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Il decreto 3/7/2003, n. 194 e'
stato abrogato dal
DECRETO
LEGISLATIVO 20
Novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3/12/2008 - Suppl. Ordinario n. 268)
_______________________________
Testo in vigore dal:
12-8-2003
Il MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 98/101/CE della
Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la
direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori
contenenti sostanze pericolose;
Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526,
legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei
provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa;
Visto il
decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle
direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori
contenenti sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera
c);
Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio
delle batterie al piombo usate;
Visto il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115; Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del
30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;
Udito il
parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Ritenuto di
adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel
predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4,
comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento
ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di
attivita' pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di
gestione rifiuti, gia' previsto dalla normativa vigente che, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verra' abrogata
(decreto 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il
recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed
accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali
alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della
funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a)
pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante
trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu'
elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);
b) pila o
accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o
destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di
raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori
usati;
d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile e agli
accumulatori;
e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purche' applicabili alle pile
e agli accumulatori;
f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata
su superfici private.
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
-
La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua al progresso tecnico
la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli
accumulatori contenenti sostanze pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Comunita' europea 5 gennaio 1999, n. L 1.
- La direttiva 18
marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio relativa alle pile ed agli
accumulatori contenenti sostanze pericolose, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Comunita' europea 26 marzo 1991, n. L 78.
- La legge 21 dicembre
1999, n. 526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999 - e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13,
supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme per
il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile
ed accumulatori contenenti sostanze pericolose e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
- Il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, ed in particolare, l'art. 56,
comma 1, lettera c), e' il seguente: «Art. 56 (Abrogazione di norme).
-
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) - b) (Omissis).
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad
eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies».
L'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213), convertito, con modificazioni, in
legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: «Disposizioni urgenti in materia
di smaltimento dei rifiuti industriali». (Gazzetta Ufficiale 10 novembre
1988, n. 264), e' il seguente: «Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio
delle batterie esauste)
- 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento
mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il
consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio
svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare
la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e
organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a)
alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c)
assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile
o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di
indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il
miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio
partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i
prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in
base al rapporto tra la capacita' produttiva di piombo secondario di
ciascun consorziato e la capacita' produttiva complessiva di tutti i
consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il consorzio non ha fini
di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in
relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono
obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla
scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto
del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti
piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o
mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in
base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali
rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il
detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese
di altro Stato membro della Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non
incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie
esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio,
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si
applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di
cui al citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i
mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un
sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di
piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle
batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori
verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati: il
sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole imprese, ed e'
approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le
disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei
rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del
conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a
stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti».
- Il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante «Attuazione della direttiva
92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92.
Note all'art. 1:
-
L'allegato B del citato decreto legislative 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente; «Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6) Operazioni di
smaltimento. N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di
smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti
devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 - Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
D2 - Trattamento in
ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi
nei suoli);
D3 - Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti
pompabili in pozzi, in cupole saline o foglie geologiche naturali);
D4 -
Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni
o lagune, ecc.);
D5 - Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni
dagli altri e dall'ambiente);
D6 - Scarico dei rifiuti solidi
nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
D7 - Immersione, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino;
D8 - Trattamento biologico non
specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12;
D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove
nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es.
evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.);
D10 - Incenerimento a
terra;
D11 - Incenerimento in mare;
D12 - Deposito permanente (ad es.
sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);
D13 - Raggruppamento
preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
D14
- Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D13;
D15 - Deposito preliminare prima di una delle
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).
- L'allegato C del
citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente; «Allegato
C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)) Operazioni di recupero.
N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come
avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 -
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia;
R2 - Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 - Riciclo/recupero
delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4 -
Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
R5 -
Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 - Rigenerazione degli
acidi o delle basi;
R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti;
R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
R9 -
Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 - Spandimento sul suolo a
beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 - Utilizzazione di rifiuti
ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
R12 - Scambio di
rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13 -
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- L'art. 6, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art.
6 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - e)
(Omissis);
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;».
Art. 2
Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
pile e agli accumulatori seguenti:
a) pile e accumulatori immessi sul
mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti piu' dello 0,0005
per cento in peso di mercurio;
b) pile e accumulatori immessi sul mercato
a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio
per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025
per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;
c)
pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di
mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.
2. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che
disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.
Nota all'art. 2:
Per l'art.
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, si vedano le note alle
premesse.
Art. 3
Divieto di
commercializzazione
1. E' fatto divieto di commercializzare pile e
accumulatori contenenti piu' dello 0,0005 per cento in peso di mercurio,
anche nel caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in
apparecchi.
2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a
bottone e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di
mercurio in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun
elemento.
3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono
considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e 5,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
Note all'art. 3:
- L'art.
4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante «Attuazione
della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92, e' il seguente:
«Art. 4 (Presunzione e valutazione di sicurezza).
- 1 - 3 (Omissis).
4.
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorita'
competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul
mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela
comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore».
-
L'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e' il seguente: «Art.
6 (Controlli).
- 1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo
le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato
siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui
si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla commissione
europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell'espletamento
dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5,
comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purche'
accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le
amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura
proporzionale alla gravita' del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un
prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate
verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio
dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di
stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le
informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni di
un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4,
redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli
interessati;
d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a
condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre
l"apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso
puo' presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte
al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in
una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di
avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento
dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni,
di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un
prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio
imminente per la salute e l'incolumita' pubblica; la durata della
sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare
l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti
pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza
del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del
prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di
sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio
imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;
i) ordinare, a cura del
produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove
necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei
casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del
presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformita' alle
norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia
accertata, nonostante tale conformita', la pericolosita' del prodotto e
sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei
consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare,
rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare,
il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro
detentore del prodotto a fini commerciali, qualora cio' sia necessario al
fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti
dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del
prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante
avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.
