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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2/1/2004) |
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Vista la direttiva CEE 19
febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro taluni limiti di tensione; Decreta Art. 1 1. La societa' IMQ S.p.a.
e' designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626,
quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di
contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui
all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791; Art. 2 1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico della societa' IMQ S.p.a. e saranno determinati ai sensi dellart. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626. 2. La societa' IMQ S.p.a. e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo. Art. 3 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale. Roma, 19 dicembre 2003 Il direttore generale dello
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