|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30
dicembre 2003;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 6, e
l'art. 5;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
17 luglio 2000;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
9 maggio 2001 (di seguito: decreto 9 maggio 2001);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997; la deliberazione dell'Autorita'
30 aprile 2001, n. 95/2001 (di seguito: deliberazione n. 95/2001);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n.
228/2001, e successive modifiche ed integrazioni; la deliberazione dell'Autorita'
8 maggio 2002, n. 87/2002 (di seguito: deliberazione n. 87/2002);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.
27/2003, come successivamente modificato ed integrato;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.
67/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 67/2003);
gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle
attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di
offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito:
indirizzi del Sistema Italia 2004);
il documento per la consultazione concernente proposta di condizioni per
l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle
relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, approvato dall'Autorita'
in data 28 novembre 2003 (di seguito: il documento per la consultazione);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato
elettrico.
Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa,
relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003,
recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della
societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima societa';
la nota del Ministro delle attivita' produttive in data 11 dicembre 2003,
prot. n. 4303 (di seguito:
la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003);
Considerato che: con la deliberazione n. 95/2001, l'Autorita' ha
stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica secondo criteri di merito economico sul territorio
nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
79/1999; con la deliberazione n. 87/2002, l'Autorita' ha espresso le
proprie osservazioni sullo schema di regole per l'erogazione del servizio
di dispacciamento predisposto dalla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi
dell'art. 4 della deliberazione n. 95/2001;
sulla base delle osservazioni di cui al precedente alinea, il Gestore
della rete ha adottato le regole per il dispacciamento, pubblicate nel
proprio sito internet in data 9 agosto 2002;
il differimento dell'avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5
del decreto legislativo n. 79/1999, ha reso necessario adottare una
disciplina transitoria, da ultimo contenuta nelle deliberazioni n.
27/2003 e n. 67/2003;
gli indirizzi del Sistema Italia 2004 configurano un sistema organizzato
di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica tale da rendere
necessario l'adeguamento delle condizioni per l'erogazione del servizio
di dispacciamento, introdotte con la deliberazione n. 95/2001;
facendo seguito agli indirizzi del Sistema Italia 2004, l'Autorita' ha
predisposto e diffuso il documento per la consultazione;
i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso avviso
favorevole alle indicazioni contenute nel documento per la consultazione,
pur presentando talune osservazioni;
la nota del Ministro dell'11 dicembre 2003 ha definito la procedura per
l'avvio dell'operativita' del mercato elettrico; l'avvio del
dispacciamento di merito economico, richiedendo adempimenti complessi,
puo' comportare la necessita' di gradualita' nel passaggio dalla
disciplina del dispacciamento attualmente vigente a quella di cui al
presente provvedimento;
Ritenuto che sia opportuno: accogliere le osservazioni formulate dai
soggetti che hanno partecipato alla consultazione, fatta eccezione per
quelle riguardanti:
a) il mancato riconoscimento della qualifica di utente del dispacciamento
ai soggetti che dispongano, per il tramite di contratti, della produzione
di unita' nella titolarita' di soggetti terzi;
cio' in quanto non puo' essere prevista una molteplicita' di utenti del
dispacciamento con riferimento al medesimo punto di dispacciamento per
unita' di produzione;
b) l'unicita' del mandato alla conclusione dei contratti di trasporto e
di dispacciamento; cio' in quanto il Gestore della rete ha fatto presente
che la pluralita' dei mandati non e' compatibile con l'adozione, da parte
del medesimo Gestore della rete, delle procedure applicative del
dispacciamento entro i termini previsti nella nota del Ministro dell'11
dicembre 2003; accogliere l'osservazione riguardante l'esigenza di
limitare l'operativita' del Gestore della rete nel mercato dell'energia,
al fine di evitare interferenze nel suo regolare funzionamento,
conferendo a tale opzione operativa carattere di stretta funzionalita'
alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, di trasparenza sulle
modalita', nonche' di transitorieta'; prevedere che le unita' di
produzione rilevanti, come definite dai Gestore della rete, siano
integrate nel sistema di controllo del medesimo Gestore della rete;
definire misure che prevengano comportamenti opportunistici degli
operatori tali da incrementare gli oneri dell'utenza;
al fine di garantire il raccordo tra la disciplina del dispacciamento di
cui al presente provvedimento e quella attualmente vigente, stabilire che
il Gestore della rete, nelle regole adottate ai sensi dell'art. 3, comma
6, del decreto legislativo n. 79/1999, possa prevedere, per motivati
vincoli operativi, l'applicazione graduale del dispacciamento di merito
economico; approvare le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio
di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per
l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico,
ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte
integrante e sostanziale (Allegato A); abrogare la deliberazione n.
95/2001 e la deliberazione n. 87/2002;
Delibera:
di approvare le Condizioni
per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica sul territorio nazionale e
per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito
economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
di dare mandato al direttore generale affinche', ai fini dell'adozione
del provvedimento previsto dall'art. 38 dell'Allegato A entro il 31
gennaio 2004, assuma le opportune iniziative per acquisire gli apporti
tecnici necessari alla definizione di uno schema di provvedimento da
sottoporre a consultazione;
di abrogare le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 30 aprile 2001, n. 95/2001, e 8 maggio 2002, n. 87/2002;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),
affinche' entri in vigore dalla sua pubblicazione.
Roma, 30 dicembre 2003
Il presidente: Ortis.
|