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IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
d'intesa con
IL CAPO
DELLA POLIZIA
direttore generale della Pubblica sicurezza
Visto l'art. 22 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
Visto l'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dal comma 2 del citato art. 22;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art. 22;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22;
Visto il decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, concernente le
regole tecniche relative agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 7, del T.U.L.P.S.;
Considerato che il citato art. 38, comma 3, prevede che gli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano dotati di
dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita' e di dispositivi atti
a segnalare eventuali manomissioni;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
del decreto e definizioni
1. Il presente decreto ha
per oggetto le regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli apparecchi di cui all'art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S.
2. Ai soli fini della determinazione delle regole tecniche degli
apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un
prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita',
pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque
introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento
o da gioco di abilita', finiti in ogni loro parte; e' assimilato
all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero
comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati,
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da
intrattenimento o da gioco di abilita', finiti in ogni loro parte, il
quale abbia stabilito in Italia una o piu' sedi secondarie con
rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice
civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
c) per gestore, colui che esercita una attivita' organizzata diretta alla
distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici
esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco
di abilita', dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
d) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui
agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
e) per utente, il giocatore;
f) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti destinati al
gioco comprensivo, tra l'altro, dei dispositivi di inserimento e di
erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della
connessione per la comunicazione;
g) per intrattenimento, l'insieme di modalita' e sequenze di gioco che
coinvolgono l'utente nell'ambito della partita;
h) per abilita', la capacita' richiesta all'utente per il conseguimento
del risultato relativamente alle diverse tipologie di gioco;
i) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato
del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall'apparecchio o
congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
j) per preponderanza dell'abilita' o dell'intrattenimento rispetto
all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente, tramite la propria
abilita', di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco, gli
elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la prevalenza, durante la
partita, del tempo dedicato ad elementi di intrattenimento;
k) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna
partita;
l) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei quali
risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la
memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonche'
le interfacce ed i protocolli necessari per l'accesso ai dati ai fini
della gestione telematica degli apparecchi;
m) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 7.000 partite
consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 7.000, dalla
partita n. 7.001 alla n. 14.000 e cosi' di seguito;
n) per immodificabilita', la non modificabilita' ne' alterabilita' delle
caratteristiche tecniche nonche' delle modalita' di funzionamento, di
gioco e di distribuzione dei premi, per le quali e' stata fornita
autocertificazione di conformita' all'esemplare che ha precedentemente
conseguito la certificazione a seguito dell'esito positivo della verifica
tecnica;
o) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o piu' dei
dispositivi di protezione della scheda di gioco;
p) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di gioco
necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le
relative modalita' di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi;
q) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi
dalla manutenzione straordinaria.
Art. 2
Requisiti obbligatori
degli apparecchi
1. In relazione al
combinato disposto degli articoli 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e 38 della
legge n. 388 del 2000, gli apparecchi e congegni da intrattenimento o da
gioco di abilita' di cui al presente
articolo:
1) funzionano con modalita' automatiche, semiautomatiche od elettroniche;
2) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche;
3) prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi
di euro;
4) si basano su modalita' di gioco nelle quali gli elementi di abilita'
od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio;
5) non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue
regole fondamentali;
6) sono programmati per una durata di ciascuna partita non inferiore a
dieci secondi;
7) computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo
complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90% delle
somme giocate;
8) distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche;
9) ciascuna vincita non puo' essere superiore a venti volte il costo
della singola partita;
10) erogano la vincita subito dopo la conclusione di ciascuna partita
vincente;
11) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilita'
delle caratteristiche tecniche, delle modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi, di cui al successivo art. 8;
12) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione stessa,
anche solo tentata, attraverso modalita' diversificate, di cui al
successivo art. 9;
13) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al successivo
art. 10;
14) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art.
11, e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 12.
2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono, altresi', essere
conformi, in particolare, ai requisiti specificati agli articoli da 3 a
7.
Art. 3
Durata della partita
1. Per durata della
partita si intende il periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci
secondi, che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione di
avvio della partita da parte dell'utente, il gioco ha inizio ed il
momento nel quale il gioco termina, alternativamente, con una vincita o
senza di essa.
