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DECRETO-LEGGE
29 agosto 2003, n. 239 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29/8/2003) |
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Testo in vigore dal: 29-8-2003 Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Emana Art. 1 Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche 1. Al fine di
garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale,
assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del
fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata
segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.,
puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani
di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni
in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di
autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002, n. 60. Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Dato a Roma, addi' 29 agosto 2003 CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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