi di comunicazione).
- 1. In conformita' a quanto
previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le
amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle
iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo,
comprensivo dei progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni
metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il
mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di
comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e
realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute
nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di
comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in
particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza
per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e
delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b)
sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i
concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono
definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o
sulla stampa, nonche' le relative tariffe».
Art. 16
Osservatorio nazionale
sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia
1. E'
istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza
negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attivita' di
monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza
negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza
tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a
livello regionale; b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di
sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno,
nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle
emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie
tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del
settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla
costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e
di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli
impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla
scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero
a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2.
L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non piu' di venti esperti
della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate
le attivita'.
4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di
partecipazione di altre amministrazioni nonche' le modalita' con le quali
le attivita' di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle
eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore
energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese
per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite
massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al
tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia
elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta
al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al
presente comma e' effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le
amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture
fisiche disponibili.
Art. 17
Inclusione dei rifiuti
tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle
fonti rinnovabili
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, com-ma
1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della
gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle
fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il
ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i
combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle
norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le
centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si
applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione,
limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto
all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse
dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle
fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il
cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite
nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai
commi 1 e 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza
unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori
rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche
tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato
alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresi:
a) i
valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto
utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
b) le
modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia
comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
4.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei
combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti
rinnovabili e' subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3.
Note all'art. 17:
- Per la legge
1° marzo 2002, n. 39 e l'art. 43, comma 1, lettera e), vedi note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
note alle premesse.
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 10, vedi note alle
premesse. L'art. 1, comma 3, cosi' recita: «3. Ai fini della presente
legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole,
il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di
prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate
alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i
risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e
sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la
vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».
Art. 18
Cumulabilita' di
incentivi
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non puo'
ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, ne' i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni
attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi
dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro
provvedimento di analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati verdi,
ne' i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Note all'art. 18:
- Per il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art.
9, comma 1, cosi' recita: «1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di
connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta,
senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate
le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.
Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le
societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n.
8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo
2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono
individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi
dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate;
le concessioni prevedono, tra l'altro,
misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto».
- Per il decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, vedi note alle premesse. L'art. 16, comma 4, cosi' recita: «4. Le
imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo
delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti
in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle
iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le
imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata
annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli
nazionali».
Art. 19
Disposizioni specifiche
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 20
Disposizioni
transitorie, finanziarie e finali
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data
di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia
elettrica di cui all'articolo 13, com-ma 3, e' riconosciuto il prezzo
fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'energia
elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai
clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle
attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo,
la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto
stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricita' prodotta dalle centrali
ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali
oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha
diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati
verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano
energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti
all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota
di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal
medesimo obbligo. La richiesta e' corredata almeno da copia conforme della
garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di produzione. In caso di
importazione di elettricita' da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo
obbligo, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da
fonti rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un accordo tra il
Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui
l'elettricita' viene importata, che prevede che l'elettricita' importata
prodotta da fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime
modalita' di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate
all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati
esclusivamente alla produzione di elettricita' da impianti ubicati sul
territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricita' da fonti
rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di
promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati
sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero
delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricita'
da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei
certificati verdi e' fissato in otto anni, al netto dei periodi di fermata
degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle
autorita' competenti.
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la
produzione di elettricita' da impianti alimentati da biomassa e da
rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il
decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati
verdi di cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal
nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica
prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al
medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi
attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo
periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta
elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non puo'
essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che
hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.
7. I
certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un
dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo
anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo
11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino
all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si
applicano le disposizioni vigenti. 10. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato ovvero minori entrate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
Urbani, Ministro per i beni e
le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 20:
- Per il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art.
5, cosi' recita: «Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato).
- 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del
mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal
gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso
secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di
concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di
un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data
della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto
dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al
bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e
importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applica il dispacciamento passante.
Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di
entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica
nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi
ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'art. 11,
secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo
viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte
di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi
connessi. [Fino alla medesima data il gestore di cui all'art. 3 pone a
disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti
bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della predetta
sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme
all'originale].
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE,
anche per le controversie in materia di accesso alle reti di
interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione».
- Il
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, reca: «Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie
spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina».
- La legge 9 marzo 2001, n. 49,
reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
gennaio 2001, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del
materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico
temporaneo delle proteine animali a basso rischio.».
- Per il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, commi 3 e 5, vedi note
all'art. 2. - Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'art.
5 cosi' recita: «Art. 5 (Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da
fonti energetiche rinnovabili).
- 1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati
membri fanno si' che l'origine dell'elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente
direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori
stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su
richiesta di garanzie di origine in tal senso.
2. Gli Stati membri possono
designare uno o piu' organi competenti, indipendenti dalle attivita' di
produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle
garanzie di origine.
3. Le garanzie di origine: specificano la fonte
energetica da cui e' stata prodotta l'elettricita', specificano le date e
i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano
la capacita'; consentono ai produttori di elettricita' che utilizzano
fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricita' da essi
venduta e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della
presente direttiva.
4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del
paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri
esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un
eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in
questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle
frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non
discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di
origine la Commissione puo' obbligare la parte che oppone il rifiuto a
riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali e' basato il
riconoscimento.
5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono
meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia
accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui
all'art. 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilita'
del sistema di garanzia.
6. Previa consultazione degli Stati membri, la
Commissione esamina, nella relazione di cui all'art. 8, la forma e i
metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che
l'elettricita' sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se
necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio
l'adozione di norme comuni al riguardo».
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