2. L'erogazione della vincita non e' compresa nella durata della partita.
Art. 4
Modalita' di pagamento
della partita
1. Gli apparecchi devono
essere muniti di meccanismi o dispositivi, i quali, in ogni caso:
a) accettino esclusivamente monete metalliche nella divisa corrente
(euro);
b) rendano il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di introduzione di
monete fino ad un valore massimo di due euro e, allo stesso tempo,
impediscano l'introduzione di ulteriori monete fino all'esaurimento
dell'importo precedentemente immesso;
c) impediscano l'introduzione delle monete, qualora i depositi di riserva
per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non
dispongano di monete sufficienti.
Art. 5
Modalita' di
conseguimento delle vincite in denaro
1. Negli apparecchi di cui
al presente decreto:
a) le vincite non possono, in alcun caso, essere costituite da punti o da
crediti a favore dell'utente;
b) il rapporto, non inferiore al 90%, tra monete introdotte per il gioco
e vincite erogare si intende relativo a ciascun ciclo complessivo di
partite.
Art. 6
Requisiti tecnologici di
base dell'apparecchio o congegno
1. Ciascun apparecchio o
congegno dispone di una scheda di gioco nella quale risiedono tutte le
componenti hardware e software necessarie al suo funzionamento.
2. La scheda di gioco e' costituita da:
a) i circuiti sui quali viene eseguito il software di gioco;
b) i circuiti sui quali risiedono i contatori dei dati per la
memorizzazione dei parametri di cui al successivo art. 7;
c) un'interfaccia seriale di tipo RS232, ovvero interfaccia
funzionalmente equivalente rispondente a standard internazionali, per la
gestione telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. La scheda di gioco contiene anche i protocolli di comunicazione per
l'accesso ai dati e, ai fini della predetta gestione telematica, i
protocolli di rete per il trasporto dei dati su rete fissa e/o su
rete mobile. I protocolli saranno definiti con successivi provvedimenti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in relazione
all'evoluzione tecnologica del settore.
4. La scheda di gioco e' costituita da un'unita' fisica sulla quale sono
realizzate le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 ovvero, in
alternativa, da unita' separate ma strettamente connesse, sulle
quali sono realizzate le funzioni di gioco nonche' le funzioni di
memorizzazione dei contatori dei dati, l'interfaccia seriale ed i
protocolli di comunicazione e di rete.
Art. 7
Informazioni sul
funzionamento dell'apparecchio
1. Ciascun apparecchio o
congegno deve conservare memorizzate, in specifici contatori, le seguenti
informazioni relative al proprio funzionamento:
a) codice identificativo;
b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente
alle partite giocate;
c) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di
vincita;
d) contatore progressivo del numero di cicli complessivi di partite
effettuati;
e) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente
alle partite giocate nel ciclo corrente;
f) contatore progressivo del volume di euro restituiti sotto forma di
vincite nel ciclo corrente;
g) contatore del numero di partite del ciclo corrente;
h) per ogni accensione, spegnimento o manomissione dell'apparecchio:
data, ora, minuto ed identificazione dell'evento (0 = accensione; 1 =
spegnimento; 2 = tentativo di manomissione);
i) per ogni partita eseguita nel ciclo corrente ed in quello precedente:
1) la data in formato «gg.mm.aa.»;
2) la durata in secondi della partita, in formato «ss»;
3) il moltiplicatore di vincita assegnato (da 1 a 20) in caso di partita
vinta.
Art. 8
Dispositivi a garanzia
dell'immodificabilita'
1. Ciascun apparecchio o
congegno deve essere dotato di dispositivi che non consentano la
manomissione, sotto qualsiasi forma, degli elementi che determinano le
caratteristiche tecniche, nonche' le modalita' di funzionamento, di gioco
e di distribuzione dei premi.
2. I dispositivi di cui al comma precedente consistono in programmi che
bloccano il funzionamento della scheda di gioco in caso di manomissione
ovvero, in alternativa, in apposite soluzioni tecniche
che impediscano l'accesso alla scheda di gioco e che ne rendano evidente
la manomissione, anche solo tentata.
3. Ciascun apparecchio o congegno deve essere predisposto in modo da
preservare le memorie dei dati nel caso di disconnessione o di
interruzione della corrente elettrica, consentendo, al termine della
disconnessione o interruzione, il ripristino dei programmi e delle
informazioni nello stato antecedente e la registrazione dell'evento
nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).
