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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 22 luglio 2003
Modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica.

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5/8/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per le concessioni e le autorizzazioni

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che prevede la realizzazione del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003, che ha istituito presso la direzione generale concessioni e autorizzazioni il catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e gli archivi telematici di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto 29 gennaio 2003, con decreto del direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni sono dettate le modalita' per l'acquisizione dei dati, la tenuta del catasto e degli archivi telematici e per l'accesso ai relativi dati;
Ritenuto di provvedere con separato decreto alla determinazione delle modalita' per l'acquisizione dei dati e la tenuta del catasto concernente le infrastrutture fisse delle reti di telecomunicazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di acquisizione dei dati

1. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2002, i gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare tali dati, relativi agli impianti di nuova installazione, conformemente al formato di cui all'allegato 1 al presente decreto. La trasmissione e' effettuata, di norma trimestralmente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e contemporaneamente, in formato elettronico, alla direzione generale concessioni ed autorizzazioni, divisione IV, sezione automazione, all'indirizzo di posta elettronica catasto.tlc@comunicazioni.it che provvede a dare avviso dell'avvenuto ricevimento mediante posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica comunicato, unitamente ai dati di cui sopra, da ciascun gestore. In alternativa all'invio mediante posta elettronica, i dati di cui sopra possono essere trasmessi su supporto magnetico (CD-ROM o floppy-disk) al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed autorizzazioni Divisione IV sezione automazione Viale America n. 201, 00144 Roma, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. I dati relativi agli impianti installati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 198 del 2002 devono essere comunicati dai gestori di cui al comma 1 con le modalita' ivi previste, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. La direzione generale concessioni e autorizzazioni rende disponibili per via telematica i dati relativi al catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica agli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, per la parte di rispettiva competenza, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
4. La direzione generale concessioni ed autorizzazioni rende disponibile sul sito internet del Ministero delle comunicazioni un modello per ciascuna delle schede elettroniche utilizzabili, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2

Norme transitorie

1. Con successivo provvedimento vengono determinate le modalita' per l'acquisizione dei dati e la tenuta del catasto concernente le infrastrutture fisse delle reti di telecomunicazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: Aria

Allegato A

pag. 43   -   pag. 44

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 27 novembre 2003
Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: «Modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica».

(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2003)

  
IL DIRETTORE GENERALE
delle concessioni e autorizzazioni

Visto il decreto 22 luglio 2003 recante modalita' per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;
Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed in particolare l'art. 86, comma 8;
Considerato che occorre assegnare un periodo di tempo maggiore per l'invio dei dati che i gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica sono tenuti a trasmettere al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto 22 luglio 2003, alla luce della intervenuta normativa recata dal predetto Codice delle comunicazioni elettroniche e, conseguentemente, occorre prorogare il termine di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1

1. I termini indicati all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto 22 luglio 2003 citati nelle premesse, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 22 luglio 2003 citato nelle premesse e' prorogato di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 del decreto 22 luglio 2003 citato nelle premesse e' effettuata a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il direttore generale: Aria

 

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