6. Per
armonizzare l'attivita' di controllo con quella attuata per i prodotti per
i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa
antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvedera',
nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed
esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento
delle attivita' di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in
materia di sicurezza dall'incendio.
7. Il Ministero della sanita', ai fini
degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei
prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di
sanita' marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela
della salute e dell'incolumita' pubblica.».
Art. 4
Raccolta
1. Le pile
e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono consegnati ad un
rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori
ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di
raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei
rifiuti, pubblici o privati.
2. A cura ed onere dei produttori, degli
importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1, pone a
disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e
degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve
essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la
sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato
della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione
idonea a dimostrare le modalita' di raccolta e di svuotamento del
contenitore seguite presso il suo esercizio.
3. Al fine di agevolare e di
incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle
pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di
categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori
e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati,
possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in
particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori
usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.
4.
L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 e' inserita
nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di vendita
situati nel comprensorio interessati dall'accordo.
Art. 5
Marcatura
1. Le
pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere immessi sul
mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile,
leggibile ed indelebile, recante:
a) uno dei due simboli, evidenzianti la
sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il
simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato
maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5
cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per
cento della meta' della superficie della pila o dell'accumulatore, con una
dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o
dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a
0,5 cm x 0,5 cm, non e' richiesta la marcatura della pila o
dell'accumulatore bensi' la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm
sull'imballaggio;
b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti,
apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto
il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un
quarto della superficie del predetto simbolo.
2. La marcatura deve essere
effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in
mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato
nazionale.
Art. 6
Apparecchi
incorporanti pile o accumulatori
1. E' vietata la commercializzazione
degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere
facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'uso.
2. In caso di
inosservanza del divieto di cui al comma 1, si applicano le misure
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.
3. Le istruzioni
d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le
modalita' di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.
4.
Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresi' segnalare la presenza di
accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalita' cui
il consumatore puo' fare ricorso per asportare gli stessi senza correre
rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio come rifiuto.
5. Il
presente articolo non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato II.
Nota all'art. 6:
- Per il
titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, si vedano le note
alle premesse;
Art. 7
Informazioni agli
acquirenti
1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli
accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in
evidenza in prossimita' dei banchi di vendita, con caratteri ben
leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e
alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli
accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta
differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del
presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.
Art. 8
Programmi
1. I
soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'art. 4 sono tenuti al
corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati
secondo la vigente normativa in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti
obiettivi:
a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli
accumulatori;
b) promozione della commercializzazione di pile e di
accumulatori contenenti minori quantita' di sostanze pericolose o sostanze
meno inquinanti;
c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di
sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti
nelle pile e negli accumulatori nonche' sui sistemi di riciclaggio.
3.
Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono previsti programmi volti alla
riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantita' di pile e di
accumulatori usati nonche' allo smaltimento separato degli stessi.
Note all'art.
8:
- L'art.
18, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
il seguente: «Art. 18 (Competenze dello Stato).
- 1. Spettano allo Stato:
a) - d) (Omissis);
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di
rifiuti». - L'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e' il seguente:
«3. Salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano».
- L'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e'
il seguente; «Art. 22. (Piani regionali).
- 1. Le regioni, sentite le
province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformita' ai criteri stabiliti dal
presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione dei
cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I
piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle
quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano
regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i
criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione,
tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani
non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 23, nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza e di economicita', e l'autosufficienza della
gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la
stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i
criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, nonche' per l'individuazione del luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione
dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la
regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani; h-bis) i tipi, le quantita', e l'origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle
norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di
gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono
parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree
inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi,
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b)
l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali
degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica
e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di
materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d) la
stima degli oneri finanziari;
e) le modalita', di smaltimento dei
materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti
nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in
vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del
termine di cui al comma 7 e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro
un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via
sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano
regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita'
stabiliti e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio
all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le
autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a
centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell"ambiente
puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine
puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al
comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la
raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al
recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del
riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e
l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11.
Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo
esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti
per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come
materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b)
siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano
utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia
garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.»
Art. 9
Abrogazione di
norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' abrogato il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme
per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di
pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 luglio 2003
Il Ministro
delle attivita' produttive Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio Matteoli
ll Ministro della salute Sirchia
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003,
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 383
Allegato I
MARCATURA DELLE
PILE E DEGLI ACCUMULATORI
---->
Vedere allegato di pag. 6 <----
Allegato II
ELENCO DELLE
CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6
1. Gli
apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera
definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione
elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la
memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di
robotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui
all'articolo 1 sia tecnicamente necessario.
2. Le pile di riferimento
degli apparecchi scientifici e professionali nonche' le pile e gli
accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le
funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro
funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e
degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.
3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di
personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o
possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi
professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili,
per esempio alla presenza di sostanze volatili.
Il decreto 3/7/2003, n. 194 e'
stato abrogato dal
DECRETO
LEGISLATIVO 20
Novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE.
(Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3/12/2008 - Suppl. Ordinario n. 268) |