Art. 9
Segnalazione della
manomissione
1. Ciascun apparecchio o
congegno deve essere dotato di meccanismi i quali, in caso di
manomissione dei dispositivi di cui al precedente art. 8, blocchino
l'apparecchio e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate,
rendendole evidenti mediante:
a) segnalazione audio o video;
b) blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento;
c) blocco dei dispositivi di inserimento delle monete.
2. Ciascun apparecchio o congegno deve registrare la manomissione
nell'apposito contatore di cui al precedente art. 7, lettera h).
Art. 10
Codice identificativo
1. Ciascun apparecchio o
congegno deve essere munito di un codice univoco alfanumerico
identificativo, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
2. Ciascun apparecchio o congegno deve visualizzare su video o display,
ad ogni accensione e per almeno cinque secondi, il codice identificativo
di cui all'apposito contatore di cui al precedente
art. 7, lettera a).
Art. 11
Scheda esplicativa
1. Per ogni modello di
apparecchio o congegno, i produttori o gli importatori predispongono un
apposito documento, redatto in lingua italiana, esplicativo delle
caratteristiche tecniche, nel quale sono contenuti:
a) il nome commerciale del modello;
b) l'identificazione del produttore o dell'importatore;
c) gli estremi della certificazione di esito positivo della verifica
tecnica di conformita' effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 3, della
legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio o del
congegno, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi;
e) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di
immodificabilita' e sicurezza di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
f) la descrizione delle regole che governano il gioco;
g) le caratteristiche esteriori dell'apparecchio, inclusa una foto di
formato non inferiore a cm 13x18, per valutarne le caratteristiche;
h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche dei
dispositivi e dei meccanismi di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
i) i certificati di sicurezza esigibili (marchio CE).
Art. 12
Registro delle
manutenzioni straordinarie
1. Per ciascun apparecchio
di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato,
congiuntamente alla scheda esplicativa, il registro sul quale sono
annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la
scheda di gioco e che risultano necessari a ripristinare le
caratteristiche tecniche, le modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi.
2. Sono responsabili della manutenzione straordinaria i produttori o gli
importatori degli apparecchi o congegni ovvero i soggetti da questi
autorizzati.
3. Il registro delle manutenzioni, per ciascun intervento, deve
riportare:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) la data di effettuazione;
c) i dati identificativi del soggetto che lo ha effettuato.
Art. 13
Informazioni al pubblico
1. Esternamente a ciascun
apparecchio o congegno di cui al presente decreto devono essere
chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al
costo della partita, le regole del
gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonche' il
divieto di utilizzo ai minori di anni 18.
Art. 14
Modifiche ed
integrazioni al decreto interdirettoriale 11 marzo 2003
1. Al decreto
interdirettoriale 11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative
agii apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.,
sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) all'art. 1, comma 2, le lettere e) ed i) sono sostituite,
rispettivamente, dalle lettere g) e k) dell'art. 1, comma 2, del presente
decreto;
b) al medesimo art. 1, comma 2, sono aggiunte le lettere n) e o),
relative, rispettivamente, alle definizioni di gestore ed esercente
previste dalle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del presente
decreto;
c) all'art. 6, comma 1, sono eliminate le parole «con conseguente
rifiuto delle eventuali monete eccedenti»;
d) all'art. 11, comma 2, sono eliminate le parole «ordinaria e»;
e) all'art. 13, comma 1, dopo le parole «del T.U.L.P.S.» e' aggiunto:
«Ove tale conversione non sia possibile, dal 1° gennaio 2004 gli stessi
devono essere rimossi.»;
f) all'art. 13, il comma 2, e' sostituito dal seguente «per gli
apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento previsti
dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c), del T.U.L.P.S., installati
anteriormente al 1° gennaio 2003, non si applicano le prescrizioni di
cui al precedente art. 7, comma 1, nonche' quelle di cui agli articoli 8
e 10»;
g) all'art. 13, comma 3, le parole «di cui al precedente art. 10» sono
sostituire con le parole «di cui al precedente art. 9».
Roma, 10 aprile 2003
Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Tino
Il capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro
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